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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 19/01/2026, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 369/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MARIA, Presidente e Relatore
D'URSO MARIA TERESA, Giudice
PIERONI MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5443/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7334/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27
e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230105363068000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2/07/2023 la Ricorrente_1
, in persona del Curatore Fallimentare, ha impugnato la cartella di pagamento n.
9720230105363068000, notificata il 4/05/2023, recante l'iscrizione a ruolo di complessivi Euro 80.113,94
(comprensivi di sanzioni ed interessi) ed emessa in seguito al controllo formale, eseguito ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. 633/72, della dichiarazione dei redditi modello IVA 2019 presentata per l'anno d'imposta
2018.
L'Ufficio ha in particolare disconosciuto l'importo di Euro 54.901,00 indicato al rigo VL8 quale credito d'imposta derivante dall'annualità precedente (2017), per la quale la dichiarazione IVA era stata presentata con ritardo superiore a 90 giorni (il 14/04/2022) ed era dunque da ritenersi omessa ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 322/1998.
La società ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, sostenendo la reale sussistenza del credito vantato.Con la sentenza n. 7334/27/2024, depositata in data 04.06.2024, oggi appellata, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, ha respinto il ricorso dell'odierna appellante, motivando, tra l'altro, come segue: “Va al riguardo richiamato il principio di diritto per cui In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente,<< la dichiarazione integrativa per la loro correzione va presentata, ai sensi dell'art. 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione di quella riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante..>> (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 15211 del
30/05/2023 (Rv. 667888 - 01)…Peraltro, secondo il principio di neutralità dell'IVA che consente sempre al contribuente di portarla in detrazione, è necessario che dell'esistenza del credito sia data una prova da parte del contribuente, con l'esistenza della documentazione da cui si evinca il credito predetto ma anche attraverso l'indicazione nelle dichiarazioni dei redditi che ai fini fiscali non costituiscono la fonte dell'obbligo tributario, nè producono effetti assimilabili a quelli di una confessione, attesa l'indisponibilità dei diritti e degli obblighi tributari, cui si riferisce, ma rappresentano unicamente un momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione delle imposte sul reddito senza precludere al contribuente - anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva - la dimostrazione con le forme e nei termini previsti dalla normativa di legge, e con onere della prova a carico del contribuente, dell'inesistenza, anche parziale, di presupposti di imposta erroneamente dichiarati (cfr. in primo luogo Cass., Sez. U., 25/10/2002, n. 15063; successivamente, tra le tante, Cass. 20/12/2002, n.
18163; Cass. 06/07/2011, n. 14932; Cass. 06/03/2015, n. 4578).
Nel caso che ci occupa tuttavia è stata presentata la dichiarazione integrativa (rispetto a quel credito) che avrebbe semmai potuto “saldare” l'interruzione della continuità delle dichiarazioni tra la precedente in cui vi era stata la mancata indicazione del credito nei tempi previsti dalla legge, e quella successiva che è stata presentata soltanto nel 2022, ovvero ben oltre il termine stabilito dalla disposizione sopra richiamata.
Risulta pertanto legittimo l'operato dell'amministrazione, che ritenendo omessa la dichiarazione dei redditi tardiva perché presentata oltre il termine di 90 giorni (Cass. Ordinanza n. 33303 dell'11 novembre 2022;
Cass. 27621/2018), ha proceduto attivando il procedimento di riscossione: l'Amministrazione, infatti non avrebbe potuto avere la possibilità di verificare la sussistenza di un credito che risultava omesso.
In ogni caso, con le odierne difese la contribuente non allega nemmeno allo stato attuale l'indicazione delle fonti del credito, ma insiste nella circostanza che quel credito, dato per supposto, non sia poi stato utilizzato”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società contribuente, dando atto di aver presentato, il 15 luglio 2024, istanza di annullamento del ruolo in autotutela e di aver ottenuto, in data 10.09.2024, provvedimento di sgravio integrale della partita riversata nella cartella di pagamento in questione. Afferma altresì l'appellante che non ha interesse a che si formi il giudicato sulla sentenza di primo grado, chiede pertanto la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento del ricorso iniziale;
in ogni caso, con vittoria di spese.
Si costituisce l'Ufficio e rappresenta, che sussistono validi motivi per dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo l'ufficio preposto analizzato e puntualmente accolto l'istanza di annullamento in autotutela prodotta dalla contribuente successivamente alla pronuncia di prime cure favorevole all'Amministrazione (doc. all. n. 2).
Nella specie l'annullamento della pretesa impositiva si è resa opportuna tenuto conto della presentazione, da parte della società appellante, di apposita dichiarazione integrativa ultrannuale mediante la quale è stato rettificato l'importo valorizzato nel rigo VL8, ciò determinando la correzione dell'errore da cui sono scaturiti l'avviso di irregolarità ex art. 54-bis dpr 633/1972 e la conseguente cartella di pagamento.
L'Ufficio conclusivamente chiede di disporre l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, atteso che la definizione del presente giudizio deriva esclusivamente dall'adempimento successivo posto in essere dalla contribuente al fine di sanare l'errore iniziale e l'omessa dichiarazione IVA 2018, tenuto altresì conto della pronuncia di primo grado favorevole alla Amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante dà atto di aver ottenuto, in data 10.09.2024, provvedimento di sgravio integrale della partita riversata nella cartella di pagamento in questione. Afferma, tuttavia, che non ha interesse a che si formi il giudicato sulla sentenza di primo grado, chiede, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento del ricorso iniziale;
in ogni caso, con vittoria di spese.
E' utile ricordare la cronologia dei fatti di causa: la sentenza oggi appellata n. 7334/27/2024, favorevole all'Ufficio, è stata depositata in data 04.06.2024; in data 15 luglio 2024, l'appellante ha presentato istanza di annullamento del ruolo, in autotutela, e ha ottenuto, in data 10.09.2024, provvedimento di sgravio integrale della partita riversata nella cartella di pagamento in questione.
Rileva il Collegio che, a seguito dell'annullamento in autotutela, deve ritenersi cessata la materia del contendere. Il sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato non consente la prosecuzione del giudizio, che non potrebbe conseguire alcun risultato utile per il contribuente, stante l'inammissibilità, nel processo tributario, di pronunce di mero mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale (Cass., Sez. V, ordinanza n. 4006 del 16/02/2021 e n. 33587 del 28 dicembre 2018). Peraltro, non è fondata nemmeno la preoccupazione dell'appellante che si formi il giudicato della sentenza di primo grado atteso che l'annullamento dell'atto impositivo originario ha efficacia retroattiva.
Resta da definire la regolazione delle spese.
In tema di liquidazione delle spese in caso di annullamento in autotutela.
Si legge nella pronuncia della Suprema corte n. 18459/23 che nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, solo qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (come nel caso di specie, in cui si è verificato un vero e proprio errore di persona), stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese (Sez. 5, Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011).
Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte appena richiamati, che questo Giudice intende confermare, si ritiene opportuno compensare le spese di giudizio, atteso che, nel caso di specie,
l'annullamento in autotutela non consegue ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, considerato altresì che c'è stato un pronto accoglimento dell'istanza di autotutela, peraltro a fronte di una sentenza di primo grado favorevole all'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 95 del T.U. della giustizia tributaria n. 175/2024. Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MARIA, Presidente e Relatore
D'URSO MARIA TERESA, Giudice
PIERONI MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5443/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7334/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27
e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230105363068000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2/07/2023 la Ricorrente_1
, in persona del Curatore Fallimentare, ha impugnato la cartella di pagamento n.
9720230105363068000, notificata il 4/05/2023, recante l'iscrizione a ruolo di complessivi Euro 80.113,94
(comprensivi di sanzioni ed interessi) ed emessa in seguito al controllo formale, eseguito ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. 633/72, della dichiarazione dei redditi modello IVA 2019 presentata per l'anno d'imposta
2018.
L'Ufficio ha in particolare disconosciuto l'importo di Euro 54.901,00 indicato al rigo VL8 quale credito d'imposta derivante dall'annualità precedente (2017), per la quale la dichiarazione IVA era stata presentata con ritardo superiore a 90 giorni (il 14/04/2022) ed era dunque da ritenersi omessa ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 322/1998.
La società ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, sostenendo la reale sussistenza del credito vantato.Con la sentenza n. 7334/27/2024, depositata in data 04.06.2024, oggi appellata, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, ha respinto il ricorso dell'odierna appellante, motivando, tra l'altro, come segue: “Va al riguardo richiamato il principio di diritto per cui In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente,<< la dichiarazione integrativa per la loro correzione va presentata, ai sensi dell'art. 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione di quella riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante..>> (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 15211 del
30/05/2023 (Rv. 667888 - 01)…Peraltro, secondo il principio di neutralità dell'IVA che consente sempre al contribuente di portarla in detrazione, è necessario che dell'esistenza del credito sia data una prova da parte del contribuente, con l'esistenza della documentazione da cui si evinca il credito predetto ma anche attraverso l'indicazione nelle dichiarazioni dei redditi che ai fini fiscali non costituiscono la fonte dell'obbligo tributario, nè producono effetti assimilabili a quelli di una confessione, attesa l'indisponibilità dei diritti e degli obblighi tributari, cui si riferisce, ma rappresentano unicamente un momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione delle imposte sul reddito senza precludere al contribuente - anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva - la dimostrazione con le forme e nei termini previsti dalla normativa di legge, e con onere della prova a carico del contribuente, dell'inesistenza, anche parziale, di presupposti di imposta erroneamente dichiarati (cfr. in primo luogo Cass., Sez. U., 25/10/2002, n. 15063; successivamente, tra le tante, Cass. 20/12/2002, n.
18163; Cass. 06/07/2011, n. 14932; Cass. 06/03/2015, n. 4578).
Nel caso che ci occupa tuttavia è stata presentata la dichiarazione integrativa (rispetto a quel credito) che avrebbe semmai potuto “saldare” l'interruzione della continuità delle dichiarazioni tra la precedente in cui vi era stata la mancata indicazione del credito nei tempi previsti dalla legge, e quella successiva che è stata presentata soltanto nel 2022, ovvero ben oltre il termine stabilito dalla disposizione sopra richiamata.
Risulta pertanto legittimo l'operato dell'amministrazione, che ritenendo omessa la dichiarazione dei redditi tardiva perché presentata oltre il termine di 90 giorni (Cass. Ordinanza n. 33303 dell'11 novembre 2022;
Cass. 27621/2018), ha proceduto attivando il procedimento di riscossione: l'Amministrazione, infatti non avrebbe potuto avere la possibilità di verificare la sussistenza di un credito che risultava omesso.
In ogni caso, con le odierne difese la contribuente non allega nemmeno allo stato attuale l'indicazione delle fonti del credito, ma insiste nella circostanza che quel credito, dato per supposto, non sia poi stato utilizzato”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società contribuente, dando atto di aver presentato, il 15 luglio 2024, istanza di annullamento del ruolo in autotutela e di aver ottenuto, in data 10.09.2024, provvedimento di sgravio integrale della partita riversata nella cartella di pagamento in questione. Afferma altresì l'appellante che non ha interesse a che si formi il giudicato sulla sentenza di primo grado, chiede pertanto la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento del ricorso iniziale;
in ogni caso, con vittoria di spese.
Si costituisce l'Ufficio e rappresenta, che sussistono validi motivi per dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo l'ufficio preposto analizzato e puntualmente accolto l'istanza di annullamento in autotutela prodotta dalla contribuente successivamente alla pronuncia di prime cure favorevole all'Amministrazione (doc. all. n. 2).
Nella specie l'annullamento della pretesa impositiva si è resa opportuna tenuto conto della presentazione, da parte della società appellante, di apposita dichiarazione integrativa ultrannuale mediante la quale è stato rettificato l'importo valorizzato nel rigo VL8, ciò determinando la correzione dell'errore da cui sono scaturiti l'avviso di irregolarità ex art. 54-bis dpr 633/1972 e la conseguente cartella di pagamento.
L'Ufficio conclusivamente chiede di disporre l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, atteso che la definizione del presente giudizio deriva esclusivamente dall'adempimento successivo posto in essere dalla contribuente al fine di sanare l'errore iniziale e l'omessa dichiarazione IVA 2018, tenuto altresì conto della pronuncia di primo grado favorevole alla Amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante dà atto di aver ottenuto, in data 10.09.2024, provvedimento di sgravio integrale della partita riversata nella cartella di pagamento in questione. Afferma, tuttavia, che non ha interesse a che si formi il giudicato sulla sentenza di primo grado, chiede, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento del ricorso iniziale;
in ogni caso, con vittoria di spese.
E' utile ricordare la cronologia dei fatti di causa: la sentenza oggi appellata n. 7334/27/2024, favorevole all'Ufficio, è stata depositata in data 04.06.2024; in data 15 luglio 2024, l'appellante ha presentato istanza di annullamento del ruolo, in autotutela, e ha ottenuto, in data 10.09.2024, provvedimento di sgravio integrale della partita riversata nella cartella di pagamento in questione.
Rileva il Collegio che, a seguito dell'annullamento in autotutela, deve ritenersi cessata la materia del contendere. Il sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato non consente la prosecuzione del giudizio, che non potrebbe conseguire alcun risultato utile per il contribuente, stante l'inammissibilità, nel processo tributario, di pronunce di mero mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale (Cass., Sez. V, ordinanza n. 4006 del 16/02/2021 e n. 33587 del 28 dicembre 2018). Peraltro, non è fondata nemmeno la preoccupazione dell'appellante che si formi il giudicato della sentenza di primo grado atteso che l'annullamento dell'atto impositivo originario ha efficacia retroattiva.
Resta da definire la regolazione delle spese.
In tema di liquidazione delle spese in caso di annullamento in autotutela.
Si legge nella pronuncia della Suprema corte n. 18459/23 che nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, solo qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (come nel caso di specie, in cui si è verificato un vero e proprio errore di persona), stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese (Sez. 5, Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011).
Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte appena richiamati, che questo Giudice intende confermare, si ritiene opportuno compensare le spese di giudizio, atteso che, nel caso di specie,
l'annullamento in autotutela non consegue ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, considerato altresì che c'è stato un pronto accoglimento dell'istanza di autotutela, peraltro a fronte di una sentenza di primo grado favorevole all'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 95 del T.U. della giustizia tributaria n. 175/2024. Spese compensate.