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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/11/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2080 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettiva- Parte_1 C.F._1
mente domiciliato in via Cluverio n. 28 Palermo, presso lo studio dell'avv.
IV MA LA, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CERNIGLIARO DELIA, che lo rappresenta e difende CP_1
per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
30/10/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 28/05/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da rigettare, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle medesime
[...]
conclusioni del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che “Il Ricorrente Parte_1
di anni 73 inatto presenta
[...]
• Cardiopatia ischemica in classe funzionale NYHA II-III
• OSAS
• Diabete mellito tipo 2
• Spondiloartrosilombare
Tali infermità nel loro complesso determinano una invalidità pari al 100%, ma non inte- grano i requisiti sanitari previsti dalla legge per la concessione della indennità di accompa- gnamento” (cfr. CTU in atti).
Di qui il rigetto dell'opposizione.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o
P.Q.M.
lecontainer Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 27/11/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2080 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettiva- Parte_1 C.F._1
mente domiciliato in via Cluverio n. 28 Palermo, presso lo studio dell'avv.
IV MA LA, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CERNIGLIARO DELIA, che lo rappresenta e difende CP_1
per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
30/10/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 28/05/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da rigettare, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle medesime
[...]
conclusioni del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che “Il Ricorrente Parte_1
di anni 73 inatto presenta
[...]
• Cardiopatia ischemica in classe funzionale NYHA II-III
• OSAS
• Diabete mellito tipo 2
• Spondiloartrosilombare
Tali infermità nel loro complesso determinano una invalidità pari al 100%, ma non inte- grano i requisiti sanitari previsti dalla legge per la concessione della indennità di accompa- gnamento” (cfr. CTU in atti).
Di qui il rigetto dell'opposizione.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o
P.Q.M.
lecontainer Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 27/11/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile