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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3688 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3672 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
SA RI, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Evelina Controparte_1 C.F._2
Rizzo, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 22/10/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/05/2023, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 2/5/2019, in Squinzano (LE); che dalla loro unione sono Controparte_1 nati due figli: , il 13/11/2018 e il 13/08/2020; che le condotte violente e Per_1 Per_2 prevaricatrici della resistente hanno fatto venire meno l'affectio coniugalis, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. Ha chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, alle condizioni indicate in ricorso.
1 si è costituita con comparsa depositata in data 6/10/2023, non opponendosi Controparte_1 alla domanda di separazione personale formulata dal ricorrente, contestando, tuttavia, le deduzioni avverse e chiedendo che la separazione fosse dichiarata alle diverse condizioni riportate nella memoria di costituzione.
All'udienza del 2/2/2024 sono comparse le parti con i rispettivi difensori. In quella sede, il ricorrente ha rappresentato un concreto timore per l'incolumità della prole, alla luce delle condotte aggressive poste in essere dalla moglie e il disinteresse da questa manifestato nella gestione del nucleo familiare. Ha inoltre evidenziato che, nei confronti di , Controparte_1 pende innanzi al Tribunale per i Minorenni un procedimento promosso dal marito di primo letto e relativo al figlio comune nell'ambito del quale sono stati svolti Persona_3 accertamenti sulla capacità genitoriale della resistente. All'esito di tali verifiche, il minore è stato collocato presso il padre potendo frequentare la madre esclusivamente in uno spazio neutro col supporto dei Servizi Sociali incaricati.
Successivamente, è stata introdotta la resistente che ha puntualmente contestato le deduzioni avverse, sostenendo di provvedere personalmente e in via principale alla gestione familiare, anche in ragione delle condizioni di salute del marito.
Il giudice delegato, all'esito dell'udienza ha disposto l'acquisizione mediante accesso telematico del fascicolo del Tribunale per i Minorenni n. 380/2020, riguardante il minore rinviando la causa ad un'udienza successiva. Persona_3
Per l'udienza del 19/04/2024 il difensore di parte ricorrente ha fatto presente di aver ricevuto, dal proprio assistito, documentazione relativa a un ulteriore procedimento pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni, instaurato su ricorso del PM – R.G. 43/2023 – per lesioni che avrebbe cagionato al primogenito Nell'ambito di tale Controparte_1 Persona_3 procedimento è stata altresì disposta una perizia psichiatrica sulla resistente;
pertanto, il giudice delegato, ritenuto necessario acquisire la documentazione in oggetto agli atti del presente procedimento, ha disposto un rinvio al fine di consentire l'espletamento dell'attività necessaria.
In data 30/5/2024 è pervenuta al Tribunale la suddetta perizia psichiatrica nella quale si riporta il seguente orientamento diagnostico con riferimento a : disturbo Controparte_1 dell'adattamento con ansia e umore depresso, in paziente con tratti di personalità afferenti al cluster B (borderline, istrionico, narcisistico).
2 Nel corso del giudizio sono stati acquisiti agli atti gli ulteriori documenti relativi al suindicato procedimento - R.G. 43/2023 - ritenuti rilevanti poiché le valutazioni compiute dai Servizi
Sociali interessati sono state effettuate mediante l'accesso presso il nucleo familiare delle parti odierne dove è rimasto sino alla convalida del provvedimento ex art. Persona_3
403 c.c., con cui è stato disposto il collocamento del minore presso l'abitazione paterna.
In data 24/9/2024 è pervenuta al Tribunale una prima relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, interpellati dal ricorrente in considerazione della perdurante conflittualità con la moglie. Dalla predetta relazione è emerso che la resistente ha tenuto comportamenti aggressivi nei confronti del marito e dei figli, confermando così le criticità già segnalate in ordine al sereno svolgimento delle relazioni familiari. Al contempo, è stato evidenziato che il ricorrente, nonostante le sue precarie condizioni di salute, si è fatto carico in via prioritaria delle necessità dei minori, garantendo agli stessi la cura e l'assistenza necessarie.
Alla relazione in oggetto è stata allegata, altresì, una segnalazione proveniente dalla stazione locale dei Carabinieri, i quali, in virtù delle denunce – querele reciproche tra i coniugi e attesa la conclamata e perdurante litigiosità tra i due, al fine di scongiurare un allontanamento coatto di uno dei genitori, favorivano un temporaneo accordo fra le parti, che prevedeva lo spostamento del domicilio di presso la casa paterna e una collocazione dei Controparte_1 minori nei seguenti termini: dalle ore 8.00/8.30 sino alle 18.00 i minori staranno col padre, dalle ore 18.00 sino al mattino successivo con la madre.
Il giudice delegato, tenuto conto delle risultanze probatorie acquisite nel corso dell'attività istruttoria sin qui espletata, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 4/12/2024, con ordinanza del 23/05/2025 ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei:
- autorizza le parti a vivere separatamente;
- nomina curatore speciale dei minori e l'avv. Simonetta Per_1 Persona_4
Aramini;
- affida i minori congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso il padre, cui assegna la casa familiare;
- pone a carico di il pagamento, in favore di , ogni Controparte_1 Parte_1 cinque del mese, della somma di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 125,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, per come indicate nel protocollo in vigore presso questo Tribunale;
3 - dispone che l'Assegno Unico Universale venga percepito interamente dal genitore collocatario;
- dispone il pagamento, a carico di e in favore di , Parte_1 Controparte_1 della somma di € 150,00, ogni giorno 5 del mese, a titolo di mantenimento personale;
- dispone che i Servizi e Il Consultorio familiare competenti avviino il servizio di educativa domiciliare in favore della resistente, individuando apposito calendario per l'esercizio del diritto di visita in ragione della disponibilità della madre, dell'andamento del rapporto genitoriale e dell'adeguatezza dello stesso rispetto alle esigenze di serenità dei bambini;
- invita la resistente a intraprendere quanto prima presso il CSM di Campi Salentina, o altro presidio pubblico, il percorso terapeutico a suo tempo indicato dalla struttura.
Riservandosi di provvedere sulle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, il giudice ha, altresì, disposto un rinvio della causa prescrivendo il deposito, a cura dei Servizi Sociali incaricati, di una relazione sull'andamento degli interventi ivi previsti.
Con memorie ex art. 473bis.22 del 26/6/2025 il difensore di parte resistente ha rappresentato la difficoltà di dare attuazione a quanto stabilito dal Tribunale nel suindicato provvedimento a causa di un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente che, per via della sua patologia, è stato in più occasioni ricoverato presso vari presidi ospedalieri;
pertanto, la ha dovuto di fatto occuparsi della gestione dei minori in toto. In virtù di ciò parte CP_1 resistente ha chiesto, a modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti adottati: l'affido esclusivo rafforzato della prole, con assegnazione della casa coniugale, un aumento dell'assegno alimentare disposto in suo favore, nonché il versamento di un contributo pari ad euro 600,00 a titolo di mantenimento dei figli.
Contestualmente, è pervenuta all'odierno giudicante un primo aggiornamento da parte dei
Servizi Sociali incaricati con cui gli operatori hanno confermato le frequenti degenze ospedaliere del ricorrente affetto da “miastenia gravis” e, al contempo, illustrato le criticità che hanno impedito l'attuazione degli interventi disposti con il provvedimento del
23/5/2025.
In risposta, il procuratore di parte ricorrente, ha evidenziato che il suo assistito, proprio in ragione delle precarie condizioni di salute che lo hanno investito, può avvalersi dell'aiuto di persone vicine alla famiglia pronte a collaborare nell'accudimento dei minori e pertanto, ha chiesto il rigetto delle istanze ex adverso fomrulate.
4 In data 2/7/2025 si è costituita in giudizio l'avv. Simonetta Aramini in qualità di curatore speciale dei minori rappresentando a sua volta le criticità che, sino a quel momento, hanno impedito di dare concreta attuazione ai provvedimenti provvisori resi dal Tribunale e illustrando le difficoltà emerse per la nella gestione della prole, sebbene, atteso lo CP_1 stato di salute dell'altro coniuge, i minori siano di fatto affidati alle sole cure di quest'ultima.
In data 30/9/2025 è stata depositata comunicazione relativa al decesso del ricorrente, avvenuto presso il presidio ospedaliero “San Pio” di Castellaneta, dov'era da tempo ricoverato.
In seguito, i Servizi Sociali incaricati hanno trasmesso al Tribunale una ulteriore relazione di aggiornamento sulla situazione socio – esistenziale dei figli minori delle parti. In particolare, si evince dalla suddetta relazione che i minori, già dal ricovero del padre, siano rimasti di fatto con la madre presso l'abitazione del nonno materno, sita in Squinzano alla via Tarantelli
n.
8. Inoltre, è stato evidenziato che la resistente, dopo un primo diniego, ha acconsentito ad avviare il percorso di educativa domiciliare come prescritto dal Tribunale con provvedimento del 23/5/2025. Nondimeno, gli operatori hanno rilevato la sussistenza di profili pregiudizievoli con riferimento ai minori, indicativi di un marcato disagio psico – emotivo, nonché accertato le difficoltà della madre nella gestione dell'ordinario menage familiare e nell'adempimento delle correlate funzioni genitoriali.
In ragione di tutto quanto sopra, il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4/7/2025, ha fissato udienza.
Per l'udienza del 22/10/2025 sono comparsi i difensori delle parti, la resistente e la curatrice speciale dei minori. L'avvocato RI rappresentava la madre del ricorrente, costituitasi in giudizio in data 14/10/2025 a tutela, di propri interessi materiali non connessi al giudizio di separazione. Dopo una breve discussione il giudice delegato, riservandosi di riferire al
Collegio, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti termini per il deposito di note difensive.
Ciò posto, con riferimento alla domanda di separazione, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, stante l'avvenuto decesso di parte ricorrente. Venuta meno la competenza di questo Tribunale, devono trasmettersi gli atti alla Procura presso il Tribunale per i
Minorenni per le sue necessarie valutazioni, anche in ragione del contenuto della relazione dei Servizi del 6/10/2025.
Si rende, non di meno, opportuna, nelle more, l'adozione di provvedimenti provvisori.
5 Il peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente, che lo avrebbe poi condotto al decesso, ha determinato la permanenza da molti mesi, in via esclusiva, dei minori con la madre. Tuttora madre e figli coabitano presso l'abitazione del nonno materno. Malgrado la situazione di disagio del nucleo e gli elementi di possibile pregiudizio da ultimo evidenziati dai Servizi competenti, allo stato, la collocazione con la madre, in mancanza dell'altro genitore, si palesa come l'unica possibile, salve successive determinazioni del Tribunale competente sulla collocazione dell'intero nucleo. Tale soluzione è, peraltro, conforme alle valutazioni e richieste sul punto espresse dalla curatrice speciale dei minori, avv. Aramini.
Deve, inoltre, disporsi la prosecuzione degli interventi già in atto da parte dei Servizi e del
Consultorio familiare interessati.
L'esito del giudizio non consente alcuna valutazione sulle spese di lite, neppure in termini di soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 19/05/2023 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione, stante il decesso del ricorrente;
2) in via provvisoria e urgente, dispone la collocazione dei minori presso la madre e la prosecuzione da parte dei Servizi e del Consultorio familiare competenti, degli interventi già in atto, con il monitoraggio dei Servizi Sociali interessati, salve le ulteriori determinazioni del Tribunale per i Minorenni;
3) nulla per le spese;
Si comunichi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e ai Servizi interessati.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5/12/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3672 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
SA RI, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Evelina Controparte_1 C.F._2
Rizzo, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 22/10/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/05/2023, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 2/5/2019, in Squinzano (LE); che dalla loro unione sono Controparte_1 nati due figli: , il 13/11/2018 e il 13/08/2020; che le condotte violente e Per_1 Per_2 prevaricatrici della resistente hanno fatto venire meno l'affectio coniugalis, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. Ha chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, alle condizioni indicate in ricorso.
1 si è costituita con comparsa depositata in data 6/10/2023, non opponendosi Controparte_1 alla domanda di separazione personale formulata dal ricorrente, contestando, tuttavia, le deduzioni avverse e chiedendo che la separazione fosse dichiarata alle diverse condizioni riportate nella memoria di costituzione.
All'udienza del 2/2/2024 sono comparse le parti con i rispettivi difensori. In quella sede, il ricorrente ha rappresentato un concreto timore per l'incolumità della prole, alla luce delle condotte aggressive poste in essere dalla moglie e il disinteresse da questa manifestato nella gestione del nucleo familiare. Ha inoltre evidenziato che, nei confronti di , Controparte_1 pende innanzi al Tribunale per i Minorenni un procedimento promosso dal marito di primo letto e relativo al figlio comune nell'ambito del quale sono stati svolti Persona_3 accertamenti sulla capacità genitoriale della resistente. All'esito di tali verifiche, il minore è stato collocato presso il padre potendo frequentare la madre esclusivamente in uno spazio neutro col supporto dei Servizi Sociali incaricati.
Successivamente, è stata introdotta la resistente che ha puntualmente contestato le deduzioni avverse, sostenendo di provvedere personalmente e in via principale alla gestione familiare, anche in ragione delle condizioni di salute del marito.
Il giudice delegato, all'esito dell'udienza ha disposto l'acquisizione mediante accesso telematico del fascicolo del Tribunale per i Minorenni n. 380/2020, riguardante il minore rinviando la causa ad un'udienza successiva. Persona_3
Per l'udienza del 19/04/2024 il difensore di parte ricorrente ha fatto presente di aver ricevuto, dal proprio assistito, documentazione relativa a un ulteriore procedimento pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni, instaurato su ricorso del PM – R.G. 43/2023 – per lesioni che avrebbe cagionato al primogenito Nell'ambito di tale Controparte_1 Persona_3 procedimento è stata altresì disposta una perizia psichiatrica sulla resistente;
pertanto, il giudice delegato, ritenuto necessario acquisire la documentazione in oggetto agli atti del presente procedimento, ha disposto un rinvio al fine di consentire l'espletamento dell'attività necessaria.
In data 30/5/2024 è pervenuta al Tribunale la suddetta perizia psichiatrica nella quale si riporta il seguente orientamento diagnostico con riferimento a : disturbo Controparte_1 dell'adattamento con ansia e umore depresso, in paziente con tratti di personalità afferenti al cluster B (borderline, istrionico, narcisistico).
2 Nel corso del giudizio sono stati acquisiti agli atti gli ulteriori documenti relativi al suindicato procedimento - R.G. 43/2023 - ritenuti rilevanti poiché le valutazioni compiute dai Servizi
Sociali interessati sono state effettuate mediante l'accesso presso il nucleo familiare delle parti odierne dove è rimasto sino alla convalida del provvedimento ex art. Persona_3
403 c.c., con cui è stato disposto il collocamento del minore presso l'abitazione paterna.
In data 24/9/2024 è pervenuta al Tribunale una prima relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, interpellati dal ricorrente in considerazione della perdurante conflittualità con la moglie. Dalla predetta relazione è emerso che la resistente ha tenuto comportamenti aggressivi nei confronti del marito e dei figli, confermando così le criticità già segnalate in ordine al sereno svolgimento delle relazioni familiari. Al contempo, è stato evidenziato che il ricorrente, nonostante le sue precarie condizioni di salute, si è fatto carico in via prioritaria delle necessità dei minori, garantendo agli stessi la cura e l'assistenza necessarie.
Alla relazione in oggetto è stata allegata, altresì, una segnalazione proveniente dalla stazione locale dei Carabinieri, i quali, in virtù delle denunce – querele reciproche tra i coniugi e attesa la conclamata e perdurante litigiosità tra i due, al fine di scongiurare un allontanamento coatto di uno dei genitori, favorivano un temporaneo accordo fra le parti, che prevedeva lo spostamento del domicilio di presso la casa paterna e una collocazione dei Controparte_1 minori nei seguenti termini: dalle ore 8.00/8.30 sino alle 18.00 i minori staranno col padre, dalle ore 18.00 sino al mattino successivo con la madre.
Il giudice delegato, tenuto conto delle risultanze probatorie acquisite nel corso dell'attività istruttoria sin qui espletata, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 4/12/2024, con ordinanza del 23/05/2025 ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei:
- autorizza le parti a vivere separatamente;
- nomina curatore speciale dei minori e l'avv. Simonetta Per_1 Persona_4
Aramini;
- affida i minori congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso il padre, cui assegna la casa familiare;
- pone a carico di il pagamento, in favore di , ogni Controparte_1 Parte_1 cinque del mese, della somma di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 125,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, per come indicate nel protocollo in vigore presso questo Tribunale;
3 - dispone che l'Assegno Unico Universale venga percepito interamente dal genitore collocatario;
- dispone il pagamento, a carico di e in favore di , Parte_1 Controparte_1 della somma di € 150,00, ogni giorno 5 del mese, a titolo di mantenimento personale;
- dispone che i Servizi e Il Consultorio familiare competenti avviino il servizio di educativa domiciliare in favore della resistente, individuando apposito calendario per l'esercizio del diritto di visita in ragione della disponibilità della madre, dell'andamento del rapporto genitoriale e dell'adeguatezza dello stesso rispetto alle esigenze di serenità dei bambini;
- invita la resistente a intraprendere quanto prima presso il CSM di Campi Salentina, o altro presidio pubblico, il percorso terapeutico a suo tempo indicato dalla struttura.
Riservandosi di provvedere sulle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, il giudice ha, altresì, disposto un rinvio della causa prescrivendo il deposito, a cura dei Servizi Sociali incaricati, di una relazione sull'andamento degli interventi ivi previsti.
Con memorie ex art. 473bis.22 del 26/6/2025 il difensore di parte resistente ha rappresentato la difficoltà di dare attuazione a quanto stabilito dal Tribunale nel suindicato provvedimento a causa di un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente che, per via della sua patologia, è stato in più occasioni ricoverato presso vari presidi ospedalieri;
pertanto, la ha dovuto di fatto occuparsi della gestione dei minori in toto. In virtù di ciò parte CP_1 resistente ha chiesto, a modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti adottati: l'affido esclusivo rafforzato della prole, con assegnazione della casa coniugale, un aumento dell'assegno alimentare disposto in suo favore, nonché il versamento di un contributo pari ad euro 600,00 a titolo di mantenimento dei figli.
Contestualmente, è pervenuta all'odierno giudicante un primo aggiornamento da parte dei
Servizi Sociali incaricati con cui gli operatori hanno confermato le frequenti degenze ospedaliere del ricorrente affetto da “miastenia gravis” e, al contempo, illustrato le criticità che hanno impedito l'attuazione degli interventi disposti con il provvedimento del
23/5/2025.
In risposta, il procuratore di parte ricorrente, ha evidenziato che il suo assistito, proprio in ragione delle precarie condizioni di salute che lo hanno investito, può avvalersi dell'aiuto di persone vicine alla famiglia pronte a collaborare nell'accudimento dei minori e pertanto, ha chiesto il rigetto delle istanze ex adverso fomrulate.
4 In data 2/7/2025 si è costituita in giudizio l'avv. Simonetta Aramini in qualità di curatore speciale dei minori rappresentando a sua volta le criticità che, sino a quel momento, hanno impedito di dare concreta attuazione ai provvedimenti provvisori resi dal Tribunale e illustrando le difficoltà emerse per la nella gestione della prole, sebbene, atteso lo CP_1 stato di salute dell'altro coniuge, i minori siano di fatto affidati alle sole cure di quest'ultima.
In data 30/9/2025 è stata depositata comunicazione relativa al decesso del ricorrente, avvenuto presso il presidio ospedaliero “San Pio” di Castellaneta, dov'era da tempo ricoverato.
In seguito, i Servizi Sociali incaricati hanno trasmesso al Tribunale una ulteriore relazione di aggiornamento sulla situazione socio – esistenziale dei figli minori delle parti. In particolare, si evince dalla suddetta relazione che i minori, già dal ricovero del padre, siano rimasti di fatto con la madre presso l'abitazione del nonno materno, sita in Squinzano alla via Tarantelli
n.
8. Inoltre, è stato evidenziato che la resistente, dopo un primo diniego, ha acconsentito ad avviare il percorso di educativa domiciliare come prescritto dal Tribunale con provvedimento del 23/5/2025. Nondimeno, gli operatori hanno rilevato la sussistenza di profili pregiudizievoli con riferimento ai minori, indicativi di un marcato disagio psico – emotivo, nonché accertato le difficoltà della madre nella gestione dell'ordinario menage familiare e nell'adempimento delle correlate funzioni genitoriali.
In ragione di tutto quanto sopra, il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4/7/2025, ha fissato udienza.
Per l'udienza del 22/10/2025 sono comparsi i difensori delle parti, la resistente e la curatrice speciale dei minori. L'avvocato RI rappresentava la madre del ricorrente, costituitasi in giudizio in data 14/10/2025 a tutela, di propri interessi materiali non connessi al giudizio di separazione. Dopo una breve discussione il giudice delegato, riservandosi di riferire al
Collegio, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti termini per il deposito di note difensive.
Ciò posto, con riferimento alla domanda di separazione, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, stante l'avvenuto decesso di parte ricorrente. Venuta meno la competenza di questo Tribunale, devono trasmettersi gli atti alla Procura presso il Tribunale per i
Minorenni per le sue necessarie valutazioni, anche in ragione del contenuto della relazione dei Servizi del 6/10/2025.
Si rende, non di meno, opportuna, nelle more, l'adozione di provvedimenti provvisori.
5 Il peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente, che lo avrebbe poi condotto al decesso, ha determinato la permanenza da molti mesi, in via esclusiva, dei minori con la madre. Tuttora madre e figli coabitano presso l'abitazione del nonno materno. Malgrado la situazione di disagio del nucleo e gli elementi di possibile pregiudizio da ultimo evidenziati dai Servizi competenti, allo stato, la collocazione con la madre, in mancanza dell'altro genitore, si palesa come l'unica possibile, salve successive determinazioni del Tribunale competente sulla collocazione dell'intero nucleo. Tale soluzione è, peraltro, conforme alle valutazioni e richieste sul punto espresse dalla curatrice speciale dei minori, avv. Aramini.
Deve, inoltre, disporsi la prosecuzione degli interventi già in atto da parte dei Servizi e del
Consultorio familiare interessati.
L'esito del giudizio non consente alcuna valutazione sulle spese di lite, neppure in termini di soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 19/05/2023 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione, stante il decesso del ricorrente;
2) in via provvisoria e urgente, dispone la collocazione dei minori presso la madre e la prosecuzione da parte dei Servizi e del Consultorio familiare competenti, degli interventi già in atto, con il monitoraggio dei Servizi Sociali interessati, salve le ulteriori determinazioni del Tribunale per i Minorenni;
3) nulla per le spese;
Si comunichi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e ai Servizi interessati.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5/12/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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