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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/10/2025, n. 5195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5195 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 11694/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LI Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa EL Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 11694/2018 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. CASSELLA ELENA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. LOMBARDO MARCO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: la causa è stata posta in decisione il 25.7.2024 sulle conclusioni delle parti come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
È stato acquisito parere del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in GRAVINA DI CATANIA il 17.9.2009, Pt_1 CP_1
iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune al n. 23, parte I, anno 2009.
Dalla coppia sono nati (nato il [...]) e (nato il [...]). Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 10.7.2018 ha chiesto la separazione personale dal Parte_1
coniuge, rappresentando che le incompatibilità caratteriali portavano i coniugi a litigare spesso sin dal primo momento, al punto da indurre le parti a decidere l'allontanamento del dalla casa Pt_1
familiare. Col ricorso si chiede di disporre il collocamento dei figli con la madre, nella casa familiare, disciplinare il diritto di visita del padre e prevedere a suo carico un contributo di complessivi € 300,00 per i figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio , chiedendo di disporre un contributo di mantenimento per i CP_1
figli a carico del padre di € 600,00 mensili.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 10 luglio 2019 è stato esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo, ed il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
con ordinanza 17.7.2019 il Presidente ha emesso i provvedimenti urgenti per i coniugi e per la prole ed ha fissato udienza innanzi al giudice istruttore;
ha disposto l'affido condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, nella casa familiare ed ha disciplinato gli incontri padre-figli, ha posto a carico del ed in favore dei figli un assegno di mantenimento pari a complessivi € Pt_1
400,00 mensili rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., previa trasmissione al PM.
Nelle note scritte di precisazione delle conclusioni parte ricorrente insiste in tutto quanto dedotto, eccepito, prodotto e chiesto in tutti gli atti, scritti difensivi, nonché verbali di udienza qui da intendersi integralmente riportati e trascritti; parte resistente precisa le definitive conclusioni insistendo in tutto quanto dedotto eccepito , prodotto e chiesto in tutti gli atti , scritti difensivi, nonché verbali di udienza qui da intendersi riportati e trascritti.
Solo il ricorrente ha depositato scritti conclusivi.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione da parte del Presidente, la natura delle doglianze esposte, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
Entrambe le parti hanno chiesto disposti l'affido condiviso dei figli minori, collocati prevalentemente presso la madre.
Invero, l'affido condiviso rappresenta la regola, mentre quello esclusivo va disposto quando
“risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. Civ. n.
26587/2009).
In assenza di indicazioni di segno contrario, va quindi confermato l'affido condiviso ed il regime di visita padre-figli già individuato in sede di ordinanza presidenziale: in mancanza di diversi accordi, il padre potrà incontrare i figli minori e due pomeriggi infrasettimanali Persona_1 Per_2
dall'uscita da scuola alle ore 20,00; ogni fine settimana alternato dal sabato dall'uscita da scuola alla domenica fino alle ore 20,00; nel periodo estivo, per venti giorni anche non continuativamente, previo accordo tra le parti da stabilire entro il 31 maggio;
nelle vacanze natalizie per sette giorni, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del giorno di
Capodanno; nelle vacanze pasquali, per tre giorni comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua
o del giorno del Lunedì dell'Angelo. Le festività seguono il criterio dell'alternanza.
____
Con ordinanza presidenziale è stato previsto a carico del ricorrente per i figli un contributo di €
400,00 al mese, ed il 70 % delle spese straordinarie.
Nell'ordinanza presidenziale si rappresenta che il ricorrente svolge attività in campo edile, e che deve provvedere al mantenimento di un'altra figlia (€ 150,00 mensili), mentre la resistente ha dichiarato un reddito derivante da fabbricato pari ad € 400,00 mensili, oltre ad essere proprietaria della casa familiare.
Dagli atti di causa emerge che il ha rappresentato di non lavorare e che svolge solo Pt_1
saltuariamente attività lavorativa di muratore, purtroppo senza regolare contratto, guadagnando, nei mesi di maggior lavoro, non oltre 800,00 euro mensili (memoria del 5.1.2021). Inoltre, ha allegato ricevute di pagamento di un canone di locazione, ma non il contratto (allegati del
5.1.2021).
La resistente, che ha lavorato in passato come banconista, percepisce il reddito derivante dalla locazione di un immobile di proprietà, ma ha allegato unicamente la dichiarazione dei redditi relativa al 2017 (con comparsa di costituzione).
Deve, pertanto, ritenersi che entrambe le parti abbiano capacità lavorativa, per cui, in ragione dei compiti di cura assunti in modo prevalente dalla madre, il contributo di mantenimento a carico del padre per i figli possa essere confermato nell'importo complessivo di € 400,00 mensili (€ 200,00 ciascuno); in relazione alle spese straordinarie, inizialmente poste al 70 % a carico del padre, vanno rideterminate con la previsione di pari contributo dei genitori alle stesse, dalla data della pronuncia.
____
Attesa la natura e l'esito del giudizio, con accoglimento parziale delle istanze delle parti, le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 17841/16, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Pt_1
, che hanno contratto matrimonio in data 17.09.2009, a Gravina di Catania, CP_1
iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune, Anno 2009, Parte I, Numero 23;
2) Affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 Per_2
prevalente presso la madre, nella casa familiare.
3) Dispone che il padre possa vedere e tenere i figli, in mancanza di accordi diversi e compatibilmente con le esigenze dei minori, con le modalità indicate in parte motiva.
4) Conferma a carico di ed in favore dei figli il contributo di mantenimento Parte_1
pari a complessivi € 400,00 mensili rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat;
pone a carico del ricorrente il 50 % delle spese straordinarie, così rideterminato dalla pronuncia.
5) Spese compensate.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
GRAVINA DI CATANIA per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Cosi deciso in Catania il 05/09/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. EL Vittorini Dr. LI Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LI Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa EL Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 11694/2018 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. CASSELLA ELENA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. LOMBARDO MARCO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: la causa è stata posta in decisione il 25.7.2024 sulle conclusioni delle parti come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
È stato acquisito parere del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in GRAVINA DI CATANIA il 17.9.2009, Pt_1 CP_1
iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune al n. 23, parte I, anno 2009.
Dalla coppia sono nati (nato il [...]) e (nato il [...]). Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 10.7.2018 ha chiesto la separazione personale dal Parte_1
coniuge, rappresentando che le incompatibilità caratteriali portavano i coniugi a litigare spesso sin dal primo momento, al punto da indurre le parti a decidere l'allontanamento del dalla casa Pt_1
familiare. Col ricorso si chiede di disporre il collocamento dei figli con la madre, nella casa familiare, disciplinare il diritto di visita del padre e prevedere a suo carico un contributo di complessivi € 300,00 per i figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio , chiedendo di disporre un contributo di mantenimento per i CP_1
figli a carico del padre di € 600,00 mensili.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 10 luglio 2019 è stato esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo, ed il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
con ordinanza 17.7.2019 il Presidente ha emesso i provvedimenti urgenti per i coniugi e per la prole ed ha fissato udienza innanzi al giudice istruttore;
ha disposto l'affido condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, nella casa familiare ed ha disciplinato gli incontri padre-figli, ha posto a carico del ed in favore dei figli un assegno di mantenimento pari a complessivi € Pt_1
400,00 mensili rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., previa trasmissione al PM.
Nelle note scritte di precisazione delle conclusioni parte ricorrente insiste in tutto quanto dedotto, eccepito, prodotto e chiesto in tutti gli atti, scritti difensivi, nonché verbali di udienza qui da intendersi integralmente riportati e trascritti; parte resistente precisa le definitive conclusioni insistendo in tutto quanto dedotto eccepito , prodotto e chiesto in tutti gli atti , scritti difensivi, nonché verbali di udienza qui da intendersi riportati e trascritti.
Solo il ricorrente ha depositato scritti conclusivi.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione da parte del Presidente, la natura delle doglianze esposte, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
Entrambe le parti hanno chiesto disposti l'affido condiviso dei figli minori, collocati prevalentemente presso la madre.
Invero, l'affido condiviso rappresenta la regola, mentre quello esclusivo va disposto quando
“risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. Civ. n.
26587/2009).
In assenza di indicazioni di segno contrario, va quindi confermato l'affido condiviso ed il regime di visita padre-figli già individuato in sede di ordinanza presidenziale: in mancanza di diversi accordi, il padre potrà incontrare i figli minori e due pomeriggi infrasettimanali Persona_1 Per_2
dall'uscita da scuola alle ore 20,00; ogni fine settimana alternato dal sabato dall'uscita da scuola alla domenica fino alle ore 20,00; nel periodo estivo, per venti giorni anche non continuativamente, previo accordo tra le parti da stabilire entro il 31 maggio;
nelle vacanze natalizie per sette giorni, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del giorno di
Capodanno; nelle vacanze pasquali, per tre giorni comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua
o del giorno del Lunedì dell'Angelo. Le festività seguono il criterio dell'alternanza.
____
Con ordinanza presidenziale è stato previsto a carico del ricorrente per i figli un contributo di €
400,00 al mese, ed il 70 % delle spese straordinarie.
Nell'ordinanza presidenziale si rappresenta che il ricorrente svolge attività in campo edile, e che deve provvedere al mantenimento di un'altra figlia (€ 150,00 mensili), mentre la resistente ha dichiarato un reddito derivante da fabbricato pari ad € 400,00 mensili, oltre ad essere proprietaria della casa familiare.
Dagli atti di causa emerge che il ha rappresentato di non lavorare e che svolge solo Pt_1
saltuariamente attività lavorativa di muratore, purtroppo senza regolare contratto, guadagnando, nei mesi di maggior lavoro, non oltre 800,00 euro mensili (memoria del 5.1.2021). Inoltre, ha allegato ricevute di pagamento di un canone di locazione, ma non il contratto (allegati del
5.1.2021).
La resistente, che ha lavorato in passato come banconista, percepisce il reddito derivante dalla locazione di un immobile di proprietà, ma ha allegato unicamente la dichiarazione dei redditi relativa al 2017 (con comparsa di costituzione).
Deve, pertanto, ritenersi che entrambe le parti abbiano capacità lavorativa, per cui, in ragione dei compiti di cura assunti in modo prevalente dalla madre, il contributo di mantenimento a carico del padre per i figli possa essere confermato nell'importo complessivo di € 400,00 mensili (€ 200,00 ciascuno); in relazione alle spese straordinarie, inizialmente poste al 70 % a carico del padre, vanno rideterminate con la previsione di pari contributo dei genitori alle stesse, dalla data della pronuncia.
____
Attesa la natura e l'esito del giudizio, con accoglimento parziale delle istanze delle parti, le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 17841/16, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Pt_1
, che hanno contratto matrimonio in data 17.09.2009, a Gravina di Catania, CP_1
iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune, Anno 2009, Parte I, Numero 23;
2) Affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 Per_2
prevalente presso la madre, nella casa familiare.
3) Dispone che il padre possa vedere e tenere i figli, in mancanza di accordi diversi e compatibilmente con le esigenze dei minori, con le modalità indicate in parte motiva.
4) Conferma a carico di ed in favore dei figli il contributo di mantenimento Parte_1
pari a complessivi € 400,00 mensili rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat;
pone a carico del ricorrente il 50 % delle spese straordinarie, così rideterminato dalla pronuncia.
5) Spese compensate.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
GRAVINA DI CATANIA per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Cosi deciso in Catania il 05/09/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. EL Vittorini Dr. LI Greco