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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/10/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3551/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3551/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALBERTI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. ALBERTI ALESSANDRO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCI Parte_2 C.F._2 ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA CLAVATURE 18 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. RICCI ALESSANDRA
ATTORE/I PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta (cumulativa) di separazione e scioglimento del matrimonio proposta dai coniugi con ricorso depositato il 07/03/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Bologna, in data 14.09.2012 – atto n. 425, Parte I, anno 2012;
Rilevato che dalla loro unione non sono nati figli;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (19.09.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che l'unica domanda delle parti attiene alla pronuncia sul vincolo matrimoniale, in assenza di prole o di altre questioni pendenti tra le parti;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...] – Federazione Russa, il 23.06.1967) Parte_2
Unitisi in matrimonio a Bologna, in data 14.09.2012 – atto n. 425, Parte I, anno 2012
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento.
Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio di divorzio (scioglimento di matrimonio)
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 24.09.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3551/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALBERTI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. ALBERTI ALESSANDRO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCI Parte_2 C.F._2 ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA CLAVATURE 18 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. RICCI ALESSANDRA
ATTORE/I PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta (cumulativa) di separazione e scioglimento del matrimonio proposta dai coniugi con ricorso depositato il 07/03/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Bologna, in data 14.09.2012 – atto n. 425, Parte I, anno 2012;
Rilevato che dalla loro unione non sono nati figli;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (19.09.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che l'unica domanda delle parti attiene alla pronuncia sul vincolo matrimoniale, in assenza di prole o di altre questioni pendenti tra le parti;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...] – Federazione Russa, il 23.06.1967) Parte_2
Unitisi in matrimonio a Bologna, in data 14.09.2012 – atto n. 425, Parte I, anno 2012
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento.
Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio di divorzio (scioglimento di matrimonio)
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 24.09.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla