Sentenza 18 maggio 2015
Massime • 1
In tema di lesioni personali, integra la malattia di cui all'art. 582 cod. pen. la "cervicalglia", in quanto "dolore cervicale" localizzato nella parte posteriore del collo, che determina sofferenza e ridotta motilità del collo e della testa, e, quindi, una alterazione funzionale dell'organismo.
Commentari • 2
- 1. Art. 582 - Lesione personale (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi (Sez. 5, 35075/2010). Tentativo In tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento al criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, infatti l'idoneità altro non è che la possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone. Pertanto, ferire intenzionalmente la vittima con una siringa contenente sangue infetto, perché prelevato da soggetto affetto da malattia infettiva, e …
Leggi di più… - 2. Cervicale: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2015, n. 34387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34387 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 18/05/2015
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - N. 1807
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 41350/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE NA N. IL 16/04/1947;
avverso la sentenza n. 28/2013 TRIBUNALE di PADOVA, del 31/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Padova, con sentenza confermata dal locale Tribunale, ha ritenuto RN RU responsabile di lesioni personali in danno di VE IA AT e l'ha condannata a pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.
2. Ha presentato personalmente ricorso per Cassazione l'imputata lamentando, con unico motivo, l'erronea applicazione dell'art. 582 c.p.. Deduce che la "contusione alle ossa nasali" e la "cervicalgia post- traumatica", non importando una alterazione funzionale dell'organismo, non sono riconducibili alla nozione di malattia rilevante ai sensi dell'art. 582 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. La consolidato giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che, in tema di lesioni personali, costituisce "malattia" qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione (ex multis, Cassazione penale, sez. 5^, 29/09/2010, n. 43763). Orbene, la "cervicalgia" è un "dolore cervicale", localizzato nella parte posteriore del collo, che determina sofferenza in chi lo patisce e una ridotta mobilità del collo e della testa: quindi, una alterazione funzionale dell'organismo. La contusione è una lesione traumatica senza lacerazione dell'epidermide, con formazione di ecchimosi o di ematoma: quindi, una alterazione anatomica dell'organismo, come tale tranquillamente riconducibile alla nozione di malattia, rilavante ai sensi dell'art. 58 c.p.p., (ex multis, Cass. n. 22781 del 26/4/2010).
Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto dei motivi di ricorso, si reputo equo quantificare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2015