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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/10/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa OS De Bonis, all'udienza del 16 ottobre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 726/2025 R.G. e vertente
fra
, nata a San Marco in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Donatacci ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in San Marco in Lamis, alla via
M. Centola n. 16, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica;
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 12.03.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe – quale docente inserita nelle vigenti GPS e attualmente alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con incarico full time dal CP_ 04.09.2025 al 30.06.2026, in servizio presso di Lavello – adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere prestato la propria attività quale docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, senza usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), sebbene avesse svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo e fosse sottoposta agli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti;
che tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari era in contrasto con la normativa costituzionale, con la clausola 4 Direttiva
1999/70 CE, con la giurisprudenza europea e con la giurisprudenza del Consiglio di Stato. Esponeva, altresì, la illegittimità del comportamento datoriale per mancata corresponsione della retribuzione professionale docente.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, quanto alla domanda del
, previa disapplicazione dell'art. 1 commi 121, 122 e Parte_2
124 della L. 107//2015 e s.m.i. nonché del D.P.C.M. 23.9.2015, della nota prot.
n. 15219 del 15.10.2015, del D.P.C.M. 28.11.2016 attuativi dell'art. 1 comma
122 Legge n. 107//2015 e s.m.i., nonché per quanto di interesse, l'artt. 15 del
D.L. 69//2023 (conv. L. 103//2023) e l'art 85 L. 207/2024, nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato ovvero escludono i docenti non di ruolo, per violazione della clausola 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della
C.D.F.U.E. e delle altre disposizioni sopra richiamate, ovvero, accertato e dichiarato che l'art. 1, commi 121, 122 e 124 della L. 107//2015 e s.m.i. e i richiamati D.P.C.M. e nota attuativi dell'art. 1, comma 122, Legge n. 107/2015 e s.m.i. e per quanto di interesse l'art. 15 del D.L. 69//2023 (conv. L. 103//2023) e l'art. 85 L. 207//2024 ricomprendono anche i docenti non di ruolo: di accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a beneficiare della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (ex art.1 Legge 13.07.2015 n. 107) dell'importo
2 nominale di euro cinquecento//00 annuo in relazione agli anni scolastici dal
2020//21 al 2024//2025 (= cinque annualità), dunque in totale dell'importo nominale di € duemilacinquecento//00, ovvero per i diversi anni di precariato risultanti dovuti e/o diverso importo determinato e/o dovuto, oltre rivalutazione e/o interessi dal dovuto al soddisfo, con le stesse forme e modalità previste in favore dei docenti assunti a tempo indeterminato;
per l'effetto, di condannare il resistente ad attribuire alla parte ricorrente il detto beneficio della carta CP_1 elettronica, in totale dell'importo nominale di euro duemilacinquecento/00, o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, commi 121 e ss. L. 107/2015, in relazione ai predetti anni scolastici con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare -in totale- sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di euro duemilacinquecento/00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato) ovvero del diverso importo nominale dovuto per gli anni di precariato risultanti dovuti, oltre rivalutazione e/o interessi dal dovuto al soddisfo, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento da parte del e del merito Controparte_1 dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29//11//2007 e dall'art. 282 del D.Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della
“Carta elettronica” per l''aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per i predetti anni scolastici, condannarsi il convenuto e del merito ad assegnare alla Controparte_1 parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo totale nominale di € duemilacinquecento/00 ((ossia €
500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato) ovvero del diverso
3 importo nominale dovuto per gli anni di precariato risultanti dovuti, oltre rivalutazione e/o interessi dal dovuto al soddisfo, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 c.c., determinato anche in via equitativa.
Quanto alla RETRIBUZIONE PROFESSIONALE domandava di Pt_3 accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docente prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.03.2001 per i periodi dettagliatamente sopra indicati ed ivi richiamati nei periodi di servizio svolto e dettagliato, limitatamente ai periodi e servizi prestati ovvero in proporzione al servizio e all'orario di lavoro prestato, nei quali non è stata corrisposta;
di accertare e dichiarare che la retribuzione professionale docenti deve essere corrisposta nel trattamento economico alla parte ricorrente per i periodi riportati in ricorso in relazione al servizio e all'orario di lavoro prestato e per i quali non è stata corrisposta, al lordo dei contributi previdenziali
(che graveranno sul datore di lavoro) oltre interessi legali per ciascun rateo/ciascuna mancata corresponsione mensile al saldo (con rivalutazione anno per anno); per l'effetto, di condannare il resistente al pagamento in CP_1 favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di retribuzione professionale docente per i periodi dettagliatamente supra indicati e ivi richiamati con riferimento ai predetti periodi di sevizio svolto e dettagliato, limitatamente ai servizi e periodi nei quali non è stata corrisposta, da liquidare nella somma dovuta dii € 168,70, secondo i criteri di quantificazione di cui ai
CCNL applicabili ratione temporis per i medesimi periodi, al lordo dei contributi previdenziali (che graveranno sul datore di lavoro) proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento prestato, ovvero nel diverso - anche maggiore importo accertato e dovuto, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze/ratei al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva il , in persona del Ministro Controparte_1 in carica;
4 Dichiarata la contumacia della parte non costituita, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 16 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, ove parte ricorrente ha domandato il beneficio economico di cui alla prima domanda anche per l'anno scolastico 2025/2026, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
In relazione alla prima domanda, è circostanza documentata, e non contestata, che parte ricorrente abbia prestato la propria attività con contratto a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024,
2024/2025 e con la medesima modalità presti servizio anche nell'a.s. 2025/2026.
Con il presente giudizio la lavoratrice lamenta di essere stata illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge 107/2015 e domanda la condanna del convenuto alla corresponsione dell'importo di euro 500,00 per ciascun CP_1 anno scolastico.
Sulla questione in esame, la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha affermato che “... la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
5 valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza …”.
Anche il Consiglio di Stato, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha affermato, in parte motiva, che spetta all'amministrazione “… l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio … E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo… “ così dichiarando la illegittimità degli atti impugnati e, in particolare, il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
Da ultimo la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10072 del
27.10.2023 ha statuito i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
6
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal
7 servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (nonché Cass. civ., sez. lav. Sentenza n.
29961 del 27.10.2023).
Va rilevato, infine, che il decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 103, all'art 15, comma 1, ha disposto che: “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante” e l'art. 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2024,
n. 207 ha previsto che: “all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.
107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»;
b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle CP_1 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123»”.
In applicazione dei richiamati principi, ai quali si ritiene di dare continuità, non avendo l'Amministrazione resistente, rimasta contumace, dedotto e provato nulla in relazione alle condizioni di lavoro e alle ragioni richiamate nella clausola 4 che possano giustificare la diversità di trattamento riservato ai docenti precari in relazione alla carta docenti, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docenti in relazione agli anni scolastici 2020/2021;
2021/2022; 2022/2023; 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, per l'importo di euro 500,00 per ciascun anno, l'Amministrazione convenuta va condannata alla corresponsione dell'importo complessivo di € 3.000,00 in favore della sig.ra
, oltre accessori come per legge. Parte_1
8 In relazione alla seconda domanda, parte ricorrente, docente precaria, con il presente giudizio rivendica il diritto a percepire la retribuzione professionale docente per il servizio prestato in forza di alcuni contratti per supplenze brevi e saltuarie durante l'anno scolastico 2020/2021 e domanda la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento dei conseguenti emolumenti, deducendo la illegittimità della operata corresponsione dell'indennità ai soli docenti di ruolo e ai docenti precari che avevano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Sulla questione in esame è intervenuta la giurisprudenza di legittimità la quale ha statuito: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del
15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti
a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” si veda Cass. Civ., sez. lav. Ordinanza n. 20015 del 27.07.2018, nonché Cass. civ., sez. lav., ordinanza n.
6293 del 05.03.2020).
Orbene, in applicazione dei richiamati principi, ai quali si ritiene di dare continuità, non avendo l'Amministrazione resistente dedotto e provato nulla in relazione alle condizioni di lavoro e alle ragioni richiamate nella clausola 4 che possano giustificare la diversità di trattamento riservato ai docenti precari in relazione alla durata delle supplenze, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto durante l'anno CP_1 scolastico 2020/2021, l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento
9 delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in euro 168,70 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3. In relazione alla prima domanda, le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con
Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto delle fasi espletate e del carattere seriale del contenzioso oggetto del presente giudizio.
In relazione alla seconda domanda, la qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, il contrasto giurisprudenziale in materia integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 12.03.2025, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docenti in relazione agli anni scolastici: 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023; 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno;
2. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3 in carica, al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 dell'importo nominale di € 3.000,00, oltre accessori come per legge;
3. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
15.03.2001, per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto durante l'anno scolastico CP_1
2020/2021;
10 4. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3 in carica, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in euro 168,70, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3 in carica, alla rifusione delle spese di lite, che compensa per il resto, liquidate complessivamente in € 1.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 16 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa OS De Bonis
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