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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
-Prima Sezione Civile-
Il Presidente Istruttore, nella persona della Dott.ssa Stefania D'Errico;
letti gli atti del procedimento iscritto al n. 4971/2024 R.G. avente ad oggetto: Accertamento tecnico preventivo/prova testimoniale;
TRA
, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, con sede in Massafra alla Via Parte_1
Bari n.37 (P.IVA , elettivamente domiciliata in Martina Franca alla Via Verdi n.5, P.IVA_1 presso gli Avv.ti Maria Punzi (C.F. e Michele Punzi (C.F. C.F._1
, dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura su foglio separato, C.F._2 allegato al ricorso a formarne parte integrante;
-ricorrente-
E
(c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
, con sede a Massafra (Ta), in Via Ferrara snc, elettivamente domiciliata a Taranto, Controparte_2 in Viale Virgilio n. 128, presso e nello studio dell'avv. Raffaele Di Ponzio (c.f.
), dal quale è difesa e rappresentata, in virtù di procura alle liti, su foglio C.F._3 separato, allegata alla memoria di costituzione a formarne parte integrante;
-resistente- nonché (P. IV , con sede a Capo d'Orlando (ME) in Via Gambitta Conforto, CP_3 P.IVA_4 snc, in persona del direttore generale pro tempore, sig. (C.F.: Controparte_4
) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. C.F._4 Salvatore Cirilla (C.F. – P.IVA , pec: CodiceFiscale_5 P.IVA_5
del Foro di Patti, in virtù di mandato unito alla comparsa di costituzione Email_1 presente atto a norma dell'art. 83 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Capo d'Orlando, via Vittorio Veneto, 61;
-resistente-
E
, in persona di un procuratore, dott. con sede in Controparte_5 CP_6 Milano, Corso Como, 17, (PI ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Santo Spagnolo del P.IVA_6
Foro di Catania ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Catania, Corso Italia, 244 giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
-terza chiamata in causa-
- a scioglimento della riserva assunta in data 13.03.2025;
rilevato che
con ricorso ex art. 696 c.p.c. depositato in data 14.11.2024 la sig.ra ha chiesto Parte_1 disporsi CTU in via preventiva al fine di accertare i danni che assume subiti per effetto della cattiva esecuzione dei lavori di installazione di un impianto di irrigazione;
assume in particolare di essere proprietaria di alcuni appezzamenti di terreno in agro di Massafra, ove svolge attività di coltivazione di agrumi, di avere nell'anno 2023 commissionato alla società la realizzazione di un Controparte_1 impianto di sub irrigazione a servizio di un terreno di sua proprietà, sito in Contrada Puzzano e dell'estensione di circa 11 Ha, convenendo il prezzo in complessivi € 114.573,89 oltre IVA;
che la società appaltatrice aveva realizzato l'opera commissionata, utilizzando materiale fornito dalla società ultimando i lavori nel mese di luglio 2023; che l'impianto aveva evidenziato CP_3 malfunzionamenti tempestivamente denunciati alla la quale, dopo approfonditi Controparte_1 accertamenti, anche tramite scavi a campione, ha addebitato la problematica non ad una non conforme posa in opera quanto ad un difetto del materiale utilizzato e segnatamente al fatto che gli elementi gocciolanti non corrispondevano alle portate nominali per cui erano stati previsti, la cui responsabilità veniva addebitata alla che aveva fornito gli elementi presuntivamente CP_3 difettosi;
all'esito di ulteriore sopralluogo, la negava verbalmente ogni addebito, CP_3 attribuendo la responsabilità esclusiva alla non conforme posa in opera da parte della Controparte_1 la d' veva pertanto commissionato una indagine a un tecnico di propria fiducia, Ing. Pt_1 Per_1 il quale ha accertato che le cause del mal funzionamento dell'impianto sono riconducibili ad una erogazione di acqua dagli elementi gocciolanti non corrispondente alla portata nominale per cui sono stati acquistati, individuando quale unica soluzione quella di rimuovere completamente l'impianto, sostituendo le ali gocciolanti con altre idonee all'uso, da effettuarsi nel minor tempo possibile, prima che la crescita delle radici delle piante possa rendere ancor più difficoltose le operazioni necessarie, e stimando i relativi costi in € 94.067,50, oltre € 9.406,75 per spese tecniche, per un totale di € 103.474,25 oltre IVA.; in vista dell'azione giudiziaria da proporre nei confronti dei responsabili dei vizi dell'impianto di sub irrigazione realizzato, è necessario procedere agli opportuni accertamenti tecnici, in quanto come evidenziato dall'Ing. procrastinare le idonee opere di riparazione Per_1 dell'impianto potrebbe, però, pregiudicare fatalmente le piantagioni;
chiedeva pertanto di disporre accertamento tecnico preventivo in contraddittorio con la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, corrente in Massafra (TA) alla Via Ferrara s.n. (P.IVA ), P.IVA_3
e con la in persona del suo legale rappresentante pro tempre, corrente in Capo CP_3
d'Orlando (ME) alla Via G. Conforto C.da Santa Lucia s.n. (P.IVA , attraverso il P.IVA_4 quale, previa nomina di Consulente tecnico da parte dell'Ufficio, verificare: 1) L'esistenza dei vizi che compromettono il regolare funzionamento dell'impianto di sub irrigazione, commissionato dall' , provocando una difformità di erogazione di acqua Controparte_7 Parte_1
e prodotti fertilizzanti;
2) Le cause che hanno originato i suddetti vizi di funzionamento e, ove ritenuto ammissibile in questa sede, le relative responsabilità; 3) Le opere necessarie per eliminare i medesimi vizi, qualora esistenti, e i costi da sostenersi. All'esito, si chiede che il C.T.U. nominato voglia tentare, se possibile, la conciliazione delle parti;
con comparsa di costituzione del 16.01.2025 si costituiva nel presente procedimento la società
la quale deduceva che la responsabilità del lamentato mal funzionamento era da Controparte_1 attribuirsi in via esclusiva alla tipologia del materiale fornito dalla e non all'esecuzione CP_3 della posa in opera, perfettamente adempiuta;
insisteva pertanto nella manleva di ogni responsabilità, causata dalla fornitura di merce della;
CP_3
la costituendosi a sua volta nel presente procedimento in data 21.01.2025, eccepiva CP_3 l'inammissibilità del ricorso ex art 696 c.p.c. per insussistenza dei presupposti di urgenza, in quanto non è stato allegato, o dimostrato, quale sarebbe il rischio di alterazione dei luoghi e dispersione della prova, né quali disagi subisca o subirebbe dagli asseriti danni subiti, se non attraverso un'analisi di un tecnico di parte, di per sé priva di alcun valore probatorio; che a fronte di lamentati vizi risalenti al 8 settembre 2023 (data del reclamo il presente ricorso è stato depositato CP_1 solo il 14 novembre 2024, un anno e due mesi dopo il reclamo, dovendosi escludere alcun pericolo di alterazione dei luoghi prima dell'acquisizione della prova in un giudizio ordinario, così come la sussistenza di necessità di intervento urgente;
ravvisava altresì la carenza di fumus per la incerta attribuibilità causale dei fenomeni lamentati dalla ricorrente, non avendo la stessa fornito alcun valido elemento da cui poter desumere che i lamentati malfunzionamenti siano da addebitare a;
eccepiva inoltre la inamissibilità del ricorso ex art 696 c.p.c. per carenza di CP_3 titolarità/legittimazione passiva di a causa della natura esplorativa del ricorso in CP_3 relazione all'effettivo responsabile degli asseriti malfunzionamenti;
l'infondatezza nel merito della pretesa atteso che gli esperiti accertamenti avevano consentito di appurare che le difformità di erogazione avevano causa nella presenza di particolato grossolano che ne comprometteva il normale funzionamento della membrana in silicone, per il non corretto utilizzo dell'ala da parte della ricorrente, oltre che per la mancanza di pulizia nelle tubazioni e la mancanza di filtraggio adeguato;
in subordine chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di;
Controparte_5 concludeva rassegnando le seguenti richieste:• accertare e dichiarare inammissibile il procedimento di atp ex art 696 c.p.c. per tutti i motivi esposti in atto;
• in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuto ammissibile l'accertamento richiesto, si chiede essere autorizzati alla chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice di , la CP_3 Controparte_5
(P.IVA ) con sede legale in Milano, Corso Como, 17, in persona del legale P.IVA_6 rappresentante p/t e previa ogni declaratoria in rito affinché la terza chiamata tenga indenne/manlevi/garantisca da eventuali conseguenze pregiudizievoli, • con ogni CP_3 riserva quanto alla formulazione del quesito e nomina di consulente tecnico di parte;
all'esito dell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, si costituiva nel presente procedimento la compagnia , con memoria del 28.02.2025, a mezzo della quale Controparte_5 eccepiva l'inammissibilità della domanda per carenza del requisito dell'urgenza, l'infondatezza nel merito della pretesa;
l'inoperatività della polizza trattandosi di rischio non assicurato;
-a seguito dello scambio di note scritte tra le parti ex art. 127 ter c.p.c;
ritenuto che
il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. è mezzo processuale tipico del regime probatorio, preordinato, attesa la sua valenza conservativa, all'anticipazione del momento di acquisizione della prova ed è pertanto strumento di natura eccezionale rispetto al giudizio di merito nel quale in via ordinaria deve trovare espletamento la prova stessa;
il presupposto fondante dell'ATP è rappresentato invero dal concreto e attuale pericolo di modifica dello stato dei luoghi e/o dall'impossibilità di assunzione futura della prova;
ai fini dell'ammissibilità del mezzo istruttorio preventivo, deve - quindi - ricorrere il requisito dell'urgenza (l'esigenza “di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose” recita la norma), inteso come pericolo di dispersione delle fonti di prova e di fatti rilevanti ai fini della decisione dell'eventuale successiva causa di merito (cfr. Cass. n.496/86);
ritenuto che il mezzo di istruzione preventiva proposto ai sensi dell'art. 696 c.p.c. dalla ricorrente sia ammissibile, in quanto la natura dei danni lamentati richiede un sollecito accertamento, mediante la nomina di un terzo imparziale rispetto agli interessi delle parti, al fine di consentire di provvedere nel più breve tempo possibile al ripristino dell'impianto di irrigazione realizzato dalla Controparte_1 con materiale fornito dalla tanto in funzione della domanda di risarcimento del danno da CP_8 inadempimento contrattuale che si assume subito dalla proprietaria del fondo;
ritenuto che ricorrono pertanto il presupposto dell'urgenza, che è ravvisabile nella necessità di accertare con immediatezza la situazione di fatto dell'immobile al fine di cristallizzare l'attuale status quo e individuare i possibili interventi correttivi, con conseguente immanenza del periculum, come attestato dal tecnico di parte Ing. le cui valutazioni sebbene soggette a un necessario Per_1 rigoroso vaglio critico nel giudizio di merito, tuttavia sono sicuramente utilizzabili in questa sede sommaria al fine di individuare i danni lamentati e l'urgenza del provvedere ai relativi accertamenti, insita nei verosimili effetti negativi che sulle piantagioni (aranceti) può determinare una inadeguata irrigazione;
-ritenuto, pertanto, che le eccezioni formulate dalle resistenti possono essere superate nell'ambito della cognizione notoriamente sommaria che caratterizza il presente procedimento, in considerazione del fatto che i difetti lamentati attengono a vizi manifestatisi in un momento successivo alla conclusione dei lavori, e che in ogni caso non è contestato che vi sia stato un parziale riconoscimento da parte dell'impresa appaltatrice e della , che non hanno negato CP_3 l'effettuazione di vari sopralluoghi nel contraddittorio della parti al fine di accertare le cause degli inconvenienti denunciati e le relative responsabilità, anche nella prospettiva di una risoluzione stragiudiziale della controversia, il cui esito negativo ha determinato la necessità di agire in via preventiva;
ritenuto, pertanto, che il ricorso sia ammissibile, previo rigetto delle eccezioni di parte resistente e della società terza chiamata in causa;
rilevato che il CTU Dott. ha già prestato giuramento telematico in data Persona_2 29.11.2024, con l'effetto che allo stesso si conferisce incarico nei termini meglio precisati in dispositivo e invito a fissare ulteriore inizio delle operazioni di consulenza;
PTM
Rigetta le eccezioni rilevate dalle parti resistenti e chiamata in causa;
Ammette la CTU e pone al Consulente nominato i seguenti quesiti;
1) Descriva compiutamente il CTU, anche mediante rilievi fotografici, i luoghi oggetto di causa;
2) Verifichi la effettiva ricorrenza dei vizi lamentati dalla ricorrente e ne individui le relative cause e responsabilità; 3) Accerti il CTU l'esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionati all'impresa Controparte_1
e la idoneità del materiale fornito dalla CP_8
4) Individui il CTU gli interventi necessari ai fini del regolare funzionamento dell'impianto e ne quantifichi i costi;
5) Accerti il CTU i danni nel complesso cagionati alla ricorrente;
6) Espleti tentativo di conciliazione.
Autorizza il CTU ad esaminare gli atti del fascicolo di ufficio e dei fascicoli di parte cartacei e del fascicolo telematico, ad estrarne copia, nonché ad accedere a pubblici uffici e ad acquisire direttamente la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico, che potrà utilizzare per l'espletamento dell'incarico su accordo delle parti o, in mancanza, previa autorizzazione del giudice;
Autorizza il CTU all'uso del mezzo proprio;
Assegna al CTU termine di 60 giorni dall'inizio delle operazioni peritali (che sarà comunicato alle parti presso i rispettivi difensori a mezzo pec) per la trasmissione della bozza alle stesse parti presso i difensori nominati, nonché termine alle parti di 20 giorni per osservazioni e richieste di chiarimenti,
e infine termine di 20 giorni al CTU per il deposito della relazione definitiva con controdeduzioni. Concede al CTU acconto e fondo spese nella misura di euro 200,00, che pone a carico della parte ricorrente. Autorizza le parti alla nomina di propri CTP sino all'inizio delle operazioni peritali. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti ed al C.T.U.
Taranto, 24/03/2025.
Il P.D. Dott. S. D'ERRICO
-Prima Sezione Civile-
Il Presidente Istruttore, nella persona della Dott.ssa Stefania D'Errico;
letti gli atti del procedimento iscritto al n. 4971/2024 R.G. avente ad oggetto: Accertamento tecnico preventivo/prova testimoniale;
TRA
, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, con sede in Massafra alla Via Parte_1
Bari n.37 (P.IVA , elettivamente domiciliata in Martina Franca alla Via Verdi n.5, P.IVA_1 presso gli Avv.ti Maria Punzi (C.F. e Michele Punzi (C.F. C.F._1
, dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura su foglio separato, C.F._2 allegato al ricorso a formarne parte integrante;
-ricorrente-
E
(c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
, con sede a Massafra (Ta), in Via Ferrara snc, elettivamente domiciliata a Taranto, Controparte_2 in Viale Virgilio n. 128, presso e nello studio dell'avv. Raffaele Di Ponzio (c.f.
), dal quale è difesa e rappresentata, in virtù di procura alle liti, su foglio C.F._3 separato, allegata alla memoria di costituzione a formarne parte integrante;
-resistente- nonché (P. IV , con sede a Capo d'Orlando (ME) in Via Gambitta Conforto, CP_3 P.IVA_4 snc, in persona del direttore generale pro tempore, sig. (C.F.: Controparte_4
) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. C.F._4 Salvatore Cirilla (C.F. – P.IVA , pec: CodiceFiscale_5 P.IVA_5
del Foro di Patti, in virtù di mandato unito alla comparsa di costituzione Email_1 presente atto a norma dell'art. 83 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Capo d'Orlando, via Vittorio Veneto, 61;
-resistente-
E
, in persona di un procuratore, dott. con sede in Controparte_5 CP_6 Milano, Corso Como, 17, (PI ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Santo Spagnolo del P.IVA_6
Foro di Catania ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Catania, Corso Italia, 244 giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
-terza chiamata in causa-
- a scioglimento della riserva assunta in data 13.03.2025;
rilevato che
con ricorso ex art. 696 c.p.c. depositato in data 14.11.2024 la sig.ra ha chiesto Parte_1 disporsi CTU in via preventiva al fine di accertare i danni che assume subiti per effetto della cattiva esecuzione dei lavori di installazione di un impianto di irrigazione;
assume in particolare di essere proprietaria di alcuni appezzamenti di terreno in agro di Massafra, ove svolge attività di coltivazione di agrumi, di avere nell'anno 2023 commissionato alla società la realizzazione di un Controparte_1 impianto di sub irrigazione a servizio di un terreno di sua proprietà, sito in Contrada Puzzano e dell'estensione di circa 11 Ha, convenendo il prezzo in complessivi € 114.573,89 oltre IVA;
che la società appaltatrice aveva realizzato l'opera commissionata, utilizzando materiale fornito dalla società ultimando i lavori nel mese di luglio 2023; che l'impianto aveva evidenziato CP_3 malfunzionamenti tempestivamente denunciati alla la quale, dopo approfonditi Controparte_1 accertamenti, anche tramite scavi a campione, ha addebitato la problematica non ad una non conforme posa in opera quanto ad un difetto del materiale utilizzato e segnatamente al fatto che gli elementi gocciolanti non corrispondevano alle portate nominali per cui erano stati previsti, la cui responsabilità veniva addebitata alla che aveva fornito gli elementi presuntivamente CP_3 difettosi;
all'esito di ulteriore sopralluogo, la negava verbalmente ogni addebito, CP_3 attribuendo la responsabilità esclusiva alla non conforme posa in opera da parte della Controparte_1 la d' veva pertanto commissionato una indagine a un tecnico di propria fiducia, Ing. Pt_1 Per_1 il quale ha accertato che le cause del mal funzionamento dell'impianto sono riconducibili ad una erogazione di acqua dagli elementi gocciolanti non corrispondente alla portata nominale per cui sono stati acquistati, individuando quale unica soluzione quella di rimuovere completamente l'impianto, sostituendo le ali gocciolanti con altre idonee all'uso, da effettuarsi nel minor tempo possibile, prima che la crescita delle radici delle piante possa rendere ancor più difficoltose le operazioni necessarie, e stimando i relativi costi in € 94.067,50, oltre € 9.406,75 per spese tecniche, per un totale di € 103.474,25 oltre IVA.; in vista dell'azione giudiziaria da proporre nei confronti dei responsabili dei vizi dell'impianto di sub irrigazione realizzato, è necessario procedere agli opportuni accertamenti tecnici, in quanto come evidenziato dall'Ing. procrastinare le idonee opere di riparazione Per_1 dell'impianto potrebbe, però, pregiudicare fatalmente le piantagioni;
chiedeva pertanto di disporre accertamento tecnico preventivo in contraddittorio con la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, corrente in Massafra (TA) alla Via Ferrara s.n. (P.IVA ), P.IVA_3
e con la in persona del suo legale rappresentante pro tempre, corrente in Capo CP_3
d'Orlando (ME) alla Via G. Conforto C.da Santa Lucia s.n. (P.IVA , attraverso il P.IVA_4 quale, previa nomina di Consulente tecnico da parte dell'Ufficio, verificare: 1) L'esistenza dei vizi che compromettono il regolare funzionamento dell'impianto di sub irrigazione, commissionato dall' , provocando una difformità di erogazione di acqua Controparte_7 Parte_1
e prodotti fertilizzanti;
2) Le cause che hanno originato i suddetti vizi di funzionamento e, ove ritenuto ammissibile in questa sede, le relative responsabilità; 3) Le opere necessarie per eliminare i medesimi vizi, qualora esistenti, e i costi da sostenersi. All'esito, si chiede che il C.T.U. nominato voglia tentare, se possibile, la conciliazione delle parti;
con comparsa di costituzione del 16.01.2025 si costituiva nel presente procedimento la società
la quale deduceva che la responsabilità del lamentato mal funzionamento era da Controparte_1 attribuirsi in via esclusiva alla tipologia del materiale fornito dalla e non all'esecuzione CP_3 della posa in opera, perfettamente adempiuta;
insisteva pertanto nella manleva di ogni responsabilità, causata dalla fornitura di merce della;
CP_3
la costituendosi a sua volta nel presente procedimento in data 21.01.2025, eccepiva CP_3 l'inammissibilità del ricorso ex art 696 c.p.c. per insussistenza dei presupposti di urgenza, in quanto non è stato allegato, o dimostrato, quale sarebbe il rischio di alterazione dei luoghi e dispersione della prova, né quali disagi subisca o subirebbe dagli asseriti danni subiti, se non attraverso un'analisi di un tecnico di parte, di per sé priva di alcun valore probatorio; che a fronte di lamentati vizi risalenti al 8 settembre 2023 (data del reclamo il presente ricorso è stato depositato CP_1 solo il 14 novembre 2024, un anno e due mesi dopo il reclamo, dovendosi escludere alcun pericolo di alterazione dei luoghi prima dell'acquisizione della prova in un giudizio ordinario, così come la sussistenza di necessità di intervento urgente;
ravvisava altresì la carenza di fumus per la incerta attribuibilità causale dei fenomeni lamentati dalla ricorrente, non avendo la stessa fornito alcun valido elemento da cui poter desumere che i lamentati malfunzionamenti siano da addebitare a;
eccepiva inoltre la inamissibilità del ricorso ex art 696 c.p.c. per carenza di CP_3 titolarità/legittimazione passiva di a causa della natura esplorativa del ricorso in CP_3 relazione all'effettivo responsabile degli asseriti malfunzionamenti;
l'infondatezza nel merito della pretesa atteso che gli esperiti accertamenti avevano consentito di appurare che le difformità di erogazione avevano causa nella presenza di particolato grossolano che ne comprometteva il normale funzionamento della membrana in silicone, per il non corretto utilizzo dell'ala da parte della ricorrente, oltre che per la mancanza di pulizia nelle tubazioni e la mancanza di filtraggio adeguato;
in subordine chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di;
Controparte_5 concludeva rassegnando le seguenti richieste:• accertare e dichiarare inammissibile il procedimento di atp ex art 696 c.p.c. per tutti i motivi esposti in atto;
• in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuto ammissibile l'accertamento richiesto, si chiede essere autorizzati alla chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice di , la CP_3 Controparte_5
(P.IVA ) con sede legale in Milano, Corso Como, 17, in persona del legale P.IVA_6 rappresentante p/t e previa ogni declaratoria in rito affinché la terza chiamata tenga indenne/manlevi/garantisca da eventuali conseguenze pregiudizievoli, • con ogni CP_3 riserva quanto alla formulazione del quesito e nomina di consulente tecnico di parte;
all'esito dell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, si costituiva nel presente procedimento la compagnia , con memoria del 28.02.2025, a mezzo della quale Controparte_5 eccepiva l'inammissibilità della domanda per carenza del requisito dell'urgenza, l'infondatezza nel merito della pretesa;
l'inoperatività della polizza trattandosi di rischio non assicurato;
-a seguito dello scambio di note scritte tra le parti ex art. 127 ter c.p.c;
ritenuto che
il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. è mezzo processuale tipico del regime probatorio, preordinato, attesa la sua valenza conservativa, all'anticipazione del momento di acquisizione della prova ed è pertanto strumento di natura eccezionale rispetto al giudizio di merito nel quale in via ordinaria deve trovare espletamento la prova stessa;
il presupposto fondante dell'ATP è rappresentato invero dal concreto e attuale pericolo di modifica dello stato dei luoghi e/o dall'impossibilità di assunzione futura della prova;
ai fini dell'ammissibilità del mezzo istruttorio preventivo, deve - quindi - ricorrere il requisito dell'urgenza (l'esigenza “di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose” recita la norma), inteso come pericolo di dispersione delle fonti di prova e di fatti rilevanti ai fini della decisione dell'eventuale successiva causa di merito (cfr. Cass. n.496/86);
ritenuto che il mezzo di istruzione preventiva proposto ai sensi dell'art. 696 c.p.c. dalla ricorrente sia ammissibile, in quanto la natura dei danni lamentati richiede un sollecito accertamento, mediante la nomina di un terzo imparziale rispetto agli interessi delle parti, al fine di consentire di provvedere nel più breve tempo possibile al ripristino dell'impianto di irrigazione realizzato dalla Controparte_1 con materiale fornito dalla tanto in funzione della domanda di risarcimento del danno da CP_8 inadempimento contrattuale che si assume subito dalla proprietaria del fondo;
ritenuto che ricorrono pertanto il presupposto dell'urgenza, che è ravvisabile nella necessità di accertare con immediatezza la situazione di fatto dell'immobile al fine di cristallizzare l'attuale status quo e individuare i possibili interventi correttivi, con conseguente immanenza del periculum, come attestato dal tecnico di parte Ing. le cui valutazioni sebbene soggette a un necessario Per_1 rigoroso vaglio critico nel giudizio di merito, tuttavia sono sicuramente utilizzabili in questa sede sommaria al fine di individuare i danni lamentati e l'urgenza del provvedere ai relativi accertamenti, insita nei verosimili effetti negativi che sulle piantagioni (aranceti) può determinare una inadeguata irrigazione;
-ritenuto, pertanto, che le eccezioni formulate dalle resistenti possono essere superate nell'ambito della cognizione notoriamente sommaria che caratterizza il presente procedimento, in considerazione del fatto che i difetti lamentati attengono a vizi manifestatisi in un momento successivo alla conclusione dei lavori, e che in ogni caso non è contestato che vi sia stato un parziale riconoscimento da parte dell'impresa appaltatrice e della , che non hanno negato CP_3 l'effettuazione di vari sopralluoghi nel contraddittorio della parti al fine di accertare le cause degli inconvenienti denunciati e le relative responsabilità, anche nella prospettiva di una risoluzione stragiudiziale della controversia, il cui esito negativo ha determinato la necessità di agire in via preventiva;
ritenuto, pertanto, che il ricorso sia ammissibile, previo rigetto delle eccezioni di parte resistente e della società terza chiamata in causa;
rilevato che il CTU Dott. ha già prestato giuramento telematico in data Persona_2 29.11.2024, con l'effetto che allo stesso si conferisce incarico nei termini meglio precisati in dispositivo e invito a fissare ulteriore inizio delle operazioni di consulenza;
PTM
Rigetta le eccezioni rilevate dalle parti resistenti e chiamata in causa;
Ammette la CTU e pone al Consulente nominato i seguenti quesiti;
1) Descriva compiutamente il CTU, anche mediante rilievi fotografici, i luoghi oggetto di causa;
2) Verifichi la effettiva ricorrenza dei vizi lamentati dalla ricorrente e ne individui le relative cause e responsabilità; 3) Accerti il CTU l'esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionati all'impresa Controparte_1
e la idoneità del materiale fornito dalla CP_8
4) Individui il CTU gli interventi necessari ai fini del regolare funzionamento dell'impianto e ne quantifichi i costi;
5) Accerti il CTU i danni nel complesso cagionati alla ricorrente;
6) Espleti tentativo di conciliazione.
Autorizza il CTU ad esaminare gli atti del fascicolo di ufficio e dei fascicoli di parte cartacei e del fascicolo telematico, ad estrarne copia, nonché ad accedere a pubblici uffici e ad acquisire direttamente la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico, che potrà utilizzare per l'espletamento dell'incarico su accordo delle parti o, in mancanza, previa autorizzazione del giudice;
Autorizza il CTU all'uso del mezzo proprio;
Assegna al CTU termine di 60 giorni dall'inizio delle operazioni peritali (che sarà comunicato alle parti presso i rispettivi difensori a mezzo pec) per la trasmissione della bozza alle stesse parti presso i difensori nominati, nonché termine alle parti di 20 giorni per osservazioni e richieste di chiarimenti,
e infine termine di 20 giorni al CTU per il deposito della relazione definitiva con controdeduzioni. Concede al CTU acconto e fondo spese nella misura di euro 200,00, che pone a carico della parte ricorrente. Autorizza le parti alla nomina di propri CTP sino all'inizio delle operazioni peritali. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti ed al C.T.U.
Taranto, 24/03/2025.
Il P.D. Dott. S. D'ERRICO