Articolo 675 del Codice penale
Articolo 590 terArticolo 628
Versione
1 luglio 1931
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Versione
15 gennaio 2000
Art. 675.

(Collocamento pericoloso di cose)

Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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