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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/04/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5177 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Orsola Montanile ed elettivamente C.F._1
domiciliata in AV (AV) alla Via Vittorio Alfieri n. 10, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
; CodiceFiscale_2
- resistente –
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 02.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.10.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il signor in data 11.08.1998 in EL (trascritto nel registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del Comune di EL al n. 210 P. II S. A anno 1998) e che dalla cui unione
è nato il figlio , in data 19.06.2007 ad EL, chiedeva pronunciarsi la separazione Persona_1
con addebito al coniuge, assegnazione della casa coniugale, affido esclusivo del minore con regolamentazione del diritto di visita del padre, contributo al mantenimento del minore nella misura di € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, un assegno per il mantenimento del coniuge nella misura di € 200,00 mensili, condanna al risarcimento dei danni patiti nonché alla restituzione dei canoni percepiti e dell'auto in uso al resistente;
vinte le spese di lite.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione del 04.02.2025, la ricorrente confermava la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso ad eccezione della domanda di addebito per quale manifestava la volontà di rinunciarvi;
indi, il Giudice, al termine della discussione orale, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di P_
, il quale non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
[...]
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dal ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle altre domanda, va innanzitutto precisato che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito di talchè nulla va disposto sul punto.
Circa l'affidamento del minore , giova rammentare, preliminarmente, che il criterio Persona_1 fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728;
Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (confronta tribunale di Roma 15 luglio 2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n.
26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr. Cass Civ. 2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè 2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivato sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto e, tornando al caso di specie, giova evidenziare innanzitutto che il minore ha, invero, riferito agli assistenti sociali di nutrire un forte sentimento di rabbia verso il padre dovuto al suo atteggiamento egoista e spesso violento, in passato, tenuto con la madre;
dalla relazione dei SS del Comune di Nola del 05.06.2024 emerge che, pur avendo vissuto, fino ad agosto 2024, nella stessa abitazione, tra il minore ed il padre non vi era alcun rapporto né affettivo né comunicativo avendo il resistente mostrato assoluto disinteresse alle esigenze del minore, consumando anche i pasti in tempi diversi della giornata per evitare la condivisione di momenti insieme. All'udienza di comparizione delle parti, poi, la ricorrente ha dichiarato che il 15 agosto 2024 il resistente ha lasciato la casa coniugale senza comunicare il luogo ove oggi vive e che da allora tra il padre e il figlio non vi sono stati più contatti, nemmeno telefonici, né tantomeno il padre ha cercato il figlio. Né risulta che il resistente contribuisca in alcun modo al mantenimento del figlio. Il Signor inoltre, non si è P_
nemmeno costituito per far valere diverse ragioni.
L'atteggiamento inadempiente e inaffidabile del padre costituisce un serio ostacolo al pronto e condiviso esercizio della responsabilità genitoriale con conseguenze pregiudizievoli per il minore. È, invece, emerso che il minore è amorevolmente accudito dalla madre.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, ritiene il Tribunale che un affido condiviso sarebbe pregiudizievole per il minore.
Ne deriva che andrà affidato in via esclusiva alla madre la quale Persona_1 Parte_1
potrà adottare ogni determinazione anche di maggiore interesse per la prole. Il minore andrà altresì collocato presso la madre.
La casa familiare sita in Nola (NA) alla Via Polveriera n. 187, piano primo, andrà assegnata alla signora quale genitore presso cui è collocato il figlio minore. Parte_1
Quanto ai tempi di permanenza del figlio con il padre, tenuto conto dell'età avanzata del minore, si prevede che possa vedere il figlio liberamente, previo avviso alla Controparte_1 Persona_1
madre almeno 48 ore prima e in accordo con il minore.
Quanto alle questioni economiche dal compendio istruttorio è emerso che: 1) la ricorrente, vive, unitamente al figlio minore, nella casa familiare, di proprietà di questi;
lavora presso un'impresa di pulizia percependo una retribuzione mensile di circa € 1.000,00, come dichiarato ai SS;
è gravata da debiti con la società idrica, contratti dal resistente, per il mancato pagamento delle fatture relative ai consumi della casa familiare;
2) il resistente, da quanto dichiarato dalla ricorrente, fino ad agosto
2024 viveva nella casa coniugale;
ignota, invece, è la località ove oggi si trovi;
non lavora ma percepisce, come riferito dalla signora i canoni di due appartamenti, di proprietà del figlio, Pt_1 concessi in locazione, per complessivi € 700,00 mensili. È comunque abile e capace al lavoro, quindi tenuto a contribuire al mantenimento del figlio.
Orbene, tenuto conto dell'obbligo gravante su ciascun genitore abile al lavoro di contribuire in modo dignitoso al mantenimento del figlio, considerato che il resistente, seppur disoccupato, percepisce i canoni degli appartamenti del figlio locati mentre la ricorrente è gravata dai debiti contratti dal questo tribunale ritiene congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al P_ mantenimento del figlio versando alla ricorrente entro il 5 di ogni mese l'importo di Persona_1
euro 350,00 somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre il 50% alle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021.
Quanto alla richiesta di mantenimento del coniuge, occorre preliminarmente evidenziare “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 24049 del
06/09/2021);
Tornando al caso di specie, non può trovare accoglimento la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente atteso che la resistente lavora ed è assegnataria della casa familiare posta attiva patrimonialmente rilevante. Non vi è prova, inoltre, di una disparità economica tra le parti.
Va altresì rigettata la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla ricorrente mancando la prova del fatto ingiusto rilevante ex art. 2043 c.c..
Vanno, invece, dichiarate inammissibili le domande di restituzione dell'auto e dei canoni di locazioni estranee al thema decidendum.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
c) affida il minore in via esclusiva alla madre con collocazione Persona_1 Parte_1
presso la stessa;
d) assegna la casa familiare sita in Nola (NA) alla Via Polveriera n. 187, piano primo, alla signora
Parte_1
e) disciplina i tempi di permanenza del minore con il padre in conformità alla parte motiva;
f) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
versando alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00 Persona_1
mediante bonifico o vaglia postale o in contanti;
tale somma è rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
g) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute per il minore, così come individuate in base al Protocollo d'Intesa approvato nel Maggio 2021 dal Tribunale di Nola con il COA;
h) rigetta la domanda di un assegno di mantenimento in proprio favore formulata dalla ricorrente;
i) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
j) dichiara inammissibili le domande di restituzione dei canoni di locazione e di restituzione dell'auto; k) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5177 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Orsola Montanile ed elettivamente C.F._1
domiciliata in AV (AV) alla Via Vittorio Alfieri n. 10, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
; CodiceFiscale_2
- resistente –
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 02.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.10.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il signor in data 11.08.1998 in EL (trascritto nel registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del Comune di EL al n. 210 P. II S. A anno 1998) e che dalla cui unione
è nato il figlio , in data 19.06.2007 ad EL, chiedeva pronunciarsi la separazione Persona_1
con addebito al coniuge, assegnazione della casa coniugale, affido esclusivo del minore con regolamentazione del diritto di visita del padre, contributo al mantenimento del minore nella misura di € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, un assegno per il mantenimento del coniuge nella misura di € 200,00 mensili, condanna al risarcimento dei danni patiti nonché alla restituzione dei canoni percepiti e dell'auto in uso al resistente;
vinte le spese di lite.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione del 04.02.2025, la ricorrente confermava la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso ad eccezione della domanda di addebito per quale manifestava la volontà di rinunciarvi;
indi, il Giudice, al termine della discussione orale, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di P_
, il quale non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
[...]
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dal ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle altre domanda, va innanzitutto precisato che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito di talchè nulla va disposto sul punto.
Circa l'affidamento del minore , giova rammentare, preliminarmente, che il criterio Persona_1 fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728;
Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (confronta tribunale di Roma 15 luglio 2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n.
26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr. Cass Civ. 2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè 2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivato sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto e, tornando al caso di specie, giova evidenziare innanzitutto che il minore ha, invero, riferito agli assistenti sociali di nutrire un forte sentimento di rabbia verso il padre dovuto al suo atteggiamento egoista e spesso violento, in passato, tenuto con la madre;
dalla relazione dei SS del Comune di Nola del 05.06.2024 emerge che, pur avendo vissuto, fino ad agosto 2024, nella stessa abitazione, tra il minore ed il padre non vi era alcun rapporto né affettivo né comunicativo avendo il resistente mostrato assoluto disinteresse alle esigenze del minore, consumando anche i pasti in tempi diversi della giornata per evitare la condivisione di momenti insieme. All'udienza di comparizione delle parti, poi, la ricorrente ha dichiarato che il 15 agosto 2024 il resistente ha lasciato la casa coniugale senza comunicare il luogo ove oggi vive e che da allora tra il padre e il figlio non vi sono stati più contatti, nemmeno telefonici, né tantomeno il padre ha cercato il figlio. Né risulta che il resistente contribuisca in alcun modo al mantenimento del figlio. Il Signor inoltre, non si è P_
nemmeno costituito per far valere diverse ragioni.
L'atteggiamento inadempiente e inaffidabile del padre costituisce un serio ostacolo al pronto e condiviso esercizio della responsabilità genitoriale con conseguenze pregiudizievoli per il minore. È, invece, emerso che il minore è amorevolmente accudito dalla madre.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, ritiene il Tribunale che un affido condiviso sarebbe pregiudizievole per il minore.
Ne deriva che andrà affidato in via esclusiva alla madre la quale Persona_1 Parte_1
potrà adottare ogni determinazione anche di maggiore interesse per la prole. Il minore andrà altresì collocato presso la madre.
La casa familiare sita in Nola (NA) alla Via Polveriera n. 187, piano primo, andrà assegnata alla signora quale genitore presso cui è collocato il figlio minore. Parte_1
Quanto ai tempi di permanenza del figlio con il padre, tenuto conto dell'età avanzata del minore, si prevede che possa vedere il figlio liberamente, previo avviso alla Controparte_1 Persona_1
madre almeno 48 ore prima e in accordo con il minore.
Quanto alle questioni economiche dal compendio istruttorio è emerso che: 1) la ricorrente, vive, unitamente al figlio minore, nella casa familiare, di proprietà di questi;
lavora presso un'impresa di pulizia percependo una retribuzione mensile di circa € 1.000,00, come dichiarato ai SS;
è gravata da debiti con la società idrica, contratti dal resistente, per il mancato pagamento delle fatture relative ai consumi della casa familiare;
2) il resistente, da quanto dichiarato dalla ricorrente, fino ad agosto
2024 viveva nella casa coniugale;
ignota, invece, è la località ove oggi si trovi;
non lavora ma percepisce, come riferito dalla signora i canoni di due appartamenti, di proprietà del figlio, Pt_1 concessi in locazione, per complessivi € 700,00 mensili. È comunque abile e capace al lavoro, quindi tenuto a contribuire al mantenimento del figlio.
Orbene, tenuto conto dell'obbligo gravante su ciascun genitore abile al lavoro di contribuire in modo dignitoso al mantenimento del figlio, considerato che il resistente, seppur disoccupato, percepisce i canoni degli appartamenti del figlio locati mentre la ricorrente è gravata dai debiti contratti dal questo tribunale ritiene congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al P_ mantenimento del figlio versando alla ricorrente entro il 5 di ogni mese l'importo di Persona_1
euro 350,00 somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre il 50% alle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021.
Quanto alla richiesta di mantenimento del coniuge, occorre preliminarmente evidenziare “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 24049 del
06/09/2021);
Tornando al caso di specie, non può trovare accoglimento la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente atteso che la resistente lavora ed è assegnataria della casa familiare posta attiva patrimonialmente rilevante. Non vi è prova, inoltre, di una disparità economica tra le parti.
Va altresì rigettata la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla ricorrente mancando la prova del fatto ingiusto rilevante ex art. 2043 c.c..
Vanno, invece, dichiarate inammissibili le domande di restituzione dell'auto e dei canoni di locazioni estranee al thema decidendum.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
c) affida il minore in via esclusiva alla madre con collocazione Persona_1 Parte_1
presso la stessa;
d) assegna la casa familiare sita in Nola (NA) alla Via Polveriera n. 187, piano primo, alla signora
Parte_1
e) disciplina i tempi di permanenza del minore con il padre in conformità alla parte motiva;
f) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
versando alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00 Persona_1
mediante bonifico o vaglia postale o in contanti;
tale somma è rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
g) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute per il minore, così come individuate in base al Protocollo d'Intesa approvato nel Maggio 2021 dal Tribunale di Nola con il COA;
h) rigetta la domanda di un assegno di mantenimento in proprio favore formulata dalla ricorrente;
i) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
j) dichiara inammissibili le domande di restituzione dei canoni di locazione e di restituzione dell'auto; k) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)