Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/1999, n. 7718
CASS
Sentenza 13 maggio 1999

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L'attenuante della provocazione non ha incidenza sulla liquidazione dei danni patrimoniali, non potendo trovare applicazione l'art. 1227, comma 1, cod. civ. richiamato in materia extracontrattuale dall'art. 2065 stesso codice, atteso che non è ipotizzabile il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo: la provocazione, anche se induce una spinta emotiva, non si inserisce nel rapporto causale vero e proprio tra il fatto reato che produce il danno ed il suo autore. In relazione ai danni non patrimoniali, la provocazione può avere rilevanza non come concorso di colpa bensì come uno degli elementi che possono influire sulla liquidazione, necessariamente equitativa, di tali danni, affidata al criterio discrezionale del giudice di merito. (Fattispecie in cui è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso della parte civile contro la concessione dell'attenuante in questione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/1999, n. 7718
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7718
    Data del deposito : 13 maggio 1999

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