Sentenza 14 ottobre 1999
Massime • 2
Atteso che, ai sensi degli artt.1 e 13 del D.P.R. 15 luglio 1988 n.574 (recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), per i processi celebrati nel territorio della regione Trentino Alto Adige nei confronti di cittadini della provincia di Bolzano vige la regola della piena parificazione della lingua tedesca a quella italiana, , per cui gli atti assunti e le espressioni usate in una delle due lingue formano direttamente oggetto della cognizione dell'organo giudicante e non di un'operazione di interpretazione, deve ritenersi che, qualora il significato di una frase o di un vocabolo sia manifestamente travisato per imperfetta conoscenza della lingua, sia configurabile un vizio di legittimità sotto specie di illogicità della motivazione.
Per i componenti togati dei collegi d'assise d'appello operanti nella provincia autonoma di Trento non è richiesto il requisito del bilinguismo, essendo tale requisito previsto, ai sensi dell'art.19 del D.P.R.15 luglio 1988 n.574 (recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), solo per i giudici popolari chiamati a costituire i collegi d'assise in provincia di Bolzano e i collegi d'assise d'appello in provincia di Trento (limitatamente, per quanto riguarda questi ultimi, agli appelli avverso sentenze di corti d'assise con sede in provincia di Bolzano), mentre, per quanto riguarda gli uffici giudiziari con competenza regionale aventi sede in Trento, è solo previsto, in base al D.P.R. 6 luglio 1972 n.752, che ad essi sia destinato un determinato contingente di magistrati a conoscenza delle due lingue.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/1999, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Camillo LOSANA - Presidente - del 14/10/1999
Dott. Bruno ROSSI - Consigliere - SENTENZA
Dott. Paolo BARDOVAGNI - rel. Consigliere - N. 869
Dott. Gianfranco RIGGIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. Emilio GIRONI - Consigliere - N. 12959/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti
1) dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento nei confronti di:
DE XA, n. 19.5.1944 a Bressanone;
DM MA, n.
7.6.1963 a Bressanone;
2) dal predetto DE XA
avverso la sentenza in data 13.11.1998 della Corte d'Assise di Appello di Trento Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Luigi CIAMPOLI che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
Uditi i difensori, Avv. Gaetano PECORELLA e Alberto VALENTI per DE XA;
Avv. Luigi STORTONE per DM MA Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'esito di indagini concernenti la morte dell'ottantatreenne ST IC, avvenuta in Bressanone nella notte tra il 24 e il 25.1.1997, il P.M. richiedeva il rinvio a giudizio di DE XA e DM MA per concorso in omicidio premeditato per abbietti motivi di lucro, commesso in condizioni di minorata difesa. Tratti a giudizio della Corte d'Assise di AN, con sentenza del 13.12.1997 il DE veniva condannato ad anni 23 di reclusione e pene accessorie, esclusa la premeditazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti;
la DM, ritenuta responsabile di omissione di soccorso seguita da morte, a mesi cinque di reclusione, con benefici.
Su gravami del Procuratore della Repubblica, del Procuratore Generale e degli imputati la Corte di secondo grado di Trento, con sentenza del 13.11.1998, riduceva ad anni 17 la pena detentiva inflitta al DE, escluse le attenuanti generiche e l'aggravante del motivo abbietto ed operata la riduzione per il rito abbreviato tempestivamente richiesto;
assolveva la DM da ogni addebito. Il giudice di appello, soffermandosi sui temi devolutigli con le imputazioni, evidenziava le seguenti circostanze:
il ST, edicolante da tempo a riposo, senza famiglia, pur vivendo miseramente aveva accumulato un ingente patrimonio, di poco inferiore a lire 1.000.000.000, prevalentemente in libretti al portatore e titoli di Stato custoditi presso una banca del luogo. Nell'autunno del 1994 era gravemente malato per un tumore al colon. Poco prima di operarsi era stato accolto nella villa Frohsinn, appartenente all'avv. DE, con il quale intratteneva da tempo rapporti di amicizia. Il 10.3.1995 avevano stipulato un primo contratto che gli concedeva l'uso di alcuni locali dell'immobile; con atto del successivo 10 aprile gli veniva attribuito un diritto reale di abitazione su un piano ed un ulteriore ambiente, con obbligo del concedente di fornirgli inoltre mantenimento e cura secondo gli usi, verso un corrispettivo commisurato alla retta della locale casa di riposo. Con testamento olografo datato 13.4.1995 il ST nominava suo erede universale il DE.
Questi aveva un ingente patrimonio immobiliare, costituito peraltro da edifici in gran parte di non agevole commerciabilità e bisognosi di impegnative e costose opere di restauro;
la villa era ipotecata a garanzia, fra l'altro, di obbligazioni di mantenimento nei confronti della ex moglie e di una figlia. La teste RI BA aveva riferito che l'imputato non aveva interamente provveduto al pagamento di giornate di lavoro agricolo prestate dal defunto marito e le aveva anche chiesto un prestito. Erano emersi dissapori con il ST, di cui erano state messe all'incasso abusivamente, secondo l'emittente delle cambiali.
Alcuni testi avevano riferito sia dell'intenzione del DE di estromettere l'ospite, sia di lamentele di questi, che negli ultimi tempi aveva espresso l'intenzione di trasferirsi altrove. Alla metà del gennaio 1997 il DE aveva fatto aprire a nome della figlia un fido in conto corrente fuori del luogo di residenza, accumulando rapidamente un saldo passivo di circa lire 43.000.000. Se ne desumeva che il rapporto intrattenuto con il ST, all'inizio apparentemente lucroso, era divenuto oneroso per l'imputato quando l'ospite, ripresosi dall'operazione subita, aveva manifestato una inattesa vitalità, facendosi addirittura accompagnare presso case da gioco e luoghi di villeggiatura austriaci e bavaresi;
egli, oltretutto, si trovava in posizione di vantaggio, potendo sempre revocare il testamento e conservare il diritto reale attribuitogli. Quanto alle cause della morte, era emerso che la vittima aveva riportato una lesione ecchimotica di cm. 3 x 1,5 circa sul lato destro del collo ed altra estesa ecchimosi in zona frontoparietale sinistra (la notevole infiltrazione ematica dei tessuti sottostanti dimostra che il trauma risale ad epoca anteriore al decesso). Era stata inoltre riscontrata frattura della settima vertebra cervicale. Infine, il corpo era stato esposto, senza adeguata copertura, per circa 24 ore al freddo intenso dell'ultima decade di gennaio, con temperature intorno allo zero. Tali dati obbiettivi erano stati adeguatamente discussi in contraddittorio da consulenti tecnici di elevata competenza scientifica, sicché appariva superfluo un ulteriore approfondimento peritale. La frattura vertebrale, riconducibile ad un trauma in iperestensione in canale molto stretto con spondilosi, era atta a provocare un "shock" traumatico midollare idoneo a produrre la morte, comunque non immediata, ma nell'arco di una o due ore, come si desume dal riscontrato edema polmonare bilaterale nei lobi inferiori. Anche la prolungata esposizione al freddo era capace di produrre l'evento letale;
non erano stati evidenziati i segni rivelatori di tale meccanismo causale, ma il cadavere, dopo la rimozione dalle pertinenze della villa Frohsinn, era stato esposto per più giorni a diverse temperature, per ultima quella di 18^ C della sala anatomica. Non sarebbe quindi possibile affermare o escludere con certezza il concorso causale dell'assideramento; è invece certo che il soggetto fu sottoposto ad una rilevante serie di traumatismi ed infine esposto senza protezione per una intera giornata al freddo intenso;
meccanismo complessivamente idoneo a precludergli ogni via di scampo. Quanto alle dichiarazioni del DE, esse sono ritenute inattendibili perché continuamente modificate secondo gli sviluppi dell'indagine e le contestazioni fattegli, tanto da dar luogo ad almeno sei diverse ed inconciliabili versioni. Queste, comunque, escludono quanto meno che le lesioni siano state cagionate da fatto della vittima o di terzi e si imperniano su un malore che avrebbe colto il ST al ritorno da un viaggio in Austria;
il DE avrebbe cercato di trasportarlo a braccia nella villa e, sbilanciandosi, avrebbe fatto cadere il corpo, che avrebbe urtato il capo su un ceppo usato per spaccare la legna. Tale ricostruzione appare al giudice di appello incompatibile sia con le forze in gioco (la vittima sarebbe stata proiettata nella direzione opposta a quella della caduta) sia con la lesione al capo (consistente in una semplice ecchimosi, senza soluzioni di continuità della cute nonostante gli spigoli e le irregolarità del ceppo). Inoltre, non vi sarebbe stato motivo di fare un tragitto a piedi portando il corpo esanime, poiché l'ingresso della villa poteva essere raggiunto in macchina (l'App. Kuen dei Carabinieri ha riferito che la via d'accesso era sgombra da neve e praticabile). In seguito, secondo la versione accreditata dalla difesa, il DE, convinto che il suo ospite fosse deceduto e temendo di essere sospettato avrebbe spostato il corpo, aiutandosi con un sacchetto di "nylon" applicato alla testa, e lo avrebbe lasciato all'aperto, togliendogli il cappotto (peraltro, di tale trascinamento non sono state trovate tracce).
Nei giorni immediatamente successivi alla scoperta del decesso imputato si era attivato per un pronto seppellimento della vittima e la pubblicazione del testamento, aveva ritirato dalla cassetta ove erano custoditi i valori del "de cuius" e si era informato circa le possibilità di monetizzazione dei titoli di Stato (affermando di agire per conto di un cliente). Infine, in occasione delle prime indagini aveva prospettato un falso alibi "anche documentale", basato sulla permanenza, al momento della morte del ST, presso un albergo di Seefeld, che aveva potuto essere smentito solo dalle risultanze di un "telepass"; aveva altresì preso contatto con certo SI LD per ottenere una deposizione a suo favore.
Da tali acquisizioni, secondo i giudici di merito, emergevano numerosi e convergenti indizi che, complessivamente valutati, oltre a fornire un adeguato movente comprovavano univocamente la condotta cosciente e volontaria volta a cagionare la morte della vittima. Quanto alla premeditazione, la sentenza di appello rileva preliminarmente che la circostanza, debitamente enunciata nei suoi elementi costitutivi e nei riferimenti normativi dalla richiesta di rinvio a giudizio e oggetto di specifica richiesta di esclusione, respinta dal G.U.P., nel corso dell'udienza preliminare svoltasi alla presenza degli imputati, fu soppressa con accurata manipolazione del capo d'imputazione nel decreto di citazione trasmesso alla Corte d'Assise. Ne resta però almeno una traccia nella parte descrittiva contenuta nella nuova stesura, e d'altra parte, trattandosi di questione attinente ad una particolare strutturazione dell'elemento soggettivo, essa resterebbe nei limiti di una diversa qualificazione giuridica del fatto, senza comunque integrare uno stravolgimento tale da compromettere la difesa, del resto in concreto pienamente esplicatasi al proposito nel giudizio di primo grado, tanto da determinare una decisione liberatoria.
Ritenuta conseguentemente ammissibile l'impugnazione proposta dal P.M. sul punto, ne esclude peraltro la fondatezza, non essendo, alla stregua delle acquisizioni processuali, possibile stabilire con adeguata approssimazione il momento in cui insorse il proposito criminoso e, quindi, valutare la sua persistenza nel tempo. L'unico elemento certo era apparso in un primo momento riferibile all'acquisto nella mattinata del 24 gennaio da parte della DM, su ricetta in precedenza sollecitata al proprio medico di famiglia dal DE, di una confezione del farmaco ipnotico "Roipnol", da porsi in relazione con la profonda sonnolenza che, secondo l'imputato, avrebbe colto la vittima nel viaggio di ritorno dall'Austria. L'ipotesi di una furtiva somministrazione al ST, al fine di renderlo incosciente facilitando l'azione omicida, era però venuta a cadere di fronte all'accertata assenza di tracce del medicinale nel cadavere, che esclude una assunzione nei due ultimi giorni di vita.
Quanto alle altre circostanze, doveva essere eliminata quella del motivo abbietto, non potendo il fine di lucro, nell'attuale contesto sociale, considerarsi connotato da particolare riprovazione. Esso d'altra parte, unitamente alle modalità della condotta, posta in essere da un noto e stimato professionista, all'insidioso e pervicace inquinamento delle prove ed all'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza, non consentiva la concessione delle attenuanti generiche.
Escluse le aggravanti che, comportando l'applicabilità dell'ergastolo, sarebbero state di ostacolo al rito abbreviato, andava riconosciuta la relativa diminuente, poiché il giudizio poteva essere definito al momento dell'udienza preliminare, essendo già stati acquisiti gli elementi utili alla decisione sia sul piano scientifico che su quello testimoniale, mentre l'approfondimento dibattimentale non aveva apportato alcuna apprezzabile novità. Quanto alla DM, all'epoca convivente con il DE, pur di fronte alla possibile comunanza del movente e ad un contegno processuale connotato da contraddizioni e coinvolgimento nel tentativo di inquinamento probatorio non vi erano elementi che deponessero per una condotta non semplicemente connivente, ma di partecipazione o di autonomo intervento nella serie causale;
essa avrebbe aiutato a portare il ST, in stato di incoscienza, dalla macchina all'abitazione, senza essere presente al momento in cui subì il grave trauma vertebrale prima menzionato. L'acquisto del "Roipnol", come si è visto, non è significativo, ne' d'altra parte, se coinvolta nel piano criminoso, la donna si sarebbe prestata ad effettuare nell'imminenza del delitto un'operazione sospetta presso una farmacia in cui era ben conosciuta.
Ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di entrambi gli imputati il Procuratore Generale del distretto.
Riguardo al DE, vengono denunciate violazione di legge e carenza di motivazione:
1) quanto all'esclusione della premeditazione;
il momento iniziale in cui può considerarsi consolidato il proposito criminoso doveva essere ricavato dalla circostanza, rimasta incontroversa, che imputato e vittima si trovavano, il mattino del 24.1.1997, nella affollata località turistica di Seefeld;
avere indotto il ST a rientrare nella villa Frohsinn, ove sarebbe rimasto in suo potere, non può che essere considerato un indispensabile preliminare del divisato delitto, e il proposito maturato rimase evidentemente fermo nella psiche dell'imputato per tutto il tragitto, che richiede alcune ore;
2) quanto all'esclusione dei motivi abbietti, nell'ambito dei quali il movente di lucro andava valutato congiuntamente all'abuso della fiducia ed al tradimento dell'antica amicizia;
3) quanto alla diminuente del rito abbreviato, non solo preclusa dalle aggravanti ingiustificatamente eliminate, ma oltretutto riconosciuta sul presupposto della possibilità di definizione all'udienza preliminare, senza avere preso visione del fascicolo delle indagini e senza tener conto delle ampie acquisizioni dibattimentali, fra l'altro largamente utilizzate in motivazione. Analoghi vizi vengono denunciati quanto alla posizione della DM, che doveva considerarsi concorrente già per la sola partecipazione al trasporto del corpo esanime, ma ancora vitale, della vittima;
d'altra parte, la sua "assenza" al momento in cui vennero inferte le lesioni era ricavata dalle sole dichiarazioni del DE, pur ritenute prive di qualsiasi attendibilità.
Ha altresì proposto ricorso la difesa del DE, denunciando:
1) Violazione dell'art. 429, co. 1 lett. c), C.P.P., per avere il giudice di appello erroneamente esaminato nel merito l'impugnazione del P.M. in tema di premeditazione, anziché rilevarne l'inammissibilità per difetto di contestazione dell'aggravante;
2) Illogicità della motivazione, fondata su elementi contraddittori e sull'enunciazione di circostanze smentite dalle acquisizioni dibattimentali, come la possibilità di raggiungere in macchina l'ingresso della villa (la teste dott. Tosato ha invece riferito che l'ambulanza intervenuta dovette fermarsi sulla strada perché il viale di accesso era ingombro di neve), la fretta dell'imputato di celebrare i funerali (in contrasto con quanto desumibile dalla deposizione di EF LL), le condizioni economiche del DE e i rapporti con il ST (in realtà connotati da affettuosa amicizia e generose elargizioni).
3) Violazione dell'art. 495, co. 2, C.P.P., in quanto era stata immotivatamente attribuita efficienza causale, sia pure residuale, all'assideramento, trascurando le conclusioni dei consulenti tecnici della difesa (che pure la sentenza impugnata mostra di condividere) senza procedere, per risolvere ogni dubbio, all'approfondimento peritale per tale ipotesi sollecitato dalla difesa. 4) Carenza della motivazione in ordine al dolo, affermato in base ad elementi quali la causale e la condotta processuale senza considerare gli obbiettivi riscontri sul cadavere, dai quali emerge inconfutabilmente che la morte fu causata dalla iperestensione del canale midollare stenotico;
meccanismo certamente non prevedibile, ed anzi inimmaginabile per un aggressore che avesse mirato coscientemente a cagionare l'evento mortale, e perfettamente compatibile, invece, con il trauma accidentale descritto dall'imputato (le cui dichiarazioni coincidono con le risultanze obbiettive anche a proposito del riferito particolare della caduta della dentiera inferiore).
5) Carenza di motivazione in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche, disposta senza tener conto delle ampie argomentazioni espresse in contrario nella sentenza di primo grado. 6) Violazione degli artt. 25 della Costituzione, 33 e 178 lett. a) C.P.P. per irregolare costituzione del collegio giudicante. Infatti, a seguito dell'accolta astensione del Presidente dott. Pradi, per ragioni di convenienza connesse a pregresse frequentazioni con l'avv. DE, e della conseguente impossibilità di far parte del collegio del consigliere "latere" dott. Klammer (impegnato nella sessione ordinaria della Corte) erano stati chiamati, rispettivamente come Presidente e componente togato, i dott. Ceccarelli ed Avolio, "privi dei requisiti dell'attestato di bilinguismo e di adeguata conoscenza della lingua tedesca, normativamente richiesta", requisiti invece posseduti da altri magistrati della Corte distrettuale. Con nuovi motivi depositati il 30.9.1999 l'Avv. Gaetano PECORELLA, difensore del DE, ha ulteriormente dedotto in ordine alla causalità ed all'elemento soggettivo del reato. Quanto al primo aspetto, la sentenza impugnata aveva motivato in forma alternativa, senza considerare che il trauma (secondo la prospettazione difensiva, accidentale) avrebbe attivato una serie causale che rendeva irrilevante ogni successivo comportamento dell'imputato; d'altra parte, la mancata individuazione della condotta tenuta aveva portato a desumere illogicamente dal solo movente il dolo, e da questo a risalire all'obbiettività del fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Logicamente preliminare ad ogni altra questione è la doglianza, avanzata con l'ultimo motivo del ricorso proposto nell'interesse del DE, circa la capacità dei componenti togati del collegio di appello (che, se fondata, darebbe luogo a nullità insanabile ex artt. 178 lett. a) e 179 C.P.P.). Va al proposito rilevato che le norme di attuazione dello Statuto del Trentino Alto Adige, dirette a garantire l'uso delle lingue ladina e tedesca nei procedimenti giudiziari (D.P.R. 15.7.1988 n. 574), riguardano l'accesso alle funzioni giurisdizionali esclusivamente per i giudici popolari delle Corti d'Assise dei due gradi. Questi, nella Provincia di AN, sono estratti da un elenco di persone in possesso del prescritto titolo di studio il cui bilinguismo (italiano - tedesco) sia comprovato da apposito attestato;
nella sede di Trento, solo i soggetti in possesso di analogo attestato possono comporre il collegio che giudica in appello sulle decisioni della Corte d'Assise di AN (art. 19 D.P.R. citato). Nessun analogo requisito è invece previsto per i componenti togati dei collegi d'Assise;
l'accesso alle funzioni giudiziarie, nell'ambito della Provincia di AN, si consegue a seguito di apposito e separato concorso, secondo criteri di proporzionalità commisurati alla consistenza dei gruppi linguistici ivi insediati;
per gli uffici giudiziari con competenza regionale aventi sede in Trento è invece determinato soltanto un contingente di magistrati a conoscenza delle due lingue (D.P.R. 26.7.1972 n. 752 e successive modifiche). Pertanto, non esiste alcuna limitazione all'esercizio delle funzioni giurisdizionali nei confronti dei magistrati legalmente investiti di un ufficio in Provincia di Trento, ne' tale disciplina si pone in contrasto, ma è anzi diretta conseguenza del principio della precostituzione del giudice (art. 25, co. 1, della Costituzione) che, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, riguarda impersonalmente l'ufficio, e non già il soggetto (o i soggetti) che ne sono "pro tempore" investiti.
La doglianza, in questi termini chiaramente infondata, va peraltro esaminata sotto diverso profilo, in relazione alla speciale struttura del processo che si svolge "nella Regione" e nei confronti di "cittadini della Provincia di AN". In tale ambito vige la regola della piena "parificazione" della lingua tedesca a quella italiana e dell'impiego per ciascun atto "della lingua usata" dall'interessato (artt. 1 e 13 D.P.R. n. 574/1988, con le specificazioni e gli adattamenti di cui agli articoli successivi). Ne segue che gli atti assunti e le espressioni usate in una delle due lingue formano direttamente oggetto della 'cognizione dell'organo giudicante, e non di una operazione di interpretazione;
con l'ulteriore conseguenza che, qualora il significato di una frase o di un vocabolo sia manifestamente travisato per imperfetta conoscenza della lingua, si prospetta un vizio di legittimita' "sub specie" di illogicità della motivazione. Ciò è appunto quanto la difesa assume essersi verificato nel caso di specie, con particolare riferimento ad una conversazione riportata dal teste LL, nella quale l'imputato si riferisce alla vittima come all'anziano da lui "eingekauft", espressione che la sentenza intende conformemente all'attestata e normale accezione come "acquistato", a conferma dell'atteggiamento non disinteressato, ed anzi predatorio, dell'interlocutore, di ciò fornendo ampia spiegazione;
la doglianza difensiva, che accenna ad un diverso e neppure precisato uso idiomatico è, per la sua genericità, inammissibile (del resto, anche la sentenza di primo grado ha rilevato la "forte ed anche cruda connotazione economica del rapporto" espressa dalla parola in questione).
Respinta l'eccezione relativa alla composizione del collegio, va rilevata l'inammissibilità delle censure della difesa del DE sopra riportate sub 2) in ordine alla valutazione del materiale probatorio da parte del giudice "a quo". Va al proposito ribadito che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore a riscontrare se esista un logico apparato argomentativo nei vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza in concreto delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il controllo di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti incongruenze non decisive e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni su cui questa è fondata siano esposte in modo logico, coerente e conseguente. Esula pertanto dai poteri di questa Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito;
non può quindi integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. in proposito, per tutte, Cass., Sez. Un., 30.4/2.7.15 9,97, Dessimone e altri). Ora, nel caso di specie l'apprezzamento di tali risultanze da parte del giudice di appello, nei termini in premessa esposti, è adeguatamente coordinato ed esente da incongruenze manifeste e violazioni delle regole di valutazione codificate;
la sentenza impugnata non incorre quindi in vizi di legittimità, non ravvisabili sulla base delle argomentazioni del ricorrente volte, in sostanza, a sostenere una diversa interpretazione del materiale probatorio raccolto. Tanto osservato in generale, vanno più dettagliatamente esaminate le critiche formulate dalla difesa del DE sulla ricostruzione del meccanismo causale della morte;
le doglianze al proposito sono diffusamente esposte, in particolare nel terzo motivo e in quelli aggiunti, e sono state ulteriormente sviluppate nel corso della discussione. In tal sede è stata anche sollevata una preliminare questione circa l'inosservanza dei limiti devolutivi dell'appello;
sebbene non investito della questione, il giudice di secondo grado avrebbe elaborato un diverso meccanismo causale, immutando così il fatto in mancanza di rituale contestazione e fuori dell'ambito della sua cognizione, come circoscritta dai gravami. L'assunto è infondato. Va premesso che in entrambi i gradi del giudizio sono stati presi in esame, come possibili cause di morte, la frattura vertebrale e l'assideramento. Questi erano stati menzionati sia nella richiesta di rinvio a giudizio, sia nel decreto che lo dispose (malgrado la non piena conformità dei due atti, di cui si è già detto). Il primo giudice ritenne la frattura vertebrale non idonea in sè a cagionare il decesso (v. conclusioni a pag. 33), ma atta a stordire il soggetto, poi ucciso per l'esposizione alle intemperie ("l'unica tesi ... in grado di spiegare fondatamente la morte di IC ST" sarebbe "quella del suo abbandono in condizioni di incoscienza, per il trauma subito, al freddo prolungato") Il giudice di appello, come si è visto, ha concluso per un meccanismo non dissimile, con la variante che il trauma vertebrale (in conformità alla tesi difensiva) è ritenuto idoneo a cagionare il decesso, ma a non breve scadenza, cosicché non è possibile stabilire se questo sia sopraggiunto per effetto di esso, o per assideramento. Una differenza di maggior momento è costituita dal fatto che in primo grado la responsabilità è affermata con esclusivo riferimento alla condotta omissiva tenuta dall'imputato lasciando il corpo inanimato all'aperto senza prestare soccorso, come era tenuto per essere cosciente del pericolo e obbligato, anche per contratto, a prendersi cura del benessere del suo ospite;
in secondo grado ed in conformità alla contestazione si fa invece riferimento (anche) ad un comportamento commissivo.
collegando la responsabilità, anzitutto, al fatto di avere volutamente "collocato" la vittima esanime in una situazione che ne avrebbe in ogni caso cagionato la morte. Ciò considerato, è da escludere che il differente apprezzamento del giudice di appello sul punto abbia ecceduto i limiti cognitivi assegnatigli dai motivi di impugnazione proposti;
lo stesso appello dell'imputato aveva sollevato il problema dell'efficacia e rilevanza del trauma vertebrale, e d'altra parte il gravame del P.G. che investiva non solo l'esclusione della premeditazione per il DE, ma anche il fatto in sè, "sub specie" del ritenuto concorso della DM aveva espressamente sollecitato un riesame sul punto, ritenendo "inutilmente macchinosa" l'attribuzione di responsabilità basata su "un comportamento omissivo e sul preteso obbligo del garante DE di attivarsi" (vedasi la letterale citazione contenuta a pag. 9 della sentenza di secondo grado). Non vi è pertanto violazione dell'art.597, co. 1, C.P.P., poiché la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello riguarda esclusivamente i "punti" della sentenza intesi con riferimento al suo contenuto decisorio che, non essendo stati oggetto dei motivi, abbiano acquistato autorità di giudicato, e non le argomentazioni dedotte a sostegno del gravame, il quale ben può quindi essere accolto o rigettato sulla base di ragioni in tutto o in parte diverse da quelle prospettate, anche con riferimento ad elementi di fatto acquisiti al processo ed apprezzati autonomamente dal giudice, tanto più se indicati nelle deduzioni delle parti (cfr. Cass., Sez. Un., 27.9.1995/4.1.1996, Timpanaro;
25.6/3.10.1997, Gibilras;
Sez. I 11.2/12.3.1997, De Luca;
14.1/4.3.1998, Telesca;
Sez. IV 8.2/16.5.1996, Bonetti;
Sez. VI 3.6/20.7.1992, Barbaro). Tanto premesso, le considerazioni in tema di causalità espresse nella sentenza di appello appaiono esenti da incoerenze o illogicità testualmente rilevabili. La motivazione evidenzia che la vittima fu dapprima sottoposta ad una serie rilevante di traumi, uno dei quali di per sè idoneo a cagionare non solo incoscienza, ma anche, seppure a scadenza non immediata, la morte;
fu quindi lungamente esposta, senza neppure la protezione di indumenti pesanti, ai rigori della temperatura alpina invernale, essi pure in grado di provocare autonomamente il decesso. Tale complesso lesivo viene ritenuto riconducibile all'imputato e finalisticamente orientato all'evento letale, restando impossibile, e nel contempo irrilevante, stabilire se questo si sia verificato per effetto comunque non immediato del trauma vertebrale o dell'assideramento. Le contrapposte argomentazioni difensive sono invece fondate sul carattere accidentale del trauma e sulla sua esclusiva efficienza causale, cioè su una ipotetica ricostruzione alternativa in questa sede non valutabile, dati i limiti del controllo di legittimità. Nè possono considerarsi manifestamente illogiche le ragioni per cui anche il trauma vertebrale è ritenuto riconducibile a fatto dell'imputato. Questi ammette di averlo cagionato, sia pure per avere perso la presa sul corpo che stava sorreggendo;
la sentenza rileva che le riferite modalità di caduta non sono compatibili con la dinamica delle forze in azione e con le caratteristiche delle lesioni rilevate esternamente.
D'altra parte, il fatto avvenne nella sfera di dominio del DE e nell'accertata assenza di altre persone, all'infuori della DM, con lui solidale. Ora, l'utilizzazione critica delle dichiarazioni dell'imputato sul punto non è incompatibile con la loro inattendibilità in generale affermata, ben potendosi, in un contesto volto ad escludere la propria responsabilità, attribuire rilevanza ad una parziale ammissione ed utilizzarla per la ricostruzione dei fatti, integrandola con altri elementi indizianti. Il giudice di appello ha comunque rilevato, e ampiamente giustificato il proprio convincimento (nè in proposito vi sono specifiche censure), che al trauma vertebrale fece certamente seguito una fase di agonia di almeno un'ora, sicché nell'ambito della serie causale viene comunque in rilievo il collocamento del corpo in un ambiente di per sè nocivo e tale da precludere ogni possibilità di soccorso.
Infine, manifestamente infondata è la censura relativa al mancato rinnovo della perizia in appello, formulata con erroneo riferimento al co. 2 dell'art. 495 C.P.P.. Basterà rilevare in proposito che in primo grado le operazioni si svolsero nel pieno rispetto del contraddittorio e che le osservazioni dei consulenti della difesa sono state adeguatamente apprezzate ed ampiamente utilizzate dal giudice di appello, ne' questi era tenuto a disporre nuova perizia, poiché la rinnovazione delle attività dibattimentali nel giudizio di secondo grado è istituto del tutto eccezionale e subordinato all'impossibilità di decidere allo stato degli atti od a situazioni di assoluta necessità (art. 603, co. 1 e 3, C.P.P.), motivatamente escluse nel caso di specie. Quanto alle doglianze relative al dolo, anch'esse sono in gran parte condizionate dall'alternativo apprezzamento delle risultanze probatorie, secondo il quale il trauma vertebrale sarebbe accidentale e costituirebbe l'unica effettiva causa di morte;
per tale aspetto sono conseguentemente inammissibili.
Apparentemente di maggior rilievo è l'obiezione che il detto trauma non era in sè, secondo "quod plerumque accidit", idoneo a provocare il decesso, che era sopravvenuto solo per effetto di una particolare fragilità del canale vertebrale, dovuta alla sua particolare conformazione oltre che all'età. Se ne dovrebbe desumere che non era immaginabile un'azione lesiva diretta a cagionare la morte, sicché ogni successivo comportamento e atteggiamento psicologico dell'imputato sarebbe rimasto irrilevante, essendo già irreversibilmente attivato un meccanismo letale da lui non previsto nè voluto. Anche tale rilievo urta però contro la ricostruzione, operata dal giudice di appello con adeguatamente motivato, e pertanto incensurabile apprezzamento del merito, secondo il quale i traumi provocati e il successivo comportamento si integrano in un unico piano volto a mettere il soggetto in condizioni di incoscienza per poi collocarlo in una situazione ambientale che lo avrebbe inevitabilmente condotto a morte, restando irrilevante verificatosi l'evento voluto che uno dei mezzi posti in opera abbia avuto, secondo l'ipotesi difensiva, efficacia superiore al previsto e anticipato l'esito letale. Più in generale, va osservato che l'elemento soggettivo del reato è stato correttamente desunto non esclusivamente dal movente (elemento che può avere soltanto una funzione integrativa e rafforzativa) ma, anzitutto, dalle modalità della condotta, nella loro obbiettività ammesse dallo stesso imputato, e dal significativo comportamento tenuto dopo il fatto (inclusa la ricerca di falsi alibi).
Respinte pertanto le censure attinenti alla reponsabilità, vanno esaminate le contrapposte doglianze delle parti in ordine alle circostanze del reato. Quanto alla contestazione della premeditazione le cui vicende sono dettagliatamente esposte nella sentenza di primo grado e nel ricorso del DE l'aggravante risulta debitamente enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio ed espressamente discussa nell'udienza preliminare, ove il G.I.P. respinse la richiesta di esclusione avanzata dalla difesa, disponendo il giudizio sull'imputazione formulata, senza ulteriori comunicazioni agli imputati presenti come previsto dall'art. 429, co. 4, C.P.P.. Della medesima imputazione venne data lettura in apertura del dibattimento in primo grado;
rinvenuta nel fascicolo dibattimentale una diversa versione del decreto di rinvio a giudizio, depurata dalla menzione dell'aggravante, la Corte d'Assise, attribuendo la difformità a mero errore di trascrizione, suscettibile di correzione nelle forme previste dall'art. 130 C.P.P., la ritenne irrilevante;
alle stesse conclusioni pervenne, sulla base di diverse argomentazioni in premessa esposte, il giudice di secondo grado. Ora, nella situazione sopra descritta non è ovviamente ravvisabile un'ipotesi di nullità per violazione delle garanzie difensive, infatti, fin dalla notifica dell'atto con cui venne esercitata l'azione penale e per l'intero corso dell'udienza preliminare e dei due gradi del giudizio di merito l'imputazione resa nota e contestata al DE ha compreso l'aggravante della premeditazione, sulla quale il contraddittorio è stato in ogni occasione integrato, con piena esplicazione dei diritti di difesa. La non conforme versione del decreto di rinvio a giudizio contenuta in atti sia essa conseguenza di mero errore materiale, secondo l'ipotesi del giudice di primo grado, o di dolosa manomissione, secondo quella della sentenza di appello è effettivamente irrilevante, non avendo impedito la pronuncia sul merito dell'imputazione formulata dal P.M.. Va al proposito rilevato che la nullità prevista dall'art. 429, co. 1 lett. c) e 2 C.P.P. deve essere, in siffatta situazione, rapportata all'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale (art. 178 lett. b) stesso codice;
cfr. Cass., Sez. I, 13.1/8.3.1994, Curcas). Il vigente ordinamento processuale penale è infatti ispirato al principio di rango costituzionale dell'obbligatorietà ed irretrattabilità dell'azione; ne consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'imputazione formulata dal P.M., onde la mancata menzione di un'aggravante regolarmente contestata comporta la nullità dell'intero giudizio, che invece non si verifica quando, come nel caso in esame, la materiale omissione non abbia impedito la pronuncia sul punto.
La circostanza in questione costituisce dunque legittimo oggetto di cognizione nel presente giudizio. La sua esclusione nel merito è stata correttamente e logicamente motivata dal giudice "a quo". Il gravame del P.M. si fonda sull'indimostrato assunto che il proposito criminoso sarebbe irrevocabilmente fissato nella psiche dell'imputato al momento in cui partì da Seefeld con la vittima, permanendo fermo almeno per tutto il viaggio di ritorno fino a Bressanone. Tale ipotesi non è peraltro sorretta da alcun concreto elemento;
esclusa dall'indagine tossicologica la previa somministrazione di un farmaco ipnotico non è possibile stabilire, alla stregua delle acquisizioni dibattimentali esposte nelle decisioni di merito ed in mancanza di contrarie deduzioni del ricorrente, se in realtà il proposito omicida sia insorto prima o durante il viaggio, o addirittura all'arrivo, e quale ne sia stata l'occasione scatenante;
lo stesso alibi simulato con l'acquisto da un cameriere compiacente di una falsa fattura di pernottamento presso un albergo della località austriaca non risulta precostituito, ma verosimilmente improvvisato il giorno successivo al delitto (v. in proposito le risultanze citate nella sentenza di primo grado a pag. 17). Nè, d'altra parte, la sola preesistenza del movente è sufficiente per affermare che la deliberazione criminosa sia rimasta ferma, senza soluzioni di continuità, per un consistente lasso di tempo, ben potendo la spinta a delinquere già presente nel subconscio o addirittura affiorata alla coscienza del soggetto senza superarne i freni inibitori concretarsi in maniera occasionale ed improvvisa.
Neppure fondato è il ricorso del P.M. in ordine all'esclusione dell'aggravante del motivo abbietto che, si afferma, dovrebbe essere riconosciuta anche in considerazione del particolare rapporto di familiarità con la vittima e dell'abuso fattone. Non solo la circostanza non risulta contestata in questi termini in linea di fatto (menzionando il capo d'imputazione soltanto il fine di lucro) ma i rapporti fra colpevole e offeso sono in sè estranei alla previsione dell'art. 61 n. 1 C.P. (che attiene alla natura del movente) ed il loro abuso in quanto abbia agevolato la consumazione del delitto è assorbito dalla riconosciuta aggravante di avere profittato di circostanze tali da ostacolare la difesa (n. 5 dello stesso articolo), non potendo quindi essere posto una seconda volta a carico del reo.
Infondata è anche la doglianza del DE circa l'esclusione delle attenuanti generiche, avendo il giudice di appello ampiamente giustificato la valutazione operata, con riferimento alla particolare riprovazione da cui sono connotati il movente, le modalità del fatto e la condotta susseguente, anche in ragione della elevata qualifica professionale del soggetto che, siccome atta a fornire una adeguata controspinta alle pulsioni criminose, costituisce elemento non a favore al contrario di quanto ritenuto in primo grado ma anzi dimostrativo di maggiore capacità criminale.
Infine, le censure del ricorrente P.M. in ordine alla diminuente del rito abbreviato sono del pari infondate. Posto che la valutazione va operata con giudizio "ex ante", e che non vengono sotto questo profilo sollevate questioni circa l'esistenza di elementi atti ad escludere le aggravanti ostative fin dall'udienza preliminare, la possibilità di definire J1 giudizio in tal sede ed allo stato degli atti non può essere negata in ragione dei riferimenti contenuti nella sentenza impugnata alle risultanze dibattimentali necessariamente di successiva acquisizione, dato il sistema di formazione della prova adottato dal codice a meno che queste non si siano discostate in misura rilevante dagli esiti delle indagini preliminari, circostanza neppure dedotta con il gravame. Infondato è altresì il ricorso proposto nei confronti della DM. E certamente un dato acquisito l'inattendibilità delle dichiarazioni del DE, sicché queste, anche nella parte in cui scagionano la coimputata, non possono fornire la prova positiva della sua estraneità al delitto;
ciò che interessa, peraltro, è che non esistono neppure, o comunque non vengono dedotti dal ricorrente, elementi che ne comprovino direttamente il concorso. Quanto ai dati indiziari presenza sul posto, cointeressamento nella causale del DE, ammissione di averlo aiutato a sorreggere il ST, peraltro allontanandosi prima dell'inizio dell'attività esecutiva del delitto, aiuto in seguito prestato per stornare i sospetti essi, secondo il motivato ed incensurabile apprezzamento della sentenza impugnata, non hanno una significativa ed univoca forza dimostrativa, essendo compatibili anche con una semplice connivenza. I ricorsi vanno perciò respinti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente DE al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2000