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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/10/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE AGRARIA
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere relatore dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Alessandro Ballarini Esperto dott. Guido Garbellini Esperto sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza in data 19.6.2025 ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al r.g. n. 1238/2024 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Rosaria Mingo e Stefano Bononi
contro
:
e , in proprio e quali eredi di CP_1 CP_2 Persona_1
Avv. Monica Vandelli
ON ZI, in proprio e quale erede di Persona_1
Avv.ti GH TI e NI AR
In punto a: affitto di fondo rustico
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 28.11.2022 avanti al Tribunale di Modena, Parte_1
titolare di omonima impresa agricola di allevamento di bovini, espose:
[...]
pagina 1 di 9 - di avere stipulato il 15.4.2013 un contratto di affitto di fondo rustico delle complessiva superficie di
Ha 16.52.20, ai sensi dell'art. 45 l. 203/1982 con , e e CP_2 Pt_1 CP_1 Persona_1 avente ad oggetto terreni siti nel Comune di Sassuolo (MO), Via Casa Buccelli, con scadenza al
31.12.2017 e al canone semestrale di € 750 da versare entro il primo novembre ed il primo maggio di ogni anno;
- in data 11.6.2013 le parti avevano stipulato un ulteriore contratto di affitto di fondo rustico avente ad oggetto i medesimi terreni, in sostituzione di quello precedente, con l'intento di prorogare l'originaria scadenza al 31.12.2028, ferme le altre condizioni contrattuali;
- con lettera del 2.7.2020 i resistenti l'avevano diffidata dall'accedere al fondo, asserendo l'inefficacia del secondo contratto di affitto, cui ella aveva replicato, con missiva in data 5.8.2020, adducendo che tale contratto era valido ed efficace e che i canoni di locazione erano sempre stati regolarmente versati;
- perdurando l'impossibilità di godimento del fondo, nonostante le proprie richieste, aveva introdotto il procedimento di mediazione che aveva dato esito negativo.
Atteso il grave inadempimento degli affittanti per l'illegittimo impedimento al godimento e alla coltivazione del fondo, la ricorrente chiese di condannare i medesimi al risarcimento dei danni patiti, quantificati in complessivi € 117.660,86, costituiti dalle spese sostenute per trasporto e SPndimento del letame, acquisto balloni di fieno e pressatura rotoli di paglia.
I convenuti, regolarmente costituiti per sé e quali eredi di chiesero respingersi le Persona_1 pretese avversarie in quanto infondate. Non riconosciuta la sottoscrizione della madre Persona_1
e disconosciute le sottoscrizioni apposte sul secondo contratto, datato 11.6.2013, contestarono – fra l'altro – le prospettate condotte inadempienti, la prova dei danni di cui chiedeva il risarcimento e, in ogni caso, il nesso causale fra le une e gli altri evidenziando che:
- le fatture non provavano il pagamento e, conseguentemente, il presunto danno subito;
- nelle fatture mancava qualsiasi riferimento e qualsiasi collegamento con i rapporti di cui al presente giudizio e ciò, a maggior ragione, alla luce dell'estensione e delle dimensioni dell'azienda agricola della che possedeva oltre 180 terreni ed aveva acquistato nel tempo oltre 20 ulteriori aziende Pt_1 agricole e possedeva sette sedi secondarie e unità locali solo nella provincia di Modena;
- le fatture rappresentavano costi che sarebbero stati ugualmente sostenuti dalla a prescindere Pt_1 dal possesso o meno del terreno.
I resistenti, in ogni caso, di dichiarare l'intervenuta risoluzione del rapporto di affitto per inadempimento della ricorrente, non avendo la stessa corrisposto loro alcuna somma a titolo di canone successivamente al 31.12.2017.
pagina 2 di 9 Il Tribunale, con sentenza n. 1121/2022, facendo applicazione del criterio della cosiddetta ragione più liquida, accolse la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di affitto del fondo rustico che legava le parti per grave inadempimento della ricorrente con conseguente rigetto delle domande di quest'ultima “che, tutto all'opposto, avrebbero presupposto l'efficacia del suddetto vincolo e il suo inadempimento da parte dei e regolò le spese processuali secondo il principio di soccombenza. CP_1
Il Tribunale osservò come il primo contratto di affitto del 15.4.2013 fosse stato concluso dalle parti senza l'assistenza delle associazioni di categoria, il che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e
45 della legge 3.5.1982, n. 203, determinava la nullità relativa del patto in deroga concernente la minor durata del rapporto (dal 15.4.2013 al 31.12.2017) e l'applicazione di quella minima di legge, vale a dire
15 anni, talché il contratto aveva scadenza al 15.4.2028.
In conseguenza, ritenne irrilevante il disconoscimento delle sottoscrizioni formulato dai convenuti limitatamente al secondo accordo, quello datato 11.6.2013, dato che nel luglio del 2020, momento in cui si collocava la doglianza della ricorrente, un contratto di affitto comunque legava le parti.
pagina 3 di 9 Tanto precisato e per quanto in questo grado ancora rileva, il Tribunale ritenne fondata la domanda riconvenzionale di risoluzione di tale rapporto contrattuale per grave inadempimento dell'affittuaria ex artt. 1453 e 1455 c.c. per mancato pagamento del relativo canone dopo la data del 31.12.2017. Infatti, la sulla quale incombeva, non aveva assolto all'onere di provare tali pagamenti (Cass. S.U. Pt_1
13533/2001). Come condivisibilmente era evidenziato nella memoria di costituzione di e CP_2
era assolutamente inidoneo, a tal fine, il doc. 9 depositato dalla ricorrente, trattandosi CP_1 di “allegato (doc. 9) di ben 75 pagine in cui sono letteralmente “ammucchiate”, senza alcun criterio logico o temporale, copie di assegni circolari e distinte, riprodotte in duplice e triplice copia, al solo fine di ingenerare confusione nella controparte e nel Giudicante … Verosimilmente il numero di contabili che controparte allego parrebbe a una prima lettura ingenerare l'indubbio affidamento di un corretto adempimento da parte della signora ma è bastata una disamina più attenta per Pt_1 smascherare l'intento non propriamente virtuoso della signora … In ogni caso, a prescindere Pt_1 dalla caotica e inconsistente produzione avversa, ciò che risulta dirimente evidenziare è il fatto che la stessa controparte ha prodotto assegni circolari, unitamente alla relativa distinta di scarico (cioè la ricevuta della che attesta l'avvenuto incasso dei titoli da parte del beneficiario) solamente fino CP_3 al 30/11/2017: termine che NON casualmente coincide con la data dell'ultimo pagamento del canone di affitto del contratto scaduto il 31/12/2017. Successivamente a detta data, infatti, la produzione avversaria si limita a copie di assegni circolari (senza distinta di scarico), che non risultano essere mai stati né consegnati agli esponenti, né, conseguentemente, incassati dagli stessi. Ci si chiede, dunque, come può la signora affermare di aver sempre pagato tale presunto canone di affitto se Pt_1 non esiste alcuna prova dell'avvenuto incasso degli assegni circolari. La realtà è che la signora si è voluta precostituire tale condotta sin dal principio al fine di poter, oggi, tentare di far Pt_1 valere una detenzione legittimata di un fondo dal valore importante ad un prezzo irrisorio. Invero, ci si chiede, ragionando per assurdo, se fosse vero che detti assegni venivano effettivamente consegnati a parte affittante, per quale ragione la signora vedendo che detti titoli non venivano mai portati Pt_1 all'incasso, non abbia corrisposto il canone con altri strumenti quali il bonifico bancario invece che tramite assegni circolari (peraltro, strumento di pagamento assai più articolato e complesso da eseguirsi rispetto al bonifico, a maggior ragione per presunti importi di tale tenore). Per mero tuziorismo difensivo si precisa che anche recentemente la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
15709/2021, ha ribadito il principio pacifico di diritto per cui non è sufficiente, per provare il pagamento, la produzione delle matrici dell'assegno, che costituiscono una mera annotazione da parte del debitore;
in assenza della prova dell'incasso, esse, pertanto, non hanno alcuna rilevanza in giudizio. In altri termini, risulta documentale e oggettivo dalla stessa produzione di controparte, su cui pagina 4 di 9 grava il relativo onere probatorio quale parte debitrice, che successivamente alla data del 30/11/2017
(data coincidente con la scadenza dell'ultimo canone del contratto scadente il 31/12/2017), la signora non ha più corrisposto alcunché ai signori , e ”. Pt_1 CP_2 CP_1 Persona_1
Osservò poi il Tribunale che, a fronte di tale contestazione, ben articolata e tempestiva, la ricorrente non solo non aveva prodotto ulteriore documentazione attestante l'effettivo saldo del dovuto, ma nemmeno aveva fornito “una qual sorta di replica specifica sul punto, anche solo attraverso minima e migliore illustrazione del proprio doc. 9, limitandosi ad articolare, nelle note scritte autorizzate del
7.6.2024, il seguente capitolo di prova per testi “Vero che i sig.ri , , Persona_1 CP_2
ON ZI e hanno sempre ricevuto regolarmente il pagamento degli affitti relativi CP_1 ad entrambi i contratti di affitto di fondo rustico da parte della IG.ra ?” inammissibile, Parte_1 innanzi tutto, in difetto di previa specifica allegazione sulle esatte modalità con cui avvennero detti pagamenti (come noto, è facoltà della parte mettersi in prova solo su fatti previamente allegati in modo chiaro), trattandosi, inoltre, di prova da fornire in via documentale, e, in ogni caso, poiché generico”.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. regolarmente notificato, ZI ON ha proposto appello alla sentenza cui hanno resistito gli appellati chiedendone il rigetto, anche proponendo appello incidentale condizionato e richiamando eccezioni e difese formulate in primo grado.
Le parti discutevano la causa all'udienza del 19.6.2025 ed all'esito la Corte decideva come da separato dispositivo, dandone lettura.
Motivi della decisione
L'appello principale censura l'impugnata sentenza perché, travisando le risultanze probatorie, ha risolto il contratto di affitto, mentre la documentazione bancaria prodotta in primo grado attesta l'intervenuto pagamento dei canoni di affitto successivamente al 31.12.2017.
A tal fine, l'appellante estrapola quelle parti del documento n. 9 (che qui deposita quale doc. 21) che, in tesi, attestano i pagamenti a mezzo di assegni circolari – consegnati a mano sino al 17.8.2019 e successivamente con lettera raccomandata – eseguiti a favore di di e di Persona_1 CP_2 in data: CP_1
- 30.11.2017 per il periodo da novembre 2017-maggio 2018
- 22.6.2018 per il periodo da novembre 2018-maggio 2019
- 17.8.2019 per il periodo da novembre 2019-maggio 2020
- 13.11.2020 per il periodo da novembre 2020
- 7.6.2021 per il periodo maggio 2021
- 16.11.2021 per il periodo novembre 2021
- 25.11.2022 per il periodo maggio 2022. pagina 5 di 9 Segnala poi l'appellante che nella documentazione bancaria prodotta non sono presenti pagamenti a favore dell'affittante ZI ON “perché la stessa, per tutto il periodo della vigenza contrattuale, risultava debitrice nei confronti della società EO SP la quale aveva promosso procedura di pignoramento presso terzi nella quale l'odierna appellante risultava terzo pignorato, relativamente alla quota parte del predetto canone di locazione.
La signora , pertanto, effettuava alle scadenze contrattuali il versamento della predetta Parte_1 quota dovuta a titolo di canone direttamente al creditore EO SP a mezzo bonifici bancari che si producono in questa sede alla luce del contestato inadempimento contrattuale e dalla condotta processuale tenuta sul punto dalla signora ON ZI che, in evidente mala fede, ometteva nel corso del giudizio di primo grado di fare menzione della predetta circostanza (doc. n. 22)”.
Inoltre, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, il documento n. 9 prodotto in primo grado “non risulta collazionato in modo “ammucchiato senza alcun criterio logico temporale” essendo di contro, la suddetta documentazione bancaria suddivisa in relazione ai singoli versamenti effettuati dalla parte affittuaria. La circostanza che la predetta allegazione risultasse corposa, non rappresenta nulla di anomalo atteso il lasso temporale in esame”.
Se il Tribunale di Modena avesse correttamente esaminato i pagamenti depositati, avrebbe potuto appurare il corretto adempimento al pagamento dei canoni di affitto.
Ancora, è indifferente che gli assegni non siano stati incassati dai beneficiari al fine, strumentale, di fare apparire l'inadempimento.
Quanto alla mancanza di prova del pagamento dei canoni, l'appellante evidenzia che il Tribunale non le diede la possibilità di replicare alle contestazioni sollevate dai resistenti circa il documento n. 9 e, in generale, a tutte le difese avversarie, perché assegnò termine alle parti per depositare memorie difensive circoscritte alle questioni rilevate d'ufficio ex art. 101 c.p.c. (sul rispetto del requisito di forma scritta dei contratti e sulla durata del primo contratto in ragione della mancata assistenza delle associazioni di categorie).
La Corte ritiene l'appello infondato.
pagina 6 di 9 Pur se all'udienza di discussione l'appellante abbia implicitamente rinunciato alle istanze istruttorie, non chiedendo di ammettere le prove testimoniali non ammesse in primo grado e riproposte nell'appello, per completezza d'esame la Corte ritiene che tali istanze non possano trovare accoglimento, perché il cap. 1 è superfluo, stante la mancata proposizione di appello incidentale sull'accertata scadenza del contratto, il cap. 2 è per un verso generico e per altro verso documentale
(doc. 4), i capp. 3 e 4 sono inammissibili ex art. 2726 c.c. oltre che per l'estrema genericità con cui sono formulati, il cap. 5 è inammissibile, perché non ha oggetto fatti specifici percepiti dal teste ed i restanti capitoli sono inammissibili perché generici e non circostanziati.
Passando all'esame dei motivi di censura, l'ultima – da cui si parte per ragioni logiche –è totalmente infondata, perché l'autorizzazione al deposito di una memoria inerente le questioni rilevate d'ufficio in alcun modo ha precluso alla di replicare alle difese avversarie all'udienza di discussione della Pt_1 causa e di svolgere pienamente la propria attività difensiva.
Tanto precisato, nell'elenco delle produzioni in calce al ricorso di primo grado il documento 9 è genericamente denominato “copia pagamenti canone di affitto ” e non è ritualmente Parte_1 prodotto in giudizio, perché dei mezzi di prova dei quali si intende avvalere e, in particolare, dei documenti che offre in comunicazione, l'attore deve dare indicazione specifica, mentre nella fattispecie nessuno dei numerosi documenti che compone il documento n. 9 è specificamente descritto.
In ogni caso – e in diSPrte ogni valutazione sulla valenza probatoria delle distinte di addebito bancario per l'emissione degli assegni circolari – le stesse difese dell'appellante confermano il difetto di prova dell'asserito pagamento di tutti i canoni scaduti dal 2018 al 2022, mancando nell'elenco dei canoni riportato a pag. 10 dell'appello, il cui pagamento risulterebbe provato dal documento n. 9, molte delle semestralità maturate in tale periodo.
Infatti, il contratto prevedeva il pagamento semestrale del canone da eseguirsi il primo giorno del mese di maggio e del mese di novembre di ogni anno, ma i pagamenti che la ritiene provati dal doc. 9 Pt_1 sono quelli eseguiti nei mesi di novembre 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e di maggio 2021 e 2022.
Dunque, manca, quantomeno, documentazione di pagamento relativa ai canoni semestrali scaduti nei mesi di maggio 2018, 2019 e 2020 e di novembre 2022.
Ancora, la segnala che nel documento n. 9 non vi sono assegni a favore dell'affittante ZI Pt_1
ON “esclusivamente perché la stessa, per tutto il periodo della vigenza contrattuale, risultava debitrice nei confronti della società EO SP la quale aveva promosso procedura di pignoramento presso terzi nella quale l'odierna appellante risultava terzo pignorato, relativamente alla quota parte del predetto canone di locazione.
pagina 7 di 9 La signora , pertanto, effettuava alle scadenze contrattuali il versamento della predetta Parte_1 quota dovuta a titolo di canone direttamente al creditore EO SP a mezzo bonifici bancari” e produce in questo grado i pagamenti eseguiti a favore di EO s.p.a. (doc. n. 22).
È evidente che tale ultimo assunto difensivo non può essere tenuto in conto, perché introduce tardivamente fatti e documenti nuovi, entrambi preclusi dall'art. 345 c.p.c.
Dunque, manca senz'altro la prova del pagamento della quota di tutti i canoni spettanti a ZI
ON.
Da ultimo, ma non per importanza, sono fondate le contestazioni, qui richiamate, mosse dagli affittanti in merito alla prova del danno di cui la chiede il risarcimento e del nesso causale con la Pt_1 prospettata condotta degli affittanti stessi.
È qui sufficiente evidenziare che le sole fatture per l'acquisto di letame e balloni di fieno e per lo SPndimento di letame nel periodo dal 28.10.1020 al 28.9.2022 (doc. da 10 a 20) non provano, in difetto di quietanza, il pagamento e nelle stesse manca ogni riferimento ai terreni oggetto del contratto di cui è causa;
né tale riferimento è presumibile, essendo stata allegata e comprovata la proprietà in capo alla di numerosi altri terreni ad uso agricolo (doc. 9 fascicolo primo grado di e Pt_1 CP_1
, circostanza – peraltro – mai contestata dalla CP_2 Pt_1
Peraltro, tali esborsi, evidentemente finalizzati alla coltura dei terreni, risultano in contraddizione con l'asserito impedimento al godimento del fondo perpetrato dai CP_1
In conclusione, il Tribunale ha correttamente ritenuto infondata la domanda proposta dalla Pt_1
Il rigetto dell'appello principale assorbe l'esame di quello incidentale condizionato proposto da ZI
ON.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione al valore ed alla natura della causa, nonché all'attività difensiva effettivamente svolta.
Atteso l'esito dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002, come introdotto dalla l. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'appello proposto da alla sentenza emessa dal Tribunale di Modena Sezione Parte_1
Agraria n. 1121/2024, dichiara assorbito l'appello incidentale subordinato proposto da ZI ON e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
pagina 8 di 9 - condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado a favore di Parte_1 CP_1
in proprio e quali eredi di , che liquida in € 10.000 e a favore di
[...] CP_2 Persona_1
ZI ON, in proprio e quale erede di , che liquida in € 777 per esborsi ed € Persona_1
10.000 per compensi, oltre, su ciascun importo, al 15% per spese forfettarie nonché I.V.A. e C.P.A., se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, introdotto dalla l. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione agraria in data 19.6.2025.
Il Consigliere Estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Rossi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE AGRARIA
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere relatore dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Alessandro Ballarini Esperto dott. Guido Garbellini Esperto sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza in data 19.6.2025 ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al r.g. n. 1238/2024 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Rosaria Mingo e Stefano Bononi
contro
:
e , in proprio e quali eredi di CP_1 CP_2 Persona_1
Avv. Monica Vandelli
ON ZI, in proprio e quale erede di Persona_1
Avv.ti GH TI e NI AR
In punto a: affitto di fondo rustico
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 28.11.2022 avanti al Tribunale di Modena, Parte_1
titolare di omonima impresa agricola di allevamento di bovini, espose:
[...]
pagina 1 di 9 - di avere stipulato il 15.4.2013 un contratto di affitto di fondo rustico delle complessiva superficie di
Ha 16.52.20, ai sensi dell'art. 45 l. 203/1982 con , e e CP_2 Pt_1 CP_1 Persona_1 avente ad oggetto terreni siti nel Comune di Sassuolo (MO), Via Casa Buccelli, con scadenza al
31.12.2017 e al canone semestrale di € 750 da versare entro il primo novembre ed il primo maggio di ogni anno;
- in data 11.6.2013 le parti avevano stipulato un ulteriore contratto di affitto di fondo rustico avente ad oggetto i medesimi terreni, in sostituzione di quello precedente, con l'intento di prorogare l'originaria scadenza al 31.12.2028, ferme le altre condizioni contrattuali;
- con lettera del 2.7.2020 i resistenti l'avevano diffidata dall'accedere al fondo, asserendo l'inefficacia del secondo contratto di affitto, cui ella aveva replicato, con missiva in data 5.8.2020, adducendo che tale contratto era valido ed efficace e che i canoni di locazione erano sempre stati regolarmente versati;
- perdurando l'impossibilità di godimento del fondo, nonostante le proprie richieste, aveva introdotto il procedimento di mediazione che aveva dato esito negativo.
Atteso il grave inadempimento degli affittanti per l'illegittimo impedimento al godimento e alla coltivazione del fondo, la ricorrente chiese di condannare i medesimi al risarcimento dei danni patiti, quantificati in complessivi € 117.660,86, costituiti dalle spese sostenute per trasporto e SPndimento del letame, acquisto balloni di fieno e pressatura rotoli di paglia.
I convenuti, regolarmente costituiti per sé e quali eredi di chiesero respingersi le Persona_1 pretese avversarie in quanto infondate. Non riconosciuta la sottoscrizione della madre Persona_1
e disconosciute le sottoscrizioni apposte sul secondo contratto, datato 11.6.2013, contestarono – fra l'altro – le prospettate condotte inadempienti, la prova dei danni di cui chiedeva il risarcimento e, in ogni caso, il nesso causale fra le une e gli altri evidenziando che:
- le fatture non provavano il pagamento e, conseguentemente, il presunto danno subito;
- nelle fatture mancava qualsiasi riferimento e qualsiasi collegamento con i rapporti di cui al presente giudizio e ciò, a maggior ragione, alla luce dell'estensione e delle dimensioni dell'azienda agricola della che possedeva oltre 180 terreni ed aveva acquistato nel tempo oltre 20 ulteriori aziende Pt_1 agricole e possedeva sette sedi secondarie e unità locali solo nella provincia di Modena;
- le fatture rappresentavano costi che sarebbero stati ugualmente sostenuti dalla a prescindere Pt_1 dal possesso o meno del terreno.
I resistenti, in ogni caso, di dichiarare l'intervenuta risoluzione del rapporto di affitto per inadempimento della ricorrente, non avendo la stessa corrisposto loro alcuna somma a titolo di canone successivamente al 31.12.2017.
pagina 2 di 9 Il Tribunale, con sentenza n. 1121/2022, facendo applicazione del criterio della cosiddetta ragione più liquida, accolse la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di affitto del fondo rustico che legava le parti per grave inadempimento della ricorrente con conseguente rigetto delle domande di quest'ultima “che, tutto all'opposto, avrebbero presupposto l'efficacia del suddetto vincolo e il suo inadempimento da parte dei e regolò le spese processuali secondo il principio di soccombenza. CP_1
Il Tribunale osservò come il primo contratto di affitto del 15.4.2013 fosse stato concluso dalle parti senza l'assistenza delle associazioni di categoria, il che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e
45 della legge 3.5.1982, n. 203, determinava la nullità relativa del patto in deroga concernente la minor durata del rapporto (dal 15.4.2013 al 31.12.2017) e l'applicazione di quella minima di legge, vale a dire
15 anni, talché il contratto aveva scadenza al 15.4.2028.
In conseguenza, ritenne irrilevante il disconoscimento delle sottoscrizioni formulato dai convenuti limitatamente al secondo accordo, quello datato 11.6.2013, dato che nel luglio del 2020, momento in cui si collocava la doglianza della ricorrente, un contratto di affitto comunque legava le parti.
pagina 3 di 9 Tanto precisato e per quanto in questo grado ancora rileva, il Tribunale ritenne fondata la domanda riconvenzionale di risoluzione di tale rapporto contrattuale per grave inadempimento dell'affittuaria ex artt. 1453 e 1455 c.c. per mancato pagamento del relativo canone dopo la data del 31.12.2017. Infatti, la sulla quale incombeva, non aveva assolto all'onere di provare tali pagamenti (Cass. S.U. Pt_1
13533/2001). Come condivisibilmente era evidenziato nella memoria di costituzione di e CP_2
era assolutamente inidoneo, a tal fine, il doc. 9 depositato dalla ricorrente, trattandosi CP_1 di “allegato (doc. 9) di ben 75 pagine in cui sono letteralmente “ammucchiate”, senza alcun criterio logico o temporale, copie di assegni circolari e distinte, riprodotte in duplice e triplice copia, al solo fine di ingenerare confusione nella controparte e nel Giudicante … Verosimilmente il numero di contabili che controparte allego parrebbe a una prima lettura ingenerare l'indubbio affidamento di un corretto adempimento da parte della signora ma è bastata una disamina più attenta per Pt_1 smascherare l'intento non propriamente virtuoso della signora … In ogni caso, a prescindere Pt_1 dalla caotica e inconsistente produzione avversa, ciò che risulta dirimente evidenziare è il fatto che la stessa controparte ha prodotto assegni circolari, unitamente alla relativa distinta di scarico (cioè la ricevuta della che attesta l'avvenuto incasso dei titoli da parte del beneficiario) solamente fino CP_3 al 30/11/2017: termine che NON casualmente coincide con la data dell'ultimo pagamento del canone di affitto del contratto scaduto il 31/12/2017. Successivamente a detta data, infatti, la produzione avversaria si limita a copie di assegni circolari (senza distinta di scarico), che non risultano essere mai stati né consegnati agli esponenti, né, conseguentemente, incassati dagli stessi. Ci si chiede, dunque, come può la signora affermare di aver sempre pagato tale presunto canone di affitto se Pt_1 non esiste alcuna prova dell'avvenuto incasso degli assegni circolari. La realtà è che la signora si è voluta precostituire tale condotta sin dal principio al fine di poter, oggi, tentare di far Pt_1 valere una detenzione legittimata di un fondo dal valore importante ad un prezzo irrisorio. Invero, ci si chiede, ragionando per assurdo, se fosse vero che detti assegni venivano effettivamente consegnati a parte affittante, per quale ragione la signora vedendo che detti titoli non venivano mai portati Pt_1 all'incasso, non abbia corrisposto il canone con altri strumenti quali il bonifico bancario invece che tramite assegni circolari (peraltro, strumento di pagamento assai più articolato e complesso da eseguirsi rispetto al bonifico, a maggior ragione per presunti importi di tale tenore). Per mero tuziorismo difensivo si precisa che anche recentemente la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
15709/2021, ha ribadito il principio pacifico di diritto per cui non è sufficiente, per provare il pagamento, la produzione delle matrici dell'assegno, che costituiscono una mera annotazione da parte del debitore;
in assenza della prova dell'incasso, esse, pertanto, non hanno alcuna rilevanza in giudizio. In altri termini, risulta documentale e oggettivo dalla stessa produzione di controparte, su cui pagina 4 di 9 grava il relativo onere probatorio quale parte debitrice, che successivamente alla data del 30/11/2017
(data coincidente con la scadenza dell'ultimo canone del contratto scadente il 31/12/2017), la signora non ha più corrisposto alcunché ai signori , e ”. Pt_1 CP_2 CP_1 Persona_1
Osservò poi il Tribunale che, a fronte di tale contestazione, ben articolata e tempestiva, la ricorrente non solo non aveva prodotto ulteriore documentazione attestante l'effettivo saldo del dovuto, ma nemmeno aveva fornito “una qual sorta di replica specifica sul punto, anche solo attraverso minima e migliore illustrazione del proprio doc. 9, limitandosi ad articolare, nelle note scritte autorizzate del
7.6.2024, il seguente capitolo di prova per testi “Vero che i sig.ri , , Persona_1 CP_2
ON ZI e hanno sempre ricevuto regolarmente il pagamento degli affitti relativi CP_1 ad entrambi i contratti di affitto di fondo rustico da parte della IG.ra ?” inammissibile, Parte_1 innanzi tutto, in difetto di previa specifica allegazione sulle esatte modalità con cui avvennero detti pagamenti (come noto, è facoltà della parte mettersi in prova solo su fatti previamente allegati in modo chiaro), trattandosi, inoltre, di prova da fornire in via documentale, e, in ogni caso, poiché generico”.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. regolarmente notificato, ZI ON ha proposto appello alla sentenza cui hanno resistito gli appellati chiedendone il rigetto, anche proponendo appello incidentale condizionato e richiamando eccezioni e difese formulate in primo grado.
Le parti discutevano la causa all'udienza del 19.6.2025 ed all'esito la Corte decideva come da separato dispositivo, dandone lettura.
Motivi della decisione
L'appello principale censura l'impugnata sentenza perché, travisando le risultanze probatorie, ha risolto il contratto di affitto, mentre la documentazione bancaria prodotta in primo grado attesta l'intervenuto pagamento dei canoni di affitto successivamente al 31.12.2017.
A tal fine, l'appellante estrapola quelle parti del documento n. 9 (che qui deposita quale doc. 21) che, in tesi, attestano i pagamenti a mezzo di assegni circolari – consegnati a mano sino al 17.8.2019 e successivamente con lettera raccomandata – eseguiti a favore di di e di Persona_1 CP_2 in data: CP_1
- 30.11.2017 per il periodo da novembre 2017-maggio 2018
- 22.6.2018 per il periodo da novembre 2018-maggio 2019
- 17.8.2019 per il periodo da novembre 2019-maggio 2020
- 13.11.2020 per il periodo da novembre 2020
- 7.6.2021 per il periodo maggio 2021
- 16.11.2021 per il periodo novembre 2021
- 25.11.2022 per il periodo maggio 2022. pagina 5 di 9 Segnala poi l'appellante che nella documentazione bancaria prodotta non sono presenti pagamenti a favore dell'affittante ZI ON “perché la stessa, per tutto il periodo della vigenza contrattuale, risultava debitrice nei confronti della società EO SP la quale aveva promosso procedura di pignoramento presso terzi nella quale l'odierna appellante risultava terzo pignorato, relativamente alla quota parte del predetto canone di locazione.
La signora , pertanto, effettuava alle scadenze contrattuali il versamento della predetta Parte_1 quota dovuta a titolo di canone direttamente al creditore EO SP a mezzo bonifici bancari che si producono in questa sede alla luce del contestato inadempimento contrattuale e dalla condotta processuale tenuta sul punto dalla signora ON ZI che, in evidente mala fede, ometteva nel corso del giudizio di primo grado di fare menzione della predetta circostanza (doc. n. 22)”.
Inoltre, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, il documento n. 9 prodotto in primo grado “non risulta collazionato in modo “ammucchiato senza alcun criterio logico temporale” essendo di contro, la suddetta documentazione bancaria suddivisa in relazione ai singoli versamenti effettuati dalla parte affittuaria. La circostanza che la predetta allegazione risultasse corposa, non rappresenta nulla di anomalo atteso il lasso temporale in esame”.
Se il Tribunale di Modena avesse correttamente esaminato i pagamenti depositati, avrebbe potuto appurare il corretto adempimento al pagamento dei canoni di affitto.
Ancora, è indifferente che gli assegni non siano stati incassati dai beneficiari al fine, strumentale, di fare apparire l'inadempimento.
Quanto alla mancanza di prova del pagamento dei canoni, l'appellante evidenzia che il Tribunale non le diede la possibilità di replicare alle contestazioni sollevate dai resistenti circa il documento n. 9 e, in generale, a tutte le difese avversarie, perché assegnò termine alle parti per depositare memorie difensive circoscritte alle questioni rilevate d'ufficio ex art. 101 c.p.c. (sul rispetto del requisito di forma scritta dei contratti e sulla durata del primo contratto in ragione della mancata assistenza delle associazioni di categorie).
La Corte ritiene l'appello infondato.
pagina 6 di 9 Pur se all'udienza di discussione l'appellante abbia implicitamente rinunciato alle istanze istruttorie, non chiedendo di ammettere le prove testimoniali non ammesse in primo grado e riproposte nell'appello, per completezza d'esame la Corte ritiene che tali istanze non possano trovare accoglimento, perché il cap. 1 è superfluo, stante la mancata proposizione di appello incidentale sull'accertata scadenza del contratto, il cap. 2 è per un verso generico e per altro verso documentale
(doc. 4), i capp. 3 e 4 sono inammissibili ex art. 2726 c.c. oltre che per l'estrema genericità con cui sono formulati, il cap. 5 è inammissibile, perché non ha oggetto fatti specifici percepiti dal teste ed i restanti capitoli sono inammissibili perché generici e non circostanziati.
Passando all'esame dei motivi di censura, l'ultima – da cui si parte per ragioni logiche –è totalmente infondata, perché l'autorizzazione al deposito di una memoria inerente le questioni rilevate d'ufficio in alcun modo ha precluso alla di replicare alle difese avversarie all'udienza di discussione della Pt_1 causa e di svolgere pienamente la propria attività difensiva.
Tanto precisato, nell'elenco delle produzioni in calce al ricorso di primo grado il documento 9 è genericamente denominato “copia pagamenti canone di affitto ” e non è ritualmente Parte_1 prodotto in giudizio, perché dei mezzi di prova dei quali si intende avvalere e, in particolare, dei documenti che offre in comunicazione, l'attore deve dare indicazione specifica, mentre nella fattispecie nessuno dei numerosi documenti che compone il documento n. 9 è specificamente descritto.
In ogni caso – e in diSPrte ogni valutazione sulla valenza probatoria delle distinte di addebito bancario per l'emissione degli assegni circolari – le stesse difese dell'appellante confermano il difetto di prova dell'asserito pagamento di tutti i canoni scaduti dal 2018 al 2022, mancando nell'elenco dei canoni riportato a pag. 10 dell'appello, il cui pagamento risulterebbe provato dal documento n. 9, molte delle semestralità maturate in tale periodo.
Infatti, il contratto prevedeva il pagamento semestrale del canone da eseguirsi il primo giorno del mese di maggio e del mese di novembre di ogni anno, ma i pagamenti che la ritiene provati dal doc. 9 Pt_1 sono quelli eseguiti nei mesi di novembre 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e di maggio 2021 e 2022.
Dunque, manca, quantomeno, documentazione di pagamento relativa ai canoni semestrali scaduti nei mesi di maggio 2018, 2019 e 2020 e di novembre 2022.
Ancora, la segnala che nel documento n. 9 non vi sono assegni a favore dell'affittante ZI Pt_1
ON “esclusivamente perché la stessa, per tutto il periodo della vigenza contrattuale, risultava debitrice nei confronti della società EO SP la quale aveva promosso procedura di pignoramento presso terzi nella quale l'odierna appellante risultava terzo pignorato, relativamente alla quota parte del predetto canone di locazione.
pagina 7 di 9 La signora , pertanto, effettuava alle scadenze contrattuali il versamento della predetta Parte_1 quota dovuta a titolo di canone direttamente al creditore EO SP a mezzo bonifici bancari” e produce in questo grado i pagamenti eseguiti a favore di EO s.p.a. (doc. n. 22).
È evidente che tale ultimo assunto difensivo non può essere tenuto in conto, perché introduce tardivamente fatti e documenti nuovi, entrambi preclusi dall'art. 345 c.p.c.
Dunque, manca senz'altro la prova del pagamento della quota di tutti i canoni spettanti a ZI
ON.
Da ultimo, ma non per importanza, sono fondate le contestazioni, qui richiamate, mosse dagli affittanti in merito alla prova del danno di cui la chiede il risarcimento e del nesso causale con la Pt_1 prospettata condotta degli affittanti stessi.
È qui sufficiente evidenziare che le sole fatture per l'acquisto di letame e balloni di fieno e per lo SPndimento di letame nel periodo dal 28.10.1020 al 28.9.2022 (doc. da 10 a 20) non provano, in difetto di quietanza, il pagamento e nelle stesse manca ogni riferimento ai terreni oggetto del contratto di cui è causa;
né tale riferimento è presumibile, essendo stata allegata e comprovata la proprietà in capo alla di numerosi altri terreni ad uso agricolo (doc. 9 fascicolo primo grado di e Pt_1 CP_1
, circostanza – peraltro – mai contestata dalla CP_2 Pt_1
Peraltro, tali esborsi, evidentemente finalizzati alla coltura dei terreni, risultano in contraddizione con l'asserito impedimento al godimento del fondo perpetrato dai CP_1
In conclusione, il Tribunale ha correttamente ritenuto infondata la domanda proposta dalla Pt_1
Il rigetto dell'appello principale assorbe l'esame di quello incidentale condizionato proposto da ZI
ON.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione al valore ed alla natura della causa, nonché all'attività difensiva effettivamente svolta.
Atteso l'esito dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002, come introdotto dalla l. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'appello proposto da alla sentenza emessa dal Tribunale di Modena Sezione Parte_1
Agraria n. 1121/2024, dichiara assorbito l'appello incidentale subordinato proposto da ZI ON e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
pagina 8 di 9 - condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado a favore di Parte_1 CP_1
in proprio e quali eredi di , che liquida in € 10.000 e a favore di
[...] CP_2 Persona_1
ZI ON, in proprio e quale erede di , che liquida in € 777 per esborsi ed € Persona_1
10.000 per compensi, oltre, su ciascun importo, al 15% per spese forfettarie nonché I.V.A. e C.P.A., se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, introdotto dalla l. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione agraria in data 19.6.2025.
Il Consigliere Estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Rossi
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