Cass. civ., sez. II, sentenza 13/07/1983, n. 4780
CASS
Sentenza 13 luglio 1983

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Proposta in primo grado domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce domanda nuova in appello, e quindi va rigettata ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., quella di risoluzione dello stesso contratto per impossibilità sopravvenuta, attesa la completa diversità della prima di tali domande (regolata dagli artt. 1453 a 1462 cod. civ.) dalla seconda (disciplinata dai successivi artt. 1463 a 1466), fondate, rispettivamente, su un inadempimento colpevole (art. 1218 cod. civ.) e su un inadempimento determinato da impossibilità della prestazione non imputabile al debitore (art. 1256 cod. civ.). ( V 2079/76, mass n 380900; ( V 3063/75, mass n 377156).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/07/1983, n. 4780
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4780
    Data del deposito : 13 luglio 1983

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