Sentenza 7 maggio 2013
Massime • 1
È idoneo ad integrare il delitto di truffa anche l'artificio o raggiro avente ad oggetto aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto principale, se la conoscenza degli stessi avrebbe indotto la persona offesa a non concludere l'affare. (Fattispecie in cui il responsabile di un centro estetico aveva indotto una cliente a sottoscrivere in bianco un modulo per la richiesta di finanziamento, funzionale al pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettuate dalla struttura, prospettandole condizioni diverse da quelle successivamente formalizzate).
Commentario • 1
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Pres. Esposito – est. Beltrani Svolgimento del processo 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Siena ha rigettato l'appello proposto dal P.M. c/o Tribunale di Siena contro il provvedimento con il quale in data 26 aprile 2013 il GIP dello stesso Tribunale non aveva convalidato il decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dal P.M. procedente in data 15 aprile 2013, ed aveva rigettato la richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo depositata in data 17 aprile 2013. 1.1. Nell'atto di appello proposto ex art. 322 bis c.p.p., il P.M. territoriale aveva espressamente escluso dal devolutum i cespiti immobiliari e le liquidità degli indagati B., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2013, n. 34908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34908 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 07/05/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 1206
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 13360/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI CH N. IL 22/06/1970;
avverso la sentenza n. 677/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del 03/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LI CH ricorre per Cassazione avverso la sentenza 3.7.2012 con la quale la Corte d'Appello di Ancona, confermando la decisione 15.7.2008 del Tribunale di Pesaro l'ha condannata alla pena di mesi sei, giorni quindici di reclusione e 100,00 Euro di multa per la violazione dell'art. 640 c.p.. La difesa richiede l'annullamento della sentenza deducendo:
1.) Ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) il vizio di motivazione perché la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto di alcuni elementi emersi all'esito dell'istruttoria dibattimentale. La difesa in particolare sostiene che il contratto firmato dalla parte offesa RU con il Centro Estetico Ateneo, gestito dall'imputata, è stato stipulato in piena consapevolezza, con la conseguenza che le prestazioni convenute da parte del Centro Estetico e l'entità della somma convenuta aveva trovato il pieno consenso delle parti, con la conseguenza che la persona offesa non ha subito alcun raggiro. Manca inoltre l'estremo dello ingiusto profitto posto che il prezzo della prestazione non avrebbe avuto alcuna modificazione a fronte di una possibile diversa pattuizione relativa al contratto di finanziamento collegato al negozio principale. La difesa pone inoltre in evidenza che successivamente alla stipulazione del contratto di finanziamento (a condizioni diverse rispetto a quelle originariamente pattuite), l'imputata si era premurata di avvisare la persona offesa e si era prodigata per ottenere una risoluzione del contratto così ponendo in essere un condotta incompatibile con una condotta truffaldina. RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Le argomentazioni svolte dalla difesa, sotto la censura di un apparente vizio di motivazione, introducono tempi che attengono al merito della vicenda e allo apprezzamento dei fatti, aspetti che esulano dal giudizio di legittimità. In diritto va osservato che la decisione della Corte territoriale è corretto ed adeguato. Dalla lettura della decisione impugnata che va letta congiuntamente alla sentenza del Tribunale, poiché la prima richiama la seconda che finisce con l'integrarsi in un unico corpo motivazionale, si evince che la RU aveva stipulato un contratto per una serie di prestazioni di cura della persona e del corpo, presso il Centro Estetico Ateneo, convenendo un prezzo complessivo di Euro 2.172,00 pagabili in 36 rate mensili di 75 Euro ciascuna. Contestualmente alla sottoscrizione di tale contratto la LI fece firmare alla RU anche un modulo in bianco, in triplice originale, intestato alla Finconsumo Banca, con l'intesa che esso sarebbe stato compilato il giorno successivo, dopo che la cliente (RU) avesse portato la propria busta paga ed il codice fiscale. Successivamente la RU venne a sapere e constatò che il finanziamento stipulato con la banca, contrariamente agli accordi intrapresi la LI, prevedeva un rimborso, in 18 rate dell'importo di 124,00 Euro ciascuno.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa la condotta della LI, che ha redatto in modo del tutto autonomo, il contratto di finanziamento con l'istituto bancario adoperando il modulo prefirmato in bianco dalla RU integra il delitto di truffa. Nella specie va infatti osservato che non rilevano in questa sede gli elementi negoziali pattuiti nel contratto principale, così come fa la difesa, ma assume rilievo l'aspetto inerente alla esecuzione delle prestazioni della contraente RU (contenute nel contratto accessorio di finanziamento) la quale è stata indotta a firmare il contratto principale nella prospettiva di poter assolvere alla propria obbligazione con una rata mensile di 75 Euro, mentre si è ritrovata accollata, una rata ben più onerosa di quella convenuta, attraverso l'utilizzo di un modulo firmato in bianco dalla persona offesa. Gli artifici e i raggiri, consistiti nella prospettazione di accordi risultati poi diversi nella realtà, attinenti al contratto di finanziamento, hanno indotto in errore la persona offesa che, se avesse conosciuto fin dall'origine il reale importo delle singole rate del finanziamento, non avrebbe stipulato il contratto principale.
In tale ambito va rinvenuto l'ingiusto profitto conseguito dalla LI, consistito nel vantaggio derivante dalla stipulazione del contratto principale, che non sarebbe stato sottoscritto dalla persona offesa se questa fosse stata messa fin dall'inizio nelle condizioni di conoscere gli estremi del contratto accessorio di finanziamento che era il mezzo con il quale la stessa persona offesa era nelle condizioni di adempiere al contratto principale. Va pertanto ribadito che il delitto di truffa si può configurare non solo al momento della stipulazione della contratto con incidenza sui termini dell'accordo principale, ma ferma la legittimità di quest'ultimo, oggetto di truffa possono essere anche e solo gli aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto principale.
Nella specie, la prospettazione di condizioni di finanziamento diverse da quelle successivamente realizzate dall'agente attraverso l'utilizzo di un modulo firmato in bianco rilasciato dalla persona offesa, integra gli estremi del delitto di truffa siccome inducente la stessa persona offesa a sottoscrivere il contratto principale che, ancorché equilibrato sul piano del sinallagma, pur tuttavia non sarebbe stato sottoscritto per l'eccessiva onerosità, non evidenziata, del contratto collaterale di finanziamento. La motivazione del giudice di merito è adeguata, scevra da vizi, e l'applicazione delle regole diritto è corretta.
11 ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 così equitativamente stabilita la somma dovuta a titolo di sanzione ravvisandosi estremi di responsabilità ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2013