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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/07/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1264/2019 R.G. promossa da
- (P. IVA , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difeso, per procura in atti, dall'avvocato Carmelo Miranda, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Catania, viale XX Settembre n. 40
APPELLANTE
CONTRO
- (P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Domenico
Laface, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Augusta, via Megara n. 16
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 600/2019, pubblicata l'1.4.2019, definitivamente pronunciando, accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e condannava la parte opposta a pagare le spese di lite. CP_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello (in Parte_1
seguito con citazione notificata il 27.6.2019. Pt_1 Si è costituita (in seguito ) e ha domandato Controparte_1 CP_1
dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 bis cpc, comunque il rigetto, con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio venivano assunte prove orali e quindi la causa veniva posta in decisione all'udienza del 9.5.2022 con assegnazione dei termini per la produzione di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo per esperimento di CTU avente ad oggetto la quantificazione dei lavori eseguiti, la cui relazione veniva depositata il 26.1.2024.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
6.5.2024 e, in esito al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa veniva rimessa sul ruolo per l'avvenuto trasferimento del presidente del Collegio ad altra sede e per la ricomposizione del Collegio.
All'udienza del 19.5.2025 la causa veniva posta in decisione con rinuncia ai termini, già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si esamina l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c., formulata dall'appellato.
La Corte ritiene infondata detta eccezione perché il gravame contiene i requisiti richiesti dal primo comma di detta disposizione, secondo i parametri definiti necessari e sufficienti dalla Cassazione, a mente della quale si prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello ed essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, vale a dire una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, senza che sia richiesto
2 un progetto alternativo di decisione (tra altre, Cass., SS.UU., 13/12/2022, n.36481; I,
8/9/2023 n.26151; III, 24/4/2023 n.10891; II, 25/1/2023 n.2320).
Passando all'esame del merito, con unico articolato motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per violazione delle norme in materia di prova.
Premette l'appellante che le fatture oggetto del decreto di ingiunzione opposto, n.ri
15 e 16 del 2009, sono state ritualmente prodotte in giudizio in quanto allegate in seno al ricorso per decreto di ingiunzione, ritualmente notificato, liberamente consultabili dal primo Giudice. Ciò avrebbe consentito di accertare l'entità del credito vantato dall'opposta e le prestazioni effettuate.
Di questi documenti, a mente di S.D., si doveva tener conto sulla base del principio di immanenza e non dispersione della prova, non soggetta a nuovo deposito, perché
essi rimangono nella sfera di cognizione del giudice dell'opposizione, come indica la
Cassazione (III, 28.9.2018, n.23455).
Invero l'importo di cui la ha richiesto il pagamento e che ad oggi Parte_1
risulta non essere stato saldato, fa riferimento a lavori effettivamente eseguiti presso la struttura alberghiera “Scandic” di Siracusa, consistiti nella realizzazione degli impianti elettrici e nell'installazione degli impianti antincendio, così come contrattualmente pattuito dalle parti.
La mancata redazione dei SAL in contradditorio con la non è imputabile CP_1
all'appellante, perché la prima si è resa irreperibile rendendo di fatto impossibile la stesura degli stessi in contraddittorio, come previsto nel contratto d'appalto del
|24.12.2007.
La prova per testi e la CTU sono stati richiesti proprio per verificare l'effettiva esecuzione dei lavori, mezzi istruttori non ammessi perché ritenuti esplorativi, nella cui ammissione l'odierna appellante insiste ancora.
3 La prova per testi avrebbe consentito di accertare se i lavori in contestazione fossero stati ultimati nel mese di aprile o se gli stessi si siano protratti nei mesi successivi dando così origine al credito posto a fondamento del d.i. opposto.
L'appello, osserva la Corte, è fondato, nei soli limiti di cui appresso.
Quanto alle fatture allegate al procedimento monitorio, a parte la circostanza che di esse si deve tener conto relativamente, in quanto nel caso a mani le stesse sono indicative solo delle pretese di S.D., del loro ammontare, ma non già del lavoro effettivamente svolto, oggetto invece dell'attività istruttoria svolta in questo grado, si deve comunque tener conto, per quanto rileva, che per un verso sono incontestati il numero delle fatture ed il loro ammontare, per l'altro la Suprema Corte ritiene che una volta acquisite al fascicolo monitorio le fatture costituiscono un documento presente agli atti, peraltro, producibile anche in secondo grado senza le relative preclusioni (SS.UU. 10.10.12015 n. 14475; Cass., 31.7.2019 n. 20584; 4.4.2017 n.
8693; 27.5.2011 n. 11817; 30.7.2020 n. 16340).
Come cennato dianzi, la causa è stata istruita con prove orali e con CTU.
Emerge dagli atti che i lavori presso l'Hotel Scandic by Hilton di Siracusa sono stati eseguiti esclusivamente dalla società appellante e sono stati interrotti a cagione di difficoltà di reperimento delle risorse da parte di , che si è vista costretta a CP_1
sospenderli non potendo proseguire nei pagamenti a favore della società esecutrice.
Dunque, nessun dubbio che ogni lavoro sia stato eseguito solo da Pt_1
Inoltre il CTU dà atto che la struttura alberghiera è stata in funzione per qualche tempo, in quanto sono state rinvenute le scritture contabili degli anni 2008 e 2009
(vedi pp. 17 e 18 della relazione dell'ing. , datata 8.1.2024) e quindi i Persona_1
lavori sono stati realizzati a regola d'arte, si sono rivelati funzionali.
Ancora, l'ing. con dovizia di particolari (elenco materiali, costi e Per_1
documentazione tecnica e fotografica) ha altresì esposto i lavori eseguiti ed i
4 materiali impiegati (pp. da 7 a 19) e, alle pp. da 19 a 33 ha quantificato sia i lavori contrattualmente previsti che quelli extra contratto, indicando i primi in complessivi euro 117.677,56 (pp. 30/31) ed i secondi in euro 23.878,10 (pp. 31/33).
I detti importi si devono intendere al lordo del ribasso previsto in contratto, pari al
9,10%. Successivamente, in sede di risposta alle osservazioni, del 26.1.2024, il CTU ha conteggiato anche l'importo relativo all'errore materiale sulla Voce n.
8 - tubo in pvc da 25mm dei lavori da contratto, importo pari ad euro 5.750,00.
Tanto fa ascendere i lavori contrattualmente previsti ad un totale di euro 123.427,56.
Le risposte alle osservazioni delle parti sono puntuali e quindi l'elaborato peritali può definirsi completo, logico, privo di mende.
Dunque, premesso che risulta incontestato che alla società appellante sono stati corrisposti euro 108.000,00 e che l'importo previsto in contratto è stato sottoposto al ribasso del 9,10%, gli importi netti di cui deve tenersi conto sono euro 112.195,65
per i lavori da contatto ed euro 21.705,19 per quelli extra contratto (leggi p. 7 della detta risposta del CTU alle osservazioni)
Il totale, scontato come previsto in contratto, ammonta dunque ad euro 133.900,84
cui si devono detrarre euro 108.00,00 già corrisposti: residuano euro 25.900,84.
Detto importo non è esente da IVA, come si legge nelle fatture già pagate, ma si devono aggiungere gli interessi nella misura di legge dalla data di messa in mora
(giugno 2009) fino al soddisfo.
Detto importo di euro 25.900,84, oltre accessori, deve quindi essere corrisposto da e costituisce la misura dell'accoglimento dell'appello. CP_2
*****
Le spese dei due gradi di giudizio, tenuto conto dei principi di soccombenza e globalità, degli importi domandati (oltre 60.000,00 euro), della natura dell'attività svolta nonché del “decisum”, devono essere compensati nella misura dei due terzi ed
5 il terzo rimanente deve essere posto a carico di ed a Controparte_1
favore di . Parte_1
I compensi difensivi si determinano ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i., poiché l'attività difensiva si è esaurita nella sua vigenza, valore tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, importi medi, tenuto conto dell'attività svolta.
Pertanto, le spese del primo grado si liquidano, nella predetta misura di un terzo, in complessivi euro 1.692,33, di cui euro 306,33 per la fase di studio, euro 259,00 per quella introduttiva, euro 560,00 per la fase istruttoria/trattazione ed euro 567,00 per quella decisionale, e, per il secondo grado, in complessivi euro 2.206,33, di cui euro
270,00 per esborsi, euro 378,00 per la fase di studio, euro 307,00 per quella introduttiva, euro 614,33 per la fase istruttoria/trattazione ed euro 637,00 per quella decisionale oltre il rimborso per spese generali (15% dei compensi), CPA ed IVA
come per legge per entrambi i gradi.
Spese di CTU a carico di Controparte_1
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1264/2019 R.G., accoglie in parte l'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 600/2019, pubblicata l'1.4.2019 e per l'effetto condanna a pagare a Controparte_1 Parte_1
euro 25.900,84 oltre gli interessi nella misura di legge da giugno 2009 al
[...]
soddisfo.
Compensa nella misura di due terzi le spese dei due gradi di giudizio e condanna a pagare a il rimanente Controparte_1 Parte_1
terzo in siffatta misura quantificato in euro 1.692,33 per il primo grado ed in euro
2.206,33 per il secondo, oltre il rimborso per spese generali, CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi.
6 Spese di CTU a carico di Controparte_1
Così deciso in Catania, il 12 giugno 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello svoltasi a mezzo applicativo Teams.
Il giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1264/2019 R.G. promossa da
- (P. IVA , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difeso, per procura in atti, dall'avvocato Carmelo Miranda, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Catania, viale XX Settembre n. 40
APPELLANTE
CONTRO
- (P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Domenico
Laface, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Augusta, via Megara n. 16
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 600/2019, pubblicata l'1.4.2019, definitivamente pronunciando, accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e condannava la parte opposta a pagare le spese di lite. CP_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello (in Parte_1
seguito con citazione notificata il 27.6.2019. Pt_1 Si è costituita (in seguito ) e ha domandato Controparte_1 CP_1
dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 bis cpc, comunque il rigetto, con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio venivano assunte prove orali e quindi la causa veniva posta in decisione all'udienza del 9.5.2022 con assegnazione dei termini per la produzione di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo per esperimento di CTU avente ad oggetto la quantificazione dei lavori eseguiti, la cui relazione veniva depositata il 26.1.2024.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
6.5.2024 e, in esito al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa veniva rimessa sul ruolo per l'avvenuto trasferimento del presidente del Collegio ad altra sede e per la ricomposizione del Collegio.
All'udienza del 19.5.2025 la causa veniva posta in decisione con rinuncia ai termini, già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si esamina l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c., formulata dall'appellato.
La Corte ritiene infondata detta eccezione perché il gravame contiene i requisiti richiesti dal primo comma di detta disposizione, secondo i parametri definiti necessari e sufficienti dalla Cassazione, a mente della quale si prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello ed essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, vale a dire una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, senza che sia richiesto
2 un progetto alternativo di decisione (tra altre, Cass., SS.UU., 13/12/2022, n.36481; I,
8/9/2023 n.26151; III, 24/4/2023 n.10891; II, 25/1/2023 n.2320).
Passando all'esame del merito, con unico articolato motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per violazione delle norme in materia di prova.
Premette l'appellante che le fatture oggetto del decreto di ingiunzione opposto, n.ri
15 e 16 del 2009, sono state ritualmente prodotte in giudizio in quanto allegate in seno al ricorso per decreto di ingiunzione, ritualmente notificato, liberamente consultabili dal primo Giudice. Ciò avrebbe consentito di accertare l'entità del credito vantato dall'opposta e le prestazioni effettuate.
Di questi documenti, a mente di S.D., si doveva tener conto sulla base del principio di immanenza e non dispersione della prova, non soggetta a nuovo deposito, perché
essi rimangono nella sfera di cognizione del giudice dell'opposizione, come indica la
Cassazione (III, 28.9.2018, n.23455).
Invero l'importo di cui la ha richiesto il pagamento e che ad oggi Parte_1
risulta non essere stato saldato, fa riferimento a lavori effettivamente eseguiti presso la struttura alberghiera “Scandic” di Siracusa, consistiti nella realizzazione degli impianti elettrici e nell'installazione degli impianti antincendio, così come contrattualmente pattuito dalle parti.
La mancata redazione dei SAL in contradditorio con la non è imputabile CP_1
all'appellante, perché la prima si è resa irreperibile rendendo di fatto impossibile la stesura degli stessi in contraddittorio, come previsto nel contratto d'appalto del
|24.12.2007.
La prova per testi e la CTU sono stati richiesti proprio per verificare l'effettiva esecuzione dei lavori, mezzi istruttori non ammessi perché ritenuti esplorativi, nella cui ammissione l'odierna appellante insiste ancora.
3 La prova per testi avrebbe consentito di accertare se i lavori in contestazione fossero stati ultimati nel mese di aprile o se gli stessi si siano protratti nei mesi successivi dando così origine al credito posto a fondamento del d.i. opposto.
L'appello, osserva la Corte, è fondato, nei soli limiti di cui appresso.
Quanto alle fatture allegate al procedimento monitorio, a parte la circostanza che di esse si deve tener conto relativamente, in quanto nel caso a mani le stesse sono indicative solo delle pretese di S.D., del loro ammontare, ma non già del lavoro effettivamente svolto, oggetto invece dell'attività istruttoria svolta in questo grado, si deve comunque tener conto, per quanto rileva, che per un verso sono incontestati il numero delle fatture ed il loro ammontare, per l'altro la Suprema Corte ritiene che una volta acquisite al fascicolo monitorio le fatture costituiscono un documento presente agli atti, peraltro, producibile anche in secondo grado senza le relative preclusioni (SS.UU. 10.10.12015 n. 14475; Cass., 31.7.2019 n. 20584; 4.4.2017 n.
8693; 27.5.2011 n. 11817; 30.7.2020 n. 16340).
Come cennato dianzi, la causa è stata istruita con prove orali e con CTU.
Emerge dagli atti che i lavori presso l'Hotel Scandic by Hilton di Siracusa sono stati eseguiti esclusivamente dalla società appellante e sono stati interrotti a cagione di difficoltà di reperimento delle risorse da parte di , che si è vista costretta a CP_1
sospenderli non potendo proseguire nei pagamenti a favore della società esecutrice.
Dunque, nessun dubbio che ogni lavoro sia stato eseguito solo da Pt_1
Inoltre il CTU dà atto che la struttura alberghiera è stata in funzione per qualche tempo, in quanto sono state rinvenute le scritture contabili degli anni 2008 e 2009
(vedi pp. 17 e 18 della relazione dell'ing. , datata 8.1.2024) e quindi i Persona_1
lavori sono stati realizzati a regola d'arte, si sono rivelati funzionali.
Ancora, l'ing. con dovizia di particolari (elenco materiali, costi e Per_1
documentazione tecnica e fotografica) ha altresì esposto i lavori eseguiti ed i
4 materiali impiegati (pp. da 7 a 19) e, alle pp. da 19 a 33 ha quantificato sia i lavori contrattualmente previsti che quelli extra contratto, indicando i primi in complessivi euro 117.677,56 (pp. 30/31) ed i secondi in euro 23.878,10 (pp. 31/33).
I detti importi si devono intendere al lordo del ribasso previsto in contratto, pari al
9,10%. Successivamente, in sede di risposta alle osservazioni, del 26.1.2024, il CTU ha conteggiato anche l'importo relativo all'errore materiale sulla Voce n.
8 - tubo in pvc da 25mm dei lavori da contratto, importo pari ad euro 5.750,00.
Tanto fa ascendere i lavori contrattualmente previsti ad un totale di euro 123.427,56.
Le risposte alle osservazioni delle parti sono puntuali e quindi l'elaborato peritali può definirsi completo, logico, privo di mende.
Dunque, premesso che risulta incontestato che alla società appellante sono stati corrisposti euro 108.000,00 e che l'importo previsto in contratto è stato sottoposto al ribasso del 9,10%, gli importi netti di cui deve tenersi conto sono euro 112.195,65
per i lavori da contatto ed euro 21.705,19 per quelli extra contratto (leggi p. 7 della detta risposta del CTU alle osservazioni)
Il totale, scontato come previsto in contratto, ammonta dunque ad euro 133.900,84
cui si devono detrarre euro 108.00,00 già corrisposti: residuano euro 25.900,84.
Detto importo non è esente da IVA, come si legge nelle fatture già pagate, ma si devono aggiungere gli interessi nella misura di legge dalla data di messa in mora
(giugno 2009) fino al soddisfo.
Detto importo di euro 25.900,84, oltre accessori, deve quindi essere corrisposto da e costituisce la misura dell'accoglimento dell'appello. CP_2
*****
Le spese dei due gradi di giudizio, tenuto conto dei principi di soccombenza e globalità, degli importi domandati (oltre 60.000,00 euro), della natura dell'attività svolta nonché del “decisum”, devono essere compensati nella misura dei due terzi ed
5 il terzo rimanente deve essere posto a carico di ed a Controparte_1
favore di . Parte_1
I compensi difensivi si determinano ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i., poiché l'attività difensiva si è esaurita nella sua vigenza, valore tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, importi medi, tenuto conto dell'attività svolta.
Pertanto, le spese del primo grado si liquidano, nella predetta misura di un terzo, in complessivi euro 1.692,33, di cui euro 306,33 per la fase di studio, euro 259,00 per quella introduttiva, euro 560,00 per la fase istruttoria/trattazione ed euro 567,00 per quella decisionale, e, per il secondo grado, in complessivi euro 2.206,33, di cui euro
270,00 per esborsi, euro 378,00 per la fase di studio, euro 307,00 per quella introduttiva, euro 614,33 per la fase istruttoria/trattazione ed euro 637,00 per quella decisionale oltre il rimborso per spese generali (15% dei compensi), CPA ed IVA
come per legge per entrambi i gradi.
Spese di CTU a carico di Controparte_1
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1264/2019 R.G., accoglie in parte l'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 600/2019, pubblicata l'1.4.2019 e per l'effetto condanna a pagare a Controparte_1 Parte_1
euro 25.900,84 oltre gli interessi nella misura di legge da giugno 2009 al
[...]
soddisfo.
Compensa nella misura di due terzi le spese dei due gradi di giudizio e condanna a pagare a il rimanente Controparte_1 Parte_1
terzo in siffatta misura quantificato in euro 1.692,33 per il primo grado ed in euro
2.206,33 per il secondo, oltre il rimborso per spese generali, CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi.
6 Spese di CTU a carico di Controparte_1
Così deciso in Catania, il 12 giugno 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello svoltasi a mezzo applicativo Teams.
Il giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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