Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/04/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 3461/2023
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice rel.
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli Avv.ti LUTZU FRANCESCA e TEDOLDI PAOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Abbiategrasso (Mi) via Ticino n. 3
nei confronti di
, C.F. , con il patrocinio degli CP_1 C.F._2
Avv.ti CANTI MICHELA e MARZORATI PAOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Trezzano sul Naviglio, Largo Risorgimento 6
con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
“ 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 23.07.2005 ad Abbiategrasso tra i SInori CP_1
e e iscritto nel Registro degli atti di matrimonio nel Comune di Pt_1
Abbiategrasso, atto numero 35, parte II, serie A, anno 2005, con ordine ai competenti Ufficiali di Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2) Disporre che i figli minori ed vengano affidati ad Persona_1 Per_2
entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3) Dare atto che la casa coniugale, sita in Abbiategrasso (MI), Via
Maroncelli n. 20, di proprietà comune, con i relativi arredi, rimane assegnata alla SI.ra , che vi abiterà insieme ai figli;
Pt_1
4) Disporre che il padre possa tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: A) A fine settimana alternati dal venerdì sera (dalle ore 18.00, ovvero dall'uscita dal lavoro da parte del signor sino alla domenica CP_1
sera alle ore 21.00. Il SI. riaccompagnerà i figli presso la madre CP_1
dopo cena. B) Una sera infrasettimanale fissa, il martedì dalle ore 18.00 circa alle ore 21,00 per le settimane in cui il w.e. sarà di spettanza del padre, il giovedì per le settimane in cui il w.e. sarà di spettanza della madre;
i genitori convengono al riguardo che in caso di loro impedimento contingente, potranno ricorrere all'ausilio di nonni e/o terze persone
(babysitter). C) Durante le vacanze scolastiche estive il padre trascorrerà con i figli due settimane consecutive nel mese di agosto, da concordarsi annualmente entro la fine del mese di febbraio, come segue: per l'estate
Pag. 2 di 7 2025 dal 2 al 30 agosto dal 2 al 16 con la mamma dal 16 al 30 con il papà;
2026 dall'1 al 29 agosto decide la madre quale periodo scegliere;
2027 dal
31 luglio al 28 agosto decide il padre quale periodo scegliere;
2028 dal 29 luglio al 26 agosto decide la madre;
2029 dal 4 agosto al 1° settembre decide il padre;
2030 dal 3 agosto al 31 agosto decide la madre;
2031 dal 2 agosto al 30 agosto decide il padre;
2032 dal 31 luglio al 28 agosto decide la madre;
2033 dal 30 luglio al 27 agosto decide il padre;
2034 dal 29 luglio al 24 agosto decide la madre. Ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro il luogo di villeggiatura in cui condurrà i minori e fornire ogni recapito utile. D) Le festività natalizie verranno trascorse per il Natale 2025 dai figli con i genitori come di seguito: 24 dicembre con il papà fino alla mattina del 25 alle ore 11.00 25 dicembre con la mamma fino alla mattina del 26 alle ore 11.00; i giorni 26, 27, 28, 29, 30 e 31 con il papà fino alla mattina del 1° gennaio 2026 alle ore 11.00 1, 2, 3, 4, 5, 6 gennaio con la mamma Il weekend del 10 e 11 gennaio con il papà; analogamente così per gli anni successivi secondo il criterio dell'alternanza. E) Disporre che durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore il periodo dal giovedì al Lunedì dell'Angelo e per la
Pasqua 2025 dal 17 al 22 aprile con la mamma;
25, 26 e 27 aprile col papà;
28 e 29 con la mamma e infine 30 aprile col papà il Ponte del 1° maggio fino al 4 con la mamma;
negli anni successivi seguendo l'alternanza. F) Disporre che per tutte le altre vacanze e ponti scolastici i genitori rispetteranno il principio dell'alternanza con l'ulteriore specifica che i ponti si aggregano al weekend di pertinenza del relativo genitore;
5) Stante il principio che la responsabilità genitoriale deve essere esercitata da entrambi i genitori, disporre che le decisioni di maggiore interesse per i
Pag. 3 di 7 figli e relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e quant'altro vengano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi. Costoro saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e le detrazioni per i figli saranno anche suddivise al 50%. Gli assegni familiari e l'assegno unico verranno percepiti da entrambi i genitori al 50%;
6) Disporre che a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, sino a quando questi non saranno economicamente autosufficienti, il SInor CP_1
versi alla SInora , entro il giorno 12 di ciascun mese, la somma Pt_1
complessiva di €. 750,00 (settecentocinqua/50), da rivalutarsi annualmente su base ISTAT (prima rivalutazione aprile 2026), a titolo di concorso spese ordinarie, nonché il 50% delle spese straordinarie, così come indicate e previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il proprio dissenso motivato per iscritto entro massimo 10 gg dalla richiesta, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso;
Nello specifico le Parti concordano inoltre che, affinché ciascun genitore possa usufruire, se possibile di bonus libri, si farà riferimento alla lista dei libri dell – per ogni figlio si divide l'elenco a metà in CP_2
base all'importo – negli anni pari il SInor compra la prima metà CP_1
arrotondata per eccesso e viceversa negli anni successivi;
A partire dal gennaio 2025 il genitore anticipatario della spesa si impegna a trasmettere tempestivamente il giustificativo all'altro, il 10 del mese si chiuderanno i conti di quanto speso sino a quella data ed entro il termine ultimo del giorno
12, il genitore che risulta in debito si impegna al rimborso. Le spese per gli
Pag. 4 di 7 sport saranno pagate attraverso il conto corrente comune dove ciascuno dei genitori verserà 5 giorni prima della scadenza la metà di propria spettanza per il periodo da ottobre a giugno;
I genitori sono d'accordo per far frequentare uno sport agonistico a ciascun figlio. Le spese sanitarie verranno sostenute mediante pagamento dal conto corrente cointestato, previo versamento da parte di ciascun genitore del 50% del costo e/o del pagamento da effettuarsi. I genitori sono d'accordo sulle spese dentistiche di , che verranno suddivise al momento del pagamento delle diverse Per_1
rate e il corrispettivo dovuto da ognuno verrà versato sul conto comune. Il costo della copertura per le spese sanitarie con Unisalute, che il SI. CP_1
ha esteso a vantaggio dei figli, approfittando delle condizioni favorevoli per i dipendenti, che viene mensilmente rateizzato con la trattenuta in busta paga, attualmente pari ad €35,00= (passibile ovviamente di variazioni determinate dalla Compagnia d'Assicurazioni), verrà suddiviso al 50% tra i genitori, ovvero la SI.ra rimborserà al padre la propria quota entro Pt_1
il 12 di ogni mese, inserendo la voce nei conti per le spese straordinarie dei ragazzi, per gli opportuni conguagli tra loro. Gli abbonamenti per il trasporto pubblico dei figli saranno pagati nei mesi dispari dalla madre e nei mesi pari dal padre;
La quota parte delle spese universitarie future sarà versata prima della scadenza della stessa sul conto comune, analogamente a quanto previsto in punto spese sportive e sanitarie.
7) Entro il 12 di ogni mese il signor bonificherà altresì sul conto CP_1
corrente cointestato n. 15205 presso Banco BPM Agenzia di Abbiategrasso le seguenti somme: -euro 351,96= per il pagamento del 50% della rata mensile del mutuo n. 5857831 di cui sopra sino a tutta la sua durata, con scadenza 12.03.2041. Ad ogni mese di gennaio egli provvederà a
Pag. 5 di 7 corrispondere anche la quota pari al 50% della polizza a tale CP_3
finanziamento collegata;
le parti valuteranno insieme eventuali possibilità di rinegoziazione e/o surroghe, al fine di abbassare la rata di mutuo;
8) Con riferimento al finanziamento Findomestic, estinto dal SInor CP_1
con versamento dell'importo a saldo di €. 7.975,61=, dichiarare la signora tenuta a corrispondere a costui la propria quota parte di €. 2.187,80= Pt_1
attraverso rate mensili da €. 50,00= ciascuna;
9) Dare atto che i SI.ri e prestano il consenso al CP_1 Pt_1
rinnovo/rilascio del passaporto per sé e per i figli;
10) Spese legali di causa compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti nel corso del procedimento hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni congiunte sopra indicate.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti sono state depositate le copie del decreto con il quale questo Tribunale in data 21.04.2021 ha omologato la separazione personale dei coniugi e del verbale dell'udienza di comparizione degli stessi davanti al Presidente del
Tribunale.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Pag. 6 di 7 Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del
Tribunale.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti i figli.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ABBIATEGRASSO il 23/07/2005, da e da Parte_1
(atto n. 35, parte II, serie A, del registro degli atti di CP_1
matrimonio dell'anno 2005) in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
Così deciso in Pavia il 30/04/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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