Decreto cautelare 21 gennaio 2020
Decreto cautelare 3 febbraio 2020
Sentenza breve 2 marzo 2020
Decreto cautelare 10 agosto 2020
Ordinanza cautelare 21 settembre 2020
Ordinanza collegiale 23 aprile 2021
Ordinanza cautelare 30 luglio 2021
Ordinanza collegiale 12 settembre 2023
Decreto presidenziale 13 maggio 2024
Ordinanza collegiale 25 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 19 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 10 marzo 2026
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- 1. Concorso Notai: la Corte di Giustizia UE dice ‘no’ al limite di 50 anni di etàSalvis Juribus · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Corte giust. comm. ue, sez. II, sentenza 3 giugno 2021, C-914/19 L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l'accesso alla professione di notaio, in quanto tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la stabilità dell'esercizio di tale professione per un lasso temporale significativo …
Leggi di più… - 2. Concorsi pubblici, arriva lo stop al limite dei 30 anni, si allarga la platea: il Consiglio di Stato ribalta tuttoAvv. Marco De Gregorio · https://www.brocardi.it/ · 26 febbraio 2026
Può lo Stato escludere a priori un candidato da un concorso pubblico soltanto perché ha superato una certa età, anche quando il ruolo da ricoprire non richiede particolari capacità fisiche? È davvero necessario non aver compiuto 30 anni per dirigere un ufficio di polizia o coordinare agenti di pubblica sicurezza? A queste domande ha risposto la Sezione Quarta del Consiglio di Stato, con una pronuncia (la n. 397 del 19 gennaio 2026) che è destinata a incidere significativamente sulla disciplina dei requisiti di accesso ai concorsi pubblici. Il Collegio ha dichiarato illegittimo il limite massimo di 30 anni previsto per la partecipazione al concorso per commissari della Polizia di Stato, …
Leggi di più… - 3. DOPPIA PREGIUDIZIALITÀ E PRASSI GIURISPRUDENZIALE.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
DOPPIA PREGIUDIZIALITÀ E PRASSI GIURISPRUDENZIALE. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO: AMBIVALENZA O MERA DISCREZIONALITÀ? Vittorio Fazio Abstract (ita): Lo scritto ha ad oggetto tre ordinanze del Consiglio di Stato, con le quali sono state sollevate, da un lato, due questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea e, dall'altro, una questione di legittimità costituzionale. Il tema delle questioni è parzialmente sovrapponibile: la contestuale antinomia della disciplina italiana con norme di rango costituzionale e con norme contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. L'Autore indaga i possibili motivi che hanno indotto i vari Collegi a scegliere un …
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Ne avevamo dato già notizia qualche mese fa: il T.A.R. Lazio, con riferimento al concorso per l'assunzione di 140 Commissari della Polizia di Stato, aveva affermato che deve essere disposta <<…l'ammissione, con riserva, dei ricorrenti alla presentazione e alla successiva valutazione della domanda di partecipazione al concorso in esame…>> chiarendo che <<…la P.A. non potrà escludere i ricorrenti dalla procedura concorsuale per il requisito dell'età, allo stato e prima della pronuncia della Corte di Giustizia U.E. all'esito dell'Ord. di rinvio Cons. Stato, sez. IV, 23.4.2021, n. 3272…>>. Ebbene, oggi la tanto attesa sentenza è arrivata. La Corte ha ritenuto che il diritto europeo osta …
Leggi di più… - 5. Tar e Consiglio di Statohttps://dirittifondamentali.it/
CategoriaTar e Consiglio di Stato Rimessa alla CGUE la questione relativa al limite di età di 30 anni previsto quale requisito di ammissione al concorso pubblico per commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato (Consiglio di Stato, sez. IV, ord. 18 marzo 2021 – 23 aprile 2021, n. 3272) Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale solleva questione di pregiudizialità invitando la Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, a pronunciarsi sul seguente quesito: – se la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, l'art. 3 del TUE, l'art. 10, TFUE e l'art. 21 della Carte dei Diritti fondamentali dell'Unione […] Chiarimenti sul …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00397/2026REG.PROV.COLL.
N. 06525/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6525 del 2020, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Piselli e Alessandro Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
della signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Dino Caudullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l’annullamento ovvero la riforma
previa cautela
della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sezione I quater, -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso n. -OMISSIS- R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 120 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza presso il Ministero dell’interno 2 dicembre 2019 n. 333-B/12H.27.19 pubblicato il giorno 3 dicembre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale IV concorsi ed esami n. 95, nella parte in cui prevedono quale requisito di partecipazione il non aver compiuto il trentesimo anno di età:
a) del bando stesso;
b) del D.M. Interno 13 luglio 2018 n. 103, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.208 del giorno 9 settembre 2018, recante le norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia;
c) del provvedimento implicito di non ammissione del ricorrente;
e di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso ovvero consequenziale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero e dell’interveniente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. AN AM SP e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell’interno, con il bando 2 dicembre 2019 n.333-B/12H.27.19 pubblicato il giorno 3 dicembre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale IV concorsi ed esami n. 95, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 120 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato e, per quanto qui interessa, ha previsto fra i requisiti generali di ammissione, all’art. 3 comma 1 lettera d) del bando stesso, “ aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età ”, salve ipotesi particolari di cui in seguito; ciò in diretta applicazione del D.M. dello stesso Ministero 13 luglio 2018 n.103, che appunto prevede questo limite massimo di età per partecipare (doc. 1 in I grado ricorrente appellante, bando citato).
2. Il ricorrente appellante, il quale è nato nel 1988 e quindi aveva già compiuto i trent’anni, e non rientra in alcuna delle ipotesi particolari nelle quali il limite di età è aumentato, ha provato a presentare la propria domanda attraverso l’apposita procedura telematica, ma ne è stato impedito, appunto per mancanza del requisito, rilevata dal relativo programma informatico (doc. 3 in I grado ricorrente appellante, schermata con il blocco); ha quindi proposto ricorso giurisdizionale in I grado avanti il T.a.r. Lazio Roma, è stato ammesso con riserva al concorso con decreto cautelare di quel Giudice 3 febbraio 2020 n.573, ed ha superato le prove preselettive (fatto non contestato).
3. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, tuttavia, il T.a.r. ha respinto il ricorso da lui presentato; in motivazione, in sintesi estrema, ha ritenuto che la previsione del limite di età di cui si è detto rappresenti una limitazione ragionevole, e in questo senso non sia contraria né alla Costituzione, né alla normativa europea che vieta le discriminazioni anche sulla base dell’età, e in particolare non contrasti con la direttiva 2000/78 CE del 27 novembre 2000.
4. Contro questa sentenza, l’interessato ha proposto impugnazione, con appello che contiene due motivi, di riproposizione dei motivi dedotti in I grado e di critica alla sentenza di I grado per non averli accolti, così come segue.
4.1 Con il primo motivo, deduce il contrasto delle norme che prevedono il citato limite di età con l’art. 3 della l. 15 maggio 1997 n.127, con la direttiva 2000/78 CE di cui si è detto e con gli articoli 21 della Carta di Nizza e 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione – TFUE e sostiene che la fissazione in trent’anni del limite massimo di età per partecipare costituirebbe una discriminazione irragionevole, come tale non consentita dalle norme citate. Ciò anche sulla base delle stesse previsioni del bando, che prevedono, con asserita ulteriore irragionevolezza, un limite di età superiore per determinate categorie di aspiranti. In particolare, il bando al citato art. 3 comma 1 lettera d) prevede che il limite “ è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati ” e aggiunge che “ Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente alla Polizia di Stato. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite d'età, per la partecipazione al concorso, è di trentacinque anni ”, e infine all’art. 10 esenta dalle prove di efficienza fisica chi già faccia parte della Polstato.
4.2 Con il secondo motivo, deduce poi l’illegittimità costituzionale della norma di legge che ha disposto l’abbassamento del limite di età, ovvero dell’art. 3 comma 1 del d. lgs. 5 ottobre 2000 n.334, come modificato dall’art. 1 comma 5 lettera d) n.2 del d. lgs. 29 maggio 2017 n.95, sotto il profilo della violazione di molteplici articoli della Costituzione. A dire del ricorrente appellante, la norma contrasterebbe anzitutto con gli articoli 3, 4 e 97, in quanto introdurrebbe una limitazione non giustificata al diritto al lavoro. Contrasterebbe poi con l’art. 3, sotto il profilo di una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai concorsi per qualifiche analoghe nell’Arma dei Carabinieri e nella Guardia di Finanza. Contrasterebbe ancora con l’art. 76, sotto il profilo dell’eccesso di delega, dato che la legge delega 7 agosto 2015 n.124, in base alla quale il d. lgs. 95/2017 è stato emanato, non avrebbe riguardato la materia dei limiti di età per l’accesso. Contrasterebbe infine con l’art. 3 anche sotto il profilo di una presunta violazione dell’affidamento, ingenerato dalla previsione di un’età limite superiore nei concorsi precedenti.
5. L’amministrazione ha resistito, con atto 13 settembre e memoria 14 settembre 2020, ed ha chiesto che l’appello sia respinto, difendendo la motivazione della sentenza di I grado.
6. Con memoria 14 settembre 2020, il ricorrente appellante ha insistito per essere riammesso in via cautelare a sostenere le prove ulteriori previste.
7. Con ordinanza -OMISSIS-, la Sezione ha respinto la domanda cautelare di riammissione con riserva alla procedura, ritenendo necessario un esame compiuto nel merito dei motivi di ricorso, e a questo fine ha fissato la pubblica udienza di discussione.
8. Con memorie 26 gennaio 2021 e 15 febbraio 2021, rispettivamente per l’amministrazione e per il ricorrente appellante, e con replica 25 gennaio 2021 per il ricorrente appellante, le parti hanno riproposto le rispettive difese.
9. All’udienza del 18 marzo 2021, fissata nei termini di cui si è detto, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione e all’esito ha emesso l’ordinanza 24 marzo 2021 n.3272, con la quale ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione il seguente quesito, in coerenza con quanto dedotto con il primo motivo di appello di cui sopra: “ se la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, l’art. 3 del TUE, l’art. 10, TFUE e l’art. 21 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea vadano interpretati nel senso di ostare alla normativa nazionale contenuta nel d.lgs. n. 334/00 e ss. mm. e ii. e nelle fonti di rango secondario adottate dal Ministero dell’interno, la quale prevede un limite di età pari a trent’anni nella partecipazione ad una selezione per posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato ”.
10. Con successiva istanza 21 luglio 2021, il ricorrente appellante ha riproposto la domanda cautelare; in fatto, ha premesso di avere impugnato con autonomo ricorso di I grado, T.a.r. Lazio Roma n.4830/2021 R.G. – tuttora pendente, con udienza di merito fissata al 19 dicembre 2023 – la graduatoria del concorso per cui è causa; ha poi chiesto di essere ammesso con riserva a sostenere le prove di altro analogo concorso, nel frattempo indetto dall’amministrazione.
11. La Sezione ha respinto quest’istanza cautelare con ordinanza -OMISSIS-, emessa all’esito della camera di consiglio 29 luglio 2021, fissata allo scopo.
12. Successivamente, il giorno 22 novembre 2022, è stata depositata agli atti copia della sentenza della Corte di Giustizia VII sezione 17 novembre 2022 in C-304/21, che si è pronunciata sul quesito suddetto.
13. Il successivo 30 novembre 2022, il ricorrente appellante ha quindi depositato nuova istanza di fissazione dell’udienza pubblica.
14. Con memoria 31 marzo e replica 15 maggio 2023 per il Ministero e con memoria 8 maggio e replica 18 maggio 2023 per l’appellante, le parti hanno ribadito le rispettive difese.
15. All’esito dell’udienza del giorno 8 giugno 2023, la Sezione ha quindi emesso l’ordinanza -OMISSIS-, con la quale ha disposto istruttoria, nel senso di cui si dirà oltre.
16. L’amministrazione ha ottemperato con i depositi del 31 gennaio e 27 febbraio 2024 e con memoria sempre del 27 febbraio 2024 ha sostenuto la correttezza del proprio operato. Opposte conclusioni ha presentato il ricorrente appellante, con memoria 10 febbraio 2024.
17. Con atto 17 maggio 2024, è intervenuta ad adiuvandum certa -OMISSIS-, allegando di trovarsi in una situazione identica a quella del ricorrente appellante e di avere impugnato gli atti relativi con ricorso attualmente pendente in I grado. Di conseguenza, con atto 29 maggio 2024, la difesa dell’amministrazione ha chiesto termine a difesa, che la Sezione ha accordato, in esito alla pubblica udienza del giorno 30 maggio 2024, come da ordinanza 25 luglio 2024 n.6716,
18. Alla pubblica udienza del giorno 22 maggio 2025, fissata in esito alla predetta ordinanza 6716/2024, la Sezione ha disposto ulteriore rinvio, a ragione dell’astensione del Presidente del Collegio; alla successiva udienza del giorno 27 novembre 2025, prima utile per il rinvio, ha infine trattenuto la causa in decisione.
19. L’appello è fondato e va accolto, ai sensi e nei limiti di quanto segue.
20. È fondato ed assorbente il primo motivo, centrato sull’asserito carattere discriminatorio delle norme che hanno previsto il limite di età per cui è causa.
20.1 Così come si è detto sopra, la Sezione ha ritenuto di promuovere rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE avanti la Corte di Giustizia dell’Unione Europea per il presunto contrasto della normativa nazionale qui rilevante con le norme della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, dell’art. 10, TFUE e dell’art. 21 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, o Carta di Nizza. Il contenuto di queste norme, che si richiama per chiarezza, è il seguente.
20.2 L’art. 21 della Carta di Nizza, rubricato “ Non discriminazione ” dispone che “ È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (comma 1). Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità (comma 2)”. Come si nota, fra le discriminazioni vietate compare in modo espresso quella fondata sulla “ età ”, comunemente detta “ ageismo ”.
20.3 Identico divieto è contenuto nell’art. 3 comma 3 secondo periodo del TUE, secondo il quale l’Unione “ combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni ”.
20.4 Dispone ancora in modo simile l’art. 10 TFUE, contenuto nelle “ disposizioni di applicazione generale ”, secondo il quale “ Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ”.
20.5 La direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 inoltre “ stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ” e rileva anzitutto per i “ considerando ” IX, XI, XVIII, XXIII e XXV, che si riportano:
(IX) “ L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione degli stessi alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale ”;
(XI) “ La discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone .”;
(XVIII) “ La presente direttiva non può avere l'effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi ”;
(XXIII) “ In casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all'età o alle tendenze sessuale costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato. Tali casi devono essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione ”;
(XXV) “ Il divieto di discriminazione basata sull'età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell'occupazione. Tuttavia in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell'età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell'occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devono essere vietate ”.
20.6 I “considerando” appena riportati, per quanto qui specificamente interessa, sono tradotti nelle norme degli artt. 2, 3 n.1 lettera a), 4 n.1 e 6 n.1 della Direttiva, che allo stesso modo si riportano nelle parti rilevanti.
20.7 L’art. 2 stabilisce la “ nozione di discriminazione ” e al comma 1 prevede che “ Ai fini della presente direttiva, per " principio della parità di trattamento " si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1 ”, fra i quali è indicata espressamente l’età; al comma 2 prevede poi che sussista “ discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga ”.
20.8 L’art. 3 precisa il “ campo di applicazione ” della direttiva, esteso in base al comma 1 a “ tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico ”, in particolare per quanto relativo, ai sensi della lettera a) “ alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione ”.
20.9 L’art. 4 prevede i “ requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa ” e al comma 1, fermo il divieto generale di discriminazione, consente agli Stati membri di stabilire che “ una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 ”, e quindi anche all’età “ non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato ”.
20.10 Infine, l’art. 6 prevede in modo specifico la “ giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età ” e al comma 1 consente agli Stati membri di non considerarle discriminazione, “ laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari ”.
20.11 La Corte, ritualmente investita della questione, si è pronunciata con la sentenza VII sezione 17 novembre 2022 in C-304/21 pure sopra ricordata, nella quale ha testualmente dichiarato che “ L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare ”.
20.12 Con l’ordinanza -OMISSIS- sopra citata, la Sezione ha allora ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia suddetta abbia demandato a questo Giudice del rinvio una verifica triplice, ovvero abbia chiesto: a) in primo luogo di “ determinare quali siano le funzioni effettivamente esercitate dai commissari della Polizia di Stato e, alla luce di queste ultime, stabilire se il possesso di capacità fisiche particolari sia un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa ” tenendo conto “ delle funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale dai commissari nello svolgimento delle loro mansioni ordinarie ” e precisando che a tal fine non rilevano eventuali particolari funzioni che un commissario potrebbe essere chiamato a svolgere dopo vinto il concorso (§§ 51 e 52 della motivazione); b) in secondo luogo, abbia chiesto, per il solo caso in cui questo Giudice avesse constatato che tenuto conto delle suddette funzioni esercitate in modo abituale, “ il possesso di capacità fisiche particolari costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa ”, di verificare ulteriormente “ se il limite di età di cui trattasi persegua una finalità legittima e se sia proporzionato ” (§ 54 della motivazione); c) in terzo ed ultimo luogo, nei limiti in cui questo Giudice abbia constatato “ che le funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale da tali commissari di polizia richiedono il possesso di capacità fisiche particolari ”, di verificare “ se un eventuale ripristino di una piramide delle età soddisfacente ” possa “ giustificare il limite di età di cui trattasi ”, tenendo conto a tal fine dell’età media dei commissari in servizio (§ 66 della motivazione).
20.13 In conclusione quindi, con la stessa ordinanza -OMISSIS- la Sezione ha ritenuto che la Corte di Giustizia le avesse demandato un apprezzamento fondato sul concreto assetto del servizio al quale i commissari della Polstato sono addetti, e non limitato a quanto astrattamente previsto dalle norme che il servizio stesso disciplinano, che di per sé non prevedono alcun impiego della forza fisica nel relativo ambito e si riportano per chiarezza.
20.14 La figura professionale del commissario di polizia è disciplinata dal d. lgs. 5 ottobre 2000 n.334, che all’art. 1 prevede le qualifiche in cui si articola “ la carriera dei funzionari di Polizia, con sviluppo dirigenziale ”. La qualifica di commissario è la seconda dopo quella iniziale di vice commissario, ed è seguita, in ordine di grado crescente, da quelle di commissario capo, vice questore aggiunto, vice questore, primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale.
20.15 Il successivo articolo 2 al comma 2 del decreto ne prevede le mansioni: “ Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino alla qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con autonoma responsabilità decisionale e corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresì, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. Il medesimo personale è il diretto collaboratore degli appartenenti alle qualifiche superiori della stessa carriera e li sostituisce nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. Se titolari del relativo incarico, nonché nella sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati di pubblica sicurezza, i commissari capo esercitano anche le attribuzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza. Lo stesso personale svolge, altresì, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni di direzione di uffici e reparti non riservati al personale delle qualifiche superiori, nonché funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, privilegiando l'impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonché nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialità e dei reparti specialistici. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono, in via prioritaria, attribuite ai commissari capo ”. Come si è detto, non vi è alcun accenno, nemmeno indiretto, alla necessità che questa figura professionale faccia uso della forza fisica.
20.16 Con la più volte ricordata ordinanza -OMISSIS-, la Sezione ha quindi disposto istruttoria, e all’esito ritiene di poter affermare quanto segue.
20.17 Non sono rilevanti ai fini del decidere i contenuti della relazione 23 gennaio 2023 del Ministero, prodotta dalla difesa di esso in allegato alla memoria 31 marzo 2023.
20.17.1 Questa relazione dà atto di qualcosa che in sé non è controverso, ovvero del fatto per cui la posizione “ di maggiore responsabilità ” dei commissari non esclude “ il compimento di attività di natura operativa da parte dei funzionari di polizia, rivestendo anche loro le qualifiche di ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ” (p. 4 del documento, sottolineatura nel testo). Rileva poi che i commissari stessi prendono parte ai servizi di ordine pubblico e sono “ personalmente presenti sugli scenari degli eventi, dirigendo gli interventi dei contingenti delle Forze di polizia posti a loro disposizione per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche e per fronteggiare eventuali criticità e disordini che eventualmente possono determinarsi con rischi per l'incolumità pubblica ” (p. 6 del documento); evidenzia ancora i numerosi servizi svolti dalla Polstato, nell’ambito dei quali i commissari svolgerebbero funzioni operative (pp. 6-7 del documento).
20.17.2 A sostegno di queste affermazioni, in sé non dirimenti, la relazione espone una serie di statistiche. Anzitutto, riporta la statistica, riferita al periodo dal 2018 al 6 ottobre 2021 delle “ manifestazioni di rilievo registratesi sul territorio nazionale ” e nell’ambito di queste delle manifestazioni “ con turbative e criticità ”. Riporta poi, per lo stesso periodo, la statistica degli “ incontri di calcio di cui sono stati analizzati i profili di rischio e monitorato l'andamento ” evidenziando quelli “ con feriti ”. Riporta infine la statistica dei turni di servizio esterno ovvero di ordine pubblico svolti dal 2016 al 2020 dal personale con le qualifiche di commissario capo, vice questore aggiunto e vice questore e primo dirigente (pp. 7-10 del documento).
20.17.3 La relazione infine riporta come significativi due dati ulteriori. Il primo è quello per cui “nel quinquennio 2015-2020, le competenti commissioni mediche hanno esaminato numerose istanze di riconoscimento di patologie insorte nel corso della vita professionale dei funzionari, riconoscendo per 684 casi che le patologie segnalate erano da ritenere come dipendenti da cause attinenti al servizio, con particolare prevalenza di eventi traumatici subiti in servizi esterni ” (p. 10 del documento).
20.17.4 Il secondo è quello per cui nel quinquennio 2017-2021 sono stati conferiti alla categoria “ 381 encomi solenni (conferiti ai dipendenti che abbiano conseguito pregevoli risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo notevoli servizi all'amministrazione della pubblica sicurezza, o che, offrendo un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa ”, nonché “ 12 promozioni per merito straordinario (concesse ai funzionari che "nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità professionale e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica") ” (pp. 10-11 del documento).
20.17.5 Ritiene il Collegio che i dati riportati non siano decisivi in ordine alle questioni rilevanti secondo la sentenza della Corte di Giustizia, ovvero, come si ripete, se l’impiego della forza fisica sia di fatto normalmente richiesto per svolgere le funzioni proprie della figura professionale in esame.
20.18 Sono invece rilevanti gli elementi acquisiti all’esito dell’istruttoria disposta con l’ordinanza -OMISSIS-, che ha chiesto all’amministrazione dell’Interno intimata appellata una relazione dalla quale, per il periodo dal 2016 all’ultimo dato disponibile, risulti per ciascun anno: a) il numero medio dei dipendenti in servizio con la qualifica di commissario posta a concorso e la relativa età media; b) il numero degli episodi in cui nell’ambito del servizio i suddetti dipendenti abbiano personalmente e direttamente fatto uso delle armi, di altri mezzi di coazione fisica, o comunque fatto ricorso alla forza fisica, ovvero ancora abbiano corso pericolo per la loro vita o incolumità personale per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, precisando in termini sintetici i connotati dei relativi episodi.
20.19 All’esito, la Sezione rileva che nel periodo indicato gli episodi in cui un dipendente della Polstato con qualifica di commissario ovvero vicecommissario ha fatto uso della forza fisica sono in tutto quindici, in quanto in uno dei sedici episodi elencati nel doc. 2 allegato alla relazione 27 febbraio 2024 l’interessato ha invece fatto efficace uso delle proprie capacità di mediazione per convincere un aspirante suicida a desistere dal suo proposito (cfr. doc. 3 allegato alla relazione cit. pp. 72-73). Dei restanti episodi, soltanto sette (cfr. doc. 3 allegato alla relazione cit. pp. 8, 16, 19, 40, 62, 69 e 76) appaiono riconducibili ad operazioni di contrasto alla criminalità propriamente detta; uno di questi (doc. 3 allegato alla relazione cit. p. 27) ha visto il funzionario aggredito all’interno della propria abitazione, trattandosi quindi di episodio estraneo al servizio di istituto; i restanti episodi (doc. 3 allegato alla relazione cit. pp. 22, 33, 36, 43, 46 e 65) appaiono infine riconducibili ad interventi di soccorso pubblico, che non sono dominio esclusivo del servizio di polizia. Si tratta comunque di un complesso di casi troppo ristretto per potersi dire che l’uso della forza fisica ovvero a maggior ragione delle armi è di fatto parte normale ed integrante delle mansioni di un commissario della Polstato.
Ciò è particolarmente rilevante in considerazione del preciso thema decidendum , come circoscritto all’esito della sentenza della CGUE, ovvero la ricerca di elementi concreti tali da giustificare, con ragioni fondate sull’evidenza dei fatti (cd. evidence based ), la potenziale “discriminazione” che discende dall’esclusione di una fascia di potenziali concorrenti a seguito dell’abbassamento dell’età massima di partecipazione al concorso in parola.
Ebbene, come si è visto con il riscontro sui dati forniti, tale evidenza non appare confortata dall’istruttoria compiuta dalla Sezione.
Inoltre, accanto all’effetto discriminatorio – che già di per sé sarebbe decisivo alla stregua delle indicazioni della Corte di Giustizia – l’abbassamento dell’età massima incide negativamente sul principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici senza che ciò appaia giustificato alla stregua dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.
Da un lato, infatti, il costo non banale di restringere l’ambito dei partecipanti al concorso non appare ragionevolmente compensato dal beneficio minimo che sembra apportare l’unico effetto dell’abbassamento dell’età massima (ovvero l’ingresso nella carriera di commissario a personale di due anni più giovane, e quindi – in ipotesi – fisicamente un po’ più prestante).
Dall’altro, anche il possibile beneficio apportato – sempre in ipotesi – dal personale di due anni più giovane non appare particolarmente rilevante se considerato in proporzione all’intera carriera di commissario, che non viene modificata nella sua estensione massima, non giustificando, nemmeno sotto questo profilo, il costo della limitazione della platea dei partecipanti al concorso.
20.20 Alla stregua delle esposte considerazioni, il Collegio consapevolmente dissente dalla contraria opinione contenuta nella sentenza C.d.S. sez. II 8 giugno 2023 n.5654, osservando che quest’ultima, come risulta a semplice lettura della motivazione, si è fondata esclusivamente su considerazioni di ordine generale, omettendo l’istruttoria e l’accertamento in fatto sin qui descritto.
21. L’accoglimento del primo motivo rende improcedibile per carenza d’interesse il secondo, il cui accoglimento nessuna ulteriore utilità apporterebbe al ricorrente appellante, dato che le norme contestate devono ritenersi espunte dall’ordinamento giuridico.
22. In conclusione, l’appello va accolto, e in riforma della sentenza impugnata vanno annullati gli atti oggetto del ricorso di I grado, nei termini ora spiegati. In ordine logico, l’annullamento si riferisce anzitutto all’atto generale, ovvero al D.M. Interno 13 luglio 2018 n. 103, nella parte in cui esso prevede il limite di età contestato, ovvero prevede che per partecipare al concorso bisogna “non aver compiuto il 30° anno di età”. L’effetto di questo annullamento è quello di far rivivere la norma previgente, ovvero quella dell’art. 3 D.M. Interno 6 aprile 1999 n.115, che prevedeva il limite di età di 32 anni. L’annullamento si riferisce poi al bando di concorso, nella parte in cui prevede il limite di età di 30 anni anziché 32 e al consequenziale provvedimento implicito di esclusione dal concorso del ricorrente appellante, la cui partecipazione pertanto si deve ritenere valida, salvo beninteso l’esito delle prove che il concorso stesso prevede.
23. La natura della causa, come sin qui illustrata, è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.6525/2020 R.G.), lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di I grado (T.a.r. Lazio Roma n. -OMISSIS- R.G.) e annulla, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, gli atti impugnati, ovvero il bando di concorso decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza presso il Ministero dell’interno 2 dicembre 2019 n. 333-B/12H.27.19, il D.M. Interno 13 luglio 2018 n. 103 e il provvedimento implicito di non ammissione al concorso predetto del ricorrente -OMISSIS-.
Compensa per intero fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG CA, Presidente
AN AM SP, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AM SP | IG CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.