TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3875 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11781/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nato a Rho (MI) il 12.07.1971 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ruggero Stretti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2
Nata a Milano il 28.01.1966 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ruggero Stretti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, in data 23.09.1995 (anno 1995 atto n. 538 reg. 03 parte 2 serie A) In comunione legale dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Pogliano Milanese (MI), via Stanislao Pastori n. 15, di proprietà del signor verrà assegnata allo stesso;
Parte_1
3. La signora provvederà a cercare una nuova abitazione e a rilasciare la casa Parte_2 coniugale entro e non oltre il 31.01.2026;
4. Quando la signora rilascerà la casa coniugale, il signor le corrisponderà la Parte_2 Parte_1 somma di € 30.000,00 a titolo di aiuto economico per la nuova sistemazione abitativa
5. Inoltre, il signore corrisponderà alla signora un bonifico di € 400,00 mensili Parte_1 Parte_2 per n. 24 mesi come aiuto economico, volto alla ricerca di un'attività lavorativa, a partire dal mese successivo in cui lascerà l'abitazione coniugale;
6. I coniugi si rilasciano vicendevolmente consenso al rinnovo e/o al rilascio dei propri documenti d'identità, compresi quelli validi per l'espatrio ed i passaporti;
7. Le parti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto e in parte le medesime domande o domande ad esse connesse.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Milano il 23 settembre 1995
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano e all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pogliano Milanese, ove il matrimonio è stato trascritto, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG