Sentenza 3 marzo 1998
Massime • 1
La condotta prevista dall'art.659,comma II,cod.pen., limitatamente a quella costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi (e con salvezza, quindi,della inosservanza di altre disposizioni della legge o dell'autorità,come, ad esempio,quelle concernenti la limitazione degli orari),non costituisce più reato ma illecito amministrativo ai sensi dell'art.10,comma 2,della L.26 ottobre 1995 n.447.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/1998, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1998 |
Testo completo
Composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO SACCUCCI Presidente del 03/03/1998
Dott. SANTO BELFIORE Consigliere SENTENZA
Dott.ssa ANNA MABELLINI Consigliere N. 1295
Dott. STEFANO CAMPO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. EMILIO GIRONI Consigliere N. 42619/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da HE HA, nato a [...], il [...], difeso di fiducia dall'Avv. Enrico Manè del Foro di Torino;
avverso la sentenza emessa il 9 giugno 1997 dal Pretore di Torino;
- Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
- Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. Santo Belfiore;
- Lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ............., che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende;
la Corte Suprema di Cassazione osserva:
Con sentenza in data 9 giugno 1997, il Pretore di Torino dichiarava HE HA responsabile del reato di cui all'art. 659, comma 2^, C.P., (perché, quale legale rappresentante del circolo denominato
"Joy Club", ometteva di porre in essere le opportune cautele atte ad evitare che il rumore provocato dalla musica riprodotta all'interno del locale superasse il limite massimo differenziale di 5 db (A) nel periodo diurno e di 3 dB (A) nel periodo notturno prescritti dal D.P.R. 1/3/1991, arrecando disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone) e, riconosciutegli le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di L. 700.000 di ammenda.
Il Tribunale motivava la decisione, osservando che la responsabilità penale dell'imputato, nella indicata qualità, era provata sia dalle misurazioni fonometriche effettuate nell'appartamento del vicino, Fiori Luigi, in data 3/6/1995, che attestavano il superamento dei limiti di accettabilità del rumore previsti dal D.P.R. dell'1/3/1991, sia dalle deposizioni di SA TO e OL
EL, agenti di polizia municipale che avevano effettuato i controlli ed i rilievi, sia dai vicini ZI VE e IN IO, i quali avevano riferito l'intollerabilità e la persistenza dei rumori provenienti in ora notturna dal citato club. Il pretore riteneva di poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche, attesa l'incensuratezza dell'imputato. Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato e ne chiedeva l'annullamento, deducendo due motivi.
Motivi della decisione.
1^) Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1^, lett. b, C.P.P., la violazione dell'art, 659, comma 2^, C.P..
A riguardo il ricorrente sostiene che, pur essendo Presidente e responsabile del Circolo, di fatto aveva delegato altra persona alla gestione dello stesso, avendo altra e diversa attività lavorativa nel settore import-export di autovetture;
con la conseguenza che l'eventuale attività rumorosa sarebbe stata da addebitare al gestore Sig. Di Toro.
Aggiunge che dagli atti non risulta che siano stati superati i limiti di tollerabilità che legittimano l'affermazione di responsabilità penale;
e che, comunque, manca l'elemento soggettivo del reato, atteso che l'imputato non si era rappresentata la situazione di disturbo creata dalla gestione del circolo da parte del Sig. Di Toro. 2^) Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ex art. 606, comma, 1^, lett. b, C.P.P., la violazione dell'art, 659, comma 2^, C.P..
A riguardo il ricorrente sostiene che il Pretore "ha valutato erroneamente le risultanze di causa in punto presupposti relativi alla rumorosità".
La Corte Suprema osserva che il reato di cui si tratta è stato depenalizzato con la legge 26 ottobre 1995, n. 447. Invero, la norma di cui all'art. 10, comma secondo, della citata legge, di immediata applicazione anche in mancanza dell'adozione dei regolamenti da parte degli enti competenti, si presenta, rispetto al secondo comma dell'art. 659 C.P., limitatamente alle prescrizioni dell'autorità
concernenti la regolamentazione dei valori limite in tema di inquinamento acustico, come disposizione speciale che, ai sensi dell'art. 9 della legge 24/11/1981, n. 689, in concorrenza con altra norma penale regolatrice del medesimo fatto, deve essere applicata a preferenza di quest'ultima.
Tuttavia, va precisato che le norme speciali introdotti con la legge 26 ottobre 1995, n. 447, non hanno abrogato quella generale contenuta nell'art. 659, comma secondo, C.P., che conserva, comunque, un ambito di applicazione più ristretto, nel senso che rimane sottoposta alla sanzione penale prevista da quest'ultima disposizione ogni altra violazione, diversa da quella riguardante la regolamentazione dell'inquinamento acustico, posta in essere dagli esercenti una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o dell'autorità, come quando, ad esempio, pur essendo rispettati i limiti di emissioni acustiche fissati dalla legge, l'attività si svolga in ora diversa da quella stabilita dai regolamenti vigenti in un determinato comune (Cass, Sez. I, 21/1/1997, n. 137; Cass., Sez. I, 4/7/1997, n. 1050). Ne consegue che la condotta contestata all'imputato costituisce l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2^, della legge n. 447/1995 e non la contravvenzione di cui al secondo comma dell'art. 659 C.P..
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 620, lett. a, C.P.P.).
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 1998. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1998