Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2013, n. 34908
CASS
Sentenza 7 maggio 2013

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Massime1

È idoneo ad integrare il delitto di truffa anche l'artificio o raggiro avente ad oggetto aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto principale, se la conoscenza degli stessi avrebbe indotto la persona offesa a non concludere l'affare. (Fattispecie in cui il responsabile di un centro estetico aveva indotto una cliente a sottoscrivere in bianco un modulo per la richiesta di finanziamento, funzionale al pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettuate dalla struttura, prospettandole condizioni diverse da quelle successivamente formalizzate).

Commentario1

  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Pres. Esposito – est. Beltrani Svolgimento del processo 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Siena ha rigettato l'appello proposto dal P.M. c/o Tribunale di Siena contro il provvedimento con il quale in data 26 aprile 2013 il GIP dello stesso Tribunale non aveva convalidato il decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dal P.M. procedente in data 15 aprile 2013, ed aveva rigettato la richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo depositata in data 17 aprile 2013. 1.1. Nell'atto di appello proposto ex art. 322 bis c.p.p., il P.M. territoriale aveva espressamente escluso dal devolutum i cespiti immobiliari e le liquidità degli indagati B., …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2013, n. 34908
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34908
Data del deposito : 7 maggio 2013

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