Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/1999, n. 4964
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Sentenza 13 luglio 1999

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Agli effetti della sospensione dei termini della custodia cautelare a norma dell'art. 304 comma 2 cod. proc. pen., il presupposto della particolare complessità del dibattimento e quello riguardante la natura dei reati contestati a ciascun imputato, sono fra loro diversi, giacché mentre la difficoltà di trattazione del dibattimento relativo ad un processo plurisoggettivo corrisponde ad una situazione unitaria, l'oggetto delle imputazioni conserva, invece, carattere necessariamente individuale, connotando le posizioni dei singoli coimputati e differenziandole tra loro, anche ai fini della disciplina delle misure cautelari personali, in relazione alla diversa gravità dei delitti contestati a ciascuno di essi. La sospensione dei termini di custodia cautelare può pertanto essere disposta soltanto nei confronti degli imputati chiamati a rispondere di delitti inclusi nell'elencazione contenuta nell'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/1999, n. 4964
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4964
    Data del deposito : 13 luglio 1999

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