Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2017, n. 7955
CASS
Sentenza 7 dicembre 2017

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Massime1

Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, competente a decidere è il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento.

Commentario1

  • 1All’inammissibilità dell’istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale non consegue, tout court, l’inammissibilità…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 novembre 2020

    (Annullamento senza rinvio) Il fatto Il GIP del Tribunale di Milano dichiarava l'inammissibilità di un opposizione a decreto penale per non essere l'opposizione corredata dalla documentazione ai fini dell'istanza di messa alla prova, e, contestualmente, dichiarava esecutivo il decreto penale opposto. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il prefato provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore del condannato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento del GIP per avere omesso di affrontare le ulteriori questioni giuridiche sollevate nell'atto di opposizione e per non avere considerato che, in ogni caso, l'imputato aveva espresso la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2017, n. 7955
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7955
Data del deposito : 7 dicembre 2017

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