Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00045/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00005/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Melillo e Ciro Filosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
di Municipia S.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento implicito di rigetto (silenzio-rifiuto ex art. 25 della legge n. 241 del 1990) con cui Municipia S.p.a. ha illegittimamente rifiutato l’accesso agli atti ed ai documenti amministrativi detenuti dalla stessa, ed in particolare la copia del preavviso di fermo amministrativo del -OMISSIS- e l’avviso di accertamento esecutivo n. -OMISSIS- ed il relativo referto di notificazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il consigliere RI CA; nessuno presente per la parte ricorrente, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., notificato e depositato il 17 gennaio 2026, l’odierna istante agisce avverso il silenzio rifiuto, serbato da Municipia S.p.a. – con sede legale a Trento e concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di Marano di Napoli – sull’istanza di accesso presentata dalla predetta a mezzo pec in data 5 dicembre 2025.
La domanda di accesso ha ad oggetto la richiesta di rilascio di copia del preavviso di fermo amministrativo del -OMISSIS-, l’avviso di accertamento esecutivo n. -OMISSIS- ed il relativo referto di notificazione; e tale istanza è motivata con riferimento alla necessità, di carattere defensionale, di ottenere in sede giurisdizionale la dichiarazione di nullità o l’annullamento e l’inefficacia delle presunte pretese creditorie indicate.
Perfezionatosi il diniego all’accesso tacitamente formatosi – atteso l’inutile decorso del termine di trenta giorni di cui all’art. 25, co. 4, della l. n.241/1990 – la ricorrente ha, pertanto, proposto il ricorso in epigrafe affidandolo all’unico motivo di VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 22 L. 241/90, ART. 2 D.P.R. 184/2006, ART. 26 D.P.R. 602/73 – VIOLAZIONE DELL’ART. 24 DELLA COSTITUZIONE :
l’ente intimato ha tenuto un contegno inerte che si pone in contrasto con la normativa sull’accesso ai documenti, venendo in rilievo il diritto di accesso difensivo di cui all’art. 24, co. 7, della l. n. 241/1990, il quale costituisce un fondamentale principio di carattere generale espressione dei principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa.
Ha, quindi, chiesto: a) la declaratoria del diritto ad accedere ai documenti richiesti con l’istanza del 5 dicembre 2025; b) di ordinare all’ente intimato l’esibizione dei documenti richiesti mediante visione ed estrazione di copia; con vittoria di spese e accessori da distrarre ai procuratori antistatari.
B. – Municipia S.p.a., seppure ritualmente intimata, non si è costituita.
C. – In vista della trattazione della causa parte ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha dato atto della mancata ostensione della documentazione – nonché, dell’impugnazione innanzi alla CGT di I grado di Napoli (N.R.G. -OMISSIS-) della comunicazione di avvenuta iscrizione di fermo amministrativo – insistendo per l’accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese, anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale per l’ipotesi di sopravvenuto deposito della documentazione.
Quindi, alla camera di consiglio del 19 marzo 2026 – nessuno presente per la parte ricorrente, come da verbale – la causa è stata posta in decisione.
D. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve innanzitutto osservarsi che sussiste in capo alla ricorrente la legittimazione attiva, in quanto – come documentato in atti – la predetta è destinataria della comunicazione di fermo amministrativo (che rende noto di avere impugnato); e, correlativamente, come più volte rilevato da questo Tribunale, sussiste la legittimazione passiva di Municipia s.p.a. quale soggetto detentore dei documenti.
Invero, in applicazione dell’art. 25, co. 2, secondo periodo, della l. n. 241/1990, il detentore è tenuto a consentire l’accesso al pari del soggetto che ha formato i documenti richiesti: la disposizione stabilisce infatti che la domanda di accesso, in modo disgiuntivo, può essere “rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”.
Non può, quindi, dubitarsi della detenzione, o quantomeno della diretta disponibilità da parte di Municipia S.p.a. dei documenti richiesti, in quanto necessari per tale soggetto riscossore per dare corso alla procedura esecutiva per conto del creditore sostanziale (v., in tal senso, su controversia analoga, la sentenza di questo T.R.G.A., 11 febbraio 2026, n. 27)
Nel merito, quanto alla fondatezza della pretesa azionata, va rilevato che, come dedotto nel ricorso, non sono configurabili elementi ostativi all’accoglimento della domanda di accesso, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 24, co. 7, della citata l. n. 241/1990, deve comunque essere garantito l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici; evenienza sussistente nel caso di specie, come desumibile dal contenuto dell’istanza di ostensione di determinati documenti.
L'accesso difensivo, invero, è strumentale alla tutela di situazioni giuridiche soggettive (Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 19/2020) e, pertanto, grava sulla parte istante l’onere di dimostrare che il documento di cui chiede l’ostensione sia necessario per la cura dei propri interessi, senza che, tuttavia, né l’amministrazione prima, né il giudice successivamente, possano effettuare una valutazione ex ante sulla decisività di tale documento nell’eventuale instaurando (o instaurato) giudizio, fatta eccezione per l’ipotesi di evidente ed assoluta mancanza di collegamento tra il documento richiesto e le esigenze difensive.
Nel caso in esame, come peraltro già statuito da questo Tribunale (v. la sentenza cit. n. 27/2026, e la sentenza n. 186/2023), è chiara la correlazione tra l’interesse conoscitivo della ricorrente e il contenuto degli atti richiesti – indicati in maniera precisa nei loro estremi identificativi – in quanto potenzialmente rilevanti ai fini della tutela in sede giurisdizionale avverso la misura di fermo amministrativo adottata nei confronti della predetta.
Alla luce di tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso in quanto fondato deve essere accolto e, per l’effetto:
- va dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato da Municipia s.p.a. sull’istanza di accesso agli atti, e la declaratoria del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti con l’istanza del 5 dicembre 2025;
- va ordinata a Municipia s.p.a. l’esibizione dei documenti richiesti tramite estrazione di copia a spese della ricorrente.
E. – Quanto alle spese del giudizio ex articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ. – nell’ampia discrezionalità di cui il Collegio dispone in ordine alla relativa statuizione – le stesse seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, nella misura quantificata in dispositivo tenendo conto dei valori minimi, della modesta complessità del contenzioso e della tendenziale serialità della causa (v. in tal senso, T.R.G.A., Trento, 13 ottobre 2025, n. 147).
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il diritto della parte ricorrente all’accesso alla documentazione richiesta;
- ordina alla società Municipia S.p.a. di rendere disponibile la documentazione medesima consentendone l’accesso tramite estrazione di copia a spese della ricorrente, entro trenta giorni dalla notificazione o (se anteriore) dalla comunicazione della presente sentenza;
- condanna la società Municipia S.p.a. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida nella misura complessiva di € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Gianluca Melillo e Ciro Filosa, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA AR, Presidente
RI CA, Consigliere, Estensore
Giacomo Bernardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CA | RA AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.