Ordinanza cautelare 24 luglio 2024
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00236/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00904/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 904 del 2024, proposto da
Fmc s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nunzio Pinelli e Michele Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cefalù, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Anna RI Crosta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) della nota del Comune di Cefalù prot. n. 28789 del 4.6.2024, avente ad oggetto “Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire (art. 23 comma 01 lett. b del DPR 380/01): “Completamento del comparto edificatorio in Contrada Santa Lucia, in attuazione della convenzione urbanistica e dell''accordo di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 80/2017 per il riassetto planivolumetrico della zona omogenea E3S. Progetto stralcio in variante al progetto autorizza con Permesso di Costruire n. 8 del 06/04/2018 esclusivamente per il completamento del piano interrato destinato a parcheggi e del primo livello fuori terra destinato ad uso commerciale. Fg. 4 Partt. 1590 ex 1591 (oggi 1618 e 1619)". Verifica dell’insussistenza dei presupposti stabiliti dalla Legge. Ordine di non effettuare l’intervento oggetto della SCIA presentata (art. 23 comma 6 DPR 380/01). Ditta: FMC SRL”;
b) ove occorrer possa, della Deliberazione di Consiglio Comunale di Cefalù n. 93 del 20 dicembre 2022, pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Cefalù per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 02.02.2023, avente ad oggetto “Controdeduzioni alle osservazioni presentate alla Variante del PRG di Cefalù, ai sensi dell''art. 3 della L.R. n. 71/1978 e s.m.i. ed al rapporto ambientale della valutazione ambientale strategica del PRG ai sensi dell''art. 14 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e all’integrata procedura di VINCA per le aree Natura 2000 di cui al DPR 357/1997. Inizio”; della Deliberazione del Consiglio Comunale di Cefalù n. 94 del 27 dicembre 2022, pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Cefalù per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 02.02.2023, avente ad oggetto “Controdeduzioni alle osservazioni presentate alla Variante del PRG di Cefalù, ai sensi dell''art. 3 della L.R. n. 71/1978 e s.m.i. ed al rapporto ambientale della valutazione ambientale strategica del PRG ai sensi dell’art. 14 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e all''integrata procedura di VINCA per le aree Natura 2000 di cui al DPR 357/1997. Prosecuzione”; della Deliberazione del Consiglio Comunale di Cefalù n. 95 del 28 dicembre 2022, pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Cefalù per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 02.02.2023, avente ad oggetto “Controdeduzioni alle osservazioni presentate alla Variante generale del PRG di Cefalù, ai sensi dell''art. 3 della L.R. n. 71/1978 e s. m. i. ed al Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica del PRG ai sensi dell''art. 14 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e all''integrata procedura di VINCA per le aree Natura 2000 di cui al DPR 357/1997. Approvazione”; nonché dei relativi allegati ivi comprese le tavole, la relazione del progettista sulle osservazioni presentate e le delibere delle commissioni consiliari; tutti nella parte in cui hanno modificato la zonizzazione impressa all’area di proprietà della ricorrente, così compromettendo, o escludendo, lo ius aedificandi;
c) ove occorrer possa, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 5 novembre 2021, avente ad oggetto la “Adozione della variante generale del P.R.G. del Comune di Cefalù ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 71/1978, giusta disposizione contenuta nell’art. 53, comma 1 della L.R. n. 19/2020. Presa d’atto della VAS del P.R.G. di cui agli artt. 13 e seguenti del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’integrata procedura di VIA per le aree Natura 2000 di cui al DPR 357/1997”; della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 23.11.2021 avente ad oggetto: “Variante generale del P.R.G. del Comune di Cefalù ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 71/1978, giusta disposizione contenuta nellart. 53, c.1, della L.R. 19/2020. Presa d’atto della Vas del P.R.G. di cui agli artt. 13 e ss. del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’integrata procedura di Via per le aree Natura 2000 di cui al DPR 357/1997 stralcio porzione di area ricadente in zona C3 identificata in catasto al fgl. n. 18, part. 468,583, 584, 1386,1388, 1390”; della deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 29 dicembre 2021, avente ad oggetto “lettura ed approvazione verbali sedute precedenti”; nonché dei relativi allegati ivi comprese le tavole e le delibere delle commissioni consiliari; tutti nella parte in cui, come si dirà meglio appresso, hanno modificato la zonizzazione impressa all’area di proprietà della ricorrente, così compromettendo, o escludendo, lo ius aedificandi;
d) nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Cefalù;
Vista la nota del 31 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. CO RI EL e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con la nota del 31 ottobre 2025, la parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla definizione del presente giudizio;
Rilevato che l’art. 35, comma 1 c.p.a. dispone che “ il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: […] c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito ”
Ritenuto che il ricorso sia improcedibile alla luce della espressa dichiarazione della parte ricorrente e che le spese del giudizio possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OB NT, Presidente
LL AR SS, Primo Referendario
CO RI EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO RI EL | OB NT |
IL SEGRETARIO