Sentenza 7 novembre 2007
Massime • 2
In tema di getto pericoloso di cose, poiché la condotta consistente nel "versare" è riferibile anche a materie liquide, è configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen. in presenza di una decisione consapevole di far funzionare e gestire un impianto fognario difettoso, in quanto ciò implica una condotta positiva di disturbo e molestia a livello igienico e non una mera condotta omissiva dell'adozione di cautele idonee ad impedire il versamento. (Fattispecie nella quale il versamento di reflui maleodoranti, in parte su suolo pubblico ed in parte su corso d'acqua pubblica, proveniva da uno stabile condominiale munito di fossa "imhoff" non munita di vasca di decantazione).
In tema di getto pericoloso di cose, poiché è configurabile il concorso formale tra il reato di cui all'art. 674 cod. pen. e le norme speciali in materia ambientale, non sussiste rapporto di specialità tra la predetta fattispecie penale e la norma di cui all'art. 54, comma secondo, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (che sanziona amministrativamente l'effettuazione di scarichi in acque reflue domestiche senza la prescritta autorizzazione), in quanto si tratta di norme poste a tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, esulando da tale ultima fattispecie il fatto di aver cagionato offesa o molestia alle persone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2007, n. 6419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6419 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 07/11/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 2650
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 11516/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. NZ US, nato ad [...] il [...];
2. NE AN EP nata ad [...] il [...];
3. NE RO, nata ad [...] il [...];
4. IN ZO, nato a [...] il [...];
5. MO AN, nato a [...] l'[...];
6. CI US, nato ad [...] il [...];
7. AR US, nato a [...] il [...];
8. GE IN, nata a [...] il [...];
9. RR ZA, nata ad [...] il [...];
10. RI AN, nato ad [...] il [...];
11. RÒ CA, nato a [...] il [...];
12. MA IO, nata a [...] il [...];
13. RA LI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza 24.1.2006 del Tribunale di Trapani - Sezione distaccata di Alcamo;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. MONTAGNA Alfredo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Il Tribunale di Trapani - Sezione distaccata di Alcamo, con sentenza del 24.1.2006, ha affermato la responsabilità penale di ST US, AL AN US, AL RO, OR ZO, ON AN, RA US, NE US, NA IN, TA ZA, IM AN, CH CA, MA IO e ER LI in ordine al reato di cui:
agli artt. 81 cpv. e 674 c.p., poiché, quali condomini di un complesso immobiliare, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, cagionavano il versamento sulla sede stradale e nelle acque del torrente "Stellino" di reflui civili maleodoranti provenienti dall'immobile condominiale la cui fossa "imhoff non era munita di apposita vasca di decantazione, con ciò tenendo una condotta atta ad offendere, imbrattare e molestare le persone - acc. in Alcamo Marina, fino al 3.9.2003 e ha condannato IM e ER alla pena di Euro 170,00 di ammenda e tutti gli altri (con il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche) a quella di Euro 120,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza hanno proposto separati atti di "appello" il difensore di ER LI (avv.to Ruta Salvatore) e quello di tutti gli altri imputati (avv.to Lauria Baldassarre), i quali hanno eccepito:
la inconfigurabilità della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., non essendo ravvisatole una condotta commissiva consistente nel riversare liquidi maleodoranti sul suolo ma, al più, un comportamento omissivo, che dovrebbe considerarsi penalmente irrilevante, consistente nella mancata manutenzione dell'impianto di smaltimento delle acque reflue dello stabile condominiale;
la violazione del principio di specialità, fissato dalla L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 1, in quanto il fatto contestato integrerebbe esclusivamente l'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 54, comma 2, (Disposizioni sulla tutela delle acque);
l'incongruo diniego di circostanze attenuanti generiche al IM ed alla ER.
La Corte di Appello di Palermo - con ordinanza del 5.3.2007 - ha trasmesso gli atti a questa Corte Suprema, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., u.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il gravame proposto nell'interesse di ER LI deve essere dichiarato inammissibile, perché l'atto di impugnazione è stato sottoscritto dal solo difensore, avv.to Salvatore Ruta, il quale non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
2. L'impugnazione proposta nell'interesse di tutti gli altri imputati, invece, deve essere rigettata, perché infondata.
2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:
con riferimento alla contravvenzione di getto pericoloso di cose, prevista dall'art. 674 c.p., prima parte il "versamento" concerne materie liquide e può avvenire per mano dell'agente o in qualsiasi altro modo da lui posto in essere o lasciato dolosamente o colposamente inazione (Cass., Sez. 1^, 24.7.1992, n. 8386);
non integra l'elemento materiale di cui alla condotta incriminatrice una condotta che consista soltanto nell'omettere l'apprestamento dei mezzi idonei ad impedire che le cose si riversino da un luogo privato in un luogo di pubblico transito (Cass.: Sez. 1^, 4.4.1995, n. 3644 e Sez. 6^, 2.10.1985, a 8449);
ad una condotta "indifferentemente attiva od omissiva" si riferisce, invece, Cass., Sez. 1^, 26.1.1994, n. 781. Nella fattispecie in esame - comunque - non è stata ravvisata una condotta meramente omissiva dell'adozione di cautele idonee, bensì la decisione consapevole di fare funzionare e gestire un impianto fognario difettoso (anche in violazione di ordinanze sindacali di inibizione degli scarichi), implicante una condotta positiva di disturbo e molestia a livello igienico.
2.2 La giurisprudenza di questa Corte, poi, ha ravvisato la possibilità del concorso tra l'art. 674 c.p. e le norme speciali in materia ambientale con riferimento all'inquinamento atmosferico (vedi Cass.: Sez. 3^, 7.4.1994, n. 6598, Gastaldi;
Sez. 1^, 31.8.1994, n. 9357, Turino), all'inquinamento idrico (Cass.: Sez. 1^, 10.11.1998, n. 13278, Mangione;
Sez. 3^, 19.12.1989, n. 17573, Bimonte;
Sez. 3^, 7.10.2003, n. 37945, Graziani) e all'inquinamento elettromagnetico (Cass., Sez. 1^, 12.3.2002, n. 10475, Fantasia ed altri;
14.6.2002, n. 23066, Rinaldi) e questo Collegio rileva che non sussiste rapporto di specialità, L. n. 689 del 1981, ex art. 9 tra la norma di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 54, comma 2, (effettuazione di scarichi di acque reflue domestiche senza la prescritta autorizzazione) e quella di cui all'art. 674 c.p., trattandosi di norme dirette alla tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, in quanto esula dalla previsione della fattispecie sanzionata in via amministrativa il fatto di avere cagionato offesa o molestia alle persone.
3. Le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato. Il riconoscimento di esse richiede, dunque, la dimostrazione di elementi di segno positivo.
La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Nella fattispecie in esame, il Tribunale, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutogli in proposito dalla legge - in carenza di congrui elementi di segno positivo - ha dedotto logicamente prevalenti significazioni negative della personalità dell'imputato IM da "precedenti penali di non scarso allarme sociale".
4. Segue la condanna solidale di tutti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, per la sola ricorrente ER, anche quello al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso di ER LI e rigetta quello degli altri ricorrenti.
Condanna tutti i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e la ER anche al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2008