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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/11/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1053 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Andrea Cantone e Fabio Valentini;
[...]
[...]
[...]
[...] (C.F. ) e Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca G.
[...] C.F._2
Conte;
-APPELLATI-
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 04.01.2023, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio e la causa
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 02.12.2016, i sig.ri e Pt_2 Parte_3
convenivano in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni Parte_1
“Nel merito, in via principale a. accertare e dichiarare, in ragione dell'elaborato peritale prodotto e delle argomentazioni sviluppate in narrativa che, sul contratto di mutuo, sono stati applicati interessi usurari, costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese in violazione della L. 108/96 e dell'art. 644
c.p.; b. accertare e dichiarare che gli ulteriori interessi previsti dal piano d'ammortamento per le rate non ancora scadute non saranno più dovuti dagli odierni attori;
c. accertare e dichiarare che il contratto di mutuo in oggetto deve essere epurato delle differenze di usura, di errato addebito di spese e, per l'effetto, voglia provvedere a rideterminare il saldo maturato ad oggi senza tener conto di interessi e competenze non dovuti;
d. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale e. accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
f. compensare, ex art.
1853 c.c., tutte le somme risultanti dall'accertamento delle rispettive poste dare/avere tra la società attrice
e la banca convenuta, ovvero rideterminare il saldo epurandolo da tutti gli addebiti non dovuti, per tutte le causali esposte in narrativa;
g. condannare, in ogni caso, l'Istituto di credito convenuto alla restituzione di tutte le somme corrisposte dall'odierno attore alla Banca convenuta dall'inizio del rapporto sino ad oggi per spese ed interessi a qualsiasi titolo corrisposti, anche legali, escluso tasse e bolli, sì come analizzate in perizia;
h. condannare, in ogni caso, l'Istituto di credito convenuto al risarcimento del danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., calcolato in relazione ad ogni singolo periodo in cui è avvenuta la sottrazione illecita descritta in narrativa, sino all'effettivo soddisfo, i. condannare l'Istituto di credito convenuto alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'odierna parte attrice, sino all'effettivo soddisfo, anche a titolo di danno emergente, oltre al risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno nonché al rimborso dei costi sostenuti dal ricorrente per eseguire la perizia econometrica in forza della quale sono stati accertati gli illeciti oggetto di causa”, oltre istruttorie e spese di lite.”
I sig.ri e deducevano di aver stipulato in data 25.10.2000 un contratto Pt_2 Parte_3
di mutuo con garanzia ipotecaria per un importo di € 61.974,83 con l'allora istituto bancario Woolwich s.p.a. (ora . Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.03.2016, si costituiva in giudizio
[...]
hiedendo “in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva Parte_1
di in relazione alla domanda attorea di restituzione degli oneri assicurativi, per non essere la Pt_1
banca la giusta controparte contrattuale dei sig.ri e nell'ambito del rapporto assicurativo Pt_2 Parte_3
ivi dedotto;
nel merito, respingere tutte le domande formulate dai sig.ri e nei confronti Pt_2 Parte_3
di in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa”, con Parte_1
vittoria di spese di lite”.
Con sentenza n. 1549 del 2020, pubblicata in data 07.12.2020, il Tribunale di Brindisi ha condannato la convenuta alla restituzione di € 28.808,00 oltre interessi di legge dal momento della richiesta, in via stragiudiziale;
con condanna di parte convenuta al pagamento delle intere spese del giudizio liquidate in € 5.000,00 oltre iva, cap e spese generali come per legge;
spese della disposta CTU poste a carico di parte convenuta.
Con atto di citazione notificato in data 23.12.2020, ha interposto Parte_1
appello avverso la citata sentenza, mai notificata – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, di rigettare tutte le domande formulate dai sig.ri e nei confronti della banca;
accertare e dichiarare che il contratto Pt_2 Parte_3
per cui è causa non contiene la pattuizione di interessi in misura usuraria e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto, a nessun titolo, dalla banca ai sig.ri e , Pt_2 Parte_3 ovvero, in subordine, che è dovuta la minor somma di Euro 1,33 a titolo di interessi di mora corrisposti dai mutuatari in corso di rapporto;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
con condanna dei sig.ri e al pagamento delle spese di CTU. Pt_2 Parte_3
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 18.02.2021, si sono costituiti e i quali Parte_2 Parte_3
hanno richiesto di dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
con condanna dell'appellante alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Con ordinanza del 22.04.2021 la Corte, in accoglimento della richiesta di inibitoria avanzata dall'appellante, ha sospeso l'esecuzione e l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza cartolare del 22.02.2023, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta: “omessa motivazione/motivazione meramente apparente – violazione dell'art. 132, c. 2, n. 4 c.p.c.”, assumendo che il
Tribunale si sia limitato a recepire acriticamente le conclusioni fornite dal CTU, senza esporre il percorso logico-giuridico posto a fondamento dell'asserita usurarietà.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che il Tribunale si è limitato a riprodurre uno stralcio delle conclusioni del C.T.U., nei seguenti termini: “Sulla base delle risultanze delle analisi documentali e tecnico contabili compiute da codesto CTU e tenendo conto dei quesiti posti dal G.I., si è ritenuto di procedere ad un riconteggio del mutuo azzerando gli interessi ex art. 1815c.c.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei risultati finali del riconteggio, mentre per una disamina approfondita dei valori numerici conseguenti alle sopraesposte modalità di riconteggio, si rinvia alla successiva Tav.3.” 1.3. Considerato che l'elaborazione della sentenza si arresta alla mera trascrizione delle conclusioni peritali, neanche può ritenersi, ad avviso della Corte, che il Tribunale abbia ritualmente e correttamente deciso e motivato, a mezzo rinvio per relationem agli esiti delle indagini peritali, in quanto neanche dal compendio peritale è dato evincere con chiarezza gli elementi conoscitivi - acquisiti, appunto, a mezzo l'operato del consulente - suscettibili di fondare razionalmente il giudizio di “verifica dell' esistenza di fenomeni di usurarietà” che il primo giudice ha ritenuto di esprimere, limitandosi a proporre un “riconteggio … azzerando gli interessi ex art. 1815 c.c.” e ad affermare, in modo apodittico , l'usura oggettiva.
1.4. Come affermato dalla Corte di cassazione, “si è in presenza di una “motivazione apparente” allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlo con le più varie ed ipotetiche congetture.” (Cass. n. 2622/2024; Cass. n. 17724/2023).
1.5. Stante la fondatezza del primo motivo d'appello e dovendosi, pertanto, dichiarare la nullità della sentenza emessa in primo grado, la Corte, considerata la natura devolutiva dell'appello, procede nella decisione sulle domande proposte in primo grado dagli odierni appellati.
2. Ebbene, i sigg.ri e , premesso di avere stipulato in Parte_2 Parte_3
Ostuni, in data 25.10.2000, un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per un importo di € 61.974,83 con l'allora istituto bancario Woolwich s.p.a. (poi, Barclays Banca), hanno posto a fondamento della loro iniziativa giudiziaria in primo grado, la pretesa usurarietà del tasso di mora convenuto (indicandolo pari al 10,750%), producendo, a supporto del proprio assunto, una perizia econometrica di parte e formulando richieste conseguenti al richiesto accertamento dell'applicazione di tassi usurari.
2.1. Va innanzitutto rilevato che le argomentazioni di parte attrice tese a dimostrare che
“gli interessi pattuiti nel contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 25.10.2000, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse(escluse solo imposte e tasse) e considerati gli interessi di mora, risultano usurari, dato che complessivamente sono superiori al limite di legge (tasso soglia)” (p. 3 dell'atto di citazione in primo grado) sono palesemente infondate alla luce degli stabilizzati principi elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui deve escludersi la razionalità di un metodo di calcolo che pretenda di dimostrare l'usurarietà di un mutuo, sommando, fra le varie voci da considerare al fine di verificare il superamento del cd. tasso-soglia usurario, il tasso corrispettivo ed il tasso di mora.
2.1.1. Alla stregua di tali principi deve infatti escludersi che la soggezione alla normativa antiusura anche degli interessi moratori affermata da Cass. n. 350/2013, possa legittimare la sommatoria degli interessi moratori a quelli corrispettivi ai fini della verifica di usurarietà dei tassi contrattuali di un mutuo.
E' ormai acquisizione incontestata che gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori rappresentino due entità tra loro eterogenee, che assolvono a funzioni diverse e che trovano applicazioni in fasi non sovrapponibili del rapporto, sicchè non si giustifica la loro sommatoria (Cass. 26286/2019).
La Corte di Cassazione ha chiarito la differenza strutturale sussistente tra interessi corrispettivi, che hanno la funzione fisiologica di remunerare il capitale finanziato ed interessi moratori che individuano, invece, il costo “patologico” che il debitore deve sopportare nel caso di inadempimento. Anche gli interessi convenzionali di mora sono sottoposti alla normativa in tema di usura, L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura (pag. 7 della sentenza) “non è corretto sommare gli interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori.” (Cass. 17447/2019)
2.1.2. Sicchè, imponendosi una verifica separata del superamento del (distinto) tasso-soglia con riferimento ai tassi contrattuali corrispettivi ed a quelli usurari, e procedendo a tale verifica nella presente vicenda processuale, emerge:
- per quanto riguarda la verifica di usurarietà del tasso contrattuale d'interesse corrispettivo è solo il caso di rilevare che il tasso d'interesse contrattuale alla data della stipula , nella determinazione quantitativa indicata in citazione dagli attori (pari al 5,89% ) è senz'altro immune da rilievi di usurarietà avuto riguardo al tasso-soglia da considerare per la categoria di operazioni (mutuo ipotecario) nel periodo di riferimento che non è contestato essere pari al 9,945;
- per quanto riguarda la verifica di usurarietà del tasso moratorio, va rilevato, all'esito della compiuta disamina degli atti causa ed avuto riguardo, in particolare alla comparsa di costituzione in primo grado di , che quest'ultima, Parte_1
a p. 3, ha esposto che “in data 1 novembre 2015, i sigg.ri e pagavano Pt_2 Parte_3
l'ultima rata del piano d'ammortamento pattuito fra le parti, estinguendo così il mutuo”. La circostanza, non contestata specificamente dagli attori, trova riscontro nella ricognizione del rapporto operata dalla CTU dott.ssa emergendo Persona_1
da tale ricognizione (si veda p. 24 dell'elaborato depositato il 9.08.2018) che il debito da restituzione delle somme ricevute a mutuo dagli odierni appellati, alla data della notifica dell'atto di citazione in primo grado, era già estinto per avere i mutuatari corrisposto nei termini tutte le rate previste dal piano di ammortamento.
2.2. Pertanto, considerato che il tasso di mora previsto nel contratto di mutuo dedotto nel presente giudizio, di cui gli attori chiedono la verifica di usurarietà, non ha mai trovato applicazione, né mai potrà trovare applicazione nel rapporto scaturente da tale contratto, deve escludersi la sussistenza, in capo agli attori, di un interesse concreto ed attuale all'accertamento di che trattasi.
3. Le ulteriori questioni sollevate dagli attori in primo grado, non sempre di lineare esposizione e talvolta di dubbia rilevanza rispetto alle richieste verifiche di usurarietà, avuto riguardo ai principi giurisprudenziali di consolidata elaborazione ed applicazione in materia, in quanto inidonee ad incidere sulle valutazioni fin qui operate, vanno tutte disattese.
4. e in quanto soccombenti, vanno condannati Parte_2 Parte_3
in solido alla rifusione delle spese di lite del doppio grado in favore di Parte_1
liquidate come da dispositivo.
[...]
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, dichiarata la nullità della sentenza impugnata, rigetta le Parte_3
domande proposte in primo grado dai predetti e Parte_2 Parte_3
condanna e in solido, alla rifusione delle spese di lite Parte_2 Parte_3
del doppio grado in favore di che si liquidano, quanto al primo grado, Parte_1
in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e, quanto al secondo grado, in complessivi € 6.777,00 (di cui € 777,00 per spese) oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Pone definitivamente a carico degli appellati le spese di CTU.
Così deciso in Lecce, il 27.10.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele