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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1297/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 20/5/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Parte_1 C.F._1
Ottolini, presso il cui studio sito in Lucca, Viale Puccini, Trav. XI n. 134/E, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Calogero Lo Giudice, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via G. Di Simone n.2,
è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20/5/2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con att o deposi tat o il 12.10.2023, i l ri corrent e ha chi est o il ri conoscim ento dell a mal atti a professi onal e si ndrom e da sovraccari co biom eccanico del gomit o epicondilite bilaterale e la condanna dell' a corrispondere al ricorrente la CP_1
rel ati va prest azione economica ex Dlgs. 38/2000, t enuto cont o dell e ri conosci ute preesist enze, con gli arretrati , gli i nteressi legali e la rival utazione monet aria com e per l egge sui singoli rat ei dall a m aturazione del di ritt o al sal do.
2. Con memoria deposi tat a in dat a 7.5.2024 si è costit uito l 'ent e resist ent e il qual e si
è opposto all'accoglimento della domanda.
3. Il ri corso è fondato e deve ess ere accolt o nei limiti di seguit o indi cat i.
3.1. Evidenzi ato com e l 'espl et amento del le lavorazioni indi cat e in ri cors o poss ano ritenersi dimostrate all'esito della prova per testi svolta nell'udienza del 11.9.2024, deve segnalarsi come dall e ris ultanze a cui è pervenuto il consulente medico l egal e nominato nel corso del giudizio è possibile desumere come “Sul la base del l a document azi one i n atti e della visita, ri tengo che il si gnor si a Parte_1
affet to dalla malattia pr ofessional e epi condilit e bil at eral e. Preciso che, contrariamente a quanto affermato da , l'epicondilite è una patologia CP_1
tabellat a all a voce 232 dell e t abell e di l egge. Ritengo che il nesso concausal e pos s a affermarsi comunque con un gr ado di probabilit à qualifi cata basat a sulle ef fet tive innegabili soll ecitazi oni biomeccaniche subit e dagli arti superiori durant e gli anni di atti vit à l avorati va sv olta dal pazient e. La documentazione i n atti , che attesta la presenza della malattia, ris ale al 15.12.2021; il momento di raggi unt a consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'esistenza della malattia, della sua possi bil e ori gine pr ofes sional e e del cons ol idamento dei postumi è col locabi le all'epoca della denuncia di malattia professionale del 05.02.2022. Facendo riferiment o all a voce tabel lar e 232 (esit i di epi condiliti , epi troclei ti e pat ologi e muscol ot endi nee ass imilabili, apprezzabili st rumental ment e, in assenza o con sfumata ri per cussi one funzional e, a seconda della mono o bilateralit à), considerando che nel caso in esame è presente dolore all'escursione articolare dei gomit i che t uttavi a non è signifi cati vamente li mit ata, l a percent ual e invali dante è val utabi le in un danno bi ologico pari al 5%. Per unifi cazione con il precedent e riconoscimento , valutazione complessiva 15%” (così, rel azione di C TU CP_1
deposit at a i n dat a 20.3.2025).
3.2. Att esa l a condivisi bi lità degli accert amenti t ecni ci cui è perve nuto l 'ausili ario, al ricorrent e deve ess ere ri conos ciut o per l a mal atti a di cui al present e giudi zio, ovvero epi condilit e bil ateral e, un danno biol ogi co pari al 5% e, di conseguenza, l ' CP_1
deve essere condannato a corris pondergli un indenni zzo com pl essi vo corrispondent e al 15%, per uni fica con il precedent e già riconosciuto.
Gli st essi im porti dovranno essere m aggi orati degli i nt eress i l egali, com e per legge.
4. Le spese di lit e sono liquidat e in disposit ivo t enendo cont o dei nuovi param et ri per la determi nazi one dei compens i per l a professione forense di cui al decret o minist erial e D.M . n. 147 del 13/ 08/2022 ; ed i n particol are dei val ori minimi previst i per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità d ella causa deve ess ere i ndividuato i n quello compreso t ra euro 5.200,01 si no a 26.000,00. 4.1. Le spese di cons ul enza t ecni ca, liquidat e con separat o decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara l a natura professional e dell a patologi a epi condilit e bilat erale nei t ermini di cui all a part e moti va, con percentual e i nvalidant e pari al 5% , e condanna l ' CP_1
a corrispondere in favore dell a part e ri corrent e l'indennizzo nell a mi sura del 15%, per uni fi ca con il p recedent e gi à ri conosci uto, con decorrenza ed interessi di legge;
condann a l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 43,00 per esborsi e € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfett arie al 15%, IVA e CP A com e per l egge, da di strarsi ex art . 93 c.p.c. in favore del procurat ore costi tuito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1
separato decret o.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1297/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 20/5/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Parte_1 C.F._1
Ottolini, presso il cui studio sito in Lucca, Viale Puccini, Trav. XI n. 134/E, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Calogero Lo Giudice, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via G. Di Simone n.2,
è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20/5/2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con att o deposi tat o il 12.10.2023, i l ri corrent e ha chi est o il ri conoscim ento dell a mal atti a professi onal e si ndrom e da sovraccari co biom eccanico del gomit o epicondilite bilaterale e la condanna dell' a corrispondere al ricorrente la CP_1
rel ati va prest azione economica ex Dlgs. 38/2000, t enuto cont o dell e ri conosci ute preesist enze, con gli arretrati , gli i nteressi legali e la rival utazione monet aria com e per l egge sui singoli rat ei dall a m aturazione del di ritt o al sal do.
2. Con memoria deposi tat a in dat a 7.5.2024 si è costit uito l 'ent e resist ent e il qual e si
è opposto all'accoglimento della domanda.
3. Il ri corso è fondato e deve ess ere accolt o nei limiti di seguit o indi cat i.
3.1. Evidenzi ato com e l 'espl et amento del le lavorazioni indi cat e in ri cors o poss ano ritenersi dimostrate all'esito della prova per testi svolta nell'udienza del 11.9.2024, deve segnalarsi come dall e ris ultanze a cui è pervenuto il consulente medico l egal e nominato nel corso del giudizio è possibile desumere come “Sul la base del l a document azi one i n atti e della visita, ri tengo che il si gnor si a Parte_1
affet to dalla malattia pr ofessional e epi condilit e bil at eral e. Preciso che, contrariamente a quanto affermato da , l'epicondilite è una patologia CP_1
tabellat a all a voce 232 dell e t abell e di l egge. Ritengo che il nesso concausal e pos s a affermarsi comunque con un gr ado di probabilit à qualifi cata basat a sulle ef fet tive innegabili soll ecitazi oni biomeccaniche subit e dagli arti superiori durant e gli anni di atti vit à l avorati va sv olta dal pazient e. La documentazione i n atti , che attesta la presenza della malattia, ris ale al 15.12.2021; il momento di raggi unt a consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'esistenza della malattia, della sua possi bil e ori gine pr ofes sional e e del cons ol idamento dei postumi è col locabi le all'epoca della denuncia di malattia professionale del 05.02.2022. Facendo riferiment o all a voce tabel lar e 232 (esit i di epi condiliti , epi troclei ti e pat ologi e muscol ot endi nee ass imilabili, apprezzabili st rumental ment e, in assenza o con sfumata ri per cussi one funzional e, a seconda della mono o bilateralit à), considerando che nel caso in esame è presente dolore all'escursione articolare dei gomit i che t uttavi a non è signifi cati vamente li mit ata, l a percent ual e invali dante è val utabi le in un danno bi ologico pari al 5%. Per unifi cazione con il precedent e riconoscimento , valutazione complessiva 15%” (così, rel azione di C TU CP_1
deposit at a i n dat a 20.3.2025).
3.2. Att esa l a condivisi bi lità degli accert amenti t ecni ci cui è perve nuto l 'ausili ario, al ricorrent e deve ess ere ri conos ciut o per l a mal atti a di cui al present e giudi zio, ovvero epi condilit e bil ateral e, un danno biol ogi co pari al 5% e, di conseguenza, l ' CP_1
deve essere condannato a corris pondergli un indenni zzo com pl essi vo corrispondent e al 15%, per uni fica con il precedent e già riconosciuto.
Gli st essi im porti dovranno essere m aggi orati degli i nt eress i l egali, com e per legge.
4. Le spese di lit e sono liquidat e in disposit ivo t enendo cont o dei nuovi param et ri per la determi nazi one dei compens i per l a professione forense di cui al decret o minist erial e D.M . n. 147 del 13/ 08/2022 ; ed i n particol are dei val ori minimi previst i per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità d ella causa deve ess ere i ndividuato i n quello compreso t ra euro 5.200,01 si no a 26.000,00. 4.1. Le spese di cons ul enza t ecni ca, liquidat e con separat o decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara l a natura professional e dell a patologi a epi condilit e bilat erale nei t ermini di cui all a part e moti va, con percentual e i nvalidant e pari al 5% , e condanna l ' CP_1
a corrispondere in favore dell a part e ri corrent e l'indennizzo nell a mi sura del 15%, per uni fi ca con il p recedent e gi à ri conosci uto, con decorrenza ed interessi di legge;
condann a l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 43,00 per esborsi e € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfett arie al 15%, IVA e CP A com e per l egge, da di strarsi ex art . 93 c.p.c. in favore del procurat ore costi tuito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1
separato decret o.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli