Sentenza 13 maggio 1999
Massime • 1
L'attenuante della provocazione non ha incidenza sulla liquidazione dei danni patrimoniali, non potendo trovare applicazione l'art. 1227, comma 1, cod. civ. richiamato in materia extracontrattuale dall'art. 2065 stesso codice, atteso che non è ipotizzabile il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo: la provocazione, anche se induce una spinta emotiva, non si inserisce nel rapporto causale vero e proprio tra il fatto reato che produce il danno ed il suo autore. In relazione ai danni non patrimoniali, la provocazione può avere rilevanza non come concorso di colpa bensì come uno degli elementi che possono influire sulla liquidazione, necessariamente equitativa, di tali danni, affidata al criterio discrezionale del giudice di merito. (Fattispecie in cui è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso della parte civile contro la concessione dell'attenuante in questione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/1999, n. 7718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7718 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola MARVULLI Presidente del 13.05.99
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " NA FERRUA " N. 1082
3. " Nunzio CICCHETTI " REGISTRO GENERALE
4. " AR RO " N. 40312/98
a pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ET IN ED, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 24.6.1998, nonché sul ricorso proposto dalla parte civile OS Alceo avverso la medesima sentenza;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuliano Turone che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
Udito l'Avv. Enrica Domeneghetti per la ricorrente parte civile OS Alceo;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 3.6.1997, il Tribunale di Milano dichiarava ET IN ED colpevole del reato di lesioni volontarie personali in danno di OS Alceo, condannandolo, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi otto di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, nonché al risarcimento del danno in favore della parte offesa costituitasi parte civile, con una provvisionale di lire 10.000.000. All'imputato veniva addebitato di avere colpito con un pugno al volto il OS, provocandogli una frattura sottogengivale del secondo e terzo dente superiori di destra dalla quale derivava una malattia guarita in giorni venti con indebolimento permanente dell'organo della masticazione.
A seguito di appello dell'imputato, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 24.6.1998, in parziale riforma dell'impugnata decisione, concedeva all'appellante l'attenuante della provocazione, applicata unitamente alle già concesse attenuanti generiche con criterio di prevalenza, e riduceva la pena a mesi sei di reclusione;
revocava la statuizione di liquidazione del danno morale, confermando nel resto ivì compresa la disposta provvisionale.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l'imputato ET e la parte civile OS. Il ET deduce violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e alla mancata applicazione dell'esimente della legittima difesa.
La parte civile deduce erronea applicazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concessione al ET dell'attenuante della provocazione, assumendo che la concessione di detta attenuante sarebbe pregiudizievole per i suoi interessi con riferimento all'azione da esercitarsi dinanzi al giudice civile per ottenere la liquidazione del risarcimento del danno a cui l'imputato, in sede penale, è stato condannato in via generica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente parte civile, l'attenuante della provocazione non ha incidenza sulla liquidazione dei danni patrimoniali.
L'art. 1227, primo comma, c.c., richiamato in materia extracontrattuale dall'art. 2065 stesso codice, non è infatti applicabile poiché non può ipotizzarsi un concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo: la provocazione, anche se induce una spinta emotiva, non si inserisce nel rapporto causale vero e proprio tra il fatto-reato che produce il danno e il suo autore, il quale decide autonomamente e dolosamente la propria condotta. In relazione ai danni non patrimoniali, la provocazione può avere rilevanza, non come concorso di colpa, bensì come uno degli elementi che possono influire sulla liquidazione necessariamente equitativa di tali danni, affidata al criterio discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. 19.4.1982, Borghesi). Ciò posto, il ricorso della parte civile deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse e, comunque, anche a voler prescindere dalle suddette considerazioni, perché si risolve in censure su valutazioni e apprezzamenti di fatto effettuati dal giudice di merito.
In merito al ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge e mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della esimente della legittima difesa, occorre rilevare che l'impugnata sentenza, con motivazione completa, corretta e logica, basata sulla deposizione del teste TT, ritenuto "indifferente" rispetto ai contendenti, ha ricostruito il fatto nel senso che la comparsa sulla scena del ET non poteva collocarsi quando era ancora in atto lo scontro tra il di lui figlio, il OS e gli altri, ma era da collocarsi a scontro ormai conclusosi con la separazione dei contendenti, con conseguente mancanza dei presupposti dell'esimente della legittima difesa anche sotto il profilo putativo. Trattasi perciò di una ricostruzione in punto di fatto, adeguatamente e logicamente motivata che, come tale, sfugge al sindacato del giudice di legittimità. Conseguentemente, risolvendosi le lagnanze del ricorrente in censure su apprezzamenti e valutazioni di fatto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese sostenute dalla parte civile, risultando anch'essa soccombente, devono essere interamente compensate tra la parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, al versamento della somma di lire un milione alla cassa delle ammende. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese sostenute dalla parte civile.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 13 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999