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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16612/2024 PUBBLICO MINISTERO ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Antisso Christian in virtù di procura in atti Controparte_1
resistente
e
AVV. BALDACCI ANNA, in qualità di curatrice del sig. Controparte_1 intervenuto
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo del 25.9.2024
“Chiede che il Tribunale di Torino pronunci l'interdizione – del predetto con ogni consequenziale provvedimento a norma di legge, con contestuale revoca della inabilitazione.
- Chiede che sia nominato con urgenza un tutore provvisorio nel corso dell'istruttoria, attesa la necessità di predisporre idoneo progetto di cura”.
Per parte convenuta
Come da memoria di costituzione del 28.1.2025 “RESPINGERE la domanda di interdizione, non sussistendo i presupposti per dichiarare che il signor si trovi in condizioni di abituale infermità di mente, con permanente alterazione Controparte_1 delle sue facoltà psichiche, tali da giustificare l'applicazione di una misura così altamente gravosa.
MANTENERE a tutela del signor la misura dell'inabilitazione, con eventuali Controparte_1 disposizioni specifiche in ordine a atti di ordinaria amministrazione.
Con il favore delle spese tutte di causa”.
Per curatrice: come da note di precisazione delle conclusioni del 27.1.2025
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito pronunciare l'interdizione di , con ogni consequenziale Controparte_1 provvedimento a norma di legge e contestualmente dichiarare la revoca della inabilitazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.9.2024, il Pubblico Ministero chiedeva a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente di , chiedendo, altresì, che venisse Controparte_1 nominato con urgenza un tutore provvisorio nel corso dell'istruttoria. Ciò alla luce del peggioramento delle condizion psicofisiche del beneficiario (ad oggi soggetto a inabilitazione, disposta con sentenza n. 171/06).
Con decreto del 15.10.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, fissava udienza avanti al G.O.P. delegato al 26.10.2024 (poi rinviata al 13.12.2024), nonché fissava udienza di precisazione delle conclusioni avanti a sé al 29.1.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.11.2024, si costituiva in giudizio l'avv. Baldacci Anna, quale curatrice del sig. nominata con decreto di nomina n. 245/2024 del 22.10.2024. CP_1
All'udienza del 13.12.2024, il G.O.P. delegato rinviava all'udienza già calendarizzata del 29.1.2025.
Con decreto del 16.12.2024, il G.O.P. delegato fissava udienza per l'esame della persona interdicenda al 15.1.2025.
All'udienza del 15.1.2025, il G.O.P. delegato, all'esito dell'esame dell'interdicendo, rinviava all'udienza già calendarizzata al 29.1.2025.
In data 27.1.2025, la curatrice depositava in atti note di precisazione delle conclusioni, chiedendo pronunciarsi l'interdizione del sig. con contestuale revoca del provvedimento di inabilitazione. CP_1
Con memoria di costituzione del 28.1.2025, si costituiva in giudizio l'interdicendo, chiedendo respingersi la domanda di interdizione e, per l'effetto, confermarsi la misura dell'inabilitazione.
All'udienza del 29.1.2025, il Giudice Relatore, preso atto delle dichiarazioni delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***** §§§§§ *****
La domanda di interdizione (e contestuale revoca della misura di inabilitazione) è fondata e merita di essere accolta. Dalla documentazione medica in atti emerge che egli da anni è affetto da “Modificazione di Personalità di tipo aggressivo paranoide e Disturbo Psicotico indotto da sostanze” e dal 1997 è in cura presso il CSM di Pinerolo per i disturbi riguardanti la sua condizione psichica in rapporto all'inveterata assunzione smodata di sostanze alcoliche.
Con sentenza del 18/11/2005 egli è sottoposto alla misura dell'inabilitazione. Nulli sono stati i tentativi posti in essere dai Servizi specialistici di cura ed assistenza al signor CP_1
Infatti, dagli atti allegati al ricorso, compresa la relazione trasmesse dai Servizi che monitorano il caso e dalla CTU a firma della dott. svolta in ambito penale datata 2024, emerge pacificamente come Per_1 nel corso degli anni, si sia cristallizzata una situazione ingestibile da parte di qualsivoglia operatore e tutti i tentativi di riabilitazione presso le Comunità specialistiche sono falliti: si apprende dalla lettura della CTU che il disturbo di personalità e l'abuso di sostanze , ma soprattutto gli esiti combinati dei due aspetti, compongono un quadro di ricerca costante di vantaggi secondari e superficiali ed una compresente incapacità di autogestione. Ne risente il funzionamento sociale ma soprattutto la critica che appare fluttuante, scarsa ed autoriferita. …. Non appare in grado di svolgere attività lavorativa, che anzi il suo svolgimento rappresenterebbe un pericolo per sé e per gli altri…. L'organizzazione cognitiva appare in progressivo deterioramento e ciò si riflette sulla relazione con i Servizi che ad oggi non ha portato ad alcun positivo risultato. Emerge altresì che - se lasciato libero di autodeterminarsi – continuerà a non accettare alcun aiuto da parte dei servizi dedicati, e continuerà a non assumere le terapie necessarie, continuando ad abusare di alcool e sostanze.
Attualmente – in forza del provvedimento adottato dal Giudice penale in data 30/4/2024 si trova in regime di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 612 bis commi 1 e 3 c.p., dal cui capo di imputazione emerge una pacifica e naturale propensione alla violenza e pericolosità, tanto da mettere in pericolo se stesso (accensione di fuochi all'interno dell'abitazione) e gli altri (minacce, violenze).
Anche all'esito dell'udienza di esame in sede civile (15/1/2025), nel corso del quale non è parso avere coscienza ella sua situazione di salute, è certo, che parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e che, quindi, si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché possa esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015). Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possano essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale. Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato. Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'inabilitazione non sia idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte resistente, che non è peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale. Ne consegue, pertanto anche l'accoglimento della domanda di revoca dell'inabilitazione. Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza. Spese di lite sono regolamentate come per legge, a norma dell'art. 145 del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della resistente, così provvede: Revoca l'inabilitazione pronunciata nei confronti del signor nato a [...] il Controparte_1
21.12.1978, res. a Pinasca (TO) Via San Paolo 2; Pronuncia l'interdizione per infermità di mente nei confronti di nato a [...] il Controparte_1
21.12.1978, res. a Pinasca (TO) Via San Paolo 2; Dispone che, ai sensi dell'art. 145 comma secondo DPR n. 115/2002, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il tutore presenti, entro un mese, la documentazione prevista dall'art 79 comma 1 lettera c) del DPR 115/2002. Spese di lite come per legge a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115. MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 14/3/2025 Il Giudice Est.Rel Il Presidente dott.ssa Serafina Aceto dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16612/2024 PUBBLICO MINISTERO ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Antisso Christian in virtù di procura in atti Controparte_1
resistente
e
AVV. BALDACCI ANNA, in qualità di curatrice del sig. Controparte_1 intervenuto
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo del 25.9.2024
“Chiede che il Tribunale di Torino pronunci l'interdizione – del predetto con ogni consequenziale provvedimento a norma di legge, con contestuale revoca della inabilitazione.
- Chiede che sia nominato con urgenza un tutore provvisorio nel corso dell'istruttoria, attesa la necessità di predisporre idoneo progetto di cura”.
Per parte convenuta
Come da memoria di costituzione del 28.1.2025 “RESPINGERE la domanda di interdizione, non sussistendo i presupposti per dichiarare che il signor si trovi in condizioni di abituale infermità di mente, con permanente alterazione Controparte_1 delle sue facoltà psichiche, tali da giustificare l'applicazione di una misura così altamente gravosa.
MANTENERE a tutela del signor la misura dell'inabilitazione, con eventuali Controparte_1 disposizioni specifiche in ordine a atti di ordinaria amministrazione.
Con il favore delle spese tutte di causa”.
Per curatrice: come da note di precisazione delle conclusioni del 27.1.2025
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito pronunciare l'interdizione di , con ogni consequenziale Controparte_1 provvedimento a norma di legge e contestualmente dichiarare la revoca della inabilitazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.9.2024, il Pubblico Ministero chiedeva a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente di , chiedendo, altresì, che venisse Controparte_1 nominato con urgenza un tutore provvisorio nel corso dell'istruttoria. Ciò alla luce del peggioramento delle condizion psicofisiche del beneficiario (ad oggi soggetto a inabilitazione, disposta con sentenza n. 171/06).
Con decreto del 15.10.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, fissava udienza avanti al G.O.P. delegato al 26.10.2024 (poi rinviata al 13.12.2024), nonché fissava udienza di precisazione delle conclusioni avanti a sé al 29.1.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.11.2024, si costituiva in giudizio l'avv. Baldacci Anna, quale curatrice del sig. nominata con decreto di nomina n. 245/2024 del 22.10.2024. CP_1
All'udienza del 13.12.2024, il G.O.P. delegato rinviava all'udienza già calendarizzata del 29.1.2025.
Con decreto del 16.12.2024, il G.O.P. delegato fissava udienza per l'esame della persona interdicenda al 15.1.2025.
All'udienza del 15.1.2025, il G.O.P. delegato, all'esito dell'esame dell'interdicendo, rinviava all'udienza già calendarizzata al 29.1.2025.
In data 27.1.2025, la curatrice depositava in atti note di precisazione delle conclusioni, chiedendo pronunciarsi l'interdizione del sig. con contestuale revoca del provvedimento di inabilitazione. CP_1
Con memoria di costituzione del 28.1.2025, si costituiva in giudizio l'interdicendo, chiedendo respingersi la domanda di interdizione e, per l'effetto, confermarsi la misura dell'inabilitazione.
All'udienza del 29.1.2025, il Giudice Relatore, preso atto delle dichiarazioni delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***** §§§§§ *****
La domanda di interdizione (e contestuale revoca della misura di inabilitazione) è fondata e merita di essere accolta. Dalla documentazione medica in atti emerge che egli da anni è affetto da “Modificazione di Personalità di tipo aggressivo paranoide e Disturbo Psicotico indotto da sostanze” e dal 1997 è in cura presso il CSM di Pinerolo per i disturbi riguardanti la sua condizione psichica in rapporto all'inveterata assunzione smodata di sostanze alcoliche.
Con sentenza del 18/11/2005 egli è sottoposto alla misura dell'inabilitazione. Nulli sono stati i tentativi posti in essere dai Servizi specialistici di cura ed assistenza al signor CP_1
Infatti, dagli atti allegati al ricorso, compresa la relazione trasmesse dai Servizi che monitorano il caso e dalla CTU a firma della dott. svolta in ambito penale datata 2024, emerge pacificamente come Per_1 nel corso degli anni, si sia cristallizzata una situazione ingestibile da parte di qualsivoglia operatore e tutti i tentativi di riabilitazione presso le Comunità specialistiche sono falliti: si apprende dalla lettura della CTU che il disturbo di personalità e l'abuso di sostanze , ma soprattutto gli esiti combinati dei due aspetti, compongono un quadro di ricerca costante di vantaggi secondari e superficiali ed una compresente incapacità di autogestione. Ne risente il funzionamento sociale ma soprattutto la critica che appare fluttuante, scarsa ed autoriferita. …. Non appare in grado di svolgere attività lavorativa, che anzi il suo svolgimento rappresenterebbe un pericolo per sé e per gli altri…. L'organizzazione cognitiva appare in progressivo deterioramento e ciò si riflette sulla relazione con i Servizi che ad oggi non ha portato ad alcun positivo risultato. Emerge altresì che - se lasciato libero di autodeterminarsi – continuerà a non accettare alcun aiuto da parte dei servizi dedicati, e continuerà a non assumere le terapie necessarie, continuando ad abusare di alcool e sostanze.
Attualmente – in forza del provvedimento adottato dal Giudice penale in data 30/4/2024 si trova in regime di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 612 bis commi 1 e 3 c.p., dal cui capo di imputazione emerge una pacifica e naturale propensione alla violenza e pericolosità, tanto da mettere in pericolo se stesso (accensione di fuochi all'interno dell'abitazione) e gli altri (minacce, violenze).
Anche all'esito dell'udienza di esame in sede civile (15/1/2025), nel corso del quale non è parso avere coscienza ella sua situazione di salute, è certo, che parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e che, quindi, si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché possa esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015). Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possano essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale. Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato. Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'inabilitazione non sia idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte resistente, che non è peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale. Ne consegue, pertanto anche l'accoglimento della domanda di revoca dell'inabilitazione. Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza. Spese di lite sono regolamentate come per legge, a norma dell'art. 145 del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della resistente, così provvede: Revoca l'inabilitazione pronunciata nei confronti del signor nato a [...] il Controparte_1
21.12.1978, res. a Pinasca (TO) Via San Paolo 2; Pronuncia l'interdizione per infermità di mente nei confronti di nato a [...] il Controparte_1
21.12.1978, res. a Pinasca (TO) Via San Paolo 2; Dispone che, ai sensi dell'art. 145 comma secondo DPR n. 115/2002, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il tutore presenti, entro un mese, la documentazione prevista dall'art 79 comma 1 lettera c) del DPR 115/2002. Spese di lite come per legge a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115. MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 14/3/2025 Il Giudice Est.Rel Il Presidente dott.ssa Serafina Aceto dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.