Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2007, n. 6419
CASS
Sentenza 7 novembre 2007

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In tema di getto pericoloso di cose, poiché la condotta consistente nel "versare" è riferibile anche a materie liquide, è configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen. in presenza di una decisione consapevole di far funzionare e gestire un impianto fognario difettoso, in quanto ciò implica una condotta positiva di disturbo e molestia a livello igienico e non una mera condotta omissiva dell'adozione di cautele idonee ad impedire il versamento. (Fattispecie nella quale il versamento di reflui maleodoranti, in parte su suolo pubblico ed in parte su corso d'acqua pubblica, proveniva da uno stabile condominiale munito di fossa "imhoff" non munita di vasca di decantazione).

In tema di getto pericoloso di cose, poiché è configurabile il concorso formale tra il reato di cui all'art. 674 cod. pen. e le norme speciali in materia ambientale, non sussiste rapporto di specialità tra la predetta fattispecie penale e la norma di cui all'art. 54, comma secondo, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (che sanziona amministrativamente l'effettuazione di scarichi in acque reflue domestiche senza la prescritta autorizzazione), in quanto si tratta di norme poste a tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, esulando da tale ultima fattispecie il fatto di aver cagionato offesa o molestia alle persone.

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  • 1La sentenza della cassazione penale n. 1451/2024 affronta il tema della respons
    Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 17 giugno 2024

    La sentenza della cassazione penale n. 1451/2024 affronta il tema della responsabilità del Sindaco in merito allo scarico di reflui dal depuratore gestito dal Comune. La sentenza affronta diversi temi interessanti articolando anche la distinzione tra responsabilità del Sindaco e quella dei dirigenti. Nel caso tratto dalla sentenza, il Sindaco è stato ritenuto responsabile anche per fatti precedenti alla sua nomina. Responsabile non solo per i dati fattuali risultanti dalla istruttoria ma anche per il ruolo di vertice dell'azione amministrativa e politica del Comune; attività di controllo e vigilanza che non si attenua a fronte delle competenze e attribuzioni della dirigenza. Cass. Pen., …

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  • 2Ne bis in idem e CEDU
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    1. La decisione della Corte EDU. - 2. Le ragioni della condanna ed i criteri interpretativi da utilizzare per stabilire il carattere penale delle norme di diritto interno: a) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte EDU; b) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea; c) Spunti problematici nel confronto tra CEDU e CGUE. ? 3. I motivi accolti dalla Corte Europea dei diritti dell?uomo nella sentenza Grande Stevens e altri c. Italia. - 3.1. Il caso sottoposto alla Corte EDU. - 3.2. Il primo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 6 § 1 CEDU. - 3.3. Il secondo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 4 del Protocollo n.7. ? …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2007, n. 6419
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6419
Data del deposito : 7 novembre 2007

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