Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2002, n. 8815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8815 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
08815 /0 2 IN C EL L POPALO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Сосетинь Со лишений, SEZIONE TERZA CIVILE Reffort the прешили е мочить Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: vi ews. R.G.N. 16105/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Ugo FAVARA - Consigliere Cron. 24075 Dott. Francesco TRIFONE · Consigliere 1789 Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Ud.17/01/02 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta c MANES ORTENSIA, PI DOMENICO, elettivamente dal Sig. per diritti €1.55 domiciliati in ROMA VIA RUBICONE 33, presso lo studio 1.8 GIU 2002- IL CANCELLIERE dell'avvocato PAOLO D'ANDREA, difesi dall'avvocato FRANCESCO GIUDICE con studio in 87100 COSENZA VIA GALLIANO 5, giusta delega in atti;
CANCELLER
- ricorrenti -
contro
CI DA ERNESTO;
intimato - avverso la sentenza n. 998/98 del Tribunale di COSENZA, emessa 1'01/07/98 e depositata il 16/07/98 (R.G.2002 68 257/98); M udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Giovanni udienza del 17/01/02 dal Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente lite deriva dalla riunione di due pro- cedure: a. con ricorso del 23 novembre 1994, MA Or- tensia e PI NI, chiedevano al Pretore di Cosen- za il riconoscimento del proprio diritto alla indenni- tà, per la perdita dell'avviamento commerciale relativo ad un immobile sito in piazza Loreto 21 di Cosenza;
l'azione era proposta nei confronti del proprietario CI NI Ernesto;
b. con ricorso del 21 gennaio 1986 CI Erne- sto, nella veste del locatore chiedeva al medesimo pre- tore il rilascio dell'immobile con la condanna dei con- duttori al pagamento dei canoni di locazione dal giorno della scadenza del contratto alla data della effettiva consegna. I procedimenti erano riuniti e decisi con la sen- tenza del 17 febbraio 1997. Il pretore dichiarava: 1 . risolto il contratto di locazione per la sua natu- rale scadenza;
.condannava il locatore al pagamento dell'indennità di avviamento;
. condannava i conduttori al pagamento dei canoni di locazione dal 31 marzo 1994 al 18 ottobre 1995 per un importo di lire 72.200.000, compensando tra le parti le spese del giudizio. La decisione era appellata dai conduttori, che ne chiedevano la riforma, resisteva la controparte chie- dendo il rigetto del gravame. Con sentenza del 13 luglio 1998, il Tribunale di Cosenza così decideva: . rigetta l'appello, confermando l'impugnata senten- e condanna gli appellanti in solido alla rifusione za, delle spese del grado. Contro la decisione ricorrono i conduttori deducen- do unico ma articolato motivo del gravame;
non ha resi- stito la controparte. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente nell'unico articolato motivo l'error in iudicando e la violazione dell'art. 1591 C.C. in relazione all'art. 34 della legge 1978 n. 392. La tesi è che "ritenere il conduttore obbligato al pagamento del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 3 1591 C.C., in difetto di offerta reale dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale da parte del locatore, verrebbe a vanificare il diritto di ritenzio- ne dell'immobile, riconosciuto dalla legge di equo ca- none. Si aggiunge che il giudice di appello avrebbe dovu- to tener conto della mora del locatore, al quale i con- duttori, con ripetute offerte (aventi il valore di of- ferte reali non formali) e quindi con offerta banco iu- dicis delle chiavi, non potevano essere ritenuti ina- dempienti ai sensi del citato art. 1591 c.c. In senso contrario si osserva che la censura non coglie la ratio decidendi del giudice dell'appello, che si fonda su un accertamento in fatto della situazione verificatasi dopo la scadenza naturale del rapporto (al 31 marzo 1994). I conduttori, pur avendo "rilasciato l'immobile" а tale data (ff. 3 della motivazione) di fatto, hanno impedito al locatore di averne la disponi- bilità, esercitando il diritto di ritenzione di cui all'art. 34 della legge di equo canone. I locali sono stati poi restituiti nella disponibilità banco iudicis, con la consegna delle chiavi avvenuta il 18 ottobre 1995. I giudice del gravame hanno ritenuto di applicare norma dell'art. 1591 C.C., malgrado la mancata of- la -- ferta reale, da parte del conduttore, della indennità di avviamento, essendo certo il fatto della mancata re- stituzione (a prescindere dall'utilizzazione o meno di locali); Il ricorrente, per liberarsi della responsabilità e della mora, deduce: a. di aver effettuato ripetute offerte, aventi in ogni caso valore di offerte non formali (art. 1220 c.c.) di riconsegna dei locali ai conduttori;
(ma tale circostanza non è stata ignorata dal giu- dice del riesame, che considera come valide tali offer- te informali, dopo la scadenza); di avere a sua volta, in mancanza della of- b. dell'indennità, trattenuto la detenzione della ferta restituendo le chiavi banco iudicis (presumibil- res, mente, ma non è dato avere un riscontro in atti, dopo aver ricevuto il pagamento dell'indennità). Ora è questa seconda situazione che viene conside- rata dai giudici di merito come inadempimento all'obbligo di restituzione (art. 1591) in una situa- zione di mora (per effetto della domanda giudiziale) e non è contestata la determinazione del quantum debeatur che è commisurata al corrispettivo dei canoni sino alla consegna. Si vuol dire che il rapporto che corre tra il di- 5 Z ritto di ritenzione, previsto dalla legge di equo cano- ne (art. 34) e la norma generale del codice, non può essere inteso in termini di prevalenza assoluta dei di- ritti del conduttore, che esercitando la prelazione, mantiene il possesso dell'immobile, utilizzandolo o non utilizzandolo. Infatti questa Corte ha più volte precisato (cfr. Cass. 17 ottobre 1995 n. 10820; Cass. 8 agosto 1996 n. 7288) che lo ius retinendi impedisce l'esecuzione del 109T129,11 provvedimento di rilascio, ma non esclude la permanenza 456T 20,66 F. 149,77 dell'obbligo del conduttore al pagamento del canone si- no alla riconsegna del bene. 155,77 8065 6.00 Si tratta cioè di due norme che seguitano ad opera- TOT тот re in ambiti giuridici diversi: la norma codificata se- guita a regolare il rapporto contrattuale;
la norma speciale regola le vicende relative al rilascio della res. (Cfr. Cass. S.U. 15 novembre 2000 n. 1177 e Cass. III Sez. Civ. ud. 20 marzo 2001, rel. Morrone). Il ricorso dev'essere pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione non essendosi co- stituita la controparte.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 17 gennaio 2002 for mun ve IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. ул ilimo เO UET ON O 1