Sentenza 22 marzo 2013
Massime • 1
I motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione, ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto da sottoporre al giudice del gravame. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero in quanto privo di riferimenti alla decisione di inammissibilità del giudice di appello, pronunciata perché i motivi di impugnazione ivi dedotti erano solo riproduttivi della richiesta di applicazione di misure cautelari).
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Abstract Ita Si commenta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 44060 del 3 dicembre 2024, relativa al regime di impugnazione dell'ordinanza cautelare adottata ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p. La disposizione richiamata stabilisce che «qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lettere b) e c)». In relazione a tale previsione legislativa, si erano formati due diversi orientamenti della Corte di Cassazione e, per …
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Pres. Esposito – est. Beltrani Svolgimento del processo 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Siena ha rigettato l'appello proposto dal P.M. c/o Tribunale di Siena contro il provvedimento con il quale in data 26 aprile 2013 il GIP dello stesso Tribunale non aveva convalidato il decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dal P.M. procedente in data 15 aprile 2013, ed aveva rigettato la richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo depositata in data 17 aprile 2013. 1.1. Nell'atto di appello proposto ex art. 322 bis c.p.p., il P.M. territoriale aveva espressamente escluso dal devolutum i cespiti immobiliari e le liquidità degli indagati B., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2013, n. 32993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32993 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 22/03/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 1066
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 38349/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO;
nei confronti di:
AD LU N. IL 12/07/1986;
avverso l'ordinanza; n. 926/2012 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 16/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Pubblico ministero della sede avverso l'ordinanza deliberata il 19 giugno 2012 dal Giudice per le indagini preliminari di quello stesso tribunale, nella parte in cui ha escluso l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di RN CA relativamente a tre fatti di cessione di hashish in favore di tal IA IO ed alla partecipazione dello stesso ad un'associazione per delinquere dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
1.1 Il Tribunale, con specifico riferimento alla posizione dell'RN, che specificamente rileva nel presente giudizio di legittimità, ha ritenuto, infatti, che l'impugnazione proposta dal Pubblico ministero della sede doveva dichiararsi inammissibile in quanto basata su motivi generici.
Al riguardo i giudici dell'appello evidenziavano come l'atto di gravame, dopo aver sostenuto che la decisione del Giudice per le indagini preliminari non era condivisibile, si limitava a riprodurre testualmente il contenuto della richiesta di applicazione di misura cautelare rivolta a quel giudice, senza indicare specificamente i punti di fatto e le questioni di diritto rimesse alla cognizione del giudice dell'impugnazione.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, deducendone l'illegittimità per vizio di motivazione (mancanza e manifesta illogicità), per avere i giudici dell'appello erroneamente ritenuto non specifici i motivi di impugnazione, attraverso i quali si poneva in evidenza la gravità del quadro indiziario, rafforzato da ultimo dalle dichiarazioni di diversi soggetti, rappresentando altresì nel provvedimento impugnato profili di contraddittorietà, in quanto, con riferimento ad altro coindagato (Messina Fabrizio), il Tribunale, nella medesima composizione, nel definire un procedimento del tutto identico, aveva rigettato nel merito il gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta dal Pubblico ministero ricorrente è inammissibile in quanto basata su motivi non specifici. Il contenuto del ricorso, che si limita a contestare la fondatezza del giudizio di genericità dei motivi di appello, risulta Infatti prescindere totalmente dall'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per giustificare la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso un provvedimento di parziale rigetto di una richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti dell'indagato RN CA, così configurando un vizio di aspecificità dei motivi, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (in tal senso ex multis Cass. sez. 1, sentenza n. 39598 del 30 settembre - 11 ottobre 2004, ric. Burzotta).
Il Collegio deve rilevare, infatti, che correttamente il Tribunale di Palermo ha ritenuto inammissibili i motivi di impugnazione proposti dal pubblico ministero per avere gli stessi sostanzialmente riprodotto la richiesta della misura cautelare.
In materia di misure cautelari personali per poter ritenere ammissibile l'appello, occorre, invero, che siano stati anche enunciati i motivi del gravame che, avendo la funzione di determinare l'oggetto del giudizio di impugnazione, devono avere il requisito della specificità sotto il profilo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto dedotti;
infatti, l'obbligo della specificità riguarda non solo le singole censure, ma anche gli elementi che le sostengono, al fine di rendere possibile il sindacato del giudice attraverso l'individuazione dei capi e dei punti della decisione impugnata e delle questioni dedotte (Sez. 5, 27 giugno 1997, n. 3277, Larnbiase). Sulla base di tali principi deve escludersi che possa soddisfare alla suddetta condizione di specificità, prevista a pena di inammissibilità dall'art. 591 c.p.p., il richiamo operato dal pubblico ministero impugnante alla richiesta della misura cautelare, non contenendo essa indicazione alcuna del contenuto delle doglianze con riferimento al provvedimento impugnato, ne' essendo idonea ad individuare le questioni devolute al tribunale, al fine di determinare l'oggetto dell'appello (in questi termini, Sez. 6, 23 novembre 1993, n. 3226, Perre). L'appello previsto dall'art. 310 c.p.p., a differenza del riesame, ha conservato la fisionomia tradizionale del mezzo di gravame, per cui i motivi devono essere indicati contestualmente a pena di inammissibilità, in quanto hanno la funzione di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio, circoscrivendo quindi la cognizione del tribunale della libertà ai punti della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura, come, del resto, è dimostrato anche dal mancato richiamo, nel suddetto art. 310 c.p.p., dell'art. 309 c.p.p., comma 9. D'altra parte, se con riferimento al ricorso per cassazione si è affermato che i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem ai motivi di appello allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare, in quanto requisito dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame (Sez. 5, 9 dicembre 1999, n. 2896, La Mantia), allo stesso modo deve negarsi che l'appello cautelare possa riproporre, come nel caso di specie, gli argomenti addotti a fondamento della richiesta di misure cautelari:
in entrambi i casi la carenza dei requisito della specificità non può che rendere l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2013