Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 30/05/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00958/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00829/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 829 del 2021, proposto da
Società Apuana Marmi – S.A.M. – s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Diamanti, Sergio Menchini, Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, Antonio Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Carrara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Formentin, Gianni Maria Saracco, Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora, Arianna Paoletti, Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carrara n. 71/2020 del 3.11.2020, pubblicata su B.U.R.T. n. 47 del 18.11.2020, avente ad oggetto “piano attuativo dei bacini estrattivi (P.A.B.E.) – Scheda 15 del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PRT) ai sensi degli artt. 113 e 114 della L.R.T. 65/2014, adottato con deliberazione n. 55 dell'11.6.2019”, a mezzo della quale l'amministrazione comunale ha deliberato “di approvare ai sensi dell'art. 114, comma 5 della L.R.T. 65/2014, il Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi (P.A.B.E.) – Scheda 15 del PIT-PPR di iniziativa pubblica costituito dai seguenti elaborati, in formato PDF su supporto digitale in DVD allegati alla presente deliberazione”, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Carrara per quindici giorni consecutivi a far data dal 10.11.2020;
- degli elaborati normativi e cartografici richiamati in atti, con particolare, ma non esclusivo riferimento, alle N.T.A. (A3 norme tecniche di attuazione), nelle parti specificate in atti;
- di ogni ulteriore atto, antecedente, contestuale e successivo, presupposto e comunque connesso ed, in particolare, a titolo esemplificativo, della Deliberazione C.C. n. 55 del 11.6.2019 di adozione e della Deliberazione C.C. n. 49 del 3.7.2020 di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni;
- nonché della Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Servizi Ambientali Marmo n. 5143 del 29/12/2020 nella parte indicata in atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carrara e della Regione Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Parte ricorrente, a seguito di trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, impugna:
- a) la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carrara n. 71/2020 del 3.11.2020, pubblicata su B.U.R.T. n. 47 del 18.11.2020, con cui è stato approvato, ai sensi dell’art. 114, comma 5 della L.R. Toscana n. 65/2014, il Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi (PABE) – Scheda 15 del PIT-PPR;
- b) gli elaborati normativi e cartografici richiamati nel ricorso e prodotti, con particolare ma non esclusivo riferimento alle NTA (A3 norme tecniche di attuazione), nelle parti d’interesse;
- c) ogni ulteriore atto, antecedente, contestuale e successivo (tra cui, a titolo esemplificativo, la Deliberazione C.C. n. 55 del 11.6.2019 di adozione, la Deliberazione C.C. n. 49 del 3.7.2020 di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni).
2) Si sono costituiti in giudizio il Comune di Carrara e la Regione Toscana.
3) Il ricorso era affidato a 9 motivi di ricorso, ma, in data 18 aprile 2025, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione di tutte le censure, ad eccezione del motivo n. 3.
4) All’udienza pubblica del 21 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Va preliminarmente preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dei motivi che vanno dal primo al secondo e dal quarto al nono, con la conseguente declaratoria di parziale improcedibilità del gravame.
2) La causa si concentra quindi sull’esame del terzo motivo, col quale si deduce l’illegittimità dell’art. 8, comma 7, lett. “c”, dell’allegato A3, Norme Tecniche di Attuazione (NTA), del PABE, relativo ai crinali e alle vette da tutelare e secondo cui, nelle aree dei “ Crinali da tutelare” :
- “ non è permessa alcuna lavorazione di cava in superficie” e “ Le nuove attività estrattive e l’ampliamento delle attività estrattive esistenti possono avvenire solo in galleria con ingressi a quote inferiori a quelle dell’area da tutelare. Sono fatti salvi i lavori di messa in sicurezza che non comportino modifiche morfologiche. In tali aree, alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegato uno studio sulla stabilità dei fronti di scavo che dovrà interessare porzioni di territorio tali da riguardare l’intero versante prospiciente l’area di escavazione, comprensivo dei crinali e delle vette di rilievo paesaggistico individuati nell’area. Tale studio dovrà inoltre evidenziare il franco tetto/vetta, attestando l’esclusione di eventuali cedimenti di superficie per l’escavazione in sotterraneo ”;
- “ nelle aree di cui sopra, in corrispondenza di tecchie esistenti e cave attive, è possibile realizzare la messa in sicurezza delle sottostanti aree di lavorazione, anche con limitate modifiche morfologiche, purché non vengano intaccate le aree sommitali e non si modifichi la geometria principale del versante ”.
3) All’uopo, si deduce che:
- a) la disposizione prevede una tutela indifferenziata dei crinali;
- b) nello stabilire le tutele dei crinali, non è stata effettuata una corretta valutazione delle linee dei crinali e vette collegata alla classificazione dei corsi d’acqua e dei bacini ideografici toscani ai sensi della Legge n. 183/89 e della L.R. n. 91/98;
- c) ove si fosse seguita tale corretta metodologia, i crinali relativi alle cave della ricorrente sarebbero stati diversamente classificati;
- d) in particolare, i crinali della cava Calocara n. 105 sarebbero stati classificati di terz’ordine e quelli relativi alla cava Fossalunga n. 71 di quart’ordine;
- e) sulla base delle corrette classificazioni dei crinali, solo quelli di prima e seconda classe assumono condizione di skyline , mentre per quelli di terza classe le prescrizioni proprie di quelli di prima e seconda classe dovrebbero prevedersi solo per emergenze geologiche o di altro tipo effettivamente accertate come esistenti;
- f) secondo le relazioni del tecnico della ricorrente (v. documentazione ricorrente depositata l’8 aprile 2025), per la cava n. 105 Calocara, “ Le prescrizioni afferenti le linee di crinale e la morfologia delle vette vengono previste senza operare una distinzione tassonomica con relativa modulazione differenziata delle rispettive disposizioni e con modalità invero opaca rispetto a elaborati generati via software rispetto a concetti in parte relativi e soggettivi quali l’intervisibilità assoluta e/o parziale. Nello studio riportato nella relazione illustrativa si riporta la metodologia utilizzata mediante il sistema di intervisibilità teorica assoluta, teorica ponderata e teorica dei crinali. In tutte e tre le metodologie sono stati attribuiti dei valori di rango che variano da alto a molto alto. Nello studio non si traggono conclusioni, si rimanda unicamente alla cartografia della tavola C6.3. Dalla cartografia si osserva che tutti i crinali e tutte le vette sono state tutelate indistintamente senza alcun apparente rimando allo studio. Dalle Tabelle riportate nella relazione illustrativa si può osservare come vi siano i bacini di Colonnata, in primis, ma anche di Torano in cui i ranghi di visibilità determinati dallo studio siano addirittura 0% o 1% a fronte di valori di 29% per altri bacini. A prescindere dal fatto che le tabelle e le modalità di determinazione dei ranghi non siano state dettagliate, stride il fatto che tutti i crinali siano stati tutelati indistintamente. Tra l'altro è utile osservare come il Parco delle Alpi Apuane stesso abbia individuato quali geositi da tutelare, (invarianti strutturali rispetto alle modificazioni antropiche), solo linee di cresta appartenenti al primo ordine, e solo alcuni localizzati tratti di secondo ordine secondo la definizione tassonomica. L'individuazione di tali geositi è riportata in diverse schede dei bacini delle Alpi Apuane, ma non vi è traccia di creste individuate come geositi nella scheda 15 del PIT nell'area di Massa Carrara a testimonianza dell'ordine decrescente che hanno i crinali man mano che si degrada verso mare dal crinale principale ”;
- g) ancora, “ Alla tassonomia descritta dei corsi d'acqua e dei bacini idrografici che li alimentano deve correlarsi l’identificazione delle linee di crinali e vette ai fini del portato normativo del Piano paesaggistico ”;
- h) considerando la corretta classificazione tassonomica, il tecnico di parte precisa che, per la cava Calocara n. 150, “ Secondo la tassonomia descritta sopra il crinale oggetto di tutela della cava Calocara è un crinale di terzo ordine. In ogni caso il limite prescrittivo del crinale interferisce direttamente, seppur minimamente, con la previsione di coltivazione che ha ottenuto Pronuncia di Compatibilità Ambientale n° 1513 del 28.12.2018 ed autorizzazione alla coltivazione Det. Dir. n° 597 del 19.04.2019 così come si può osservare dal sovrapposto di Figura 1 seguente tra area vincolata e progetto (riportato in verde nello stralcio di figura 1). Il vincolo dovrebbe dunque essere almeno arretrato di qualche metro in maniera tale da non interferire con i tagli già autorizzati ma da dare agio e non interferire ed essere da intralcio in fase di realizzazione dei tagli di progetto ”;
- i) per la cava Fossalunga n. 71, il tecnico di parte conclude nel senso che “ Secondo la tassonomia descritta sopra il crinale oggetto di tutela della cava Fossalunga è un crinale di quarto ordine. In ogni caso il limite prescrittivo del crinale non interferisce direttamente con la previsione di coltivazione che ha ottenuto Pronuncia di Compatibilità Ambientale con Det. Dir. n° 44 del 09/05/2017 così come si può osservare dal sovrapposto di Figura 1 seguente tra area vincolata e progetto (riportato in verde nello stralcio di figura 1) ”;
- j) emergono pertanto, a dire di parte ricorrente, profili di illegittimità collegati alla corretta classificazione dei crinali in continuità con la classificazione dei corsi d’acqua ex lege n. 183/89 e L.R. n. 91/98, nonché travisamento dei presupposti collegati all’erronea metodologia, difetto di istruttoria e irragionevolezza;
- k) inoltre, con riferimento alla cava Crestola n. 16 (anche questa d’interesse della ricorrente), il tecnico di parte precisa che, secondo la tassonomia indicata, il relativo crinale è di quarto ordine, perciò avrebbero dovuto essere accolte le osservazioni presentate dalla società ricorrente indicate nella relazione tecnica (e che si riproduce in allegato al gravame);
- l) in particolare, il tecnico rileva che “ Come noto dall'osservazione precedente la cartografia non è aggiornata ed il crinale è in realtà in larga parte inciso dalle coltivazioni attuali, sul lato frontale esposto a SW, che dalle coltivazioni passate sul lato N. Qualche traccia di vecchi saggi si ritrova anche sul lato di versante esposto ad E. Quanto affermato si può ben osservare dalla figura 2 successiva che dalle foto 1, 2 e 3 riportate nel seguito. Dalle figure e foto riportate si può evincere come il vincolo del crinale si estenda, con una protuberanza, fino a pochi metri dalla parete principale che lo ha inciso profondamente sul lato SW (come si osserva dalla foto 1 successiva) e che l'area della protuberanza sia in realtà profondamente incisa anche sul lato sul lato N della presenza di una cava abbandonata (vedasi foto 2). L'area di vincolo racchiude, con la protuberanza evidente dalla figura 1, una piccola vetta che si estende, lungo la direzione di sviluppo del crinale, per ca. 30 in direzione SW oltre una piccola sella, avente quota di ca. 8 m più bassa rispetto alla vetta stessa. La cavetta abbandonata di cui alla foto 2 successiva è posta proprio in corrispondenza della sella. Inoltre come si osserva dalla figura 2 sul lato E sono presenti ulteriori segni di passate coltivazioni. Infine, ma non di secondaria importanza, sul versante E è presente una discontinuità principale che delimita a tergo tutta la porzione residuale del crinale vincolato e la cui presenza è stata determinante per la chiusura della cava Crestola n° 58 a cielo aperto della Società Apuana Marmi s.r.l.. La presenza di tale discontinuità determina la necessità, al fine di proseguire gli sbassi a cielo aperto di dover rimuovere anche la porzione residuale del crinale, delimitata a tergo da tale discontinuità. Le lavorazioni potrebbero essere eseguite proprio a partire dalla cavetta abbandonata di cui alla foto 2 (…). Si aggiunge inoltre che, per la prosecuzione delle attività sottostanti a tale crinale, il lavoro di ripresa dall’alto delle stesse è di vitale importanza per lo sviluppo futuro del giacimento. Infatti una ripresa dall'alto darebbe ulteriore vita alla cava che in caso contrario andrebbe nel tempo ad esaurirsi con il conseguente, immaginabile, problema occupazionale. Si evidenzia altresì che dall'area si escava materiale di pregio dall'elevato valore commerciale da cui ne scaturisce un altrettanto valore di “tassa marmi” con conseguente beneficio delle collettività ”;
- m) le suddette osservazioni sono state respinte in quanto non avrebbero apportato nuovi elementi conoscitivi tali da condurre ad una diversa valutazione;
- n) in realtà, a dire della ricorrente, si sarebbe di fronte ad una erronea valutazione dei presupposti, sia in relazione alla corretta classificazione dei crinali, sia in relazione ad errori di cartografia;
- o) a fronte di questi presupposti erronei, la società subisce un considerevole danno per l’impossibilità di riprendere le lavorazioni dall’alto ed il danno si trasferisce anche alla collettività, visto il valore considerevole dei marmi della zona e i benefici in termini di tassazione che il Comune ne potrebbe ricavare.
4) Il motivo è infondato per le ragioni che seguono:
- a) questa Sezione ha già evidenziato che “ i crinali che rilevano ai fini del PABE sono quelli di interesse paesaggistico, individuati secondo il criterio, discrezionale, della “Intervisibilità e dei caratteri percettivi”, come indicato al paragrafo 3.2 (pagg. 28-29) della relazione illustrativa del PABE stesso, laddove si fa riferimento alla “individuazione dei luoghi maggiormente visibili sia in chiave “assoluta” ovvero a prescindere dal luogo di osservazione, sia in chiave “relativa” a luoghi di interesse (viabilità, punti del belvedere, città di Carrara)”, specificando ulteriormente i criteri, non contestati, di “A) Intervisibilità teorica assoluta, B) Intervisibilità teorica ponderata; C) Intervisibilità teorica dei crinali (…)” (T.A.R. Toscana, Sezione II, n. 284 del 12 marzo 2024);
- b) ed infatti, come dedotto dalla Regione e dal Comune, i crinali di rilevanza paesaggistica sono stati individuati sulla base degli obiettivi previsti dal paragrafo 9, lett. “c”, all. 5 del PIT/PPR (v. doc. 6 regionale del 7 aprile 2025), laddove si afferma che ciascun PABE contiene un quadro conoscitivo a scala adeguata composto almeno da “ c) l'individuazione a scala di dettaglio adeguata delle vette dei crinali di rilievo paesaggistico, anche mediante una rappresentazione dell'intervisibilità tramite adeguata documentazione fotografica ”;
- c) è stato quindi seguito un criterio paesaggistico, che è diverso dal criterio su cui si fondano le censure di parte ricorrente, le quali si basano sulla normativa statale e regionale in materia di corsi d'acqua e bacini idrografici;
- d) ne deriva che tale vizio di partenza inficia integralmente le censure di parte ricorrente.
5) Il ricorso va quindi respinto relativamente alla terza censura, con esso veicolata.
6) In conclusione, il ricorso va in parte dichiarato improcedibile e in parte va respinto.
7) Le spese di lite possono essere compensate per la particolarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO