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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/10/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 3 OTTOBRE 2025
N.R.G. 2535/2025
All'udienza del 3 Ottobre 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:32 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 26 Settembre 2025,
Sono presenti:
- l'Avv. OR IA per il ricorrente, collegato tramite piattaforma teams
- l'Avv. OL IA per collegato tramite CP_1
telefono mobile il cui numero è indicato in atti;
- l'Avv. Maria Angela Borgese per l per delega CP_2
dell'Avv. Angela Laganà, collegata tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:39, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato più tardi, per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429
c.p.c.;
Alle ore 13:18 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 13,22;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria
D. Romeo, all'udienza del 3.10.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n.
RG 2535/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
OR IA giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_3
in persona del suo Presidente, legale
[...]
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Angela Maria Laganà e Dario
Adornato;
resistente
E
3 Controparte_4
, in persona del suo legale
[...]
rappresentante;
contumace
in Controparte_5
persona del L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avv.
OL IA, giusta procura in atti;
resistente
Oggetto: ricorso avverso estratto di ruolo.
Dando lettura alle ore 13:19, assenti le parti dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'istante con ricorso, depositato il 31.07.2025, spiegava azione di accertamento negativo, per l'annullamento del carico contributivo sotteso al ruolo portato dall'AVA n.3942016000149643100 dell'importo di euro 1.915,63, riferito all'anno 2014 e mai notificato, chiedendo, che, venisse dichiarato estinto il detto credito, per intervenuta prescrizione.
Si costituivano in giudizio ed impugnando CP_2 CP_1
e contestando il dedotto avversario, deducendo l'inammissibilità della domanda.
4 All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta a sentenza.
La domanda non è fondata per i motivi di seguito riportati.
Il ricorrente impugna un estratto riepilogativo delle cartelle /avvisi a debito, equiparabile ad un estratto di ruolo. In ordine all'impugnabilità degli estratti di ruolo, è intervenuto il Legislatore con il comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotto dall'art. 3 bis D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in L. 215/ 2021, in vigore dal 21/12/2021. In particolare, con la detta legge è stata sancita la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo che in determinate ipotesi tassativamente indicate, nelle quali l'interesse del debitore ad impugnare direttamente l'estratto di ruolo, senza attendere la notifica di un atto di riscossione, è ritenuto sussistente in ragione di un concreto pregiudizio che il contribuente potrebbe subire a causa della presenza dell'iscrizione a ruolo a suo carico, ovvero:
“per la partecipazione a una procedura di appalto, … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui
5 all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Nessuna delle sopra richiamate circostanze è stata provata e/o dedotta da parte ricorrente, da ciò deriva il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione del Giudice del
Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti che liquida in €. 620,20 cadauno oltre accessori, come per legge, ove dovuti.
Palmi, 3 Ottobre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria D. Romeo
6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 3 OTTOBRE 2025
N.R.G. 2535/2025
All'udienza del 3 Ottobre 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:32 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 26 Settembre 2025,
Sono presenti:
- l'Avv. OR IA per il ricorrente, collegato tramite piattaforma teams
- l'Avv. OL IA per collegato tramite CP_1
telefono mobile il cui numero è indicato in atti;
- l'Avv. Maria Angela Borgese per l per delega CP_2
dell'Avv. Angela Laganà, collegata tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:39, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato più tardi, per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429
c.p.c.;
Alle ore 13:18 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 13,22;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria
D. Romeo, all'udienza del 3.10.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n.
RG 2535/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
OR IA giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_3
in persona del suo Presidente, legale
[...]
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Angela Maria Laganà e Dario
Adornato;
resistente
E
3 Controparte_4
, in persona del suo legale
[...]
rappresentante;
contumace
in Controparte_5
persona del L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avv.
OL IA, giusta procura in atti;
resistente
Oggetto: ricorso avverso estratto di ruolo.
Dando lettura alle ore 13:19, assenti le parti dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'istante con ricorso, depositato il 31.07.2025, spiegava azione di accertamento negativo, per l'annullamento del carico contributivo sotteso al ruolo portato dall'AVA n.3942016000149643100 dell'importo di euro 1.915,63, riferito all'anno 2014 e mai notificato, chiedendo, che, venisse dichiarato estinto il detto credito, per intervenuta prescrizione.
Si costituivano in giudizio ed impugnando CP_2 CP_1
e contestando il dedotto avversario, deducendo l'inammissibilità della domanda.
4 All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta a sentenza.
La domanda non è fondata per i motivi di seguito riportati.
Il ricorrente impugna un estratto riepilogativo delle cartelle /avvisi a debito, equiparabile ad un estratto di ruolo. In ordine all'impugnabilità degli estratti di ruolo, è intervenuto il Legislatore con il comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotto dall'art. 3 bis D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in L. 215/ 2021, in vigore dal 21/12/2021. In particolare, con la detta legge è stata sancita la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo che in determinate ipotesi tassativamente indicate, nelle quali l'interesse del debitore ad impugnare direttamente l'estratto di ruolo, senza attendere la notifica di un atto di riscossione, è ritenuto sussistente in ragione di un concreto pregiudizio che il contribuente potrebbe subire a causa della presenza dell'iscrizione a ruolo a suo carico, ovvero:
“per la partecipazione a una procedura di appalto, … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui
5 all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Nessuna delle sopra richiamate circostanze è stata provata e/o dedotta da parte ricorrente, da ciò deriva il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione del Giudice del
Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti che liquida in €. 620,20 cadauno oltre accessori, come per legge, ove dovuti.
Palmi, 3 Ottobre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria D. Romeo
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