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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 5519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5519 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35195/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 35195/2023, promossa con atto di citazione notificato in data 5.10.2023
DA
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Bologna viale Aldini n. 9 presso l'avv. Sergio
NA e l'avv. Mauro Sciaruto, che la rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano via Terraggio n.
17 presso l'avv. Gaetano Del Borrello, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti in atti,
CONVENUTA
pagina 1 di 7 OGGETTO: contratto di assicurazione
CONCLUSIONI:
L'attrice ha così concluso:
“Piaccia al Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare: Nel merito:
- Previa ogni più opportuna declaratoria in ordine all'inadempimento contrattuale posto in essere da
con riferimento alla polizza assicurativa “Property All Risks – Impianti Controparte_1 fotovoltaici” richiamata in atto di citazione, condannare la società convenuta al pagamento della somma di € 42.990,00 in favore della oltre interessi ex art. 1284, quarto comma c.c. e Pt_1 rivalutazione monetaria, ovvero la complessiva somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
La convenuta ha così concluso (si intende come da comparsa di costituzione e risposta):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo così giudicare IN VIA PREGIUDIZIALE Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società attrice e, per l'effetto, respingere ogni e qualsiasi domanda ex adverso avanzata NEL MERITO In via principale Respingere tutte le domande ex adverso proposte dando atto della inoperatività della garanzia invocata In via subordinata Accertare e dichiarare la sussistenza di colpa grave da parte dell'assicurato e del contraente e, per l'effetto diminuire l'eventuale indennizzo dovuto in ragione del pregiudizio arrecato Limitare in ogni caso l'esposizione di nei limiti di quanto previsto in polizza. Controparte_1 Vinte o in subordine compensate le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5.10.2023 la società ha convenuto in Parte_1
giudizio la compagnia assicurativa domandandone la Controparte_1
condanna al pagamento della somma di € 42.990,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 4
c.c. -ovvero la complessiva somma maggiore o minore che risulterà di giustizia- per il danno subito in conseguenza di un furto di cavi di rame, facenti parte di un impianto fotovoltaico, perpetrato in data 6.6.2018.
In particolare, l'attrice deduce che:
pagina 2 di 7 -è proprietaria, in forza di leasing finanziario, di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un immobile di proprietà della società M. Business s.r.l.;
-la gestione e la manutenzione del suddetto impianto fotovoltaico sono affidate dalla società alla società Enerray s.r.l. (ora LT s.r.l.) in virtù di un contratto di Parte_1
appalto tra le stesse stipulato;
-la vigilanza dell'intero fabbricato, sul cui lastrico solare è posto l'impianto fotovoltaico,
è affidata dalla società M. Business s.r.l. (proprietaria dell'immobile) alla società
in virtù di un contratto di servizi tra le stesse stipulato;
Parte_2
-in data 6.6.2018 venivano illecitamente asportati i cavi di rame facenti parte del suddetto impianto fotovoltaico, che rimaneva pertanto fortemente danneggiato e impossibilitato alla produzione di energia elettrica;
-per tali danni essa stessa è beneficiaria di una polizza assicurativa “Property All Risks –
Impianti fotovoltaici” stipulata da Enerray s.p.a. con la compagnia Controparte_1
[...]
-in data 15.6.2018 la società contraente Enerray s.p.a. provvedeva a denunciare il sinistro, tramite il proprio broker S&B EsseBi Insurance Broker s.r.l., alla compagnia assicuratrice convenuta;
-deve ritenersi efficace la garanzia assicurativa per danni da furto di impianto fotovoltaico poiché, considerato che il presupposto per l'operatività della stessa è che l'edificio sul quale si trova l'impianto fotovoltaico non rimanga per più di 15 giorni consecutivi disabitato o incustodito, nel caso di specie l'immobile non poteva definirsi abbandonato in quanto la proprietaria dell'edificio M. Business s.r.l. aveva predisposto un impianto di allarme a protezione dello stesso e stipulato un contratto con la società per la vigilanza del bene;
Parte_3
-la somma dovuta per il furto subito è pari a € 42.990,00, ossia come quantificata dal perito nominato dalla compagnia nel verbale di Controparte_1
accertamento conservativo del danno.
Si è costituita in giudizio la compagnia eccependo in via Controparte_1
pagina 3 di 7 pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva della società attrice in quanto la stessa non è la contraente della polizza assicurativa in questione e domandando, in ogni caso, il rigetto delle domande formulate nei suoi riguardi.
La ha, in specie, dedotto che: Controparte_1
-la garanzia per i danni da furto non è operante in quanto, nel caso di specie, il capannone sul quale si trova l'impianto fotovoltaico oggetto di furto era chiuso da tre anni e pertanto risultava abbandonato o comunque incustodito al momento dell'illecito;
-a nulla rileva l'allegazione di controparte circa l'esistenza di un sistema di allarme dell'edificio per dimostrare che lo stesso non fosse incustodito al momento del fatto in quanto il furto dei cavi dell'impianto è avvenuto tra l'1 ed il 2 giugno 2018 (ossia quando è stato accertato l'azzeramento della produzione di energia) ma è stato denunciato solo il 6 giugno 2018 (allorquando i malviventi hanno preso di mira l'impianto elettrico del fabbricato);
-se il fabbricato fosse stato custodito, non sarebbero trascorsi quattro giorni tra la perpetrazione del furto e la denuncia dello stesso;
-in ogni caso, anche a voler ritenere operante la garanzia assicurativa, l'indennizzo eventualmente dovuto deve essere ridotto in quanto né il contraente, né l'assicurato sono intervenuti tempestivamente al fine di verificare quanto stava accadendo ed evitare così
l'aggravamento del danno.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice sia da rigettare, per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha chiesto la condanna della compagnia al Controparte_1
pagamento della somma di € 42.990,00 assumendo di essere la beneficiaria della polizza assicurativa “Property All Risks – Impianti Fotovoltaici” (v. doc. n. 3 attrice), in quanto asseritamente proprietaria dell'impianto fotovoltaico oggetto della stessa, stipulata dalla convenuta con la società Enerray s.p.a.. In particolare, Controparte_1
Enerray s.p.a. (ora in concordato preventivo) è la società che, in virtù di un contratto di appalto stipulato con la società attrice (v. doc. n. 1 attrice), si occupa della Parte_1
pagina 4 di 7 gestione e della manutenzione dell'impianto fotovoltaico e si è obbligata a stipulare una polizza All Risk.
La polizza stipulata costituisce un'assicurazione per contro altrui (v. doc. n. 4 convenuta) atteso che, come risulta dall'ultimo atto contrattuale prodotto -e in particolare dall'appendice del 2012 (v. doc. n. 3 convenuta)-, le parti hanno precisato che, con riferimento alla polizza già conclusa nel dicembre 2009, che si tratta di una polizza stipulata dalla Enerray s.p.a. in nome proprio, ma nell'interesse di (poi Parte_4
al cui favore la polizza stessa viene vincolata ad ogni effetto. Controparte_2
A tale riguardo preme, tuttavia, osservare che l'art. 14 della polizza assicurativa de qua, stipulata nel dicembre 2009, prevede (v. doc. n. 4 convenuta) che “Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta, in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa”.
Tale clausola delle Condizioni generali risulta superata dalla condizione particolare apposta nel 2012 con riferimento alla suddetta clausola di vincolo, la quale alla lett. g) espressamente prevede che la compagnia assicuratrice si obbliga a riconoscere la Pt_4
quale legittimata ad agire nei suoi confronti.
[...]
Pertanto, in base al contratto stipulato nel 2009 legittimata ad agire era la contraente
Enerray s.p.a., mentre a seguito della suddetta modifica legittimata ad agire è la Pt_4
in ottemperanza a quanto previsto espressamente dall'art. 1891 c.c..
[...]
Conseguentemente, deve ritenersi esclusa la legittimazione processuale ad agire della società Parte_1
Ciò detto, parte attrice sostiene che, in ogni caso, la sua legittimazione ad agire in via diretta nei confronti della compagnia di assicurazione deriverebbe dalla cd “Lettera di svincolo” (v. doc. n. 12 attrice) proveniente da (già Controparte_2 Parte_4
pagina 5 di 7 con la quale la stessa autorizza la compagnia assicurativa “a liquidare direttamente alla spettabile l'importo concordato di €42.990,00 del sinistro citato in oggetto, Parte_1
con le modalità concordare con la stessa”. Parte_5
In particolare, dall'esame della documentazione versata in atti, la società Parte_4
(ora risulta essere la concedente nell'ambito di un contratto di Controparte_2
leasing finanziario (v. doc. n. 11 attrice) -avente oggetto l'impianto fotovoltaico in questione- stipulato con la società attrice, che quindi risulta essere solamente la sua utilizzatrice (e non la “proprietaria”).
Ebbene, anche la suddetta “Lettera di svincolo” risulta ininfluente in punto di legittimazione ad agire dell'attrice considerato che la stessa concerne esclusivamente il destinatario della liquidazione dell'indennizzo il quale, in assenza di un'apposita dichiarazione da parte della cd. vincolataria, rimane esclusivamente la Parte_4
infatti, alla lett. e) della “Clausola di Vincolo” si legge che “gli indennizzi dovranno essere direttamente pagati alla salvo che la non disponga Parte_4 Parte_4
altrimenti per iscritto”.
La “Lettera di svincolo”, pertanto, diversamente da quanto prospettato da Parte_1
non attribuisce altresì all'attrice una legittimazione processuale attiva, che rimane ancorata in capo all'assicurata “Vincolataria” come previsto dalla lett. g).
Alla luce di quanto sopra, deve concludersi che in capo all'attrice difetta il presupposto della legittimazione ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa.
Pertanto, constatata la carenza di titolarità attiva in capo alla società la Parte_1
domanda proposta dall'attrice nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta è infondata e va rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così
pagina 6 di 7 provvede:
-rigetta la domanda proposta dalla società Parte_1
-condanna a rimborsare alla società le spese di Parte_1 Controparte_1
giudizio che si liquidano nella somma di euro 7.400,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali e agli accessori di legge.
Milano, 3 luglio 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
Il suesteso provvedimento è stato scritto con la collaborazione del ott.ssa Laura CP_3
Marangoni.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 35195/2023, promossa con atto di citazione notificato in data 5.10.2023
DA
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Bologna viale Aldini n. 9 presso l'avv. Sergio
NA e l'avv. Mauro Sciaruto, che la rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano via Terraggio n.
17 presso l'avv. Gaetano Del Borrello, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti in atti,
CONVENUTA
pagina 1 di 7 OGGETTO: contratto di assicurazione
CONCLUSIONI:
L'attrice ha così concluso:
“Piaccia al Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare: Nel merito:
- Previa ogni più opportuna declaratoria in ordine all'inadempimento contrattuale posto in essere da
con riferimento alla polizza assicurativa “Property All Risks – Impianti Controparte_1 fotovoltaici” richiamata in atto di citazione, condannare la società convenuta al pagamento della somma di € 42.990,00 in favore della oltre interessi ex art. 1284, quarto comma c.c. e Pt_1 rivalutazione monetaria, ovvero la complessiva somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
La convenuta ha così concluso (si intende come da comparsa di costituzione e risposta):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo così giudicare IN VIA PREGIUDIZIALE Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società attrice e, per l'effetto, respingere ogni e qualsiasi domanda ex adverso avanzata NEL MERITO In via principale Respingere tutte le domande ex adverso proposte dando atto della inoperatività della garanzia invocata In via subordinata Accertare e dichiarare la sussistenza di colpa grave da parte dell'assicurato e del contraente e, per l'effetto diminuire l'eventuale indennizzo dovuto in ragione del pregiudizio arrecato Limitare in ogni caso l'esposizione di nei limiti di quanto previsto in polizza. Controparte_1 Vinte o in subordine compensate le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5.10.2023 la società ha convenuto in Parte_1
giudizio la compagnia assicurativa domandandone la Controparte_1
condanna al pagamento della somma di € 42.990,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 4
c.c. -ovvero la complessiva somma maggiore o minore che risulterà di giustizia- per il danno subito in conseguenza di un furto di cavi di rame, facenti parte di un impianto fotovoltaico, perpetrato in data 6.6.2018.
In particolare, l'attrice deduce che:
pagina 2 di 7 -è proprietaria, in forza di leasing finanziario, di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un immobile di proprietà della società M. Business s.r.l.;
-la gestione e la manutenzione del suddetto impianto fotovoltaico sono affidate dalla società alla società Enerray s.r.l. (ora LT s.r.l.) in virtù di un contratto di Parte_1
appalto tra le stesse stipulato;
-la vigilanza dell'intero fabbricato, sul cui lastrico solare è posto l'impianto fotovoltaico,
è affidata dalla società M. Business s.r.l. (proprietaria dell'immobile) alla società
in virtù di un contratto di servizi tra le stesse stipulato;
Parte_2
-in data 6.6.2018 venivano illecitamente asportati i cavi di rame facenti parte del suddetto impianto fotovoltaico, che rimaneva pertanto fortemente danneggiato e impossibilitato alla produzione di energia elettrica;
-per tali danni essa stessa è beneficiaria di una polizza assicurativa “Property All Risks –
Impianti fotovoltaici” stipulata da Enerray s.p.a. con la compagnia Controparte_1
[...]
-in data 15.6.2018 la società contraente Enerray s.p.a. provvedeva a denunciare il sinistro, tramite il proprio broker S&B EsseBi Insurance Broker s.r.l., alla compagnia assicuratrice convenuta;
-deve ritenersi efficace la garanzia assicurativa per danni da furto di impianto fotovoltaico poiché, considerato che il presupposto per l'operatività della stessa è che l'edificio sul quale si trova l'impianto fotovoltaico non rimanga per più di 15 giorni consecutivi disabitato o incustodito, nel caso di specie l'immobile non poteva definirsi abbandonato in quanto la proprietaria dell'edificio M. Business s.r.l. aveva predisposto un impianto di allarme a protezione dello stesso e stipulato un contratto con la società per la vigilanza del bene;
Parte_3
-la somma dovuta per il furto subito è pari a € 42.990,00, ossia come quantificata dal perito nominato dalla compagnia nel verbale di Controparte_1
accertamento conservativo del danno.
Si è costituita in giudizio la compagnia eccependo in via Controparte_1
pagina 3 di 7 pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva della società attrice in quanto la stessa non è la contraente della polizza assicurativa in questione e domandando, in ogni caso, il rigetto delle domande formulate nei suoi riguardi.
La ha, in specie, dedotto che: Controparte_1
-la garanzia per i danni da furto non è operante in quanto, nel caso di specie, il capannone sul quale si trova l'impianto fotovoltaico oggetto di furto era chiuso da tre anni e pertanto risultava abbandonato o comunque incustodito al momento dell'illecito;
-a nulla rileva l'allegazione di controparte circa l'esistenza di un sistema di allarme dell'edificio per dimostrare che lo stesso non fosse incustodito al momento del fatto in quanto il furto dei cavi dell'impianto è avvenuto tra l'1 ed il 2 giugno 2018 (ossia quando è stato accertato l'azzeramento della produzione di energia) ma è stato denunciato solo il 6 giugno 2018 (allorquando i malviventi hanno preso di mira l'impianto elettrico del fabbricato);
-se il fabbricato fosse stato custodito, non sarebbero trascorsi quattro giorni tra la perpetrazione del furto e la denuncia dello stesso;
-in ogni caso, anche a voler ritenere operante la garanzia assicurativa, l'indennizzo eventualmente dovuto deve essere ridotto in quanto né il contraente, né l'assicurato sono intervenuti tempestivamente al fine di verificare quanto stava accadendo ed evitare così
l'aggravamento del danno.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice sia da rigettare, per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha chiesto la condanna della compagnia al Controparte_1
pagamento della somma di € 42.990,00 assumendo di essere la beneficiaria della polizza assicurativa “Property All Risks – Impianti Fotovoltaici” (v. doc. n. 3 attrice), in quanto asseritamente proprietaria dell'impianto fotovoltaico oggetto della stessa, stipulata dalla convenuta con la società Enerray s.p.a.. In particolare, Controparte_1
Enerray s.p.a. (ora in concordato preventivo) è la società che, in virtù di un contratto di appalto stipulato con la società attrice (v. doc. n. 1 attrice), si occupa della Parte_1
pagina 4 di 7 gestione e della manutenzione dell'impianto fotovoltaico e si è obbligata a stipulare una polizza All Risk.
La polizza stipulata costituisce un'assicurazione per contro altrui (v. doc. n. 4 convenuta) atteso che, come risulta dall'ultimo atto contrattuale prodotto -e in particolare dall'appendice del 2012 (v. doc. n. 3 convenuta)-, le parti hanno precisato che, con riferimento alla polizza già conclusa nel dicembre 2009, che si tratta di una polizza stipulata dalla Enerray s.p.a. in nome proprio, ma nell'interesse di (poi Parte_4
al cui favore la polizza stessa viene vincolata ad ogni effetto. Controparte_2
A tale riguardo preme, tuttavia, osservare che l'art. 14 della polizza assicurativa de qua, stipulata nel dicembre 2009, prevede (v. doc. n. 4 convenuta) che “Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta, in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa”.
Tale clausola delle Condizioni generali risulta superata dalla condizione particolare apposta nel 2012 con riferimento alla suddetta clausola di vincolo, la quale alla lett. g) espressamente prevede che la compagnia assicuratrice si obbliga a riconoscere la Pt_4
quale legittimata ad agire nei suoi confronti.
[...]
Pertanto, in base al contratto stipulato nel 2009 legittimata ad agire era la contraente
Enerray s.p.a., mentre a seguito della suddetta modifica legittimata ad agire è la Pt_4
in ottemperanza a quanto previsto espressamente dall'art. 1891 c.c..
[...]
Conseguentemente, deve ritenersi esclusa la legittimazione processuale ad agire della società Parte_1
Ciò detto, parte attrice sostiene che, in ogni caso, la sua legittimazione ad agire in via diretta nei confronti della compagnia di assicurazione deriverebbe dalla cd “Lettera di svincolo” (v. doc. n. 12 attrice) proveniente da (già Controparte_2 Parte_4
pagina 5 di 7 con la quale la stessa autorizza la compagnia assicurativa “a liquidare direttamente alla spettabile l'importo concordato di €42.990,00 del sinistro citato in oggetto, Parte_1
con le modalità concordare con la stessa”. Parte_5
In particolare, dall'esame della documentazione versata in atti, la società Parte_4
(ora risulta essere la concedente nell'ambito di un contratto di Controparte_2
leasing finanziario (v. doc. n. 11 attrice) -avente oggetto l'impianto fotovoltaico in questione- stipulato con la società attrice, che quindi risulta essere solamente la sua utilizzatrice (e non la “proprietaria”).
Ebbene, anche la suddetta “Lettera di svincolo” risulta ininfluente in punto di legittimazione ad agire dell'attrice considerato che la stessa concerne esclusivamente il destinatario della liquidazione dell'indennizzo il quale, in assenza di un'apposita dichiarazione da parte della cd. vincolataria, rimane esclusivamente la Parte_4
infatti, alla lett. e) della “Clausola di Vincolo” si legge che “gli indennizzi dovranno essere direttamente pagati alla salvo che la non disponga Parte_4 Parte_4
altrimenti per iscritto”.
La “Lettera di svincolo”, pertanto, diversamente da quanto prospettato da Parte_1
non attribuisce altresì all'attrice una legittimazione processuale attiva, che rimane ancorata in capo all'assicurata “Vincolataria” come previsto dalla lett. g).
Alla luce di quanto sopra, deve concludersi che in capo all'attrice difetta il presupposto della legittimazione ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa.
Pertanto, constatata la carenza di titolarità attiva in capo alla società la Parte_1
domanda proposta dall'attrice nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta è infondata e va rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così
pagina 6 di 7 provvede:
-rigetta la domanda proposta dalla società Parte_1
-condanna a rimborsare alla società le spese di Parte_1 Controparte_1
giudizio che si liquidano nella somma di euro 7.400,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali e agli accessori di legge.
Milano, 3 luglio 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
Il suesteso provvedimento è stato scritto con la collaborazione del ott.ssa Laura CP_3
Marangoni.
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