Sentenza 28 maggio 2016
Massime • 1
Può farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. per emendare la sentenza che abbia erroneamente statuito la condanna del pubblico ministero al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende a seguito della l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte pubblica e la Corte vi provvede con procedura "de plano", senza instaurazione del rito formale della correzione previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2016, n. 23870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23870 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2016 |
Testo completo
+ 23 87 0 / 1 6 : C REPUBBLICA ITALIANA 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL28/05/2016 (riserva Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: del 27/05/2016) - Rel. Presidente - SENTENZA MASSIMO VECCHIO Dott. - Consigliere - N. 1903/2016- ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. PALMA TALERICO N. 21270/2016 - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE DI CASSAZIONE avverso la sentenza n. 28468/2015 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 26/01/2016 Presidente sentita la relazione fatta dal Consigliera Dott. MASSIMO VECCHIO;
lette sentite le conclusioni del PG Dott. Uditi difensor Avan;
رمل RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- Nella compilazione del dispositivo, trascritto sul ruolo di udienza, della sentenza Sez. 1, n. sez. 308 del 26 gennaio 2016 (ricorrente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Sassari nei confronti di CO NI), risulta inserita, per mera svista, la menzione della condanna del ricorrente Pubblico Ministero al pagamento delle spese processuali e di sanzione a favore della cassa delle ammende, là dove la ridetta statuizione non è, per vero, pertinente, alla dichiarazione della inammissibilità del ricorso proposto dalla parte pubblica, a' termini dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. . 2. - All'errore materiale occorso deve porsi riparo mediante opportuna correzione del dispositivo trascritto sul ruolo della udienza del 26 gennaio 2016 (v. in tema di eliminazione, mediante correzione della sentenza, della condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità, emessa in conseguenza di errore materiale: Sez. U, n. 15 del 31/05/2000, R., Rv. 216705). 3. - Al riguardo la Corte provvede de plano, senza instaurazione del rito formale della correzione previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. ме 3.1 La applicazione della ridetta disposizione deve essere, infatti, restrittivamente contenuta nei casi in cui l'errore occorso rivesta profili di giuridica rilevanza che comportino, in considerazione degli interessi incisi, la necessità del contraddittorio delle parti. Mentre, nel caso di specie, per un verso, la immunità della parte pubblica soccombente (nel giudizio di impugnazione promosso) al regolamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende è affatto pacifica e fuori discussione. E, per altro verso, la statuizione di condanna dell'ufficio del Pubblico Ministero si rivela, oltretutto, inutiliter data, in quanto è, certamente, insuscettibile di pratica e utile esecuzione.
3.2 La adozione della procedura planaria, ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., comma 6, cod. proc. pen., risulta, infine, accreditata alla luce sia del principio della "massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto e attività non essenziale", eletto dal legislatore delegante (art. 2, 2 comma 1, n. 1, legge 16 febbraio 1987, n. 81) e costituente canone ermeneutico, che del principio della efficienza processuale. . Gli è che l'aggravio procedimentale degli avvisi di cancelleria e della celebrazione della camera di consiglio partecipata (previsti dall'art. 625-bis cod. proc. pen.) risulterebbe assolutamente superfluo e del tutto inutile nella evidente carenza della necessità della instaurazione del contraddittorio ai fini della assunzione della deliberazione di rettificazione in parola.
3.3 Il presente provvedimento deve essere adottato colla forma della sentenza, trattandosi - in difetto di espressa deroga normativa recante specifico riferimento alla tipologia del provvedimento di questa Corte della forma MA ordinaria delle decisioni della Corte suprema di cassazione (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 - dep. 30/04/2002, Basile, Rv. 221284).
P. Q. M.
A scioglimento della riserva assunta il 27 maggio 2016, corregge il dispositivo, trascritto sul ruolo di udienza, della sentenza Sez. 1, n. sez. 308, del 26 gennaio 2016, nel senso che devono ritenersi soppresse le seguenti parole che precedono il segno di interpunzione finale : « e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 alla cassa delle ammende ». Manda la cancelleria per l'annotazione della presente sentenza, per estratto sul ruolo della udienza camerale del 26 gennaio 2016 alla pagina 28. Così deciso, il 28 maggio 2016. Il Presidente estensore (Massimo Vecchio) Assammo Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 GIU 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAJELLA 3