Sentenza 10 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso, anche implicitamente, la circostanza aggravante facoltativa della recidiva qualificata (art. 99, comma quarto, cod. pen.), non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 30 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Massimiliano C. in relazione ai reati di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi profitto, in data successiva e prossima al 16 novembre 2005, un assegno tratto su conto corrente bancario provento di furto commesso in danno di Renato F., legale rappresentante della Romainvest s.r.l. di Roma, con il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale (capo d'imputazione 2); e, in data antecedente e prossima al 31 gennaio 2006, un carnet di assegni …
Leggi di più… - 2. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 4)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 14 ottobre 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 30 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Massimiliano C. in relazione ai reati di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi profitto, in data successiva e prossima al 16 novembre 2005, un assegno tratto su conto corrente bancario provento di furto commesso in danno di Renato F., legale rappresentante della Romainvest s.r.l. di Roma, con il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale (capo d'imputazione 2); e, in data antecedente e prossima al 31 gennaio 2006, un carnet di assegni …
Leggi di più… - 4. Le Sezioni Unite Cirelli su recidiva temperata e prescrizioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2022
Nota a sentenza La massima: Il limite all'aumento di cui alla previsione dell'art. 99 co. 6 c.p. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva come prevista dal co. 2 e co. 4 del predetto articolo, quale circostanza ad effetto speciale e non influisce sui termini di prescrizione determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., come modificati dalla l. 251 dl 2005. (Corte di Cassazione penale sez. un., 23/06/2022, (ud. 23/06/2022, dep. 29/07/2022), n.30046) Indice: 1. La vicenda. 2. La questione di diritto. 3. Gli orientamenti sul punto. 4. Considerazioni preliminari. 5. Il primo quesito. 5.1 La recidiva. 5.2 La soluzione. 6. Il secondo quesito. 6.1 La soluzione. 1. La vicenda …
Leggi di più… - 5. Limite all'aumento di pena per effetto della recidivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 agosto 2022
Indice Le questioni La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Le questioni La Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione – in relazione ad un ricorso in cui, in particolare, il ricorrente si doleva, con il terzo motivo, che, nella fattispecie in esame, avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione del comma 6 dell'art. 99 c.p., con la conseguenza che per il computo del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p., si sarebbe dovuto tenere conto solo dell'aumento di pena in concreto operato per la recidiva nei riguardi dell'imputato, e che, in ragione degli atti interruttivi, non si sarebbe dovuto tenere conto dell'ulteriore aumento di cui al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2012, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 10/01/2012
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 22
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 8972/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI ER, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione 1^ penale, in data 29.9.2010. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Antonio Mura, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per prescrizione. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20.12.2005, il Tribunale di Brindisi dichiarò NI ER responsabile del reato di ricettazione, così modificata l'originaria imputazione di riciclaggio e lo condannò alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 600,00 di multa. Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Lecce, con sentenza in data 29.9.2010, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
1. vizio di motivazione in relazione alla mancata risposta alla richiesta, contenuta in via subordinata nei motivi di appello, di dichiarare la prescrizione del reato;
2. violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato;
poiché l'autovettura di cui l'imputato fu trovato in possesso il 16.5.2000 era compendio di furto commesso il 19.1.2000, in assenza di diversa prova, la ricettazione doveva ritenersi consumata in epoca prossima a quella del furto;
non potendosi tenere conto della recidiva contestata, dal momento che per la stessa non è stata applicato alcun aumento di pena da parte del Tribunale, il reato era già prescritto al momento della pronunzia della sentenza d'appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nel caso in esame all'imputato era contestata la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.
Nella sentenza di primo grado non vi è alcuna pronunzia sulla recidiva dal momento che la pena è stata inflitta senza considerare tale recidiva.
Si deve quindi concludere che la recidiva, implicitamente, sia stata esclusa e su tale punto la sentenza è divenuta irrevocabile. Questa Corte ha affermato che, in tema di prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso la circostanza aggravante facoltativa della recidiva qualificata (art. 99 c.p., comma 4), non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 43771 del 7.10.2010 dep. 11.12.2010 rv 248714).
A maggior ragione tale effetto si verifica quando la recidiva sia stata, ancorché implicitamente, esclusa.
Anche se la recidiva è stata erroneamente esclusa, tale errore è coperto da giudicato, non essendo intervenuta impugnazione del P.M.. Pertanto, essendo il reato stato commesso il 19.1.2000 (la data più vicina alla consumazione del furto, in assenza di prova di data successiva) è intervenuta la prescrizione del reato, anche considerando le sospensioni di 180 giorni, in data 19.7.2010, vale a dire in epoca antecedente la sentenza di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2012