TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 5720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5720 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 487 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Miluccio Parte_1 E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'avv. IDA RAMPINO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08.01.24, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l assumendo: che mentre prestava la sua CP_1 attività lavorativa come impiegato presso la in data Controparte_2 29.09.2022, cadeva dallo scaletto mettendo inavvertitamente un piede in fallo e per difesa nella caduta si appoggiava con il braccio destro a terra;
che risultava affetto da: pregressa frattura capitello radiale a destra;
sclerosi delle limitanti articolari del radio e dell'ulna; riduzione di ampiezza della rima articolare;
che l'infortunio veniva comunicato, come per legge, alla sede dell di competenza chiedendo CP_1 la liquidazione della relativa rendita o, in subordine, dell'indennizzo in capitale;
che dopo aver espletato la visita medica, l , con nota CP_1 del 14.01.2023, accertava una menomazione dell'integrità psico-fisica del 2%; che avverso tale decisione, in data 24.04.2023, presentava ricorso senza ricevere alcun riscontro. Tanto premesso, concludeva: “1- . accogliere il presente ricorso, accertando e dichiarando, previa consulenza tecnica di ufficio, il ricorrente, Sig.re il quale dichiara << di essere nelle Parte_1 condizioni economiche per beneficiare dell'esenzione al pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza, giacché il reddito familiare percepito nell'anno precedente all'instaurazione del giudizio, ai fini IRPEF, è inferiore a due volte il reddito stabilito dagli artt.76 e 77 del T.U. di cui al D.P.R. 115/02, come modificato dall'art.11 della legge n.306/03, ex ultimo comma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., di impegnarsi a comunicare eventuale variazione del reddito nel corso del giudizio e che il valore della prestazione dedotta in giudizio è di €. 48.000,00>>, soggetto con una inabilità permanente al lavoro, con percentuale nella misura dal il 6% e il 15% e, in conseguenza dichiarare il suo diritto alla liquidazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico subito, ex art.13 D.Lgs. 38/00; 2. per gli effetti condannare l
[...]
, in persona Controparte_1 del rappresentante leg. pro temp., al pagamento in capitale del danno biologico, quantificato nella misura compresa tra il 6% e il 15%, con decorrenza come per legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. condannare, altresì, l Controparte_1
in persona del rappresentante leg. pro
[...] temp., al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione al costituito procuratore antistatario.”
Si costituiva l che eccepiva la nullità del ricorso per mancanza dei CP_1 requisiti di cui all'art. 414 c.p.c; nel merito, contestava la fondatezza della domanda, sia in fatto che in diritto. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
In corso di causa veniva disposta consulenza tecnica sulla documentazione in atti.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda è procedibile risultando agli atti il previo esperimento dell'iter amministrativo.
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'art. 13 d.lgs. 28/02/00 n. 38, rubricato Danno biologico, stabilisce: «1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico».
Nel caso di specie, il ricorrente sostiene di essere affetto da un complesso invalidante che ne riduce, del tutto e in modo permanente, la propria capacità lavorativa e causa una inabilità lavorativa, con postumi permanenti in percentuale pari almeno al 6%.
Il consulente d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha tuttavia escluso che l'inabilità lavorativa del ricorrente possa essere pari almeno al 6%.
All'uopo ha affermato che: …….“ tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, si può affermare, che allo stato vi è una menomazione dell'integrità psico-fisica assunta ai sensi dell'art. 13 D.L.GS. 38/2000 è pari a 2%. Inoltre, tutta la documentazione medica risalante al 2022 riferisce pregressa frattura capitello radiale a destra, ma successivamente agli atti non risulta null'altro che fa presagire di postumi o infermità tali da aver problemi dell'accaduto. Vi è solo un certificato di un medico privato dott. datato 08.03.2023, medico odontoiatra, che Persona_1 descrive una diagnosi “pregressa frattura capitello radiale a destra”, ciò vuol significare che il signor non ha riportato nessun Parte_1 aggravamento successivamente all'accaduto, risulta inoltre un RX datato 07.11.2022 dopo 2 mesi dall'accaduto che prevede “esiti consolidati di pregressa frattura a sede intra-articolare del capitello radiale, non si apprezzano lesioni ossee a focolaio e/o del tipo traumatico in atto, lieve riduzione di ampiezza della rima articolare”. Dopo di questo, nessun certificato che attesta una difficoltà nel movimento del braccio destro e prensilità delle mani ossia nel prendere o afferrare gli oggetti. Sulla base di tutto quanto sopra esposto, si ritiene pertanto di poter affermare che il Sig. è affetto dalla malattia per infortunio sul Parte_1 lavoro denunciata e riportata nel ricorso che ha determinato (come da tabelle) un danno del 2%, in pieno accordo con la Commissione .” CP_1 Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, non residuando margini per dare ingresso ad ulteriori censure. La domanda va pertanto rigettata. Le spese vanno compensate ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c..
PQM
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese.
Napoli, il 10/07/2025
IL GIUDICE Stefania Borrelli