Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 627 comma quarto cod. proc. pen. nel giudizio di rinvio non si possono dedurre nullità, anche assolute, verificatesi nei precedenti giudizi. Nè tali nullità possono essere dedotte quale motivo di nuovo ricorso per Cassazione, ossia come mezzo di annullamento della sentenza del giudice di rinvio, poiché la sentenza della Suprema Corte, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/1999, n. 5766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5766 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 09.04.1999
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CHIEFFI SEVERO " N.401
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " N.05175/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) CC CI n. il 05.09.1956
2) DI LM IO n. il 31.05.1956
avverso sentenza del 10.12.1998 CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Aurelio Galasso che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del IO e per il rigetto del ricorso del Di LM.
Fatto
Con sentenza 4/5/1992 il Pretore di Campobasso dichiarava IO IR e Di LM AN (nonché TO FA non ricorrente) colpevoli del reato di furto aggravato dalle circostanze previste dall'art. 625 nn. 2 e 7 c.p. - commesso in data 18- 19/11/1989 in Campobasso in un magazzino di Bontempo Pietro, dal quale veniva asportata una notevole quantità di articoli di profumeria - e li condannava ciascuno alla pena di anni quattro di reclusione e lire due milioni di multa. A seguito di rituali appelli dei due imputati, con sentenza della Corte di Appello di Campobasso i due imputati venivano assolti dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p.. A seguito di ricorso del Procuratore Generale, la Corte di Cassazione annullava la predetta sentenza sul rilievo che la motivazione non era convincente sotto il profilo logico in relazione alla rilevanza probatoria delle circostanze evidenziate in primo grado.
Con sentenza 10/12/1998 la Corte di Appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, confermava la sentenza di primo grado. Preliminarmente la Corte di merito disattendeva varie eccezioni dedotte con i motivi di appello, osservando che: a) la nullità del verbale di udienza del 2/10/1991 per la mancata sottoscrizione del segretario era irrilevante, in quanto, trattandosi di semplice udienza di rinvio, non vi era stata alcuna lesione del diritto di difesa degli l'imputati, tanto più che il difensore era stato presente alle udienze;
b) la mancata indicazione degli atti Utilizzabili noti era di per sè sola produttiva di nullità; c) la dichiarazione resa "de relato" dal teste Oriente era utilizzabile, in quanto non era stata chiesta l'escussione del teste di riferimento. Nel merito la Corte osservava che la responsabilità dei due imputati doveva ritenersi provata sulla base di elementi univoci acquisiti agli atti. In primo luogo erano state rinvenute alcune confezioni di profumi con etichette personalizzate del Bontempo nelle abitazioni degli imputati, site in Napoli. Inoltre dalle dichiarazioni dei verbalizzanti era emerso che nella zona di Caserta erano stati commessi altri furti in danno di profumerie con le stesse modalità. In una occasione i due imputati (insieme allo TO) furono visti di notte in Maddaloni a bordo di una autovettura "Volvo" fermi vicini ad una profumeria, che fu svaligiata durante la notte, davanti alla quale era parcheggiato un furgone "Ford Transit" targato BO, che fu visto parcheggiato nella notte del furto anche davanti alla profumeria del Bontempo. Infine dalle indagini svolte era emerso che il IO aveva la disponibilità di una autovettura "Volvo" dello stesso tipo di quella notata in occasione del furto nella profumeria di Maddaloni. Da tali elementi - ritenuti gravi, precisi e concordanti - la Corte di merito traeva il convincimento della responsabilità degli imputati, tanto più che si doveva escludere che gli stessi avessero comprato i profumi rinvenuti nelle loro abitazioni nella profumeria di Campobasso. La Corte di merito negava, altresì, le attenuanti generiche e la riduzione della pena in considerazione delle gravi modalità del fatto e della negativa personalità degli imputati, desunta da numerosi e specifici precedenti penali.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto separati ricorsi i due imputati, i quali ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
Motivi della decisione
Inammissibili devono ritenersi le censure in rito dedotte dal IO in relazione alla violazione degli artt. 142, 195 e 511 c.p.p.. Infatti - a parte la motivazione pienamente condivisibile svolta dalla Corte di merito sul punto - va rilevato che al sensi dell'art. 627 co. 4 c.p.p. nel giudizio di rinvio non si possono dedurre nullità, anche assolute, verificatesi nel precedenti giudizi. Nè tali nullità possono essere dedotte quale motivo di nuovo ricorso per Cassazione, ossia come mezzo di annullamento della sentenza del giudice di rinvio, poiché la sentenza della Suprema Corte, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullità (Cass. sez. 5^ n. 1419 del 9/7/1992, rv. 191868; altre massime conformi nn. 184.44 9 e 177.00 3). Nel merito i due ricorrenti deducono la violazione dell'art.192 co. 2 c.p.p. sul rilievo che gli indizi indicati non erano idonei a legittimare l'affermazione della loro colpevolezza. Infatti, secondo i ricorrenti, non vi era prova che le confezioni di profumo rinvenute nelle loro abitazioni fossero quelle rubate nel magazzino del Bontempo, ne' vi era prova che il furgone "Ford Transit", visto parcheggiato in prossimità di una profumeria svaligiata, fosse nella disponibilità dei due imputati.
Tale motivo è infondato.
Invero, in assenza di prove dirette, l'esistenza di un fatto può essere desunta anche da circostanze certe attraverso le quali, sulla base di norme e di regole di comune esperienza, si puo risalire alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del sillogismo giudiziario previsto dall'art. 192 c.p.p.. Orbene nel caso in esame la Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici, ha correttamente proceduto prima alla valutazione di specifiche circostanze emerse dagli atti in modo certo, traendo da ciascuna di esse indizi significativi;
successivamente - operando il collegamento tra i vari indizi tutti gravi, precisi e concordanti - è pervenuta al convincimento che gli imputati fossero pienamente responsabili del furto loro ascritto. Infatti la Corte di merito ha elencato una serie di circostanze specifiche, tra loro logicamente raccordate, indubbiamente idonee per la loro gravità, precisione e concordanza a costituire una prova certa in ordine alla attribuzione del reato di furto agli imputati. D'altra parte le considerazioni fatte dalla Corte di merito, tutte puntuali e specifiche in relazione a ciascuna questione dedotta con il ricorso, non presentano alcun aspetto di manifesta illogicità, di guisa che le dedotte censure devono ritenersi al limite dell'ammissibilità, non essendo possibile in questa sede procedere alla rivalutazione del fatto.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, i ricorsi devono essere rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-615-616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1999