Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 2301/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2301/2022 tra
Parte_1
ATTRICE e
+ 1 Parte_2
CONVENUTI
* Oggi 05/03/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per l'attrice gli Avv.ti Giulio Cesare Bonazzi e Fabiana Pipicelli;
- per il convenuto l'Avv. Luca Boselli;
Pt_2
- per il convenuto 'Avv. Federica Barboni in sostituzione dell'Avv. Bova. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note difensive finali e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. L'Avv. Pipicelli contesta la deduzione contenuta nelle note conclusive del convenuto secondo cui vi sarebbe stata una asserita rinuncia da parte dell'attrice al danno Pt_2 derivante dalla violazione della privacy, immagine, ecc., evidenziando che mai vi è stata rinuncia alla posta in questione, ma solo una diversa quantificazione nella memoria ex art. 183, comma VI n. 1) c.p.c. e che in ogni caso il risarcimento richiesto è globale, copre tutti i danni che l'attrice ritiene di avere subito e nulla è stato rinunciato in corso di causa. Precisa, inoltre, di non avere proposto domande nuove nelle note finali, ma di avere solamente riquantificato il danno morale alla luce delle risultanze della CTU. L'Avv. Boselli ribadisce che il danno da lesione del diritto all'immagine, privacy, ecc., non è stato provato né nell'an né nel quantum;
in ogni caso l'attrice invoca solo nelle note difensive il criterio dell'equità e questa è una domanda nuova quindi tardiva. L'Avv. Barboni si associa alle eccezioni dell'Avv. Boselli. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. BONAZZI Parte_1 C.F._1
GIULIO CESARE ATTRICE contro
(C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti Parte_2 C.F._2
NAZZARENA STANZANI e BOSELLI LUCA MA TT (C.F.: , con il Patrocinio dell'Avv. BOVA C.F._3
ALBERTO CONVENUTI
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. La presente controversia trae origine da un fatto verificatosi nella notte del 18.11.2019 presso i locali della il Matterello Joia Club di Rubiera (RE) allorché Parte_3 Pt_1
e l'allora fidanzato - all'epoca portiere di una nota squadra di calcio
[...] Persona_1 locale - appartatisi nella toilette destinata agli uomini, sono stati filmati attraverso un telefono cellulare mentre consumavano un rapporto sessuale;
il video ha ricevuto immediatamente una amplissima diffusione, dalle chat whatsapp, ai social, ai siti web anche pornografici, italiani ed esteri, financo alla radio e sui quotidiani, e ha avuto una rilevante eco mediatica. Entrambi hanno sporto denuncia-querela contro ignoti;
le successive indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia hanno portato a individuare, quali presunti autori materiali della realizzazione del filmato e della sua iniziale divulgazione, MA TT e , successivamente tratti a giudizio per Parte_2 rispondere, in concorso, dei delitti di interferenze illecite nella vita privata e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui agli artt. 615 bis e 612 ter c.p. (procedimento penale n. 6594/19 RGNR). I due imputati hanno optato per il rito abbreviato, all'esito del quale il GUP di Reggio Emilia, con sentenza n. 528 del 22.11.2021, ne ha pronunciato l'assoluzione per insussistenza
2 del fatto con riferimento ad entrambi i reati, condannando i due querelanti al pagamento delle spese processuali. Più precisamente, il Giudice Penale, pur ritenendo acclarata, sul piano fattuale, l'attribuibilità agli imputati delle condotte contestate - essendo stato accertato che il video era stato materialmente realizzato dal tilizzando il telefono cellulare del e CP_1 Pt_2 che la prima condivisione del file era partita proprio da questo dispositivo – ha escluso:
- il delitto di cui all'art. 615 bis c.p., ritenendo che la toilette di un locale pubblico non fosse qualificabile come “luogo di privata dimora” ex art. 614 c.p.;
- il delitto di cui all'art. 612 ter c.p., trattandosi di immagini riprese da un terzo, non facente parte del contesto relazionale.
- che, come il si era costituita parte civile nel procedimento Parte_1 Per_1 penale ma, non aderendo al rito abbreviato, aveva poi revocato la relativa costituzione - ha agito in questa sede nei confronti di MA TT e al fine di Parte_2 ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa delle condotte antigiuridiche attribuite ai due convenuti. In particolare, nell'atto di citazione ha esposto:
- di essere stata messa al corrente dell'esistenza del filmato e della sua divulgazione da un'amica, che il giorno dopo l'ha informata di averlo ricevuto tramite whatsapp da un conoscente, al quale a sua volta era stato trasmesso da altri, e che il file “girava” attraverso chat di gruppo ed era apparso anche su Youtube;
- che, analogamente, il era stato avvisato della circostanza da terzi;
Per_1
- di essersi quindi resa conto che la diffusione era in brevissimo tempo divenuta virale e inarrestabile, in quanto il video era stato condiviso su diverse piattaforme web e profili social liberamente accessibili, ricevendo migliaia di visualizzazioni;
- che, anche considerata la notorietà del nel mondo sportivo, la notizia era giunta Per_1 all'attenzione di diverse testate giornalistiche italiane (La Gazzetta dello Sport, Il
[...]
, , , il Messaggero) e straniere (The Sun, El CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
Mundo Deportivo, Net.Hr) e della trasmissione di Radio24 La Zanzara;
- che nel video, della durata di circa 16 secondi, entrambi erano perfettamente riconoscibili;
- che la sentenza penale, pur avendo escluso la ricorrenza dei reati contestati dal Pubblico Ministero, ha accertato che gli autori materiali del video e della sua condivisione nelle chat sono MA TT e e ha sottolineato espressamente Parte_2
l'antigiuridicità e la censurabilità delle loro condotte;
- che la virale diffusione di un filmato che la ritrae in un atto della vita privata, sul web e nelle chat Whatsapp di un numero indefinito di persone, le ha arrecato grave nocumento: sul piano biologico, le è stato diagnosticato “Disturbo da Stress Acuto in comorbilità con Disturbo dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti caratterizzato da un elevato quadro ansioso- depressivo a partire dall'evento traumatico subito”; sul piano morale, una profonda sofferenza;
sul piano dinamico-relazionale, una severa inefficienza nella gestione dei rapporti sociali e abbandono del corso di studi universitari;
- che, inoltre, le condotte dei convenuti si sono concretizzate in una grave lesione di valori
3 costituzionalmente tutelati quali il diritto all'immagine, alla privacy, all'identità personale, all'onore e al decoro. Tanto premesso, ha chiesto condannarsi MA TT e Parte_1
al risarcimento dei seguenti danni: Parte_2
- € 283.395,00 a titolo di danno biologico psichico, al netto della componente morale, considerando una invalidità permanente del 50% (ovvero, in subordine, la somma di € 115.026,00, con IP al 30%);
- € 25.000,00 - in via equitativa - a titolo di danno non patrimoniale per violazione del diritto all'immagine, alla privacy, all'identità personale, all'onore, al decoro;
- € 995,52 a titolo di danno patrimoniale, coincidente con le spese sostenute per la perizia di parte psicologica, allegata all'atto introduttivo.
si è costituito eccependo in via preliminare l'improcedibilità Parte_2 della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria o, in alternativa, di quella di negoziazione assistita. Nel merito, ha dedotto:
- che la responsabilità dei fatti va addebitata in via esclusiva al autore del filmato CP_1
e della sua condivisione;
- che, infatti, come emerso dalle indagini svolte in sede penale e richiamate nella stessa pronuncia del GUP, quest'ultimo si è impossessato del suo telefono cellulare, prendendoglielo dalle mani, ha realizzato il video e l'ha contestualmente inviato a se stesso tramite whatsapp;
- che, una volta ritornato nella disponibilità del proprio dispositivo e resosi conto dell'accaduto, ha immediatamente cancellato il file dalla chat whatsapp con CP_1
- che quest'ultimo, lamentatosi della cosa, non solo lo ha sollecitato a ritrasmettergli il filmato, ma nel corso della serata in discoteca lo ha nuovamente avvicinato chiedendogli di poterlo rivedere ancora una volta tramite il suo telefono;
- di avere quindi acconsentito alla richiesta, confidando che non potesse accadere nulla di male, e gli ha consegnato il cellulare per pochi secondi;
- di essersi reso conto solo in un momento successivo che il in quel brevissimo CP_1 lasso temporale, non si era limitato a riguardare il filmato, ma lo aveva invece condiviso attraverso l'applicazione DR, tanto che perfino un amico ( ) che si trovava Persona_2 con lui, lo aveva a sua volta ricevuto;
- di avere a quel punto definitivamente cancellato il video dalla galleria multimediale del telefono;
- di essere dunque completamente estraneo ai fatti: non ha realizzato il filmato, non lo ha condiviso con nessuno e, anzi, l'ha rimosso dal dispositivo praticamente nell'immediatezza;
- che nessuna responsabilità può quindi essergli attribuita, neppure ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
- che, quanto al preteso danno psichico, la perizia di parte prodotta dall'attrice è priva di rilevanza probatoria;
- che il danno derivante dalla lesione del diritto all'immagine, alla privacy e alla reputazione non è provato;
- che in ogni caso l'attrice si è consapevolmente determinata a consumare un rapporto
4 sessuale all'interno del locale adibito a servizi igienici maschili di una discoteca affollatissima, ubicata a pochi chilometri di distanza dal luogo di residenza della stessa e frequentato da persone che ben conoscono lei e il suo allora fidanzato (di professione calciatore e quindi molto noto);
- che ciò configura quantomeno un concorso del fatto colposo del creditore di cui all'art. 1227 c.c., i cui effetti si riverberano inevitabilmente sulla quantificazione del danno, con riduzione della percentuale di responsabilità eventualmente attribuibile al convenuto. Ha poi contestato le domande attoree anche sotto il profilo del quantum e ha insistito per il loro rigetto, chiedendo, in subordine, che l'eventuale risarcimento a suo carico sia ridotto in considerazione del concorso di colpa dell'attrice e in proporzione all'effettivo contributo causale. Si è costituito anche MA TT deducendo:
- che la scelta dei fidanzati di consumare un rapporto sessuale nel bagno di un locale pubblico molto frequentato, peraltro non completamente riservato in quanto privo della copertura superiore, emettendo gemiti e rumori inequivocabili, ha certamente implicato l'accettazione del rischio di essere sentiti all'esterno da tutte le persone presenti nel locale toilette;
- che essi avevano piena contezza del luogo e del contesto e, ciononostante, hanno comunque omesso di adottare alcuna misura per evitare di essere percepiti dai terzi, esponendosi così volontariamente al rischio di interferenze;
- che ciò interrompe il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso ed esclude a priori ogni sua responsabilità;
- che, in ogni caso, è stato proprio il a dargli volontariamente il suo Iphone Pt_2 chiedendogli di fare il video perché più alto fisicamente e quindi più agevolato nelle riprese dall'alto;
- di avere eseguito la registrazione con il telefono di quest'ultimo senza neppure poter vedere quanto si stava svolgendo all'interno del box, avendo solamente il braccio sporto sul top superiore;
- che solamente in un secondo momento si è reso conto di cosa stava realmente filmando e, infatti, la registrazione risulta bruscamente interrotta;
- che, pertanto, difetta l'elemento soggettivo (dolo) dell'invocato illecito extracontrattuale;
- che la diffusione del video a livello virale è unicamente imputabile al convenuto
, tenuto conto delle modalità adottate per la trasmissione del filmato (avvenuta Pt_2 attraverso l'applicazione DR) e delle tempistiche con cui questi ha attuato la condivisione generalizzata del video;
- che in ogni caso nessuna responsabilità può essergli addebitata per la diffusione sul web, legata più che altro alla notorietà del Per_1
Anch'egli ha poi contestato il quantum delle richieste risarcitorie, insistito per il loro rigetto e chiesto in subordine la riduzione del risarcimento in proporzione al concorso di colpa della del contributo causale dell'altro convenuto. Pt_1
Alla prima udienza, è stato assegnato il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, che ha però avuto esito negativo.
5 Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita attraverso escussione di testimoni, interrogatorio formale dei due convenuti ed espletamento di CTU psicologica sull'attrice; quindi, è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. Va preliminarmente chiarito che la revoca, da parte dell'attrice, della costituzione di parte civile nel procedimento penale fa sì che le statuizioni assunte in quella sede siano prive di efficacia vincolante nel presente giudizio civile risarcitorio. Allo stato, peraltro, non è noto quale sia stata la sorte dell'appello proposto dal Parte_4
avverso la sentenza assolutoria pronunciata dal GUP, in quanto nessuna delle parti ha
[...] fornito alcun aggiornamento al riguardo. In ogni caso, gli atti d'indagine prodotti in questo giudizio, nonché la stessa pronuncia resa in abbreviato, costituiscono elementi di prova liberamente valutabili dal Tribunale ai fini della decisione ai sensi dell'art. 116 c.p.c. 3. Passando al merito, in base ai principi generali che disciplinano la ripartizione degli oneri probatori nelle azioni di danno fondate su illecito extracontrattuale, chi agisce in giudizio è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, ossia la condotta antigiuridica, il danno patito, il nesso di causalità fra la prima e il secondo. Nel caso di specie, il fatto storico a fondamento dell'azione risarcitoria proposta da deve ritenersi ampiamente accertato, essendo in parte del tutto pacifico e Parte_1 in parte documentato, e va così ricostruito:
- il 18.11.2019 e il fidanzato , portiere della Parte_1 Persona_1 Parte_5
, si trovavano presso la discoteca il Matterello Joia Club di Rubiera;
[...]
- verso le ore 2:00 all'incirca, si sono appartati in una delle due cabine wc del bagno uomini e ivi hanno consumato un rapporto sessuale;
- va precisato, quanto allo stato dei luoghi, che i due vani sono entrambi dotati di porta con serratura, ma sono aperti, e quindi comunicanti, nella parte superiore, in quanto divisi da una parete di circa 190/200 cm che non arriva fino al soffitto (cfr. annotazione di servizio Questura 21.11.2019);
- i rumori e i gemiti provenienti dalla cabina - chiusa a chiave dall'interno - hanno attirato la presenza di numerosi avventori del locale, che si sono assiepati nel bagno: tra questi, vi erano anche i due odierni convenuti, MA TT e;
Parte_2
- i è sporto verso la toilette occupata dai due fidanzati e, utilizzando l'Iphone CP_1 del , ha filmato dall'alto quanto ivi stava avvenendo (questa circostanza è del tutto Pt_2 pacifica perché ammessa dallo stesso comunque comprovata anche dalle risultanze CP_1 della Consulenza Tecnica informatica svolta su incarico del PM, che ha analizzato gli smartphone di entrambi gli odierni convenuti, e dalla quale emerge che costui, la stessa mattina del 18.11.2019, messaggiando con un terzo, ha confermato di essere il regista del video e glielo ha inoltrato);
- alle ore 2:17 il video è stato inviato via whatsapp dal telefono di a quello di Pt_2
a, quasi contestualmente, è stato rimosso dalla chat attraverso la funzione “elimina CP_1 messaggio”; mmediatamente ha reagito, scrivendo al alle ore 2:18 “Oh CP_1 Pt_2
6 cazzo cancelli il video. Invia fra”;
- in quella stessa serata, ma in un secondo momento, il file è stato condiviso con diverse persone dal telefono di attraverso l'applicazione DR, specifica degli Iphone, e Pt_2 successivamente eliminato dalla memoria del dispositivo, tant'è che il perito del PM non lo ha rinvenuto (le operazioni tecniche hanno permesso invece di rintracciarne la presenza nel cellulare del CP_1
- il video ha ricevuto una immediata e incontrollata diffusione nelle chat whatsapp singole e di gruppo, ai contatti di persone conosciute e sconosciute alla al i quali Pt_1 Per_1 hanno appreso della circostanza solo nel corso della giornata del 18 novembre;
- la rapida circolazione del file tra un numero indeterminato di soggetti ha fatto sì che esso venisse condiviso sul web e quindi sulle piattaforme social, su Youtube e su svariati siti internet anche a carattere pornografico (“Solo porno italiani”, it.pornhub.com), nonché sui giornali e alla radio, tant'è che nel maggio 2023 - epoca alla quale risale la documentazione prodotta al riguardo dalla difesa dell'attrice - e quindi a distanza di oltre 2 anni e mezzo, era ancora possibile rinvenirne i riferimenti attraverso la ricerca su Google (cfr. testimonianza Tes_1
“La mattina del 18 novembre 2019 appena sono arrivata al lavoro i miei colleghi e i miei titolari,
[...] sapendo del rapporto molto stretto che ho con , mi hanno subito chiesto se fossi stata messa al corrente Pt_1 dell'accaduto. Io fino a quel momento non avevo né visto né sentito nulla. Mi hanno detto che c'era questo video che riprendeva la mia amica e il fidanzato, me l'hanno fatto vedere, anche se io inizialmente non volevo nemmeno vederlo perché si trattava di una cosa privata. Quando ho capito che la cosa era diventata virale mi sono sentita in dovere di avvertire immediatamente la mia amica. Il video mi è stato mostrato da un telefono cellulare, i miei colleghi lo avevano ricevuto in varie chat di gruppo, poi sia quel giorno che nei giorni successivi io sono stata tampinata da amici e conoscenti che erano venuti a conoscenza del video per chiedermi se sapevo qualcosa in più; si trattava di persone che magari contattavano me perché non riuscivano a contattare direttamente o Pt_1 perché sapevano che io potevo essere al corrente della situazione. Quelli sono stati giorni di fuoco sia per Pt_1 che per le persone che le stavano attorno. Lo stesso giorno mentre tornavo a casa in macchina ho sentito la notizia per radio e mi sono resa conto che era veramente una cosa già diffusissima. Ho riferito a che il video Pt_1 girava su whatsapp, telegram, youtube, altri canali anche porno;
io ovviamente ho riferito quello che avevo sentito dire da chi mi aveva contattato, non mi ero messa a verificare sulla rete se fosse effettivamente così, anche se ovviamente nelle chat e nei siti giravano i link di collegamento al video, quindi non c'era bisogno di conferme”; testimonianza : “in quei giorni sono stata contattata da diversi amici e conoscenti che Testimone_2 avevano visto il video, mi hanno detto che girava sulle chat di whatsapp e su internet;
alcuni di loro erano preoccupati e me lo dicevano allo scopo di tutelare , ma la maggior parte dei conoscenti ne parlava Pt_1 ovviamente a scopi diversi. Io comunque non ho mai ricevuto il video sul mio cellulare;
l'ho visto dal telefono di altre persone. Ho comunque constatato già nei giorni successivi che il video era diventato virale e girava in diversi siti, era arrivato anche all'estero; la notizia è stata riportata anche da testate giornalistiche sia italiane che straniere;
so che il video era presente anche in siti porno, ma questa è una informazione che mi è stata data da altre persone, io non ho verificato”);
- in conseguenza dell'accaduto, la è stata destinataria di una rilevante quantità Pt_1 di commenti (a dir poco) oltraggiosi e volgari da parte di sconosciuti su vari profili falsi creati ad hoc su Instagram, nonché di messaggi altrettanto oltraggiosi e volgari inviati privatamente in chat, come da doc. 16 allegato alla citazione, al quale interamente si rimanda. Ciò posto, è oggetto di controversia, in primo luogo, l'attribuibilità del fatto - come sopra
7 ricostruito - ai due odierni convenuti, i quali in buona sostanza si scaricano la colpa a vicenda.
afferma infatti che non conosceva il se non di vista;
che nel Pt_2 CP_1 frangente è stato proprio lui a prendergli il telefono di mano, ha fatto il video, ha registrato il suo contatto nella rubrica e se l'è inviato;
che egli non sapeva che cosa contenesse quel video, tant'è che, non appena resosene conto, lo ha subito rimosso dalla chat col che in un CP_1 secondo momento, durante il prosieguo della serata in discoteca, è stato nuovamente il d avvicinarlo e a chiedergli di rivedere il video del suo telefono, approfittando della CP_1 circostanza per condividerlo, a sua insaputa, tramite DR, applicazione di cui lui ( ) nemmeno conosceva il funzionamento. Pt_2 dal canto suo, sostiene invece che sia stato proprio il a chiedergli CP_1 Pt_2 di filmare i due fidanzati perché, essendo più alto di statura, sarebbe stato più facile per lui fare la ripresa dall'alto; afferma inoltre che egli neppure aveva compreso cosa stesse filmando in quanto, sporgendo il braccio verso l'interno del box, non era in grado di vedere cosa stava avvenendo là dentro;
nega inoltre di essere lui l'autore della condivisione del file tramite l'app DR sull'Iphone di . Pt_2
Entrambe le versioni (come già constatato dal GUP) sono evidentemente implausibili e sono, infatti, sconfessate dalle emergenze istruttorie:
- , amico di , sentito come testimone in questo giudizio, sul Persona_2 Pt_2 punto ha dichiarato: “La sera del 17.11.2019 mi sono recato presso il locale Joia di Rubiera assieme al mio amico Durante la serata ci siamo recati nel bagno degli uomini. Mentre usufruiva dei servizi, Pt_2 Pt_2 io mi trovavo nell'antibagno e ho visto entrare una coppia di ragazzi che poi ho appreso essere e Parte_1
i quali si sono chiusi in uno dei bagni. Non ricordo quante persone ci fossero in quel momento Persona_1 nell'antibagno, mi sembra poche, poi ovviamente sono aumentate. Non appena i due ragazzi si sono chiusi nel bagno si sono sentiti rumori espliciti, che non ho sentito solamente io ma anche le altre persone presenti. Quando è uscito dal bagno l'ho avvertito di quello che stava accadendo nell'altro bagno. Nel frattempo, Pt_2 evidentemente la voce si è sparsa nel locale perché sono entrate molte persone”;
- il teste ha dichiarato “Confermo che quella sera a una certa ora Testimone_3 sono entrato nella toilette degli uomini, ma ero da solo, non ero con che come ho detto prima conosco Pt_2 solo di vista. Quando sono entrato, ho visto e el box di destra, che aveva la porta spalancata, i Pt_2 CP_1 quali stavano facendo delle riprese con il cellulare nel box di sinistra, che invece era chiuso e dal quale provenivano dei rumori di atti sessuali”;
- le deposizioni convergono dunque riguardo alla circostanza che dal WC occupato dall'attrice e dal fidanzato provenissero suoni inequivocabilmente indicativi del fatto che al suo interno si stesse svolgendo un rapporto sessuale, ragione per la quale il bagno degli uomini si è in breve tempo affollato di avventori incuriositi, tanto da rendere necessario, a un certo punto, l'intervento del buttafuori;
- è quindi fuori da ogni dubbio che sia che fossero entrambi Pt_2 CP_1 perfettamente consapevoli di quanto stava accadendo nella cabina wc;
- dunque, acclarato che il filmato è stato girato dal on l'Iphone di , CP_1 Pt_2 non è in alcun modo sostenibile - e, anzi, è del tutto contrario alle regole della logica e del buon senso - che il primo non sapesse che cosa stesse filmando e il secondo non sapesse per quale finalità tesse utilizzando il suo telefono;
CP_1
- poco - anzi nulla - conta, quindi, che sia stato a chiedere a i fare Pt_2 CP_1
8 le riprese e gli abbia messo in mano il suo cellulare, o che sia stato, invece, prendere CP_1 il telefono di in via autonoma per fare il filmato;
Pt_2
- pertanto, quanto dichiarato dal teste su questo specifico punto, di per sé, non è Per_2 idoneo a scagionare l'amico : “a un certo punto è entrato un ragazzo molto alto che non
Pt_2 conoscevo e poi ho appreso essere NI EO;
l'ho notato perché sarà alto come me e quindi si faceva notare. Si è avvicinato ad che aveva il telefono in mano e glielo ha preso;
preciso che non glielo ha rubato, glielo
Pt_2 ha preso dalle mani senza violenza, il clima era molto tranquillo. Io ho visto questa scena perché mi trovavo lì, tre scalini più un basso. NI EO, quindi con il telefono di è entrato nel bagno adiacente a quello
Pt_2 occupato dalla coppia di ragazzi e ha sporto il braccio dall'alto per riprendere quello che stava avvenendo all'interno. Ho visto che a quel punto gli ha richiesto indietro il telefono e lui glielo ha restituito. A quel
Pt_2 punto io e siamo usciti dal bagno anche perché è arrivato il buttafuori, che evidentemente era stato
Pt_2 avvertito dalla ressa”;
- va infatti richiamata la deposizione del teste che, con riferimento a questo Tes_3 specifico momento della serata, ha dichiarato: “in ogni caso si sono passati varie volte CP_1 Pt_2 il telefono tra loro, perché stavano entrambi ridendo e facendo un po' gli scemi”;
- può dunque concludersi che non ha sottratto con violenza il telefono al CP_1
e quest'ultimo di certo non si è opposto né si è adoperato per riprenderselo;
Pt_2
- nel clima goliardico (per utilizzare un garbato eufemismo) che animava tutti gli astanti in quel frangente, i due odierni convenuti hanno quindi concorso entrambi alla materiale realizzazione del filmato nella piena e completa consapevolezza e volontarietà dell'azione, scherzando sulla cosa e sottovalutando le conseguenze che di lì a poco si sarebbero concretizzate;
- quanto alla successiva condivisione del video, è plausibile che non appena CP_1 terminata la ripresa e avendo ancora in mano l'Iphone di , abbia immediatamente Pt_2 trasmesso il file al proprio numero, ma è altrettanto plausibile che bbia restituito il CP_1 telefono a , gli abbia chiesto di mandargli il video, abbia esaudito la Pt_2 Pt_2 richiesta e nel giro di un minuto nemmeno se ne sia pentito, rimuovendo il file dalla chat;
- è però un dato di fatto che lo stesso , poco dopo, abbia nuovamente messo Pt_2 il suo Iphone nelle mani di che, rimasto insoddisfatto, voleva visionare il video: è a CP_1 quel punto che, a quanto pare, è avvenuta la prima condivisione a terzi, tramite l'applicazione DR (lo stesso teste ha dichiarato di avere ricevuto il file esattamente con Persona_2 questa modalità);
- non è chiaro chi, fra i due convenuti, abbia materialmente azionato la funzione, ma, anche ammesso che sia stato una cosa è certa: ben sapeva che CP_1 Pt_2 CP_1 voleva una copia di quel video, avendolo già inviato a se stesso una prima volta, essendosi lamentato della sua rimozione dalla chat whatsapp e avendo insistito per riaverlo;
dunque, nel consegnargli nuovamente il suo telefono a distanza di pochi minuti, non è stato semplicemente incauto, ma ha accettato il rischio che di nuovo o inoltrasse, poco importa se a se CP_1 stesso o a terzi;
- in questo giudizio ha ribadito più volte – sia negli atti, che personalmente Pt_2 in sede di interrogatorio formale – che fino a quel momento era persona a lui CP_1 sconosciuta (“prima di questo episodio non lo conoscevo”), ma ciò, lungi dall'alleggerire la sua
9 posizione, è, al contrario, una ulteriore conferma del suo diretto coinvolgimento nei termini sopra evidenziati (“Confermo che quando sono uscito dal bagno e rientrato nella sala del locale sono stato raggiunto da il quale già su whatsapp mi aveva chiesto di rimandargli il video e poi mi aveva raggiunto CP_1 insistendo nella richiesta;
allora io gli ho ridato il mio telefono per farglielo vedere, il video era ancora presente nella galleria”);
- in ogni caso, la condotta del senz'altro non è dimostrativa della volontà di Pt_2
“neutralizzare” gli effetti dell'illecito poc'anzi commesso, ossia la registrazione del video hot: illiceità di cui peraltro egli si era reso ben conto, avendolo cancellato in un primo momento da whatsapp e in un secondo momento dalla galleria multimediale del dispositivo;
- è infine del tutto pacifico, e comunque risulta ammesso in giudizio, che n via CP_1 autonoma abbia condiviso il video con terzi (ad es. , al quale lo ha inviato Persona_3 via whatsapp la mattina del 18.11.2019, confermando di esserne il regista, e commentandone il contenuto). Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, e tenuto conto del disposto di cui all'art. 2055, commi 1 e 3 c.c. – in base al quale, in materia di responsabilità extracontrattuale, laddove il fatto dannoso sia imputabile a più persone, nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali - deve ritenersi che l'evento dal quale l'attrice fa discendere le proprie pretese risarcitorie sia imputabile a entrambi gli odierni convenuti, in pari misura, a titolo di dolo, sia quanto alla realizzazione del video, sia quanto alla successiva divulgazione (condotta, quest'ultima, imputabile al quantomeno a titolo di dolo eventuale). Pt_2
5. Passando ora alla qualificazione giuridica delle condotte poste in essere dai convenuti, esse sono astrattamente sussumibili in diverse fattispecie delittuose che, ai sensi dell'art. 185 c.p., obbligano chi le ha commesse al risarcimento dei danni. In primo luogo, il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all'art. 615 bis c.p., ovvero, in subordine, quello di violenza privata previsto dall'art. 610 c.p.:
- l'art. 615 bis c.p. stabilisce che “Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa;
tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”;
- il GUP ha escluso la ricorrenza di questo reato ritenendo che le toilettes di un locale pubblico non siano qualificabili come luogo di privata dimora e richiamando, a supporto, alcune pronunce di legittimità;
- benché effettivamente debba darsi atto della sussistenza di un robusto orientamento giurisprudenziale che, in questo senso, esclude la natura di “privata dimora” ai suddetti luoghi proprio perché essi sono frequentati da un pubblico di avventori occasionali in numero non determinabile e che si avvicendano quali utenti del servizio, va comunque evidenziato che la tesi
10 non è univoca ed è, quantomeno, opinabile;
- la Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di chiarire in altri arresti che il bene tutelato dalla fattispecie incriminatrice è il diritto alla riservatezza rispetto alla tipologia di atti che la persona svolga nella vita privata, e non già il luogo, in quanto tale, nel quale essa principalmente si svolga (cfr. C. 11.06.2020 n. 27790);
- pertanto, considerato che una toilette, per giunta dotata di porta e serratura, costituisce un luogo nel quale si svolgono atti che per definizione sono riservati e rispetto ai quali la volontà dell'utente di escludere eventuali terzi è la regola, e non l'eccezione, ad avviso di chi scrive è del tutto irrilevante che la toilette stessa sia collocata in una casa di abitazione, in uno studio professionale ovvero in un luogo pubblico o aperto al pubblico;
- e ciò a prescindere dal fatto che, nel caso specifico, l'attrice e il fidanzato l'abbiano utilizzata per uno scopo diverso da quello cui normalmente è adibito un bagno, poiché comunque attinente alla sfera dell'intimità e della riservatezza;
- in ogni caso, sempre la Corte di Cassazione, in adesione all'orientamento richiamato dal GUP, ha ritenuto che in tali ipotesi la condotta rimanga penalmente rilevante e integri il reato di violenza privata, previsto dall'art. 610 c.p. “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339”;
- si tratta di una fattispecie generale dei delitti contro la libertà morale, che trova applicazione tutte le volte in cui il fatto non integri gli estremi di una diversa norma penale incriminatrice, nonché sussidiaria rispetto ai delitti contro la libertà fisica, tenuto conto delle inadeguatezze che sovente questi presentano, nonché della precarietà della contrapposizione tra libertà fisica e libertà psichica;
- con specifico riferimento ad ipotesi analoghe a quella in esame, la Suprema Corte ha affermato “Integra gli estremi del reato di violenza privata - e non quello di interferenze illecite nella vita privata - la condotta di colui che, avendo carpito abusivamente immagini nel locale docce di una piscina comunale, le commercializzi sul web contro la volontà dei soggetti ripresi nei filmati, non ricorrendo, in tal caso, il contesto domiciliare protetto, ex art. 615 bis cod. pen. e sussistendo, invece, il rinnovarsi di una persistente coazione psichica nei confronti di chi non può sottrarsi alle reiterate violazioni della sua intimità, idonea ad integrare la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 610 cod. pen.” (C. Pen. 14.05.2015 n. 28174, citata anche dal Pubblico nell'appello proposto avverso la sentenza di assoluzione emessa Parte_4 dal GUP di Reggio Emilia);
- pertanto, anche volendo assumere che il bagno del Joia Club non sia qualificabile come luogo di privata dimora, il comportamento dei due odierni convenuti integrerebbe comunque il delitto di violenza privata. In secondo luogo, il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'art. 612 ter c.p.:
- la disposizione citata prevede “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al
11 primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è
o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”;
- il GUP ha escluso anche la ricorrenza di tale reato reputando decisiva la circostanza che il filmato sia stato realizzato non da un membro della coppia, bensì da un terzo estraneo al contesto relazionale, e che ciò impedisca ab origine di ritenere quel video “destinato a rimanere privato”;
- benché la tesi sia coerente con il dato letterale della disposizione - che, si ricorda, è stata introdotta dal c.d. Codice Rosso (L. 169/19) ed è entrata in vigore pochissimi mesi prima dei fatti per cui è causa - essa pare, sempre ad avviso di chi scrive, non pienamente aderente alla ratio della norma stessa;
- si ritiene infatti che, inserendo nel codice penale l'art. 612 ter, il legislatore non abbia voluto limitarsi a reprimere le condotte integranti il c.d. revenge porn - ossia la diffusione, soprattutto nella rete, di immagini sessualmente esplicite, senza il consenso del soggetto ritratto, da parte di individui che intendono così denigrare l'ex partner, e quindi normalmente con finalità di vendetta per la fine di una relazione sentimentale - ma abbia inteso contrastare il più generale fenomeno della pornografia non consensuale, reso ancora più grave e preoccupante, negli ultimi anni, dalla diffusione e dell'utilizzo incontrollato dei sistemi di messaggistica istantanea e dei social, che, permettendo una diffusione potenzialmente virale di immagini e contenuti, attribuiscono alla condotta una idoneità lesiva di portata eccezionale;
- la ratio legis pare dunque essere quella di fare fronte al dilagante abuso dei nuovi mezzi di comunicazione e alle pesantissime conseguenze del loro distorto utilizzo;
- sicché, appare più conforme ad essa ritenere che la locuzione “destinati a rimanere privati” vada riferita a immagini e riprese relative ad atti compiuti in un contesto riservato e connotato dalla voluntas excludendi omnes alios dei loro autori, a prescindere dal fatto che chi le ha captate fosse uno di essi o meno;
- la più restrittiva interpretazione fornita dal giudice penale, infatti, lascia fuori dalla portata applicativa della disposizione tutti quei casi - come quello oggetto di questo giudizio - in cui gli autori degli atti riservati sono addirittura ignari di essere ripresi o captati. In terzo e ultimo luogo, il delitto di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., atteso che la condivisione con più persone del video avente il noto contenuto è senza dubbio idonea a ledere la reputazione, l'onore e il decoro dei soggetti ritratti. 6. In ogni caso, le condotte poste in essere dagli odierni convenuti sono antigiuridiche anche a prescindere dalla loro rilevanza penale, in quanto integrano una oggettiva lesione di diritti fondamentali della personalità, di rango costituzionale, quali la riservatezza, l'immagine, l'onore
12 e il decoro. L'offensività rispetto a tali valori è talmente evidente che sul punto non occorre dilungarsi oltre. 7. Passando ora al profilo dell'evento di danno, come già anticipato sopra, il video è circolato in brevissimo tempo nelle chat whatsapp di un numero indeterminabile di persone e, anche in ragione della incontestata notorietà del nel mondo sportivo, è divenuto di Per_1 dominio pubblico, ricevendo ampia diffusione nella rete, sui giornali e alla radio, tant'è che tutt'ora sarebbe rinvenibile utilizzando il motore di ricerca Google. Esso è apparso in svariate piattaforme social e di condivisione di contenuti, nonché su una pluralità di siti web italiani e stranieri, anche di natura pornografica. Circostanze, queste, tutte pacifiche e in larga parte documentate. E' poi parimenti pacifico e documentato che la sia stata bersagliata, sempre Pt_1 attraverso il mezzo dei social, da una pluralità di commenti offensivi in riferimento al video e che, addirittura, siano stati creati sui social network falsi profili allo scopo precipuo di ingiuriarla pesantemente (il ché smentisce smaccatamente l'argomentazione difensiva dei convenuti secondo la quale il volto dell'attrice viene inquadrato solo per poche frazioni di secondo e, pertanto, ella non sarebbe stata nemmeno riconoscibile, poiché quanto accaduto dimostra esattamente il contrario). L'attrice deduce che, in conseguenza dell'accaduto, avrebbe patito gravi danni non patrimoniali sul piano sia biologico-psichico, sia morale ed esistenziale;
in particolare:
- un profondo stato di sofferenza per il fatto in sé e per sé;
- vergogna e disagio nelle relazioni, con conseguente ritiro sociale, in quanto, soprattutto nel periodo immediatamente successivo, veniva riconosciuta dalle persone proprio in ragione di quel fatto, additata e raggiunta da commenti sgradevoli;
- crisi di pianto, insonnia, incubi, ansia per il futuro, sensazione di inefficienza, manifestazioni di un Disturbo da Stress Acuto in comorbilità con Disturbo dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti caratterizzato da un elevato quadro ansioso-depressivo, secondo la diagnosi effettuata dal perito di parte, con invalidità permanente compresa fra il 31 e il 40%. Per tali ragioni, ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dell'importo di € 283.395,00 a titolo di danno biologico-psichico (ovvero, in subordine, € 115.026,00) e di € 25.000,00 in via equitativa a titolo di danno morale, cui va aggiunta la somma di € 995,52 per danno patrimoniale coincidente con la spesa sostenuta per la perizia psicologica. Nella memoria ex art. 183, comma VI n. 1) c.p.c. l'attrice ha riquantificato il danno biologico richiesto in € 190.041,00, ovvero, in subordine, sempre € 115.026,00, fermo il danno morale nella misura già indicata di € 25.000,00. Nelle note conclusive, ha poi ulteriormente modificato le domande chiedendo quantificarsi in € 100.000,00 il danno morale da sofferenza soggettiva e in € 25.000,00 quello da lesione del diritto all'immagine, alla privacy, all'identità personale, all'onore e al decoro. Partendo dalla prima voce risarcitoria, avente ad oggetto il danno biologico-psichico, occorre rifarsi alla Consulenza Tecnica d'Ufficio psicologica svolta in corso di causa, all'esito della quale l'IO incaricato dal Tribunale ha così concluso: “Il percorso osservativo ha potuto
13 evidenziare uno stato di generica sofferenza emotiva nella perizianda reattivo all'evento considerato traumatico del 18 novembre 2020 (recte 2019) non inquadrabile in una definita patologia diagnostica. Non esiste alcuna documentazione sanitaria agli atti che possa attestare la presenza di danno biologico in termini medico-legali. E' ravvisabile uno stato di sofferenza emotivo connotato da sentimenti di vergogna sociale ed impossibilità a realizzare i propri obiettivi di vita personali e lavorativi a lungo termine”. Più in particolare la CTU, esaminata più volte l'attrice, ha constatato un disagio emotivo che “concerne uno stato di ansia con preoccupazioni pessimistiche sul futuro, irritabilità, qualche disturbo del sonno, instabilità emotiva, suscettibilità alle critiche. In particolare si rileva una importante suscettibilità al giudizio ed uno spiccato senso di vergogna sociale . La sensazione che la perizianda ha citato di sentirsi con una
“spada di Damocle” sul capo rappresenta la metafora di una condizione di precarietà esistenziale legata a possibili minacce esterne costituite dall'attacco alla propria reputazione”. Ha inoltre verificato che tale disagio appare “correlato alla vicenda della diffusione mediatica del video”. Tuttavia, tenuto conto della sintomatologia riferita e manifestata dall'attrice, e valutata l'assenza di documentazione sanitaria redatta dal medico di base o da specialisti nel periodo successivo all'evento, attestante la sussistenza di patologie e l'assunzione di eventuali terapie, ha accertato che detto disagio “non può essere inquadrato in una specifica categoria diagnostica del DSM 5” e che, pertanto, non sussiste danno biologico. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni della CTU, che il Tribunale condivide e fa proprie, in quanto esito di una analisi dettagliata e approfondita degli atti e dei documenti di causa, nonché del ripetuto esame diretto della persona dell'attrice, esaustivo e completo, nonché immune da vizi logici;
l'IO ha, inoltre, risposto in modo esauriente alle osservazioni del CTP della Pt_1
Va a questo proposito evidenziato che la difesa attorea in sede di precisazione delle conclusioni e nelle note finali, ha insistito per la sua rinnovazione, deducendo in estrema sintesi che l'IO avrebbe omesso di somministrare alla ell'apposita testistica, sarebbe Pt_1 stata condizionata – nelle sue valutazioni – da una sorta di pregiudizio di fondo nei suoi riguardi e non avrebbe adeguatamente valorizzato alcune circostanze quali l'interruzione degli studi universitari e la chiara riconoscibilità del volto della ragazza nel filmato. Le censure non sono persuasive. Premesso che nell'operato della CTU non pare ravvisabile alcuna censura di tipo moralistico, l'incarico affidatole aveva ad oggetto la verifica della sussistenza di un danno biologico psichico (e la sua entità), e quindi di una lesione clinicamente accertabile dell'integrità psicofisica dell'attrice. Quest'ultima non ha specificamente dedotto, né comunque dimostrato, quali sono gli aspetti, sicuramente indicativi di una lesione di questo tipo, che i test non somministrati avrebbero invece messo in luce;
gli elementi di fatto che la CTU non avrebbe correttamente valutato non paiono dimostrativi di un danno alla salute, mentre appare decisiva l'assenza di documentazione medica riferita al periodo successivo ai fatti. Dunque, non sussistono i presupposti per la rinnovazione della CTU o per una sua eventuale integrazione e nulla può essere riconosciuto a titolo di danno biologico, né sussiste il diritto al rimborso della spesa sostenuta dall'attrice per la perizia di parte. 8.
14 Discorso diverso deve farsi per il danno morale. Si è già dato conto sopra della virale e immediata diffusione del filmato in whatsapp, web, canali, social network, giornali e radio. Circostanza che, di per sé, considerato il contenuto del video, è sufficiente a determinare una lesione dell'onore, del decoro e della reputazione che si risolve in un pregiudizio in termini di sofferenza psichica meritevole di essere ristorato. Tale pregiudizio ha comunque trovato conferma in sede istruttoria. Prima di tutto, la CTU, pur avendo escluso il danno biologico, ha comunque descritto un quadro di patimento interiore piuttosto dettagliato - caratterizzato da vergogna e ansia sociale, preoccupazione per la propria vita lavorativa e relazionale - del tutto coerente e compatibile con il fatto e, quindi, ad esso causalmente riconducibile. Inoltre, le testimonianze acquisite hanno dimostrato che, soprattutto nel periodo successivo – ma con strascichi anche all'attualità – l'attrice si è trovata ad affrontare in più occasioni la sgradevole condizione di essere riconosciuta dalla gente e identificata come “quella del video” e per tale motivo essere derisa e denigrata. La teste ha dichiarato: “Nei primi giorni successivi all'accaduto non Testimone_1 Pt_1 aveva piacere ad uscire di casa, o comunque ad andare nei luoghi affollati e quindi ha evitato. Nelle occasioni in cui però ci siamo successivamente trovate ad uscire, la riconoscevano praticamente tutti, si sentivano le voci delle persone che dicevano “hai visto? È quella del video” ecc.; alcuni andavano anche oltre, prendendola in giro e facendo dei versi, soprattutto gruppi di ragazzi;
ho cercato di starle vicino in quel periodo e mi è capitato anche di litigare con qualcuno per questo motivo, non è stato un periodo facile. Questi episodi all'inizio erano più frequenti, poi sono andati man mano diminuendo, ma comunque se ne è parlato per almeno un anno e in realtà ancora se ne parla a distanza di 4 anni. E' capitato anche di recente che amici dei miei genitori menzionassero questo episodio parlando con loro”. La teste , zia dell'attrice, ha dichiarato: “Posso Testimone_4 riferire di un episodio avvenuto il 12.01.2020, me lo ricordo perché era il compleanno di mio padre e siamo andati a festeggiarlo in un ristorante a Salvaterra;
assieme a noi e ad altri familiari c'era anche . Appena Pt_1 entrata nel locale mi sono avvicinata al bancone per chiedere il tavolo e lì c'era un gruppetto di ragazzi che stavano ridacchiando e si davano gomitate;
nell'avvicinarmi ho sentito espressamente questa frase “quella lì è quella del video” ed era riferita a , infatti non appena questi ragazzi hanno capito che io ero con lei si Pt_1 sono zittiti. Questo è l'unico episodio che mi ricordo, però mi ha riferito che in diverse occasioni quando Pt_1 girava per Reggio Emilia veniva riconosciuta e presa in giro, sempre per la questione del video in discoteca”. Il pregiudizio in esame deve dunque ritenersi provato nell'an e la sua quantificazione non può che avvenire secondo equità (criterio che il giudice può adoperare in presenza dei presupposti di legge a prescindere da una espressa richiesta di parte: di qui, l'infondatezza dell'eccezione di tardività sollevata dai convenuti negli atti finali con riferimento alla richiesta dell'attrice di provvedere sul punto in via equitativa). Nella determinazione del danno occorre tenere conto di vari elementi: la tipologia del video, il contesto in cui i fatti si sono verificati, la sua immediata ed estesa divulgazione, le conseguenze a livello soprattutto sociale che l'accaduto ha determinato nella vita dell'attrice. Il tutto, però, nei limiti, della domanda attorea: il principio dispositivo, infatti, impedisce al giudice di andare ultra petita e gli impone di rimanere entro il perimetro tracciato dalla parte con la formulazione delle conclusioni. Nel caso di specie, sin dall'introduzione del giudizio ha quantificato Parte_1
15 nella somma di € 25.000,00 il danno morale che ritiene di avere subìto; nelle note conclusive, preso atto degli esiti della CTU che ha escluso il danno biologico, ha chiesto il riconoscimento di € 100.000,00 a titolo di danno morale ed € 25.000,00 per danno da violazione del diritto all'immagine, privacy ecc. Ora, premesso che una tale differenziazione delle poste risarcitorie appare quantomeno nebulosa (atteso che il danno da violazione del diritto all'immagine, privacy ecc. non è e non può essere qualcosa di diverso dal danno morale), la domanda di € 100.000,00 formulata nelle note finali è evidentemente tardiva e non può essere accolta, essendo riferita a un pregiudizio che, sino al momento della precisazione delle conclusioni, era stato stimato dalla stessa attrice nella minor somma di € 25.000,00 (e apparendo una diretta conseguenza dell'esito sfavorevole della Consulenza Tecnica). Pertanto, il danno morale subìto da per i fatti oggetto di causa, in Parte_1 ossequio al citato principio dispositivo, va determinato in via equitativa nella somma di € 25.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. dal fatto alla data odierna, e così per complessivi € 32.187,56 (somma sulla quale andranno poi calcolati gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo).
9. I convenuti hanno eccepito che l'attrice e il fidanzato, utilizzando il wc di un locale pubblico per consumare, peraltro rumorosamente, un rapporto sessuale, si sarebbero consapevolmente esposti al rischio di interferenze esterne, sicché l'eventuale danno andrebbe ridotto ai sensi dell'art. 1227 c.c., tenendo conto del concorso di colpa della vittima. L'eccezione è però infondata. Certamente, come s'è già detto, la e il hanno impiegato la toilette Pt_1 Per_1 della discoteca per una finalità impropria e non hanno adottato alcun accorgimento per non farsi “scoprire”; tuttavia, l'unico rischio che essi hanno consapevolmente accettato è evidentemente quello di farsi percepire dall'esterno, essere riconosciuti ed esporsi ai commenti più o meno sconvenienti degli astanti, una volta usciti dal box. Non certo quello di farsi immortalare in un filmato che sarebbe stato reso di dominio pubblico (ed è questo ciò di cui gli odierni convenuti sono chiamati a rispondere).
10. L'ulteriore eccezione, svolta da secondo cui non potrebbero comunque essergli CP_1 addebitati i danni legati alla diffusione della notizia sul web, dovuta più che altro alla notorietà del è parimenti infondata. Per_1
Ai sensi dell'art. 1223 c.c. – richiamato, in materia di responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c. – il risarcimento può avere ad oggetto solamente i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Nel caso di specie, certamente la diffusione sui media è legata, in parte, alla popolarità di
, ma entrambi i convenuti erano ben consapevoli del fatto che quest'ultimo era, Persona_1 all'epoca, il portiere della squadra di calcio locale e dunque persona molto nota: del resto, è lecito ritenere che sia stato poi questo ad avere destato il loro stesso interesse per la scena, spingendoli a documentarla in un video (e, per quanto riguarda a “vantarsi” con terzi CP_1 di esserselo procurato: cfr. conversazione whatsapp con ). Per_3
Sicché essi rispondono di tutti i danni derivanti dalla condotta così posta in essere.
16 11. In definitiva, l'azione dell'attrice va accolta nei limiti sopra evidenziati e i convenuti vanno condannati, in solido e in pari misura nei rapporti interni, a corrispondere in suo favore la somma di € 32.187,56, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data odierna al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza dei fatti per cui è causa.
12. L'accoglimento della domanda attorea per una somma sensibilmente inferiore a quella richiesta giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2; va posto a carico dei convenuti, in via solidale, il rimanente 1/2, liquidato come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/12), tenendo conto del valore del decisum e dell'attività svolta. Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate in corso di giudizio, vanno definitivamente poste a carico solidale delle parti, in pari misura nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, in parziale accoglimento della domanda dell'attrice, che per il resto rigetta, ACCERTA la responsabilità dei convenuti, in misura paritaria, per i fatti illeciti oggetto di causa;
CONDANNA i convenuti, in solido, a pagare all'attrice la somma di € 32.187,56, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data odierna al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza dei predetti fatti illeciti;
CONDANNA i convenuti, in solido, a pagare all'attrice le spese di lite nella misura di 1/2 che liquida (già in tale quota) in € 225,40 per anticipazioni, € 3.800,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
PONE le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale di tutte le parti, in pari misura nei rapporti interni. Così deciso a Reggio Emilia il 05/03/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale. Il Giudice Francesca Malgoni
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