Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/1999, n. 5766
CASS
Sentenza 9 aprile 1999

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Ai sensi dell'art. 627 comma quarto cod. proc. pen. nel giudizio di rinvio non si possono dedurre nullità, anche assolute, verificatesi nei precedenti giudizi. Nè tali nullità possono essere dedotte quale motivo di nuovo ricorso per Cassazione, ossia come mezzo di annullamento della sentenza del giudice di rinvio, poiché la sentenza della Suprema Corte, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/1999, n. 5766
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5766
    Data del deposito : 9 aprile 1999

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