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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. dr.ssa Genny De Cesare, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5812 del R.G. dell'anno 2015,
Avente ad oggetto: ripetizione indebito tra
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
K) rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parlato giusta procura ed elezione di
[...]
domicilio in atti,
- attrice-
e
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale avv. Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Torino p.zza S. Carlo,156, nonché per Controparte_2 Controparte_1
nella qualità di mandataria e procuratrice della società in persona
[...] CP_3
del procuratore speciale avv. , con Sede Legale in Milano, Via Monte Controparte_2
di Pietà,8, tutti rapp.ti e difesi, dall'avvocato Caterina de Tilla giusta procura e domiciliazione in atti;
; - Convenuti-
CONCLUSIONI: come da atti depositati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9 novembre 2015, la sig.ra esponeva di Parte_1
aver stipulato in data 21 marzo 2003 con la il contratto di mutuo Controparte_4
con atto per notar registrato a Pagani il 7/4/2003, repertorio n. Persona_1
121972 – raccolta 22755, per la somma di Euro 52.000,00, per la durata di anni dieci.
Con detto contratto veniva stabilito l'obbligo della parte mutuataria alla restituzione della somma mutuata mediante il pagamento di n. 120 rate mensili posticipate a partire dal 21 aprile 2003 convenendo un tasso di interesse nominale fisso al 5,10% ed un tasso di interesse di mora del 8,05%. L'attrice inoltre asseriva di aver pagato sempre nei termini convenuti la rata di rimborso del mutuo in base al piano di ammortamento della Banca e che al momento della notifica della citazione il mutuo sarebbe stato integralmente rimborsato. Rilevava inoltre che, da un controllo effettuato sulle condizioni contrattuali del mutuo, sarebbe emerso che le competenze bancarie applicate dall'istituto di credito risulterebbero essere superiori a quelle indicate dal c.d.
“Tasso soglia” indicato dalla Banca d'Italia, che nel piano di ammortamento la CP_4
avrebbe applicato il c.d. interesse composto (anatocismo), che l'interesse applicato al rapporto sarebbe superiore a quello contrattualizzato, che il contratto di mutuo stipulato dalla sig.ra prevede un tasso nominale del 5,10% ed un tasso di interesse Parte_1
di mora pari ad euro 8,05% tassi che sommati tra di loro supererebbero il “Tasso soglia” previsto dalla legge, che gli interessi applicati al rapporto sarebbero illegittimi poiché al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo ipotecario sarebbero risultato superiori al Tasso soglia pubblicato dalla Banca d'Italia. Fatte tutte queste premesse, conveniva , quindi, in giudizio l'istituto di credito che aveva erogato il predetto mutuo chiedendo la restituzione della somma di euro 14.490,31 e a giustificazione della somma richiesta provvedeva a depositare una consulenza tecnica di parte, in via subordinata, chiedeva accertarsi e dichiararsi che il tasso d'interesse applicato al contratto di mutuo non risponde ai requisiti di determinatezza previsti dalla Legge
154/1992 con richiesta di restituzione della somma di € 7.808,85, importo derivante dalla sostituzione del tasso d'interesse convenuto con quello legale come da perizia allegata alla procedura, ancora in via più subordinata, accertarsi e dichiararsi la presenza di anatocismo nel piano di ammortamento predisposto dalla banca e per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, alla restituzione di € 352,59, vinte le spese di lite. Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si è costituito il Controparte_6
ora anche quale mandatario e procuratore di a Controparte_7 CP_3
mezzo dell'avv.to Maurizio de Tilla, deceduto in corso di causa e sostituito dall'avv.
Caterina De Tilla, eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito e nel merito impugnando estensivamente la domanda attrice e chiedendone l'integrale rigetto in quanto inammissibile, improponibile e infondata con vittoria delle spese di lite. Instaurato il contraddittorio è stata disposta CTU contabile.
Acquisito l'elaborato peritale, la causa veniva interrotta in data 20 giugno 2018 a causa del decesso dell'avv. Maurizio De Tilla quindi, a seguito della rituale riassunzione da parte dell'attore, dopo qualche rinvio per carico di ruolo, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2024 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
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In primis va rigettata la richiesta di incompetenza territoriale sollevata dalle parti convenute sin dall'atto di costituzione. Occorre innanzitutto rilevare che la competenza territoriale è stata esplicitamente prevista nel contratto di mutuo (cfr. art.9) individuandola nel domicilio eletto nel predetto atto dalla parte mutuataria. Si osserva, inoltre, come ribadito dalla Suprema Corte, che nell'ambito di un rapporto bancario stipulato tra consumatore e professionista in materia di competenza territoriale si applica la lex specialis di cui all'art. 33 comma 2 lett. U del Codice del Consumo dando, pertanto, prevalenza al domicilio eletto dal consumatore. Nella specie è indiscusso che nell'obbligazione di cui è causa l'attore assume la qualità di “consumatore”. Di conseguenza nessun dubbio ricorre sulla competenza del foro territoriale adito dall'attore.
Nel merito, la domanda avanzata con l'atto introduttivo del presente giudizio, non può trovare accoglimento.
Sulla rilevata usurarietà del tasso di interesse applicato nel contratto di cui è causa, anche se tale doglianza sembra essere stata abbandonata dall'attore nel corso del giudizio, occorre brevemente osservare. È incontestata tra le parti la circostanza della conclusione di un contratto di mutuo stipulato in data 21.03.2003. Ebbene, il dedotto superamento del tasso soglia non ha trovato riscontro probatorio all'esito dell'istruttoria espletata in corso di causa, né con riferimento agli interessi corrispettivi né a quelli moratori. All' uopo la Scrivente intende fare proprie le risultanze sul punto della CTU eseguita in corso di causa, della cui correttezza ed attendibilità non v'è motivo di dubitare. Il Ctu ha innanzitutto chiarito che “al momento della stipula contrattuale, sia il TAEG del 5,10% sia il Tasso di Mora del 8,05%, non sono superiori al Tasso Soglia dell'8,05%;” dunque, il CTU conferma che non vi è stata alcuna pattuizione di interessi usurari, né alla stipula, né tantomeno è stata convenuta una
“promessa usuraia”. Ed ancora: “Nel caso di specie, il capitale percepito è 52.000,00 euro ovvero pari a quello finanziato sempre di 52.000,00 euro, come anche espressamente indicato all'art. 1 del contratto di mutuo che cita testualmente “Tale somma viene contestualmente versata, alla presenza di me Notaio, alla parte mutuataria che ne rilascia quietanza”. “Inoltre, nel contratto di finanziamento, è stato sottoscritto che il premio assicurativo di € 197,70 è stato interamente versato dalla parte mutuataria. Non essendoci altri costi imputati al finanziamento tale circostanza rende il capitale erogato uguale a quello finanziato”. La Consulenza di Ufficio ha quindi concluso: “non è stata rilevata usura alla stipula in quanto TAN/TAEG del
5,10% non è superiore al tasso soglia di riferimento del 8,05%; Lo stesso vale anche per la promessa usuraria alla stipula per il tasso di mora. Non è stata rilevata usura sopravvenuta in ragione del fatto che il TAN/TAEG del 5,10% è sempre inferiore ai tassi soglia in tutti i trimestri analizzati. ll TAEG rideterminato dall'ausiliare pari al
5,221% risulta sempre inferiore ai tassi soglia tempo per tempo vigenti. Il TAN pattuito del 5,10% risulta essere quello effettivamente applicato.” Altra eccezione sollevata riguarda i rilievi sulla presunta illegittimità del c.d. ammortamento alla francese applicato al mutuo di cui è causa. Al fine di ribadire l'applicabilità legittima dello stesso basta richiamare la recentissima giurisprudenza di merito secondo cui “È escluso che la previsione di un piano di ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale implichi l'applicazione di interessi anatocistici, giacché gli interessi sul capitale in un dato periodo non si sommano al capitale: al contrario, gli interessi di periodo sono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata non vengono capitalizzati, ma sono pagati in quota interessi con la rata di rimborso del mutuo” (cfr. ex multis Tribunale Roma sez. XVII, 01/08/2019, n.15943; conf. Tribunale Arezzo,
27/08/2019, n.685). Altra doglianza, infine, riguarda la violazione, da parte dell'ente creditore, del principio di trasparenza e buona fede contrattuale per aver omesso nel contratto di mutuo il valore effettivo del tasso di interesse applicato nel piano di ammortamento. Ebbene, sul punto, va innanzitutto ricordato che il contratto di mutuo in questione è stato concluso nel marzo 2003, sicchè, in considerazione della normativa ratione temporis applicabile, all'epoca della sottoscrizione dello stesso non era sussistente l'obbligo di indicazione del Taeg (o Isc). Ad abundantiam, sul punto, occorre precisare che: l'indicatore sintetico di costo (ISC), è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003 ( entrata in vigore ottobre
2003) che ha demandato alla Banca D'Italia il compito di individuare: le operazioni e
i servizi per i quali …gli intermediari sono obbligati a rendere noto un indicatore sintetico di costo (ISC) , comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca D'Italia. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, quindi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. L'ISC non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma, 6 TUB. La giurisprudenza di merito così si espressa: “L'ISC non costituisce un tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di mutuo, ma ha solo la funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea o omessa indicazione dell' , non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, Pt_2
quanto piuttosto un'erronea o mancata rappresentazione del suo costo complessivo e, soprattutto, non comporta alcuna nullità. E' dunque infondata la tesi della nullità quale conseguenza di tale errata o omessa indicazione. Ed invero l'art. 117, sesto comma,
TUB, sanziona con la nullità le 'clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati'. Né può estendersi la portata dell'art. 125 bis TUB, dettata con espresso riferimento ai contratti di credito al consumo, al fine di tutelare la posizione di debolezza contrattuale in cui versa il cliente – consumatore” cfr. Tribunale Tivoli sez. I, 02/07/2021, n.1026; Tribunale di
Roma, Sentenza n. 17740 del 22/09/2017; Tribunale Torino 14 novembre 2018). Da tali principi, a cui la scrivente aderisce, consegue che l'unico rimedio di cui può Part avvalersi il mutuatario, a seguito dell'introduzione dell'obbligo di rendere noto l' , nel caso in cui siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate e/o contrattualizzate dalla banca, può essere quello di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno- cfr Cass. Civ. sez.I 14 febbraio
2023, n. 4597). Da quanto evidenziato ne deriva che, al di là della già espressa inapplicabilità della normativa ratione temporis in merito alla fattispecie di cui è causa, essendosi parte attrice limitata ad eccepire la violazione del principio di trasparenza e di buona fede contrattuale chiedendo, in virtù della stessa, la rideterminazione degli interessi con l'applicazione del tasso legale, senza nulla dedurre in merito all'eventuale risarcimento dovuto in virtù della condotta della banca, né sul danno ricevuto, l'eccezione sollevata è comunque infondata. Non va infine sottaciuto che, lo schema contrattuale predisposto e regolarmente sottoscritto dalle parti, reca l'esatta indicazione di tutti gli elementi essenziali per la validità della pattuizione all'epoca della sottoscrizione.
Sulla base di tutto quanto precede la domanda va rigettata.
Ogni ulteriore questione o eccezione deve ritenersi assorbita.
Dovendo comunque ammettere che la questione giuridica sottesa alla domanda giudiziale è oggetto di un esteso contenzioso giurisprudenziale presso i Tribunali
Italiani, in relazione al quale non si sono ancora formati stabili indirizzi interpretativi, tra i quali quello espresso dallo scrivente Giudicante rappresenta solo una delle possibili opzioni ermeneutiche, sussistono eccezionali motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio comprese quelle della CTU.
P.Q.M.
Il G.O.P., ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese di giudizio compresa la ctu.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 04.02.2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare