Sentenza 11 febbraio 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di procurata evasione, è sufficiente che il soggetto in cui favore la condotta venga compiuta sia "legalmente" arrestato in relazione alle circostanze obiettivamente sussistenti al momento dei fatti, anche se poi non venga aperto un procedimento penale con riferimento allo specifico reato per il quale è stata applicata la misura pre-cautelare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione impugnata che aveva ravvisato il delitto di procurata evasione con riguardo a fatto commesso in favore di persona arrestata dalla polizia giudiziaria, in presenza dei presupposti di legge, per resistenza a pubblico ufficiale, e poi iscritta solo per altre fattispecie nel registro delle notizie di reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2015, n. 16460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16460 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 11/02/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 254
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 45032/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'ER IO N. IL 12/04/1962;
UC CO (OBBLIGO PRESENTAZIONE) N. IL 06/12/1986;
avverso l'ordinanza n. 2666/2014 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 07/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar nel senso della inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza del 19 settembre 2014, il Gip del Tribunale di Roma ha applicato, nei confronti di UC CO, la misura degli arresti domiciliari e, nei confronti di D'ME NU, la misura della custodia in carcere in relazione alle contestazioni provvisorie di lesioni volontarie aggravate, in concorso con OT CO, in danno di due partecipanti ad un convegno del movimento politico religioso "Militia Christi" (capi A e B), di resistenza a pubblico ufficiale in danno degli agenti operanti intervenuti sul posto a riportare la situazione alla normalità (rispettivamente contestate al capo C per UC ed al capo E per D'ME) e, nei confronti del solo D'ME, di procurata evasione di OT CO (capo D) e di lesioni volontarie aggravate di due operanti (rispettivamente contestate ai capi F e G).
Investito del ricorso ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. avverso il suddetto provvedimento, con ordinanza del 7 ottobre 2014, il Tribunale del riesame di Roma ha sostituito, nei confronti di UC CO, la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione quotidiano alla P.G. e, nei confronti di D'ME NU, la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con il divieto di comunicare con persone diverse da quelle con lui conviventi.
Il Collegio ha evidenziato come debbano ritenersi sussistenti i gravi indizi: a) a carico di entrambi gli indagati in ordine ai reati di lesioni personali aggravate cui ai capi A) e B) nonché a carico del solo UC quanto al delitto di resistenza sub capo C), alla luce della documentazione medica, delle denunce querele delle persone offese, delle dichiarazioni rese dagli operanti di P.G.; b) a carico di D'ME per le lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi E), F) e G) nonché per la procurata l'evasione di OT CO suo capo D), alla luce dell'esposto degli agenti operanti e della documentazione medica, risultando l'arresto di OT legittimamente eseguito, atteso che questi teneva una condotta aggressiva impugnando al momento un'arma impropria. Il Tribunale ha quindi stimato sussistenti sia il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose - in considerazione della gravità dei fatti e dell'opposizione violenta alle forze dell'ordine, procurando l'evasione di una persona legittimamente arrestata -, sia il pericolo di inquinamento probatorio - atteso che la maggior parte dei compartecipi non sono stati ancora identificati -, escludendo che gli indagati possano beneficiare della sospensione condizionale della pena;
ha quindi ritenuto adeguate e proporzionate le misure - meno afflittive di quelle originariamente applicate - degli arresti domiciliari per D'ME e dell'obbligo di presentazione alla P.G. per UC.
2. Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso gli Avv.ti CO Lucentini e Federica Brancaccio, difensori di fiducia di entrambi gli indagati, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
quanto a D'ME:
2.1. per violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e art. 386 cod. pen., per avere il Tribunale ritenuto integrati i gravi indizi del reato di procurata evasione a favore di OT CO, sebbene quest'ultimo non sia stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale;
2.2. per violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 c.p.p., commi 1 e 2 e artt. 337 e 393-bis cod. pen., per avere il Tribunale omesso di motivare in ordine alla dedotta sussistenza della causa di non punibilità della arbitrarietà dell'atto dei pubblici ufficiali;
2.3. per violazione di legge penale in relazione agli artt. 578 e 280 cod. proc. pen. e artt. 40 e 582 c.p., art. 583 c.p., comma 1, n. 1, art. 585 c.p., comma 1 e art. 61 c.p., n. 2, per avere il Tribunale
errato nell'imputare la patologia ipoacustica refertata all'assistente capo Facchettin all'originario trauma contusivo rilevato il 24 maggio 2014, in occasione dei fatti per cui è procedimento;
2.4. per violazione di legge processuale in relazione all'art. 274 c.p.p., lett. a) e c), per avere il Tribunale ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio in modo congetturale, in relazione all'esigenza di identificare gli altri compartecipi ai reati in contestazione, e per avere argomentato il pericolo di reiterazione criminosa del tutto illogicamente, alla luce della gravità dei fatti nonostante l'assenza di precedenti penali significativi dell'assistito;
quanto a UC:
2.5. per violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 c.p.p., lett. a) e c), per avere il Tribunale ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione criminosa in via del tutto ipotetica, senza considerare la condizione di incensuratezza dell'indagato.
3. Il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso sono entrambi inammissibili.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo dedotto nell'interesse di D'ME laddove il ricorrente lamenta l'insussistenza dei presupposti del reato di procurata evasione.
Ed invero, secondo il lineare disposto della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 386 cod. pen., il delitto in oggetto è integrato da una duplice condotta alternativa di chi "procuri" o "agevoli" l'evasione di una persona che sia stata legalmente arrestata o detenuta per un reato.
Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nel caso di specie ricorrano tutti gli elementi costituitivi della fattispecie oggetto di incolpazione provvisoria. Mette conto evidenziare che, per un verso, IN CO riusciva a darsi alla fuga proprio grazie all'operato di D'ME e di altri soggetti (non identificati) allorché si trovava in stato di arresto. Per altro verso, del tutto irrilevante si appalesa la circostanza che - come prospettato dal ricorrente - OT non sia mai stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, essendo ai fini della integrazione della fattispecie in parola, solo sufficiente che il soggetto, a favore del quale la condotta delittuosa sia dispiegata, sia "legalmente" arrestato.
Nè v'è materia per ritenere che il provvedimento pre-cautelare sia stato illegalmente disposto dagli agenti. Avuto riguardo al complessivo compendio argomentativo risultante dal provvedimento impugnato e dall'ordinanza coercitiva genetica emessa dal Gip del Tribunale di Roma il 19 settembre 2014 puntualmente motivata sul punto (quanto alla reciproca integrazione fra i due provvedimenti, v. Cass. Sez. 6, n. 48549 del 06/11/2014, Beshaj), IN portava in luogo pubblico un'arma impropria, segnatamente uno scalpello, e teneva un atteggiamento minaccioso nei confronti dell'agente ST, allorché, nell'esercizio delle sue funzioni, stava operando per riportare l'ordine, sicché il provvedimento precautelare deve ritenersi essere stato legittimamente disposto dalla P.G. in relazione alla fattispecie di "resistenza a pubblico ufficiale" sulla scorta delle circostanze di fatto obbiettivamente sussistenti al momento dei fatti. A niente rileva il fatto che l'inquirente, dominus della imputazione anche cautelare, abbia deciso di procedere nei confronti di IN - almeno per quanto si evince dalla primigenia ordinanza cautelare, non essendo stato trasmesso il foglio delle iscrizioni nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. - per i "soli" reati di lesioni personali aggravate e porto al di fuori della propria abitazione di un'arma impropria (id est lo scalpello), oltre che per evasione dallo stato di arresto, e non anche per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non potendo discendere da tale scelta del pubblico ministero la (retroattiva) illegalità del provvedimento di arresto costituente presupposto per il reato in oggetto.
4. Manifestamente infondata è anche il secondo motivo mosso da D'ME laddove ci si duole della mancata applicazione della causa scriminante dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, presupposto necessario per l'applicazione della causa di giustificazione prevista dal D.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, art. 4 è un'attività ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale, il cui comportamento fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (ex plurimis Cass. Sez. 5, n. 35686 del 30/05/2014, Olivieri, Rv. 260309). Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, non v'è materia per ritenere che i pubblici ufficiali ponessero in essere un'attività ingiustamente persecutoria in danno dell'indagato come dei concorrenti, i quali partecipavano, in unione ad altri giovani, all'aggressione violenta contro due esponenti del movimento "Militia Christi" e reagivano altrettanto violentemente contro gli operanti della DIGOS intervenute a riportare l'ordine.
5. Gli ulteriori motivi di ricorso dedotti nell'interesse di D'ME e UC, concernenti tanto i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di lesioni personali aggravate oggetto di incolpazione provvisoria nei confronti di D'ME, quanto le esigenze cautelari a carico di entrambi, si risolvono in una sollecitazione ad operare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali e dunque sono volti ad ottenere una valutazione alternativa delle risultanze degli atti d'indagine, piuttosto che a denunciare vizi riconducibili al disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Si tratta dunque di doglianze che tendono a promuovere uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della disamina operata dal giudice della impugnazione cautelare delle omologhe censure dedotte con il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. e della linearità e della logica conseguenzialità
che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.
6. Ad ogni buon conto, avuto riguardo al complessivo apparato argomentativo del provvedimento coercitivo genetico e di quello ex art. 309 cod. proc. pen. (che, come già evidenziato, si completano vicendevolmente), ritiene il Collegio che i giudici della cautela abbiano congruamente argomentato sia in ordine alla riconducibilità delle lesioni refertate nelle certificazioni in atti all'agire aggressivo del ricorrente, secondo un giudizio in termini di elevata probabilità e correttamente riservando una più approfondita valutazione all'esito di una perizia da disporre nel prosieguo del procedimento;
sia in merito alla sussistenza dei pericula libertatis di natura probatoria e special-preventiva, argomentando - con considerazioni certamente adeguate - la fronteggiabilità delle delineate esigenze con le misure più gradate applicate come da dispositivo, in sostituzione di quelle originariamente adottate.
7. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma a favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di 1000 Euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2015