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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/07/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 03/07/2025 alle ore 11,00 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di previdenza iscritta al n. 307/2025 promossa da cod. fisc. e cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul C.F._2 minore od. fisc. (avv. Andrea Frau) Persona_1 C.F._3 contro cod. fisc. (avv. Patrizia Sanguineti) CP_1 P.IVA_1
Sono presenti: l'avv. Frau, l'avv. Sanguineti e il CTU dott. Per_2
Il CTU dichiara: “Il bambino non rientra nella categoria di sordo. Si esprime con un linguaggio normale e con ausilio di apparecchio sente quasi normalmente almeno nell'ambito della conversazione all'interno di una stanza;
io gli ho parlato e lui mi capiva e mi trasmetteva le sue impressioni. Ribadisco che sulla base dell'esame audiometrico non rientra nei parametri stabiliti dalla legge per essere definito sordo. Sicuramente un bambino sordo sarebbe portatore di handicap grave, ma qui il bambino non è sordo e la sola ipoacusia non è sufficiente a giustificare il riconoscimento di un handicap grave. Il bambino incontra certamente delle limitazioni, che però non sono tali da giustificare un intervento continuativo, permanente e globale. Da quanto mi è stato riferito dalla madre il bambino ha imparato a collocarsi l'apparecchio da solo. Suppongo che la mamma glielo metta in carica la sera. Probabilmente se l'apparecchio si rompe non è in grado di intervenire, ma verosimilmente non sarebbe in grado di farlo neppure un adulto. Il bimbo credo che sia tuttora seguito da un logopedista, fa dei controlli dagli specialisti, ma non so dire con che frequenza”.
Il CTU lascia l'udienza.
Le parti discutono la causa.
1 All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 24.10.2024 Parte_2 [...]
residenti alla Spezia, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 figlio nato il [...] hanno chiesto l'accertamento in capo al Persona_1 minore dello stato di handicap di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92.
1.1. Costituito il contraddittorio, il consulente tecnico nominato ha concluso: “
[...] risulta affetto da ipoacusia bilaterale neurosensoriale con caduta sugli Per_1 acuti. Trattasi di quadro patologico che permette di ritenere il soggetto 'Minore con difficoltà a svolgere i compiti e funzioni proprie dell'età (L.118/71, L.289/90) con indennità di frequenza' e che definire un quadro di Handicap lieve (art. 3, comma 1 L.104/92) visto che la minorazione sofferta determina un processo di svantaggio sociale e difficoltà di apprendimento ma non giustifica un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. Non sussistono le condizioni previste per godere dei benefici dell'art. 381 legge 495/92, art.30, co. 7 legge
388/2000, art 8 legge 449/97… per avere diritto alle agevolazioni auto occorre che la persona sia affetta da sordità”.
1.2. Dopo la dichiarazione di dissenso dei ricorrenti in data 5.3.2025 il 14.3.2025 il consulente ha depositato spontaneamente nel fascicolo dell'a.t.p.o. una nota in cui ha ribadito che il minore è affetto da ipoacusia e non da sordità.
1.3. Con ricorso depositato il 25.3.2025 e nella Parte_2 Parte_1 qualità sopra indicata, hanno introdotto il giudizio di merito.
In particolare, hanno osservato:
- il minore è affetto da un'ipoacusia grave che può essere edulcorata e non eliminata con l'ausilio di protesi necessariamente installate e mantenute da un adulto;
- anche con l'ausilio di protesi il minore non riesce a sentire le alte frequenze;
- è sufficiente, per il riconoscimento dello stato di cui all'art. 3 comma 3 legge
104/92, la necessità di intervento assistenziale nella sfera relazionale
- la valutazione dello stato di handicap per i minori deve essere legata in
2 particolare al loro inserimento scolastico;
- il minore deve essere sottoposto a terapie, in particolare quella logopedistica,
a cui deve necessariamente essere accompagnato dai genitori.
L' resiste. CP_1
2. Sentito a chiarimenti, il consulente ha oggi precisato: “Il bambino non rientra nella categoria di sordo. Si esprime con un linguaggio normale e con ausilio di apparecchio sente quasi normalmente almeno nell'ambito della conversazione all'interno di una stanza;
io gli ho parlato e lui mi capiva e mi trasmetteva le sue impressioni. Ribadisco che sulla base dell'esame audiometrico non rientra nei parametri stabiliti dalla legge per essere definito sordo. Sicuramente un bambino sordo sarebbe portatore di handicap grave, ma qui il bambino non è sordo e la sola ipoacusia non è sufficiente a giustificare il riconoscimento di un handicap grave. Il bambino incontra certamente delle limitazioni, che però non sono tali da giustificare un intervento continuativo, permanente e globale. Da quanto mi è stato riferito dalla madre il bambino ha imparato a collocarsi l'apparecchio da solo. Suppongo che la mamma glielo metta in carica la sera. Probabilmente se
l'apparecchio si rompe non è in grado di intervenire, ma verosimilmente non sarebbe in grado di farlo neppure un adulto. Il bimbo credo che sia tuttora seguito da un logopedista, fa dei controlli dagli specialisti, ma non so dire con che frequenza”.
3. Non essendo neppure contestato che il minore sia affetto da ipoacusia ma non possa essere definito sordo, sono irrilevanti tutte le considerazioni svolte in ricorso sull'incidenza della sordità sull'autonomia personale di una persona in generale o di un minore in particolare.
4. Ciò premesso, va rammentato che ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 legge 104/92
“1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione…
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Il nuovo testo dell'art. 3 (che, non risultando che la provincia della Spezia sia
3 interessata dalla sperimentazione di cui all'art. 33 D. Lgs. 62/2024, si applicherà soltanto dal 1.1.2026) pone presupposti non dissimili: “1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base… 3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Non è quindi sufficiente, per il riconoscimento dello status di cui al comma 3, una qualsiasi difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e un qualsiasi processo di svantaggio sociale o di emarginazione, ma occorre che si renda necessario un “intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
4.1. Su tale base, si deve prendere atto che, secondo quanto riferito dal consulente, con ausilio di una protesi acustica il minore è in grado di udire in modo quasi normale la conversazione, almeno in interni, e ha sviluppato capacità linguistiche normali.
Residuano sicuramente delle difficoltà di apprendimento e di relazione che costituiscono per il bambino una potenziale fonte di svantaggi sociali e di emarginazione, ma questa considerazione giustifica semmai il riconoscimento dello status di cui all'art. 3 comma 1 della legge 104/92: che è stato infatti riconosciuto in sede amministrativa.
4.2. Parte ricorrente rimarca la necessità di assistenza per la ricarica della protesi e per gli interventi straordinari in caso di guasti o rotture, o per accompagnare il bambino alle visite mediche (si fa riferimento ad appuntamenti bisettimanali dal logopedista).
Questa assistenza, la cui necessità è senz'altro evidente, non può tuttavia definirsi né permanente, né continuativa, né globale, perché è invece limitata a singoli interventi ben delimitati, mentre, pur dovendosi tener conto della età particolarmente tenera del minore (soli tre anni e dieci mesi al momento della decisione), non risulta che, nella vita quotidiana, il minore necessiti di un supporto costante.
4 È poi evidente che l'interesse dei genitori a usufruire di permessi lavorativi, che viene sottolineato in ricorso e che su un piano di fatto sicuramente sussiste, non
è di per sé sufficiente al riconoscimento dello status rivendicato, salvo incorrere in una petizione di principio.
4.3. Non si ravvisano quindi i presupposti per rinnovare le operazioni peritali e le valutazioni del consulente appaiono corrette e sono fatte proprie dal giudice;
di conseguenza il ricorso si rigetta.
Non risultano in causa i presupposti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; peraltro le spese si compensano, tenuto conto del fatto che la soluzione della controversia richiede cognizioni tecniche di cui la parte privata non è in possesso.
Le spese di consulenza, invece, gravano sulla parte ricorrente.
pqm
definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso, compensa le spese e pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio (che saranno liquidate dal giudice dell'a.t.p.o.) a carico definitivo di e quali esercenti la Parte_2 Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
Il giudice
Marco Viani
5
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 03/07/2025 alle ore 11,00 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di previdenza iscritta al n. 307/2025 promossa da cod. fisc. e cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul C.F._2 minore od. fisc. (avv. Andrea Frau) Persona_1 C.F._3 contro cod. fisc. (avv. Patrizia Sanguineti) CP_1 P.IVA_1
Sono presenti: l'avv. Frau, l'avv. Sanguineti e il CTU dott. Per_2
Il CTU dichiara: “Il bambino non rientra nella categoria di sordo. Si esprime con un linguaggio normale e con ausilio di apparecchio sente quasi normalmente almeno nell'ambito della conversazione all'interno di una stanza;
io gli ho parlato e lui mi capiva e mi trasmetteva le sue impressioni. Ribadisco che sulla base dell'esame audiometrico non rientra nei parametri stabiliti dalla legge per essere definito sordo. Sicuramente un bambino sordo sarebbe portatore di handicap grave, ma qui il bambino non è sordo e la sola ipoacusia non è sufficiente a giustificare il riconoscimento di un handicap grave. Il bambino incontra certamente delle limitazioni, che però non sono tali da giustificare un intervento continuativo, permanente e globale. Da quanto mi è stato riferito dalla madre il bambino ha imparato a collocarsi l'apparecchio da solo. Suppongo che la mamma glielo metta in carica la sera. Probabilmente se l'apparecchio si rompe non è in grado di intervenire, ma verosimilmente non sarebbe in grado di farlo neppure un adulto. Il bimbo credo che sia tuttora seguito da un logopedista, fa dei controlli dagli specialisti, ma non so dire con che frequenza”.
Il CTU lascia l'udienza.
Le parti discutono la causa.
1 All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 24.10.2024 Parte_2 [...]
residenti alla Spezia, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 figlio nato il [...] hanno chiesto l'accertamento in capo al Persona_1 minore dello stato di handicap di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92.
1.1. Costituito il contraddittorio, il consulente tecnico nominato ha concluso: “
[...] risulta affetto da ipoacusia bilaterale neurosensoriale con caduta sugli Per_1 acuti. Trattasi di quadro patologico che permette di ritenere il soggetto 'Minore con difficoltà a svolgere i compiti e funzioni proprie dell'età (L.118/71, L.289/90) con indennità di frequenza' e che definire un quadro di Handicap lieve (art. 3, comma 1 L.104/92) visto che la minorazione sofferta determina un processo di svantaggio sociale e difficoltà di apprendimento ma non giustifica un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. Non sussistono le condizioni previste per godere dei benefici dell'art. 381 legge 495/92, art.30, co. 7 legge
388/2000, art 8 legge 449/97… per avere diritto alle agevolazioni auto occorre che la persona sia affetta da sordità”.
1.2. Dopo la dichiarazione di dissenso dei ricorrenti in data 5.3.2025 il 14.3.2025 il consulente ha depositato spontaneamente nel fascicolo dell'a.t.p.o. una nota in cui ha ribadito che il minore è affetto da ipoacusia e non da sordità.
1.3. Con ricorso depositato il 25.3.2025 e nella Parte_2 Parte_1 qualità sopra indicata, hanno introdotto il giudizio di merito.
In particolare, hanno osservato:
- il minore è affetto da un'ipoacusia grave che può essere edulcorata e non eliminata con l'ausilio di protesi necessariamente installate e mantenute da un adulto;
- anche con l'ausilio di protesi il minore non riesce a sentire le alte frequenze;
- è sufficiente, per il riconoscimento dello stato di cui all'art. 3 comma 3 legge
104/92, la necessità di intervento assistenziale nella sfera relazionale
- la valutazione dello stato di handicap per i minori deve essere legata in
2 particolare al loro inserimento scolastico;
- il minore deve essere sottoposto a terapie, in particolare quella logopedistica,
a cui deve necessariamente essere accompagnato dai genitori.
L' resiste. CP_1
2. Sentito a chiarimenti, il consulente ha oggi precisato: “Il bambino non rientra nella categoria di sordo. Si esprime con un linguaggio normale e con ausilio di apparecchio sente quasi normalmente almeno nell'ambito della conversazione all'interno di una stanza;
io gli ho parlato e lui mi capiva e mi trasmetteva le sue impressioni. Ribadisco che sulla base dell'esame audiometrico non rientra nei parametri stabiliti dalla legge per essere definito sordo. Sicuramente un bambino sordo sarebbe portatore di handicap grave, ma qui il bambino non è sordo e la sola ipoacusia non è sufficiente a giustificare il riconoscimento di un handicap grave. Il bambino incontra certamente delle limitazioni, che però non sono tali da giustificare un intervento continuativo, permanente e globale. Da quanto mi è stato riferito dalla madre il bambino ha imparato a collocarsi l'apparecchio da solo. Suppongo che la mamma glielo metta in carica la sera. Probabilmente se
l'apparecchio si rompe non è in grado di intervenire, ma verosimilmente non sarebbe in grado di farlo neppure un adulto. Il bimbo credo che sia tuttora seguito da un logopedista, fa dei controlli dagli specialisti, ma non so dire con che frequenza”.
3. Non essendo neppure contestato che il minore sia affetto da ipoacusia ma non possa essere definito sordo, sono irrilevanti tutte le considerazioni svolte in ricorso sull'incidenza della sordità sull'autonomia personale di una persona in generale o di un minore in particolare.
4. Ciò premesso, va rammentato che ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 legge 104/92
“1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione…
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Il nuovo testo dell'art. 3 (che, non risultando che la provincia della Spezia sia
3 interessata dalla sperimentazione di cui all'art. 33 D. Lgs. 62/2024, si applicherà soltanto dal 1.1.2026) pone presupposti non dissimili: “1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base… 3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Non è quindi sufficiente, per il riconoscimento dello status di cui al comma 3, una qualsiasi difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e un qualsiasi processo di svantaggio sociale o di emarginazione, ma occorre che si renda necessario un “intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
4.1. Su tale base, si deve prendere atto che, secondo quanto riferito dal consulente, con ausilio di una protesi acustica il minore è in grado di udire in modo quasi normale la conversazione, almeno in interni, e ha sviluppato capacità linguistiche normali.
Residuano sicuramente delle difficoltà di apprendimento e di relazione che costituiscono per il bambino una potenziale fonte di svantaggi sociali e di emarginazione, ma questa considerazione giustifica semmai il riconoscimento dello status di cui all'art. 3 comma 1 della legge 104/92: che è stato infatti riconosciuto in sede amministrativa.
4.2. Parte ricorrente rimarca la necessità di assistenza per la ricarica della protesi e per gli interventi straordinari in caso di guasti o rotture, o per accompagnare il bambino alle visite mediche (si fa riferimento ad appuntamenti bisettimanali dal logopedista).
Questa assistenza, la cui necessità è senz'altro evidente, non può tuttavia definirsi né permanente, né continuativa, né globale, perché è invece limitata a singoli interventi ben delimitati, mentre, pur dovendosi tener conto della età particolarmente tenera del minore (soli tre anni e dieci mesi al momento della decisione), non risulta che, nella vita quotidiana, il minore necessiti di un supporto costante.
4 È poi evidente che l'interesse dei genitori a usufruire di permessi lavorativi, che viene sottolineato in ricorso e che su un piano di fatto sicuramente sussiste, non
è di per sé sufficiente al riconoscimento dello status rivendicato, salvo incorrere in una petizione di principio.
4.3. Non si ravvisano quindi i presupposti per rinnovare le operazioni peritali e le valutazioni del consulente appaiono corrette e sono fatte proprie dal giudice;
di conseguenza il ricorso si rigetta.
Non risultano in causa i presupposti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; peraltro le spese si compensano, tenuto conto del fatto che la soluzione della controversia richiede cognizioni tecniche di cui la parte privata non è in possesso.
Le spese di consulenza, invece, gravano sulla parte ricorrente.
pqm
definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso, compensa le spese e pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio (che saranno liquidate dal giudice dell'a.t.p.o.) a carico definitivo di e quali esercenti la Parte_2 Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
Il giudice
Marco Viani
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