Sentenza 13 luglio 1999
Massime • 1
Agli effetti della sospensione dei termini della custodia cautelare a norma dell'art. 304 comma 2 cod. proc. pen., il presupposto della particolare complessità del dibattimento e quello riguardante la natura dei reati contestati a ciascun imputato, sono fra loro diversi, giacché mentre la difficoltà di trattazione del dibattimento relativo ad un processo plurisoggettivo corrisponde ad una situazione unitaria, l'oggetto delle imputazioni conserva, invece, carattere necessariamente individuale, connotando le posizioni dei singoli coimputati e differenziandole tra loro, anche ai fini della disciplina delle misure cautelari personali, in relazione alla diversa gravità dei delitti contestati a ciascuno di essi. La sospensione dei termini di custodia cautelare può pertanto essere disposta soltanto nei confronti degli imputati chiamati a rispondere di delitti inclusi nell'elencazione contenuta nell'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/1999, n. 4964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4964 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 13.07.1999
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N. 4964
3. Dott. ROSSI BRUNO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MOCALI PIERO " N. 13055/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) CA CO n. il 30.04.1952
avverso ordinanza del 25.01.1999 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dott. Antonio Mura che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato.
OSSERVA
1. - Con ordinanza del 25.1.1999, il Tribunale di Taranto respingeva l'appello presentato nell'interesse di AR SC avverso il provvedimento in data 18.12.1998 con cui la Corte di Assise di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto aveva disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare in carcere, rilevando che la sospensione trovava giustificazione, ai sensi dell'art. 304, comma 2 c.p.p., nella particolare complessità del dibattimento (maxiprocesso c.d. "Ellesponto") e nel fatto che l'imputato era stato condannato con la sentenza di primo grado per il delitto di cui agli artt. 71 e 74 l. 685/75, che, essendo perfettamente corrispondente alla fattispecie di cui agli artt. 73 e 80, comma 2 d.P.R. 309/90, è riconducibile nella previsione dell'art. 407, comma 2 lett. a) n. 6 c.p.p., tanto più che non è applicabile il principio di irretroattività della legge penale, sancito dall'art. 2 c.p. per le sole norme di natura sostanziale e che l'assimilazione delle due identiche fattispecie non trova ostacolo nella disposizione contenuta nell'ottavo comma dell'art. 74 d.P.R. 309/90. 2. - Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p. sul rilievo che doveva ritenersi senz'altro illegittima la sostanziale assimilazione delle fattispecie di reato contemplate negli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/90 con quelle di cui agli artt 71 e 74 l. 685/75 mancando un'espressa equiparazione come quella contenuta nell'art. 74, comma 4 d.P.R. 309/90: con la conseguenza che, poiché il delitto contestato all'imputato non è compreso tra quelli indicati dall'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p., il provvedimento di sospensione era stato emesso al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 304, comma 2 c.p.p. 3. - L'art. 304, comma 2 c.p.p. subordina la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, nella fase del giudizio, al concorso di due precise condizioni, costituite, la prima, dalla particolare complessità del dibattimento e, la seconda, dall'imputazione di uno dei delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. La questione di diritto che questa Corte è chiamata a risolvere attiene alla necessità o meno della presenza, nei processi plurisoggettivi, di entrambi i presupposti inderogabilmente richiesti per la sospensione dei termini di custodia cautelare, dovendo stabilirsi se, in una situazione processuale connotata dalla pluralità di imputati, il provvedimento sospensivo possa o non produrre effetti generalizzati, paralizzando il decorso di detti termini anche rispetto a quei soggetti nei confronti dei quali manca una delle due anzidette condizioni o per il fatto di trovarsi in una posizione processuale priva del requisito della particolare complessità ovvero per il fatto di essere imputati di reati non compresi tra quelli elencati nell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. Il quesito è stato risolto in senso affermativo con riferimento alla prima condizione. Infatti, nella giurisprudenza di questa Corte è stato costantemente ritenuto che, poiché la causa della sospensione si basa sul dato oggettivo della complessità del dibattimento, vale a dire su una situazione cumulativa comune a tutti i soggetti partecipi, anche per le connessioni di vario tipo insite nell'intreccio di incolpazioni correlate e accomunanti, non può farsi luogo al riconoscimento di posizioni individuali differenziate, salvo che si tratti, come previsto dal comma quinto dello stesso art. 304, di coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscano e che chiedano procedersi nei loro confronti, previa separazione dei processi (Cass., Sez. I, 26 gennaio 1998, Agostino;
Cass., Sez. I, 30 giugno 1997, Zito;
Cass., Sez. VI, 22 novembre 1996, Dattolico;
Cass., Sez. I, 25 marzo 1996, Cristaldi ed altri). Il principio ha trovato diretta e puntuale conferma in una decisione della Corte costituzionale con cui è stato precisato che il potere di sospensione "finisce per assumere connotazioni ontologicamente 'inscindibilì, proprio perché ancorato al processo nella sua globalità e non a singole posizioni cautelari" (Corte cost., 15 luglio 1997, n. 238). 4. - Occorre ora stabilire se il medesimo principio possa considerarsi operante rispetto all'altro presupposto richiesto dal secondo comma dell'art. 304, dovendo accertarsi se la sospensione dei termini di custodia cautelare abbia effetto anche nei confronti di quei computati ai quali non siano stati contestati reati compresi nella previsione dell'art. 407 comma 2 , lett. a) c.p.p.. L'indagine ha carattere preliminare rispetto all'esame del titolo di reato attribuito all'imputato, essendo ovvio che se la soluzione dovesse risultare affermativa, il provvedimento di sospensione sarebbe comunque efficace nei confronti dello AR, indipendentemente dal tipo di reato contestatogli, mentre, in caso contrario, sarebbe indispensabile verificare la riconducibilità dell'imputazione nell'elencazione di cui al citato art. 407.
Sulla specifica questione si rinviene un unico precedente nella giurisprudenza di legittimità, con cui è stato deciso che la sospensione ha efficacia indistintamente per tutti i coimputati, a prescindere dall'oggetto delle singole imputazioni, sul rilievo che, a norma dell'art. 304, comma 2 c.p.p., non è richiesto che ad ogni imputato sia personalmente contestato uno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., essendo sufficiente "che, obiettivamente, il dibattimento tratti di tali reati, benché contestati ad alcuni e non a tutti gli imputati, acquistando - globalmente inteso - un carattere complesso, che non consente distinzioni tra le singole posizioni degli imputati" (Cass., 23 gennaio 1997, Beato). 5. - Il Collegio ritiene di non poter condividere una tale linea interpretativa in quanto essa si risolve nella trasposizione, pura e semplice, degli argomenti relativi alla natura obiettiva della condizione della particolare complessità del dibattimento al differente tema riguardante la gravità delle imputazioni e la riconducibilità di esse nella previsione dell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., senza che sia stato tenuto conto di importanti elementi logici e sistematici che palesemente impediscono una simile equiparazione.
In primo luogo, deve sottolinearsi che nella giurisprudenza che collega la sospensione ex art. 304, comma 2 al dato obiettivo della complessità del dibattimento è specificato che tale situazione deve essere accertata sulla base di una valutazione complessiva, senza possibilità di distinzioni individuali fra imputati nel processo, "sempreché raggiunti da imputazioni fra quelle di cui all'art. 407, comma 2 lett. a" (Cass., Sez. I, 25 marzo 1996, Cristaldi ed altri;
Cass., Sez. VI, 27 novembre 1997, Scardina): ditalché, rilevato che quest'ultima precisazione figura presente, con identiche parole, nella sentenza n. 238/97 della Corte costituzionale, dall'indirizzo interpretativo in esame può desumersi che, pur in presenza di un dibattimento particolarmente complesso, l'imputazione mantiene sempre carattere individualizzante e che la sospensione non è operante nei confronti degli imputati di reati diversi da quelli indicati dall'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p. L'impraticabilità dell'operazione di equiparazione dei due presupposti della sospensione e l'attribuzione ad essi di una portata esclusivamente obiettiva trovano ostacolo nella differenza sostanziale riscontrabile tra la condizione della particolare complessità del dibattimento e quella riguardante la natura dei reati contestati a ciascun imputato, essendo evidente che mentre la difficoltà di trattazione del dibattimento relativo ad un processo plurisoggettivo corrisponde ad una situazione cumulativa unitaria, l'oggetto delle imputazioni conserva, invece, carattere necessariamente individuale, connotando le posizioni dei singoli coimputati e differenziandole tra loro - anche ai fini della disciplina delle misure cautelari personali, imperniata sui principi di proporzionalità e di adeguatezza - in relazione alla diversa gravità dei delitti contestati a ciascuno di essi. Deve trarsene il corollario, di lineare conseguenzialità logica e giuridica, che la regola della inscindibilità, se può valere rispetto alla condizione della complessità del dibattimento perché coinvolgente le posizioni di tutti i coimputati ai quali fa capo la situazione processuale unitaria, non è applicabile, invece, in riferimento alla natura delle singole imputazioni, onde la sospensione non può che riferirsi ai soli imputati chiamati a rispondere di delitti inclusi nell'elencazione contenuta nell'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p. 6. - La conclusione è avvalorata da inequivoci argomenti di ordine logico e sistematico.
Innanzi tutto, deve osservarsi che il fondamento giustificativo della sospensione ex art. 304, comma 2 risiede nell'esigenza di evitare la scadenza dei termini di custodia cautelare nei processi relativi a gravi delitti (quelli, appunto, indicati nel secondo comma, lett. a dell'art 407), normalmente corrispondenti a fenomeni di criminalità organizzata, sicché è da ritenere che l'aggravamento del trattamento cautelare, determinato dal provvedimento sospensivo, debba colpire gli imputati ai quali quegli specifici delitti siano stati attribuiti e non anche coloro ai quali siano stati contestati delitti diversi, considerati dal legislatore tali da non giustificare il prolungamento della custodia cautelare. Inoltre, deve sottolinearsi che, nel ricostruire il contenuto della disciplina dettata dall'art. 304, comma 2^ c.p.p., le Sezioni Unite di questa Corte hanno posto in luce che essa realizza un equilibrato bilanciamento di contrapposti interessi di rilevanza costituzionale, essendo state contemperate le esigenze di funzionalità dei processi e di difesa sociale in ordine ai reati di criminalità organizzata con le garanzie sancite dall'art. 13 Cost. in materia di limitazioni della libertà personale, onde è stato riconosciuto che la sospensione è regolata da norme di stretta interpretazione, non suscettibili di interpretazione analogica (Cass., Sez. Un., 19 giugno 1996, Puglia;
Cass., Sez. Un., 1^ ottobre 1991, Alleruzzo). Proprio a proposito della sospensione, la Corte costituzionale ha rilevato che il normale decorso dei termini di custodia cautelare costituisce la regola generale e che la sospensione dei termini stessi rappresenta, invece, una norma di carattere eccezionale, giacché consente di prolungare la limitazione della libertà personale che la custodia cautelare comporta: con la conseguenza che, poiché i diritti inviolabili dell'uomo, primo fra tutti quello alla libertà personale, sono espressione di valori fondamentali, la loro limitazione (nei soli casi e modi previsti dalla Costituzione e dalla legge) ha carattere derogatorio ad una regola generale e le norme suscettibili di incidere su tali diritti non possono essere applicate per analogia e vanno interpretate in modo rigorosamente restrittivo (Corte cost., 13 luglio 1994, n. 298). Da tali rilievi deve inferirsi che l'opinione che estende gli effetti della sospensione agli imputati di delitti non previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. corrisponde, in buona sostanza, ad una operazione non conforme ai canoni della tassatività e del rigore interpretativo, che hanno sempre rappresentato il filo conduttore dei numerosi interventi di questa Corte in materia di sospensione dei termini di custodia cautelare, e conduce a risultati che si traducono in un aggravio della limitazione della libertà personale anche nei riguardi di imputati ai quali sono stati contestati delitti che non giustificano la sospensione. La posizione cautelare di questi ultimi viene ad essere, dunque, ulteriormente compressa, al di là dei limiti tassativamente prescritti dalla legge, sulla sola base di una valutazione discrezionale del giudice vertente sull'opportunità della riunione o della separazione dei processi, prescindendo dalla natura dell'imputazione. 7. - In proposito mette conto osservare che, nella situazione esaminata, all'imputato di reati diversi da quelli ex art. 407, comma 2, lett. a) non è neppure consentito sottrarsi agli effetti della sospensione richiedendo che si proceda nei suoi confronti previa separazione dei processi ai sensi del quinto comma dell'art. 304, dato che tale norma riguarda esclusivamente le ipotesi di sospensione previste dal primo comma dello stesso art. 304, riconducibili a ritardi nella trattazione del processo causati da fatti ascrivibili ad uno degli imputati o al suo difensore. Inoltre, deve escludersi che il richiamo al quinto comma dell'art. 304 possa essere utilizzato per inferirne che entrambe le condizioni della sospensione di cui al secondo comma hanno natura obiettiva e impediscono il decorso dei termini di custodia cautelare per tutti "i coimputati nel procedimento, ancorché non concorrenti nei reati indicati nell'art. 407" (cfr. Cass., Sez. IV, 23 gennaio 1997, Beato, cit.): infatti, un simile argomentare dà per scontato proprio ciò che, invece, dovrebbe essere oggetto di rigorosa dimostrazione e, quindi, non può considerarsi producente rispetto alla tesi che per l'efficacia indiscriminata della sospensione ex art. 304, comma 2, basta che uno solo degli imputati debba rispondere di uno dei reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., restando tutti gli altri sottoposti ad un regime cautelare peggiorativo indipendentemente dalla gravità delle imputazioni loro contestate.
In conclusione, gli elementi interpretativi logici e sistematici, precedentemente illustrati, rivelano che il sacrificio della posizione cautelare di coloro che non siano imputati dei delitti ex art. 407 non può trovare giustificazione nella disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 3504 e nello specifico assetto di interessi realizzato da tale disposizione.
8. - I risultati dell'indagine impongono di verificare se l'imputazione contestata allo AR abbia ad oggetto uno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. Nell'ordinanza impugnata è stato ritenuto che il delitto di cui agli artt. 71 e 74 l. 685/75, per il quale l'imputato è stato condannato con la sentenza di primo grado, rappresentando "non altro che la previgente formulazione degli attuali artt. 73 e 80, comma 2 del d.P.R. 309/90, che regola la materia degli stupefacenti, non può non rientrare nella previsione di cui all'art. 407 lett. a) n. 6 cui rinvia l'art. 304 stesso codice".
La decisione non può essere condivisa, in quanto è viziata da palesi errori di diritto. Invero, il tribunale ha ritenuto che - agli effetti dell'elencazione contenuta nell'art. 407 c.p.p. e, quindi, ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare - le due predette fattispecie criminose, prefigurate rispettivamente dagli artt. 71 e 74 della l. 685/75 e dagli artt. 73 e 80, comma 2 del d.P.R. 309/90, siano assolutamente equivalenti, trascurando di considerare che le norme incriminatrici succedutesi nel tempo, oltre a stabilire un trattamento sanzionatorio diverso (prevedendo le disposizioni successive pene detentive più gravi di quelle stabilite dalle disposizioni anteriori), hanno avuto incidenza anche sulla struttura della fattispecie, in quanto il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. del 1990 non riproduce quello di cui all'art. 71 della l. del 1975, ma risulta dalla fusione delle due distinte figure criminose previste dagli artt. 71 e 72 della l. del 1975 (Cass., Sez. Un., 31 maggio 1991, Parisi;
Cass., Sez. VI, 12 luglio 1990, Squillace). Ne consegue che, poiché lo specifico regime giuridico posto dalle norme incriminatrici qualifica e distingue ciascun titolo di reato, il ragionamento del giudice di merito deve considerarsi senz'altro errato sul piano logico-giuridico, conducendo non all'identità delle fattispecie criminose ma alla loro assimilazione, vale a dire ad un risultato che scaturisce da una operazione di estensione analogica, che si infrange contro il divieto insito nel carattere eccezionale delle disposizioni di cui agli artt. 407, comma 2 e 304, comma 2 c.p.p. e contrasta, quindi, con il carattere tassativo della disciplina.
Esplicita conferma, in tal senso, può essere ricavata dalla previsione dell'art. 74, comma 8 d.P.R. 9.10.1990, n. 309, secondo cui "quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della l. 22.12.1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1 della l. 26.6.1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo". È evidente, infatti, che se fosse esatta la tesi della identità delle fattispecie criminose una simile precisazione legislativa non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere e che, al contrario, la necessità di una simile esplicita specificazione normativa è giustificata proprio dalla diversità dei titoli di reato risultanti dalla l. 685/75 e dal successivo d.P.R. 309/90. Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, in mancanza di una disposizione di legge che equipari il reato ex artt. 71 e 74 della l. 685/75 al reato ex artt. 73 e 80, comma 2 d.P.R. 309/90, deve conclusivamente ritenersi che la previsione contenuta nell'art.407, comma 2, lett. a) n. 6 c.p.p., riguardante esclusivamente la seconda fattispecie criminosa, non possa automaticamente riferirsi alla prima e che l'estensione compiuta dal Tribunale di Taranto sia irrimediabilmente illegittima perché frutto di analogia in malam partem di una disposizione di natura certamente eccezionale. Di riflesso, va riconosciuto che la sospensione dei termini di custodia cautelare è stata disposta nei confronti dello AR in assenza di una delle condizioni prescritte dall'art. 304, comma 2 c.p.p., sicché deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del provvedimento sospensivo adottato il 18.12.1998 dalla Corte di Assise di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 1999