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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 4033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4033 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.
PE TANGO, nella causa iscritta al n. 1767/2025 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
(avv. CARBONARO PE)
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO )
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato
SENTENZA mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite;
pone a carico delle parti in solido le spese di consulenza di entrambe le fasi del giudizio,
già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 05/02/2025 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'invalidità civile e la condizione di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92;
1 - premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza del
02/10/2025;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti,
sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario (art. 3, comma 1, l. 104/92) per ottenere la invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
Ritenuto che le spese di lite, incluse quelle di consulenza di entrambe le fasi del giudizio,
vanno compensate tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza del 02/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
IU GO
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.
PE TANGO, nella causa iscritta al n. 1767/2025 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
(avv. CARBONARO PE)
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO )
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato
SENTENZA mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite;
pone a carico delle parti in solido le spese di consulenza di entrambe le fasi del giudizio,
già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 05/02/2025 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'invalidità civile e la condizione di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92;
1 - premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza del
02/10/2025;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti,
sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario (art. 3, comma 1, l. 104/92) per ottenere la invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
Ritenuto che le spese di lite, incluse quelle di consulenza di entrambe le fasi del giudizio,
vanno compensate tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza del 02/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
IU GO
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