Sentenza 15 dicembre 2005
Massime • 1
Integra il delitto di truffa, fuori dall'ipotesi dell'amministratore unico di una società per azioni che ne sia anche unico azionista, il compimento da parte dell'amministratore di una S.p.A., in accordo col soggetto estraneo alla società, di un atto di disposizione patrimoniale in danno della società, seguito dall'induzione in errore degli organi societari di controllo (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, collegio dei revisori e assemblea dei soci), impediti dagli artifici e raggiri nel loro intervento, che altrimenti potrebbe sostanziarsi nella revoca dell'amministratore e dell'atto di disposizione patrimoniale. (Fattispecie in cui l'amministratore delegato di una società di leasing finanziario, in complicità con il soggetto contraente, ha erogato somme di denaro per l'acquisto di beni da concedere in leasing, e poi ha indotto in errore gli organi societari con gli artifici e raggiri consistiti nel simulare l'esistenza dei beni oggetto del contratto di leasing, causando alla società il danno patrimoniale dell'erogazione di una somma di denaro per l'acquisto di beni appunto inesistenti).
Commentario • 1
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Pres. Esposito – est. Beltrani Svolgimento del processo 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Siena ha rigettato l'appello proposto dal P.M. c/o Tribunale di Siena contro il provvedimento con il quale in data 26 aprile 2013 il GIP dello stesso Tribunale non aveva convalidato il decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dal P.M. procedente in data 15 aprile 2013, ed aveva rigettato la richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo depositata in data 17 aprile 2013. 1.1. Nell'atto di appello proposto ex art. 322 bis c.p.p., il P.M. territoriale aveva espressamente escluso dal devolutum i cespiti immobiliari e le liquidità degli indagati B., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2005, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 15/12/2005
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 1418
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 22746/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL RA, nato il [...];
BA IO, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 02/11/2004;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FEBBRARO Giuseppe, il quale ha concluso chiedendo che i ricorso siano rigettati;
Udito il difensore del ricorrente BA, Avv. ASSUMMA Bruno, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 03/10/2000 il Tribunale di Roma dichiarò BA AR e AL RA colpevoli del reato di cui all'art. 110 c.p. e art. 640 c.p., art. 61 c.p., n. 7 e 11 e condannò BA alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione e L.
1.500.000 di multa, AL alla pena di anni 2 di reclusione e L.
1.000.000 di multa, oltre che in solido al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni a favore della parte civile SAFIM Leasing s.p.a. da liquidarsi in separato giudizio , con una provvisionale di L. 100.000.000. La sentenza fu confermata dalla Corte d'Appello di Roma in data 02/11/2004. Ricorrono per Cassazione i difensori di entrambi gli imputati. Il difensore di BA deduce:
1. erronea applicazione dell'art. 640 c.p. in quanto BA, amministratore delegato della SAFIM Leasing s.p.a., aveva il potere di erogare fidi fino a 700.000.000 di lire e non potrebbe essere sia il soggetto che ha posto in essere artifizi e raggiri, sia il soggetto che è stato tratto in inganno e ciò escluderebbe l'induzione in errore;
non potrebbero essere tratti in inganno una persona giuridica e gli organi di controllo i quali svolgono un'attività a posteriori, quando si è già verificato l'atto di disposizione patrimoniale;
i fatti dovrebbero rientrare nella fattispecie di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 c.c., come modificato con D.Lgs. n. 61 del 2002, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, in relazione alla quale difetta la querela ed il reato è comunque prescritto essendo contestato come commesso nel marzo 1991;
2. mancanza e illogicità di motivazione in ordine al delitto di truffa in quanto la Corte d'Appello ha negato l'identità fra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, quando l'autore del reato sia solo l'amministratore o un funzionario della società, configurabile, secondo il Giudice d'appello, solo ove tale soggetto sia amministratore unico e unico azionista;
inoltre sarebbe espresso un giudizio di innegabilità fra induzione in errore e modalità descritte nel capo di imputazione, senza riscontro in evidenze fattuali;
3. violazione dell'art. 110 c.p. e mancanza di motivazione sull'elemento psicologico del reato di truffa in quanto la Corte territoriale avrebbe apoditticamente affermato l'esistenza di un accordo fra i due imputati, senza motivare sulla consapevolezza in capo a BA dell'inesistenza dei beni oggetto di leasing e mancando motivazione, nonostante specifico oggetto di doglianza, su mancata corresponsione dei canoni di leasing, volontà di inadempimento, sussistenza dell'elemento psicologico del reato, sia sotto il profilo in capo a BA della consapevolezza che della volontà di cooperare, ruolo di BA nel concorso, vantaggio patrimoniale eventualmente ricavato da BA (elemento di riscontro e necessario per fondare la responsabilità concorsuale e valutare l'entità del danno), danno subito dalla parte civile in considerazione del pagamento parziale dei canoni di leasing;
4. violazione dell'art. 133 c.p., avendo il Giudice d'appello valutato solo i precedenti penali dell'imputato e non tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., applicando comunque erroneamente i criteri di commisurazione della pena;
5. difetto di motivazione in ordine al diniego di perizia tecnico contabile in quanto la motivazione della Corte d'Appello sul punto sarebbe apparente, limitandosi a negare l'esistenza di elementi alla luce di quali potessero apparire carenti o non attendibili i risultati delle indagini di polizia giudiziaria.
Il difensore di AL deduce la mancata assunzione di prove decisive in quanto l'imputato, condannato in stato di irreperibilità, dopo aver ottenuto un provvedimento di restituzione in termine, aveva chiesto al Giudice d'appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di esperire perizia contabile, alla luce di dedotte contraddizioni fra le dichiarazioni del Maresciallo LI e quelle del Maresciallo CC, ma la Corte d'Appello rigettò la richiesta sull'assunto che i Marescialli AC e CC avevano svolto accurate indagini, ma ciò, ad avviso del ricorrente, non sarebbe vero.
Entrambi i ricorsi sono infondati.
Quanto al primo ed al secondo motivo dedotti dal difensore di BA, correttamente il Giudice d'appello ha rilevato che la sentenza di questa Corte, Sez. 2^, n. 13241 del 07/05/1976 dep. 11/12/1976 rv 134922 riguarda solo l'ipotesi in cui l'amministratore unico sia anche l'unico socio: "l'amministratore unico di una società per azioni che ne sia anche unico azionista non può rendersi responsabile del reato di truffa in danno della società, in quanto, pur potendo egli disporre solo delle azioni, non avendo la titolarità del patrimonio sociale, che spettano pur sempre solo alla società, quale soggetto dotato di personalità giuridica propria e distinta da quella del socio;
manca, però la possibilità stessa dell'induzione in errore degli organi sociali, data la identificazione di questi nella persona dell'agente". Fuori da tale ipotesi, quand'anche l'atto di disposizione patrimoniale sia posto in essere dall'amministratore di una società che sia anche complice del reato, è configurabile il delitto di truffa in quanto sono ingannati gli organi della società. Infatti per conseguire il suo effetto e quindi compiutamente integrare il danno alla società, l'atto di disposizione patrimoniale soggiace al controllo degli organi societari (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, collegio dei revisori e assemblea dei soci). In assenza di artifizi o raggiri gli organi societari potrebbero intervenire, revocando l'amministratore e l'atto di disposizione patrimoniale.
Non si può quindi ricondurre la condotta di BA alla diversa ipotesi dell'appropriazione indebita o dell'infedeltà patrimoniale, giacché egli intanto poteva compiere l'atto di disposizione patrimoniale solo inducendo in errore gli organi sociali. In fattispecie analoga questa Corte ha ritenuto infatti che "ricorre il reato di truffa e non quello di peculato nel fatto del dirigente di banca, che attraverso artifici e raggiri, consistenti in false certificazioni o artificiose registrazioni, inducendo in errore gli altri organi della banca, venga in possesso di danaro, giacche il possesso - per ragioni di ufficio -, idoneo a configurare il peculato, non deve essere viziato da frode" (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4486 del 23/11/1977 dep. 15/04/1978 rv 138622). Ancora questa Corte ha affermato che "il delitto di appropriazione indebita consiste nella semplice interversione del titolo del possesso da parte di chi, a qualsiasi titolo, detenga danaro o cosa mobile altrui. Non sussistono quindi gli estremi del reato di cui all'art. 646 c.p., bensì quelli della truffa, allorché l'amministratore di una società di capitali si impossessi del denaro appartenente alla stessa attraverso una serie di passaggi contabili, di atti e di convenzioni, volti, non solo ad assicurarsi il frutto del reato, ma a fare apparire regolari i trasferimenti" (Cass Sez. 5^ sent. n. 363 del 21/01/1999 dep. 23/02/1999 rv 212528). La motivazione in punto di rapporto fra condotta e induzione in errore appare adeguata laddove si consideri che gli artifizi e raggiri sono consistiti nel simulare l'esistenza di beni oggetto di contratto di leasing in realtà inesistenti.
Quanto al terzo motivo dedotto dal difensore di BA, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "in tema di sentenza penale di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i Giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo Giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione" (Cass. pen., Sez. 3^, sent. 4700 14/02/1994 dep. 23/04/1994 rv 197497).
Quanto al fatto che, sul punto, il Giudice di appello si è limitato a richiamare la sentenza di primo grado, pur essendovi specifiche censure nei motivi di gravame, va ricordato che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "in tema di motivazione della sentenza di appello, è consentita quella per relationem, con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo Giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso: il Giudice del gravame non è infatti tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello che sia stata già risolta dal Giudice di primo grado con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici" (Cass. Sez. 6^ sent. 31080 del 14/06/2004 dep. 15/07/2004 rv 229229). In ordine al quarto motivo si deve ricordare che "in tema di determinazione della misura della pena, il Giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 c.p., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto" (Cass. Sez. 4^, sent. n. 56 del 16 novembre 1988, dep. 05/01/1989 rv 180075).
In ogni caso vi è richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado e - secondo la giurisprudenza di questa Corte - "nella determinazione dell'entità della pena, il Giudice d'appello non è tenuto a reiterare l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 133 c.p., dovendosi presumere che detta determinazione sia stata effettuata o riesaminata anche con riguardo ad ogni elemento che risulti già acquisito agli atti o altrimenti indicato in sentenza" (Cass. Sez. 6^, 5 maggio 1988). Quanto al quinto motivo dedotto dalla difesa BA ed all'unico motivo della difesa AL si deve rilevare che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "nel dibattimento del giudizio di appello la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il Giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, e in caso di rigetto della relativa richiesta di parte, il giudizio del Giudice di appello, allorquando sia logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in Cassazione, trattandosi di giudizio di fatto" (Cass. Sez. 1^ sent. n. 0 6911 del 29/04/1992 dep. 11/06/1992 rv 190555). Nella specie, la Corte d'Appello ha escluso che vi fosse insanabile contrasto fra le dichiarazioni del Maresciallo LI e quelle del Maresciallo CC, avendo il primo riferito di aver trovato solo alcuni dei beni oggetto del contratto di leasing ed il secondo dell'inesistenza delle operazioni, considerato il complessivo valore del contratto. Tale motivazione è immune da vizi logici, sicché il relativo apprezzamento di fatto è insindacabile in questa sede. I ricorsi devono essere perciò rigettati.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2006