Sentenza 31 marzo 1998
Massime • 1
Nel giudizio di appello che si svolge in camera di consiglio secondo quanto stabilito dall'art. 599 c.p.p. la richiesta di audizione dell'imputato, essendo la partecipazione delle parti solo eventuale, deve essere proposta con l'osservanza del termine stabilito dall'art. 127 cpv.c.p.p. (fino a cinque giorni prima dell'udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/03/1998, n. 4366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4366 |
| Data del deposito : | 31 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Ferruccio Scorzelli Presidente del 31/03/1998
1. Dott. Paolo Fattori Consigliere SENTENZA
2. " Carmelo Scinto " N. 743
3. " Vincenzo Colarusso " REGISTRO GENERALE
4. " NA PI " N. 17457 /97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RI NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza 17 ottobre 1996 della Corte di appello di Firenze Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fata dal Consigliere Dr. Scinto;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Toscani che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Preso atto che nessun difensore è presente;
Osserva
Con la sentenza in epigrafe indicata, tra l'altro, è stata confermata la condanna in primo grado inflitta a GI RI, in esito a giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 73 co. V D.P.R. n. 309/1990. Ricorre per cassazione l'imputato, denunciando: a) violazione degli artt. 127, 486, 178 lett. c, 179 c.p.p., per non essere stato tradotto, malgrado tempestiva richiesta di partecipazione all'udienza; b) manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità.
Il ricorso è, sotto ogni profilo, privo di fondamento e deve pertanto essere rigettato, con le conseguenze di legge. Non è censurabile, in primo luogo, la decisione del giudice d'appello di ritenere intempestiva la richiesta del RI (da tempo detenuto a Lucca) di presenziare all'udienza fissata per il giudizio di secondo grado (con le forme del procedimento in camera di consiglio) dinanzi alla Corte d'appello di Firenze, posto che la richiesta ex art. 123 c.p.p. venne presentata in data 16 ottobre 1996, con riguardo all'udienza fissata per il 17 successivo. Invero, la partecipazione delle parti e dei loro difensori al giudizio di appello che si svolge in camera di consiglio secondo quanto stabilito dall'art. 599 c.p.p., è solo eventuale. L'imputato detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice che procede non ha diritto di essere comunque presente alla udienza, potendo soltanto richiedere di essere sentito dal magistrato di sorveglianza della circoscrizione del luogo di detenzione (cfr.: Cass. VI, 26.5.1993, n. 5313, Ariostini ed altri). La relativa richiesta deve essere proposta con l'osservanza del termine stabilito dall'art. 127 co. 2 c.p.p. (cfr.: Cass. I, 7.6.1995, n. 6665, Visciano;
Cass. VI, 24.8.1993, n. 7987, Di Franco ed altro;
Cass. V, 18.4.1994, n. 1422, Caiafa). Quanto al denunciato vizio di motivazione in punto di responsabilità, deve rilevarsi che il ricorrente si limita ad una generica censura di merito della sentenza impugnata, che come tale non può trovare ingresso in sede di legittimità, laddove la decisione oggetto di doglianza giustifica adeguatamente e senza incorrere nel denunciato vizio di manifesta illogicità il convincimento espresso in ordine alla responsabilità dell'imputato, con riferimento ad enumerati elementi di giudizio ed alla stessa confessione resa (fl. 6,7).
Per questi motivi
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1998