Articolo 1 della Legge 28 dicembre 1977, n. 972
Versione
20 gennaio 1978
Art. 1. Articolo unico

Per le cessioni, l'acquisto della carta e le prestazioni di servizi relativi alla composizione e stampa degli atti e delle pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota del 3 per cento.
La disposizione di cui al primo comma ha effetto dal 1° gennaio 1973. Non si fa luogo a rimborsi per le cessioni, gli acquisti e le prestazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge con la applicazione di aliquote maggiori.

Entrata in vigore il 20 gennaio 1978