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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/06/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di divorzio contenzioso iscritto al n. 2850/2024 di Ruolo Generale vertente t r a
, con l'avv. BIASUTTI ELENA Parte_1
RICORRENTE
e
, con l'avv. ROMANELLO GABRIELE CP_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate all'udienza del
16.6.2025)
1. confermarsi l'affido esclusivo cd. rafforzato dei minori e Persona_1
alla madre, autorizzando la stessa ad assumere, anche in Persona_2
assenza di preventivo confronto e consenso del padre, ogni decisione anche di maggior rilevanza nell'interesse dei figli (a titolo meramente esemplificativo, in ambito medico, sanitario, terapeutico, scolastico, extrascolastico, religioso, sportivo, ricreativo…).
2. Confermarsi il collocamento dei figli presso la madre.
3. Confermarsi la presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte dei Servizi
1 Sociali di Udine per supporto, monitoraggio e controllo e, in particolare, per
l'attivazione delle visite protette padre-figli di cui al successivo punto 4), nonché di eventuali interventi educativi ritenuti utili in favore dei minori, anche eventualmente con il coinvolgimento dei Servizi Specialistici.
4. Quanto alle modalità di visita dei minori con il sig. , confermarsi il CP_1 diritto/dovere del padre di vedere i figli, allo stato, esclusivamente nell'ambito di visite protette, che dovranno essere organizzate dai Servizi Sociali, previa preparazione del padre e dei minori stessi, tenendo conto delle esigenze dei figli e delle parti e cercandodi evitare contatti tra i coniugi. Consentire sin d'ora al
Servizio Sociale di autonomamente valutare un'eventuale attivazione di visite libere.
5. Confermarsi il divieto al sig. di avvicinarsi ai luoghi di domicilio e CP_1
lavoro della sig.ra nonché ai luoghi di istruzione dei figli. Pt_1
6. A titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, disporsi
l'obbligo in capo al sig. di versare su conto corrente intestato alla sig.ra CP_1
le cui coordinate sono a lui già note, la somma, annualmente rivalutabile Pt_1
secondo gli indici ISTAT, di euro 400,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese
(euro 200,00 per ciascun figlio).
7. Confermarsi che l'assegno unico universale venga percepito esclusivamente dalla sig.ra Pt_1
8. Confermarsi che le spese straordinarie nell'interesse dei figli minori siano disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine e siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
9. Spese legali del presente procedimento compensate tra le parti. Spese di lite, oltre
CNA, da liquidarsi a favore dello Stato per la posizione della sig.ra Pt_1
essendo quest'ultima ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento dd.
31.7.2024, disponendo la liquidazione delle competenze e delle spese di causa al difensore nei termini indicati dalla legge e contestualmente alla decisione del presente procedimento, conformemente a quanto previsto dall'art. 83, comma 3 bis,
D.P.R. 115/2002 (introdotto dalla legge 208/2015).
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 15.09.2018; dall'unione sono nati i figli (22.5.2019) e (26.1.2021), entrambi Persona_1 Persona_2
minorenni.
Con decreto n. 2961/2021 il Tribunale di Udine ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, prevedendo: l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
visite libere padre-figli, previo accordo con la madre, anche presso la casa familiare;
assegnazione della casa familiare sita a Udine, via
Valeggio n.1, alla madre, quale genitore collocatario, con impegno del sig. CP_1
a trasferirsi altrove;
assegno di mantenimento in favore dei figli a carico del padre pari ad euro 200,00 mensili (100,00 per ciascun figlio); riparto delle spese straordinarie al 50% tra le parti;
nulla a titolo di mantenimento tra coniugi.
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, la sig.ra ha adito il Tribunale di Pt_1
Udine, rappresentando, in sintesi: che il sig. aveva lasciato la casa familiare, CP_1
senza spostare la residenza e senza restituire alla moglie la copia delle chiavi;
che da febbraio 2024, nonostante i rientri in Italia, egli non ha contatti, neanche telefonici, con i figli;
che nel febbraio 2024 si era presentato presso la casa familiare, senza preavviso, per restarvi circa una settimana e, durante tale soggiorno, aveva agito violenza sessuale nei confronti della moglie (fatto per il quale la ricorrente ha sporto denuncia-querela); che, a seguito di tale grave evento, la sig.ra si rivolgeva all' che le metteva a Pt_1 Controparte_2
disposizione, da novembre 2024, una casa protetta ove risiedere con i figli. La ricorrente, concludeva, dunque, chiedendo, oltre alla pronuncia sullo status:
l'emissione di un divieto di avvicinamento a carico del resistente, a sé e alla prole;
l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato dei minori, salva la possibilità per il padre di incontrare i figli nell'ambito di visite protette;
la presa in carico del nucleo, per supporto, da parte dei Servizi Sociali;
un aumento dell'assegno di mantenimento a carico del resistente per i figli, da euro 200,00 ad euro 500,00 complessivi.
Il resistente non si costituiva inizialmente in giudizio;
nondimeno, alla prima udienza di comparizione delle parti svoltasi in data 14.01.2025, compariva l'avv.
Romanello, munito di mandato alle liti rilasciato dal sig. CP_1
Il procuratore aderiva alla domanda di divorzio, rimettendosi quanto alle ulteriori richieste, ma auspicando comunque una soluzione bonaria della vertenza. In particolare, il legale riferiva che il sig. lavora attualmente in Francia, ma CP_1
3 sporadicamente e senza regolare contratto e che vorrebbe rientrare in Italia per cercare lavoro. In seguito, il resistente si è costituito in giudizio, di fatto aderendo alle richieste della controparte, pur auspicando un futuro riavvicinamento ai figli.
La sig.ra nel corso della prima udienza, ha riferito al giudice istruttore che Pt_1
il sig. era rimasto presso la casa familiare fino al 2022, nonostante la CP_1
separazione, e ciò anche per ivi scontare gli arresti domiciliari;
dopodiché se ne era andato all'estero e aveva versato solo saltuariamente il mantenimento per la prole;
da mesi non corrispondeva più l'assegno e non vedeva i figli. A novembre 2024 si era presentato, senza alcun preavviso, fuori dalla scuola dei minori, pretendendo di vederli e di portarli via con sé. La sig.ra ha rappresentato di aver bloccato il Pt_1
contatto telefonico del marito, su suggerimento della polizia giudiziaria, a causa delle minacce e degli insulti ricevuti;
inoltre, ha riferito che, proprio prima dell'udienza, ha ricevuto una telefonata minacciosa dal fratello del sig. . CP_1
All'esito della prima udienza, il giudice ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti (art. 473-bis.22 c.p.c.), accogliendo le richieste attoree in punto affidamento, collocamento, divieto di avvicinamento del resistente e anche diritto di visita paterno in forma protetta;
ha fissato in euro 300,00 complessivi (150,00 per figlio) l'assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore della prole.
Con sentenza n. 40/2025 il Tribunale ha pronunciato il divorzio tra le parti, rimettendole innanzi al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali competenti, i quali hanno riferito che la sig.ra è Pt_1
stata dapprima accolta (a decorrere dal 6.11.2024) presso una casa rifugio del servizio e, successivamente, dal 17.04.2025 presso una comunità CP_2
educativa mamma-bambino, ove è stata avviata, in suo favore e della prole minorenne, una complessa progettualità di supporto e recupero, anche in vista del raggiungimento di una maggiore autonomia, personale ed economica.
Infine, all'udienza del 16.6.2025 i procuratori hanno rassegnato le conclusioni congiunte indicate in epigrafe e hanno chiesto che la causa fosse immediatamente rimessa in decisione al Collegio.
Ebbene, ritiene il Collegio che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate, infine, dalle parti, attesa la loro piena conformità agli interessi superiori, morali e materiali, dei minori.
In particolare, l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre risulta, nel
4 caso di specie, giustificato dalla totale assenza del padre, il quale da mesi non ha alcun contatto con i figli, non li cerca e non si cura delle loro esigenze, morali e materiali, omettendo da mesi il versamento dell'assegno di mantenimento pur stabilito giudizialmente. In base a quel poco che si è potuto constatare nel corso delle udienze, il sig. si trova all'estero, forse detenuto in Svizzera;
si CP_1
sono di recente concluse a suo carico le indagini per i reati di maltrattamenti in famiglia (a danno tanto della moglie quanto dei figli, sia durante la convivenza che durante l'allontanamento dell'abitazione a seguito della separazione personale), di violenza sessuale in danno della coniuge, e di violazione degli obblighi di assistenza familiare (per non aver versato l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie per i figli dal 2021 ad oggi).
La madre è sostanzialmente l'unico genitore di riferimento dei figli;
la stessa dovrà continuare ad essere supportata dai Servizi Sociali e dalla comunità ospitante nell'accudimento degli stessi nonché nel progetto di raggiungimento di una propria autonomia, personale ed economica.
Il padre, tenuto conto delle gravi accuse pendenti a suo carico, nonché dell'assenza dalla vita dei figli, potrà vederli solo nell'ambito di visite protette sempre alla presenza di un educatore, previa preparazione adeguata da parte degli operatori, anche dei minori;
in ogni caso, il diritto di visita dovrà essere subordinato all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle autorità penali competenti eventualmente anche estere, in considerazione del fatto che il sig. pare essere CP_1
ad oggi detenuto in Svizzera. Ad oggi, la pendenza a carico del resistente di un procedimento penale in Italia riguardante condotte così gravemente pregiudizievoli per i figli, nonché il disinteresse manifestato dal padre nei riguardi delle esigenze della prole, preclude la possibilità di delegare ai Servizi Sociali qualsiasi valutazione in ordine alla futura liberalizzazione degli incontri.
Nulla osta, infine, all'accoglimento delle conclusioni delle parti in punto misure economiche, essendo l'importo stabilito a carico del resistente congruo rispetto ai bisogni dei figli, che sono interamente a carico della madre.
Le spese di lite sono integralmente compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
5 1. conferma l'affido esclusivo cd. rafforzato dei minori e Persona_1
alla madre, autorizzando la stessa ad assumere, anche in Persona_2
assenza di preventivo confronto e consenso del padre, ogni decisione anche di maggior rilevanza nell'interesse dei figli (a titolo meramente esemplificativo, in ambito medico, sanitario, terapeutico, scolastico, extrascolastico, religioso, sportivo, ricreativo…).
2. conferma il collocamento dei figli presso la madre;
3. conferma la presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali di Udine per supporto, monitoraggio e controllo e, in particolare, per l'attivazione delle visite protette padre-figli di cui al successivo punto 4), nonché di tutti gli eventuali interventi di supporto per la madre ed educativi ritenuti utili in favore dei minori, anche eventualmente con il coinvolgimento dei Servizi
Specialistici;
4. quanto alle modalità di visita dei minori con il sig. conferma il CP_1 diritto/dovere del padre di vedere i figli, allo stato, esclusivamente nell'ambito di visite protette, che dovranno essere organizzate dai Servizi Sociali, previa adeguata preparazione del padre e dei minori stessi, tenendo conto delle esigenze dei figli e delle parti e cercando comunque di evitare contatti tra i coniugi. Le visite protette in ogni caso potranno riprendere solo subordinatamente all'autorizzazione rilasciata dalla competente autorità penale anche se del caso estera, laddove il sig. CP_1 risulti detenuto all'estero;
5. conferma il divieto al sig. di avvicinarsi ai luoghi di domicilio e lavoro CP_1
della sig.ra nonché ai luoghi di istruzione dei figli per la durata massima di Pt_1
legge (1 anno);
6. a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, dispone l'obbligo in capo al sig. di versare su conto corrente intestato alla sig.ra CP_1
le cui coordinate sono a lui già note, la somma, annualmente rivalutabile Pt_1
secondo gli indici ISTAT, di euro 400,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese
(euro 200,00 per ciascun figlio);
7. conferma che l'assegno unico universale venga percepito esclusivamente dalla sig.ra Pt_1
8. conferma che le spese straordinarie nell'interesse dei figli minori siano disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine e siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6 9. spese compensate.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 16.6.2025.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Udine.
Il Presidente dott. Fabio Luongo
Il Giudice estensore dott.ssa Elisabetta Sartor
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