Sentenza 7 dicembre 2017
Massime • 1
Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, competente a decidere è il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento.
Commentario • 1
- 1. All’inammissibilità dell’istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale non consegue, tout court, l’inammissibilità…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 novembre 2020
(Annullamento senza rinvio) Il fatto Il GIP del Tribunale di Milano dichiarava l'inammissibilità di un opposizione a decreto penale per non essere l'opposizione corredata dalla documentazione ai fini dell'istanza di messa alla prova, e, contestualmente, dichiarava esecutivo il decreto penale opposto. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il prefato provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore del condannato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento del GIP per avere omesso di affrontare le ulteriori questioni giuridiche sollevate nell'atto di opposizione e per non avere considerato che, in ogni caso, l'imputato aveva espresso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2017, n. 7955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7955 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2017 |
Testo completo
07 955 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/12/2017 Presidente Sent. n. sez. DOMENICO CARCANO 4065/2017 MARCO VANNUCCI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MICHELE BIANCHI - N.29547/2017 LUIGI FABRIZIO MANCUSO CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA nei confronti di: GIP TORRE ANNUNZIATA con l'ordinanza del 20/06/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA il PG chiede che la Corte dichiari la competenza del GIP di Torre Annunziata e l'annullamento senza rinvio del decreto di giudizio immediato e la trasmissione degli atti al Gip Tribunale di Torre Annunziata. yeol difensore non è comparsoil RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 20.6.2017 il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato la propria incompetenza sulla istanza di sospensione del procedimento e ammissione alla messa alla prova presentata da Cafiero Catello, in atti generalizzato, e trasmessa a quel Tribunale dal giudice per le indagini - preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, avanti il quale era stata presentata con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna 6.10.2015 -, con trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto. Il Tribunale di Torre Annunziata ha osservato che, in tema di individuazione del giudice competente a provvedere sulla istanza di messa alla prova formulata con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna, in assenza di una specifica norma si deve ricorrere alla analogia, ammissibile in materia processuale. La considerazione che in tutti i casi, in cui con l'atto di opposizione venga richiesto un rito alternativo, la competenza è attribuita al giudice per le indagini preliminari doveva far ritenere che anche nel caso di richiesta di messa alla prova la competenza era pure del giudice per le indagini preliminari. Il tribunale menziona inoltre l'esistenza, in materia, di due diversi orientamenti nella giurisprudenza della Corte di Cassazione ( Sez. 1, 3.2.2016, n. 25867; Sez. 1, 2.2.2017, n. 21324). б CONSIDERATO IN DIRITTO и Л 1.Il conflitto di competenza proposto - nella specie, negativo in quanto due organi giurisdizionali hanno ricusato la cognizione sulla medesima questione, dando luogo alla situazione di stasi processuale, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte - concerne l'individuazione del giudice competente a provvedere sulla istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova che venga proposta con l'atto di opposizione a decreto penale, dunque ai sensi dell'art. 464 bis, comma 2, cod. proc. pen.. 2. La questione è già stata esaminata da questa sezione, con esiti contrastanti.
2.1. Infatti, con una prima pronuncia (Sez. 1, 3.2.2016, n. 25867, Rv.267062) era stata ritenuta la competenza del giudice del dibattimento, affermando che la norma che individua nel giudice per le indagini preliminari il 2 giudice competente a disporre il giudizio abbreviato o l'udienza per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., riti alternativi chiesti con l'atto di opposizione a decreto penale, non potrebbe essere estesa per analogia anche al caso in cui, con l'opposizione a decreto penale venga chiesta la sospensione del procedimento con messa alla prova. Viene evidenziato che il legislatore che ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova non ha dettato una norma specifica, come invece aveva fatto con riferimento alla richiesta di riti alternativi proposta con l'atto di opposizione a decreto penale;
si aggiunge che l'istituto in parola avrebbe natura giuridica diversa dai cd. riti alternativi, previsti sin dall'originaria formulazione del codice processuale, e che la previsione di una attività istruttoria urgente, ai sensi dell'art. 464 sexies cod. proc. pen., induce a ritenere la competenza del Tribunale, che è l'organo giurisdizionale che poi dovrebbe utilizzare il compendio probatorio formato in via d'urgenza; si rileva, infine, che la previsione espressa, ai sensi dell'art. 464 octies, comma 4, cod. proc. pen., che, in caso di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, "... il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso ..." aveva il significato di individuare il giudice competente in quello avanti il quale, in caso di revoca della procedura di sospensione del procedimento, il giudizio doveva proseguire e quindi, senz'altro, nel giudice del dibattimento. гиз 2.2. Successivamente, è stato preferito un diverso orientamento (Sez. 1, 2.2.2017, n. 21324, Rv. 270011; Sez. 1, 5.6.2017, n. 30721, Rv. 270621; Sez. 1, 12.10.2017, n. 50180; Sez. 1, 10.10.2017, n. 53427; Sez. 1, 27.9.2017, n. 53622; Sez. 1, 27.9.2017, n. 47889; Sez. 1, 20.9.2017, n. 53413) che ha individuato, nel caso di specie, la competenza del giudice per le indagini preliminari. Circa la natura giuridica dell'istituto introdotto con legge 28.4.2014, n. 67, si è precisato che sarebbe ravvisabile un profilo sostanziale, di causa di estinzione del reato, ed uno processuale, di procedimento speciale rispetto al rito considerato come "ordinario" dal codice di rito. La norma di cui all'art. 464 octies, comma 4, cod. proc. pen., che stabilisce che in caso di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento lo stesso riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso ...", 11 *** avrebbe l'univoco significato di radicare, nel caso di specie, la competenza del giudice per le indagini preliminari, che è il giudice avanti il quale era stata proposta l'opposizione a decreto penale e la contestuale istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. l'orientamento3. Questo collegio condivide da ultimo esposto, evidenziando che l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova è ritenuto, anche dalla dottrina, come procedimento speciale "consensuale", al pari del rito abbreviato e della applicazione della pena su richiesta. La particolare disciplina dell'istituto, poi, conduce a individuare nel giudice per le indagini preliminari il giudice competente a provvedere sulla richiesta in parola, qualora presentata con l'atto di opposizione a decreto penale. -Si deve innanzitutto rilevare che il procedimento speciale in parola caratterizzato dalla fase di esame dell'istanza, decisione, esecuzione della prova, verifica dell'esito e conseguente declaratoria di estinzione del reato ovvero revoca della sospensione del procedimento impone l'apertura del - contraddittorio fra le parti, nelle forme della camera di consiglio, sia nella fase di ammissione della prova, ai sensi dell'art. 464 quater cod. proc. pen., sia nella fase di verifica dell'esito della prova, ai sensi dell'art. 464 octies cod. proc. pen., e avanti al medesimo giudice. -La disciplina dettata nel caso di esito negativo della prova revoca della sospensione e ripresa del procedimento dal momento in cui era stato sospeso evidenzia come il giudice competente sulla istanza debba essere il giudice avanti il quale l'istanza è presentata e avanti il quale il procedimento, in caso di esito negativo e revoca della sospensione, deve riprendere, e dunque, nel caso uns specifico di istanza presentata con l'atto di opposizione a decreto penale, non possa essere altri che il giudice per le indagini preliminari che aveva emesso il decreto penale e avanti quale doveva essere proposta l'opposizione, ai sensi dell'art. 461 cod. proc. pen. . Come già evidenziato dalle precedenti pronunce conformi, la considerazione della disciplina della attività istruttoria d'urgenza, ai sensi dell'art. 464 sexies cod. proc. pen., non offre alcuna indicazione circa l'individuazione del giudice competente a decidere sulla istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, in quanto l'ordinamento già conosce casi in cui le prove, per ragioni d'urgenza, debbono essere formate in sede diversa da quella del dibattimento, e quindi lo speciale riferimento alle "... modalità stabilite per il dibattimento ..." riguarda solo la forma, nel contraddittorio, di assunzione della prova. Si deve poi aggiungere che l'interpretazione normativa che si condivide tiene conto che il codice distingue tra la fase di emissione del decreto penale e della sua opposizione dalla fase relativa al giudizio conseguente alla opposizione, prevedendo una specifica attività processuale riservata al giudice che aveva emesso il decreto penale: la fissazione di udienza nel caso di richiesta di rito 4 го abbreviato o di "patteggiamento", l'emissione del decreto di giudizio immediato nel caso in cui non vengano richiesti riti alternativi. Ne consegue che, in caso di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento, il giudice dovrà compiere quella attività processuale conseguente all'atto di opposizione: l'emissione del decreto di giudizio immediato ovvero la fissazione dell'udienza in camera di consiglio in caso di richiesta, subordinata a quella ai sensi dell'art. 464 bis cod. proc. pen., di riti alternativi. Non v'è dubbio che tale attività processuale non potrebbe essere compiuta da un giudice diverso da quello individuato in via funzionale dall'art. 461 cod. proc. pen., e cioè il giudice per le indagini preliminari che aveva emesso il decreto penale opposto. Infine, si deve considerare che la diversa interpretazione normativa determinerebbe un ( possibile) ulteriore caso di incompatibilità, in quanto il giudice del dibattimento sarebbe il medesimo che aveva valutato negativamente l'esito della prova, profilo di incompatibilità che certamente non ricorrerebbe seguendo l'interpretazione che si preferisce.
4. Va dunque affermata la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di torre Annunziata a valutare l'istanza di messa alla prova proposta dall'imputato con il tempestivo atto di opposizione al decreto penale;
va conseguentemente revocato il decreto di giudizio immediato emesso da quel giudice nonostante la formulazione di ammissione alla messa alla prova con sospensione del procedimento, e dunque in violazione dell'art. 464 quater cod. proc. pen. .
P.Q.M.
Dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata cui dispone trasmettersi gli atti e per l'effetto annulla il decreto di giudizio immediato. Così deciso il 7.12.2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Bianchi menicортери Michele Fraud rcano DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 FEB 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA