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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4628 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 4978/2022 (cui sono riuniti i nn. 9994/2022 e 13500/2022 R.G.)
All'udienza del 18.11.2025, alle ore 9.00, innanzi al Giudice dr.ssa LI IC, chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
, Controparte_1 sono presenti:
l'avv. Giovanni Zaffuto, in sostituzione dell'avv. Dario Anzalone, per , presente Parte_1 personalmente;
l'avv. Fara Pipia per il Condominio.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamandosi alle conclusioni in atti.
L'avv. Zaffuto chiede l'accoglimento delle domande. L'avvocato Pipia insiste sull'eccezione preliminare di estinzione sollevata con spese di CTU a carico dell'attrice, e in subordine laddove occorra insiste per il richiamo dell'Ausiliario.
Entrambe le parti chiedono che la causa sia decisa dichiarando di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi, il Giudice, dopo avere dato lettura del verbale, pone la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. e si ritira in camera di consiglio.
dr.ssa LI IC G.O.T.
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa LI IC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4978 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 (cui sono riuniti i procedimenti portanti i nn. 9994/2022 e 13500/2022 R.G.), posta in deliberazione e decisa il 18.11.2025 ex art. 281 sexies cod. proc. civ. avente ad oggetto “impugnativa delibera condominiale “
TRA
(cod. fisc. , elettivamente domiciliato in presso lo studio Parte_1 C.F._1 CP_1 dell'avv. Dario Anzalone (domicilio digitale: che la rappresenta e difende per Email_1 procura ad litem in atti,
ATTRICE E
(cod. fisc. in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1 amministratore /legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in presso lo studio CP_1 dell'avv. Fara Pipia (domicilio digitale: , che lo rappresenta e difende, per procura ad litem Email_2 in atti
CONVENUTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con un primo atto di citazione notificato il 28.3.2022 (proced. n. 4978/2022 R.G.), , Parte_1 all'epoca nella qualità di procuratrice generale di nt. a il 29.11.1939, proprietaria Parte_2 CP_1 dell'immobile sito in vi Scipione Li Volsi n. 6, distinto in catasto al foglio 125, particella 238 sub. 5 CP_1
(individuata in citazione come ex casa del portiere), nel convenire in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il
[d'ora in avanti, più semplicemente, anche solo Controparte_3
“ ”], impugnava la delibera condominiale adottata dall'assemblea in seconda convocazione CP_1 nell'adunanza del 13.6.2019, relativamente ai punti 2 e 3 dell'o.d.g., chiedendone la caducazione per i motivi in detta citazione indicati.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 19.9.2022, il , per quanto ancora rilevi, CP_1 contestava l'impugnazione e ne chiedeva il rigetto. Spiegava in via riconvenzionale e subordinata, domanda per la restituzione della somma di €. 1.042,69, versata in esecuzione dell'accordo del 10.12.2019, nonché domanda risarcitoria per la somma di €. 780,50 e altresì domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
1.2.- Con un secondo atto di citazione notificato il 15.07.2022 (proced. n. 9994/2022 R.G.), , Parte_1 sempre nella spiegata qualità, nel convenire in giudizio il medesimo impugnava altresì la delibera CP_1 condominiale adottata dall'assemblea in seconda convocazione nell'adunanza del 15.2.2022, relativamente
“all'approvazione del bilancio consuntivo anno 2020”, chiedendone la caducazione per i motivi in detta citazione indicati.
Con comparsa di risposta del 22.11.2022 si costituiva anche qui il , che concludeva per la CP_1
2 declaratoria di inammissibilità e, nel merito, per il rigetto dell'impugnativa.
1.3.- Con un terzo atto di citazione, notificato il 10.10.2022, infine, , nella spiegata qualità di Parte_1 procuratrice generale di (proced. n. 13500/2022 R.G.), nel convenire in giudizio sempre Parte_2 innanzi al Tribunale di Palermo il , impugnava la delibera del Controparte_1
13.6.2019 [nella parte in cui aveva approvato i rendiconti 1.9. – 31.12.2015; quello al 31.12.2016, quello al
31.12.2017] nonché la delibera 25.5.2022 punto 2 nella parte in cui erano stati approvati i bilanci consuntivo
2021 e quello preventivo 2022.
Con comparsa di risposta del 16.1.2023 si costituiva, anche qui, il che, dopo avere ribadito, nella CP_1 sostanza, le medesime eccezioni avanzava le medesime conclusioni.
1.4.- I procedimenti, portanti i n. 9994/2022 R.G. e 13500/2022 R.G., venivano riuniti a quello più risalente nel tempo avente n. 4978/2022 R.G., che, dopo essere stato interrotto a seguito del decesso di Parte_2
, dal suo erede universale, , era istruito con l'acquisizione della documentazione offerta
[...] Parte_1 dalle parti, tra cui copia dell'ispezione ipotecaria del 14.11.2024 relativa all'immobile già dell'attrice (annotato al foglio125, particella 238 sub. 5 di ) e trasferito in vendita con rogito ricevuto notaio Controparte_1
del 18.9.2024 a tali e , nonché con l'espletamento di CTU Persona_1 CP_4 Parte_3
(arch. ). Persona_2
1.5.- All'udienza del 12.6.2025, mutata nelle more la persona fisica del giudice, le parti si davano reciprocamente atto della circostanza che l'attrice aveva nelle more venduto l'immobile condominiale descritto in citazione di cui era titolare e il Tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando termine per il deposito di note conclusive. Indi, all'udienza del 18.11.2025 la causa esaurita la discussione era posta in decisione e all'esito della camera di consiglio decisa.
2.- Merito.
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida (cfr. Cass. n. 15008/2018; Cass. s.u.
n. 9936/2014), va scrutinata l'eccepito difetto di legittimazione ad agire dell'attrice (art. 1137 c.c.) per sopravvenuta carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) conseguente alla vendita, con atto del 18.9.2024 ricevuto dal notaio , dell'immobile di cui la stessa era titolare al momento della Persona_1 proposizione del giudizio.
Giova sul punto evidenziare che “..la legittimazione ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137
c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale. Occorre, peraltro, distinguere, tra l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e
l'interesse tutelato del attore, essendo il primo necessariamente strumentale al secondo. CP_1
L'interesse del ad impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato all'interesse CP_1 giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo
a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea.
Parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda. Deve allora affermarsi che l'azione di annullamento delle delibere dell'assemblea di condominio, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione, atteso che la perdita
3 di tale qualità determina la conseguente perdita dell'interesse ad agire dell'istante (arg. da Cass. n.
26842 del 2008; n. 4372 del 2003). Legittimati all'esercizio dell'azione ex art. 1137 c.c. sono, infatti, come già considerato, i soli condomini dissenzienti, assenti o astenuti e ciò discende dal principio maggioritario, dal quale è retto il funzionamento dell'assemblea, giacché, come la stessa norma prescrive, le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini e perciò unicamente costoro possono far valere la contrarietà delle stesse alla legge o al regolamento di condominio..” (Così, Cass. n.
16654/2024).
Orbene, nell'ipotesi in esame, costituisce circostanza pacifica (cfr. verbale udienza del 12.6.2025) emergente peraltro dall'ispezione ipotecaria del 14.11.2024, in atti, che a far data dalla stipula dell'atto di vendita del 18.9.2024, l'attrice non vanta più la qualità di condomina del convenuto e di CP_1 conseguenza difetta della legittimazione ad agire ex art. 1137 c.c. e 100 c.p.c. per l'annullamento di tutte le delibere condominiali impugnate. Ne inferisce che la domanda deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza della legittimazione ad agire e di interesse alla rimozione delle delibere.
3. Va respinta, poi, la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. spiegata dal . Una tale condanna, invero, CP_1 può essere pronunciata soltanto a condizione che la parte abbia agito o resistito in giudizio nonostante la consapevolezza della patente infondatezza della domanda, ovvero in presenza di un'ignoranza gravemente colpevole di tale sua infondatezza (cfr. Cass. n. 19976/2005). Ciò, in quanto l'inosservanza del dovere di lealtà
e probità, cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare solo dalla prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo piuttosto che l'altra parte deduca e dimostri la ricorrenza nell'indicato comportamento del dolo o della colpa grava, intesa nel senso della consapevolezza - o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza - dell'infondatezza delle suddette tesi (cfr. Cass. n. 15629/2010).
Nel caso di specie, tuttavia, anche alla luce della CTU espletata, tutto ciò non è emerso dal comportamento tenuto dall'attrice, né si ricava altrimenti dagli atti.
4.- Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, posto che la domanda riconvenzionale restitutoria e risarcitoria è stata spiegata dal Convenuto solo in via subordinata.
5.- Spese.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite, considerato, da una parte, che la carenza della legittimazione ad agire è intervenuta nel corso del procedimento, dall'altra,
l'esito della espletata CTU, e, infine, considerato il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dal
Convenuto.
Le spese di CTU invece vanno poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibili le domande spiegata dall'attrice per sopravvenuto difetto di legittimazione ad agire e carenza di interesse;
- respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal;
CP_1
- compensa tra le parti le spese di lite ad eccezione di quelle relative alla CTU che pone a carico dell'attrice.
Palermo, li 18.11.2025
LI IC – G.O.T.
4
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 4978/2022 (cui sono riuniti i nn. 9994/2022 e 13500/2022 R.G.)
All'udienza del 18.11.2025, alle ore 9.00, innanzi al Giudice dr.ssa LI IC, chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
, Controparte_1 sono presenti:
l'avv. Giovanni Zaffuto, in sostituzione dell'avv. Dario Anzalone, per , presente Parte_1 personalmente;
l'avv. Fara Pipia per il Condominio.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamandosi alle conclusioni in atti.
L'avv. Zaffuto chiede l'accoglimento delle domande. L'avvocato Pipia insiste sull'eccezione preliminare di estinzione sollevata con spese di CTU a carico dell'attrice, e in subordine laddove occorra insiste per il richiamo dell'Ausiliario.
Entrambe le parti chiedono che la causa sia decisa dichiarando di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi, il Giudice, dopo avere dato lettura del verbale, pone la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. e si ritira in camera di consiglio.
dr.ssa LI IC G.O.T.
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa LI IC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4978 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 (cui sono riuniti i procedimenti portanti i nn. 9994/2022 e 13500/2022 R.G.), posta in deliberazione e decisa il 18.11.2025 ex art. 281 sexies cod. proc. civ. avente ad oggetto “impugnativa delibera condominiale “
TRA
(cod. fisc. , elettivamente domiciliato in presso lo studio Parte_1 C.F._1 CP_1 dell'avv. Dario Anzalone (domicilio digitale: che la rappresenta e difende per Email_1 procura ad litem in atti,
ATTRICE E
(cod. fisc. in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1 amministratore /legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in presso lo studio CP_1 dell'avv. Fara Pipia (domicilio digitale: , che lo rappresenta e difende, per procura ad litem Email_2 in atti
CONVENUTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con un primo atto di citazione notificato il 28.3.2022 (proced. n. 4978/2022 R.G.), , Parte_1 all'epoca nella qualità di procuratrice generale di nt. a il 29.11.1939, proprietaria Parte_2 CP_1 dell'immobile sito in vi Scipione Li Volsi n. 6, distinto in catasto al foglio 125, particella 238 sub. 5 CP_1
(individuata in citazione come ex casa del portiere), nel convenire in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il
[d'ora in avanti, più semplicemente, anche solo Controparte_3
“ ”], impugnava la delibera condominiale adottata dall'assemblea in seconda convocazione CP_1 nell'adunanza del 13.6.2019, relativamente ai punti 2 e 3 dell'o.d.g., chiedendone la caducazione per i motivi in detta citazione indicati.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 19.9.2022, il , per quanto ancora rilevi, CP_1 contestava l'impugnazione e ne chiedeva il rigetto. Spiegava in via riconvenzionale e subordinata, domanda per la restituzione della somma di €. 1.042,69, versata in esecuzione dell'accordo del 10.12.2019, nonché domanda risarcitoria per la somma di €. 780,50 e altresì domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
1.2.- Con un secondo atto di citazione notificato il 15.07.2022 (proced. n. 9994/2022 R.G.), , Parte_1 sempre nella spiegata qualità, nel convenire in giudizio il medesimo impugnava altresì la delibera CP_1 condominiale adottata dall'assemblea in seconda convocazione nell'adunanza del 15.2.2022, relativamente
“all'approvazione del bilancio consuntivo anno 2020”, chiedendone la caducazione per i motivi in detta citazione indicati.
Con comparsa di risposta del 22.11.2022 si costituiva anche qui il , che concludeva per la CP_1
2 declaratoria di inammissibilità e, nel merito, per il rigetto dell'impugnativa.
1.3.- Con un terzo atto di citazione, notificato il 10.10.2022, infine, , nella spiegata qualità di Parte_1 procuratrice generale di (proced. n. 13500/2022 R.G.), nel convenire in giudizio sempre Parte_2 innanzi al Tribunale di Palermo il , impugnava la delibera del Controparte_1
13.6.2019 [nella parte in cui aveva approvato i rendiconti 1.9. – 31.12.2015; quello al 31.12.2016, quello al
31.12.2017] nonché la delibera 25.5.2022 punto 2 nella parte in cui erano stati approvati i bilanci consuntivo
2021 e quello preventivo 2022.
Con comparsa di risposta del 16.1.2023 si costituiva, anche qui, il che, dopo avere ribadito, nella CP_1 sostanza, le medesime eccezioni avanzava le medesime conclusioni.
1.4.- I procedimenti, portanti i n. 9994/2022 R.G. e 13500/2022 R.G., venivano riuniti a quello più risalente nel tempo avente n. 4978/2022 R.G., che, dopo essere stato interrotto a seguito del decesso di Parte_2
, dal suo erede universale, , era istruito con l'acquisizione della documentazione offerta
[...] Parte_1 dalle parti, tra cui copia dell'ispezione ipotecaria del 14.11.2024 relativa all'immobile già dell'attrice (annotato al foglio125, particella 238 sub. 5 di ) e trasferito in vendita con rogito ricevuto notaio Controparte_1
del 18.9.2024 a tali e , nonché con l'espletamento di CTU Persona_1 CP_4 Parte_3
(arch. ). Persona_2
1.5.- All'udienza del 12.6.2025, mutata nelle more la persona fisica del giudice, le parti si davano reciprocamente atto della circostanza che l'attrice aveva nelle more venduto l'immobile condominiale descritto in citazione di cui era titolare e il Tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando termine per il deposito di note conclusive. Indi, all'udienza del 18.11.2025 la causa esaurita la discussione era posta in decisione e all'esito della camera di consiglio decisa.
2.- Merito.
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida (cfr. Cass. n. 15008/2018; Cass. s.u.
n. 9936/2014), va scrutinata l'eccepito difetto di legittimazione ad agire dell'attrice (art. 1137 c.c.) per sopravvenuta carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) conseguente alla vendita, con atto del 18.9.2024 ricevuto dal notaio , dell'immobile di cui la stessa era titolare al momento della Persona_1 proposizione del giudizio.
Giova sul punto evidenziare che “..la legittimazione ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137
c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale. Occorre, peraltro, distinguere, tra l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e
l'interesse tutelato del attore, essendo il primo necessariamente strumentale al secondo. CP_1
L'interesse del ad impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato all'interesse CP_1 giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo
a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea.
Parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda. Deve allora affermarsi che l'azione di annullamento delle delibere dell'assemblea di condominio, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione, atteso che la perdita
3 di tale qualità determina la conseguente perdita dell'interesse ad agire dell'istante (arg. da Cass. n.
26842 del 2008; n. 4372 del 2003). Legittimati all'esercizio dell'azione ex art. 1137 c.c. sono, infatti, come già considerato, i soli condomini dissenzienti, assenti o astenuti e ciò discende dal principio maggioritario, dal quale è retto il funzionamento dell'assemblea, giacché, come la stessa norma prescrive, le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini e perciò unicamente costoro possono far valere la contrarietà delle stesse alla legge o al regolamento di condominio..” (Così, Cass. n.
16654/2024).
Orbene, nell'ipotesi in esame, costituisce circostanza pacifica (cfr. verbale udienza del 12.6.2025) emergente peraltro dall'ispezione ipotecaria del 14.11.2024, in atti, che a far data dalla stipula dell'atto di vendita del 18.9.2024, l'attrice non vanta più la qualità di condomina del convenuto e di CP_1 conseguenza difetta della legittimazione ad agire ex art. 1137 c.c. e 100 c.p.c. per l'annullamento di tutte le delibere condominiali impugnate. Ne inferisce che la domanda deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza della legittimazione ad agire e di interesse alla rimozione delle delibere.
3. Va respinta, poi, la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. spiegata dal . Una tale condanna, invero, CP_1 può essere pronunciata soltanto a condizione che la parte abbia agito o resistito in giudizio nonostante la consapevolezza della patente infondatezza della domanda, ovvero in presenza di un'ignoranza gravemente colpevole di tale sua infondatezza (cfr. Cass. n. 19976/2005). Ciò, in quanto l'inosservanza del dovere di lealtà
e probità, cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare solo dalla prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo piuttosto che l'altra parte deduca e dimostri la ricorrenza nell'indicato comportamento del dolo o della colpa grava, intesa nel senso della consapevolezza - o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza - dell'infondatezza delle suddette tesi (cfr. Cass. n. 15629/2010).
Nel caso di specie, tuttavia, anche alla luce della CTU espletata, tutto ciò non è emerso dal comportamento tenuto dall'attrice, né si ricava altrimenti dagli atti.
4.- Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, posto che la domanda riconvenzionale restitutoria e risarcitoria è stata spiegata dal Convenuto solo in via subordinata.
5.- Spese.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite, considerato, da una parte, che la carenza della legittimazione ad agire è intervenuta nel corso del procedimento, dall'altra,
l'esito della espletata CTU, e, infine, considerato il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dal
Convenuto.
Le spese di CTU invece vanno poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibili le domande spiegata dall'attrice per sopravvenuto difetto di legittimazione ad agire e carenza di interesse;
- respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal;
CP_1
- compensa tra le parti le spese di lite ad eccezione di quelle relative alla CTU che pone a carico dell'attrice.
Palermo, li 18.11.2025
LI IC – G.O.T.
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