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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 5422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5422 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 520/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
AN TI Presidente
LA GH GI
AN RC GI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 520/2023, avente come oggetto “separazione personale”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli Avv.ti PINNA ELENA e MORANDI DONATELLA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. PELLEGRINI VERONICA
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da verbale del 16/9/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 16/01/2023 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 22/06/2014 a Foiano della Chiana (AR) con con il regime Controparte_1 patrimoniale della separazione dei beni, e che dall'unione sono nati i figli (n. 24/8/2011), Per_1
(n. 10/4/2013) e (n. 20/6/2016). Per_2 Per_3
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla resistente, oltreché l'adozione delle statuizioni accessorie inerenti alla prole e ai rapporti personali e patrimoniali fra coniugi.
All'udienza presidenziale del 18/4/2023 è stata disposta l'audizione della minore . Per_1
All'esito dell'udienza presidenziale venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“autorizza la vita separata dei coniugi, ai quali affida in via condivisa i tre figli, come per legge. I figli vivranno alternativamente una settimana con il padre e la successiva con la madre, da domenica sera ore 17.30 a domenica sera ore 17.30, il genitore che finisce la settimana presso di sé accompagnerà i figli dall'altro genitore. Durante la settimana il genitore presso cui i figli non abitano passerà il mercoledì pomeriggio con loro, dalle 16 o fine lavoro o fine scuola, sino alle
21,00; ovvero anche due volte a settimana, previo accordo. Festa della Mamma con la madre e del papà con il padre, compleanni alternati, periodo natalizio dal 25 al 31 con un genitore e dal 31 ore
18.00 alla PI con l'altro coniuge, secondo accordi o principio dell'alternanza; d'estate un periodo fino a due settimane, consecutivo o meno, con ciascun genitore, secondo accordi da prendersi entro il 31 maggio. Casa coniugale al padre. Assegno unico da dividersi in modo paritario come per legge. Il padre verserà alla madre un contributo al mantenimento dei figli di euro 170,00 per ciascuno di loro, totale euro 510,00, oltre ad un assegno di separazione alla moglie di euro
150,00, il tutto rivalutabile secondo indici ISTAT/FOI. Spese straordinarie determinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia al 50 % fra i genitori”.
All'udienza del 16/9/2025 le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza non definitiva di pronuncia inerente allo status coniugale e il GI ha rimesso la causa al Collegio.
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal 2/10/2023 ed entrambe sono concordi nel ritenere venuta meno ogni affezione coniugale.
2 L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata da entrambi i coniugi in sede di udienza presidenziale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulle spese processuali
Alla luce del carattere non definitivo della presente sentenza, la regolamentazione delle spese di lite non viene effettuata in questa sede, bensì in sede di adozione della sentenza definitiva.
3) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per i provvedimenti ulteriori inerenti alla prole e ai rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi è disposta con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Pronuncia la separazione personale di (C.F. Parte_1 C.F._3
) e (C.F. );
[...] Controparte_1 CodiceFiscale_4
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 4/12/2025.
Il Presidente Il GI estensore
AN TI AN RC
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
AN TI Presidente
LA GH GI
AN RC GI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 520/2023, avente come oggetto “separazione personale”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli Avv.ti PINNA ELENA e MORANDI DONATELLA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. PELLEGRINI VERONICA
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da verbale del 16/9/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 16/01/2023 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 22/06/2014 a Foiano della Chiana (AR) con con il regime Controparte_1 patrimoniale della separazione dei beni, e che dall'unione sono nati i figli (n. 24/8/2011), Per_1
(n. 10/4/2013) e (n. 20/6/2016). Per_2 Per_3
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla resistente, oltreché l'adozione delle statuizioni accessorie inerenti alla prole e ai rapporti personali e patrimoniali fra coniugi.
All'udienza presidenziale del 18/4/2023 è stata disposta l'audizione della minore . Per_1
All'esito dell'udienza presidenziale venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“autorizza la vita separata dei coniugi, ai quali affida in via condivisa i tre figli, come per legge. I figli vivranno alternativamente una settimana con il padre e la successiva con la madre, da domenica sera ore 17.30 a domenica sera ore 17.30, il genitore che finisce la settimana presso di sé accompagnerà i figli dall'altro genitore. Durante la settimana il genitore presso cui i figli non abitano passerà il mercoledì pomeriggio con loro, dalle 16 o fine lavoro o fine scuola, sino alle
21,00; ovvero anche due volte a settimana, previo accordo. Festa della Mamma con la madre e del papà con il padre, compleanni alternati, periodo natalizio dal 25 al 31 con un genitore e dal 31 ore
18.00 alla PI con l'altro coniuge, secondo accordi o principio dell'alternanza; d'estate un periodo fino a due settimane, consecutivo o meno, con ciascun genitore, secondo accordi da prendersi entro il 31 maggio. Casa coniugale al padre. Assegno unico da dividersi in modo paritario come per legge. Il padre verserà alla madre un contributo al mantenimento dei figli di euro 170,00 per ciascuno di loro, totale euro 510,00, oltre ad un assegno di separazione alla moglie di euro
150,00, il tutto rivalutabile secondo indici ISTAT/FOI. Spese straordinarie determinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia al 50 % fra i genitori”.
All'udienza del 16/9/2025 le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza non definitiva di pronuncia inerente allo status coniugale e il GI ha rimesso la causa al Collegio.
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal 2/10/2023 ed entrambe sono concordi nel ritenere venuta meno ogni affezione coniugale.
2 L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata da entrambi i coniugi in sede di udienza presidenziale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulle spese processuali
Alla luce del carattere non definitivo della presente sentenza, la regolamentazione delle spese di lite non viene effettuata in questa sede, bensì in sede di adozione della sentenza definitiva.
3) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per i provvedimenti ulteriori inerenti alla prole e ai rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi è disposta con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Pronuncia la separazione personale di (C.F. Parte_1 C.F._3
) e (C.F. );
[...] Controparte_1 CodiceFiscale_4
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 4/12/2025.
Il Presidente Il GI estensore
AN TI AN RC
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