Sentenza 13 luglio 1983
Massime • 1
Proposta in primo grado domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce domanda nuova in appello, e quindi va rigettata ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., quella di risoluzione dello stesso contratto per impossibilità sopravvenuta, attesa la completa diversità della prima di tali domande (regolata dagli artt. 1453 a 1462 cod. civ.) dalla seconda (disciplinata dai successivi artt. 1463 a 1466), fondate, rispettivamente, su un inadempimento colpevole (art. 1218 cod. civ.) e su un inadempimento determinato da impossibilità della prestazione non imputabile al debitore (art. 1256 cod. civ.). ( V 2079/76, mass n 380900; ( V 3063/75, mass n 377156).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/07/1983, n. 4780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4780 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1983 |
Testo completo
Proposta in primo grado domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce domanda nuova in appello, e quindi va rigettata ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., quella di risoluzione dello stesso contratto per impossibilità sopravvenuta, attesa la completa diversità della prima di tali domande (regolata dagli artt. 1453 a 1462 cod. civ.) dalla seconda (disciplinata dai successivi artt. 1463 a 1466), fondate, rispettivamente, su un inadempimento colpevole (art. 1218 cod. civ.) e su un inadempimento determinato da impossibilità della prestazione non imputabile al debitore (art. 1256 cod. civ.). ( V 2079/76, mass n 380900; ( V 3063/75, mass n 377156).*