Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00251/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01723/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1723 del 2025, proposto da:
IO RA, VA CI, TR IS, NT D'Angelo, NG Trapasso, IC LA, EP ZI, rappresentati e difesi dagli avvocati Valerio Zimatore, Marialuisa Muscarà, NT Fasano, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
U.I.L. Regionale Calabria, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Iiritano, Fabio Iiritano, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
S.I.E.C.O. s.p.a., U.I.L.- Unione Italiana del Lavoro Catanzaro, C.G.I.L. Catanzaro, non costituiti in giudizio;
nei confronti
di Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Farrelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via IO Jannoni, 68;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 29.09.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro e della U.I.L. Regionale Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AR LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- i ricorrenti in qualità di dipendenti della S.I.E.C.O., gestore del servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell’intero Comune di Catanzaro, agiscono avverso il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 il 29.09.2025 a mezzo p.e.c. alla medesima S.I.E.C.O.., alla U.I.L. e alla C.G.I.L, per ottenere la documentazione indicata nella stessa, con particolare riferimento agli accordi sindacali in deroga richiamati nell’artico pubblicato su Catanzaro Informa dell’8.07.2025, chiedendo la condanna del gestore all’ostensione di quanto richiesto;
- i deducenti sono dipendenti della S.I.E.C.O. in forza di contratto part time di tipo orizzontale a tempo indeterminato, con un impiego compreso dalle 20 ore e 25 minuti fino a 26 ore e 40 minuti settimanali;
- la percentuale di lavoratori occupati in modalità part time , tra cui i ricorrenti, è di molto superiore al limite massimo previsto dai contratti collettivi di categoria, pari al 10%, e per tale ragione, al fine quindi di tutelare le posizioni di lavoro, è stata inoltrata la richiesta di acceso agli atti, tuttavia non riscontrata;
Premesso, altresì, che:
- l’intimata società non si è costituita;
- resiste il Comune di Catanzaro, il quale premettendo la propria estraneità alla causa chiede comunque il rigetto del ricorso;
- si è costituita la U.I.L. Calabria, la quale ha parimenti eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e concluso per la reiezione della domanda;
Ritenuto, sul piano processuale, che:
- il ricorso è inammissibile, per carenza di legittimazione passiva, nella parte in cui è rivolto nei confronti del Comune di Catanzaro, in quanto amministrazione priva della disponibilità degli atti oggetto dell’istanza ostensiva, nonché nei confronti della U.I.L. Catanzaro, poiché soggetto privato e in ogni caso non in possesso di tali atti;
Considerato, nel merito, che:
- S.I.E.C.O., nella sua qualità di gestore di servizio pubblico, rientra sul piano soggettivo nell’area di applicabilità della disciplina in materia di accesso agli atti, in forza del riferimento normativo esteso ai “ gestori di pubblici servizi ” previsto nell’art. 23 L. n. 241/1990, cosicché il gestore, pur nella veste formalmente privatistica di società e pur agendo mediante atti di diritto privato, è connotato da elementi di natura pubblicistica (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV bis , 21 ottobre 2025, n. 1891);
- l’art. 22, comma 1, lett e) L. n. 241/1990, ancora, ricomprende nella nozione di pubblica amministrazione, ai fini dell’accesso, “ i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario ”.
- sul piano oggettivo, l’art. 22, lett. d), L. n. 241 del 1990 include i tra i documenti ostensibili quelli concernenti l'attività di pubblico interesse “ indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale ”;
Ritenuto, tuttavia, che:
- la documentazione richiesta afferisce a materia, quella degli accordi sindacali, direttamente attinente all’attività di gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti con la S.I.E.C.O., dunque attività prettamente privatistica e del tutto avulsa pertanto dai “ profili di pubblico interesse che attrarrebbero l’atto nella sfera pubblicistica ed autoritativa protetta dal diritto di accesso e, quindi, estraneo, sia sul piano letterale che sul versante teleologico, al raggio di azione del meccanismo ostensivo volto a garantire il valore primario della trasparenza amministrativa ”, profili che porterebbero, nonostante la natura privatistica del soggetto, a ricondurre l’atto richiesto alla nozione di documento amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 ottobre 2025, n. 8415);
- a ciò consegue, pertanto, il rigetto del ricorso proposto nei confronti di S.I.E.C.O.;
Ritenuto infine che:
- le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA EA, Presidente
AR LE, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LE | RA EA |
IL SEGRETARIO