Sentenza 11 dicembre 2006
Massime • 1
Nella ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare in ragione della complessità del dibattimento, ai sensi dell'art. 304, comma secondo cod. proc. pen., il carattere individuale delle imputazioni non consente di applicare tale sospensione agli imputati cui non sia contestato alcuno dei reati previsti dall'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2006, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 11/12/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - N. 2166
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 33639/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN ID, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 11/08/2006 del Tribunale di Genova;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. Sambugaro Stefano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. Con ordinanza in data 11/08/2006 il Tribunale di Genova, adito ex art. 310 c.p.p., ha respinto l'appello proposto nell'interesse di IN ID avverso il provvedimento con il quale la Corte di Appello di Genova, Sezione Terza Penale, in data 17/07/2006 aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere per decorrenza dei termini di fase e aveva disposto la sospensione dei termini stessi per la durata del processo di appello.
Il Tribunale ha premesso:
- che nei confronti di IN ID era stata applicata inizialmente misura cautelare per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e per altri quattro reati;
- che nelle more del giudizio di primo grado era decorso il termine di fase per tali ultimi reati e il titolo cautelare era sopravvissuto, per effetto della proroga di cui alla ordinanza 20/05/2003, solo per il reato associativo, "derubricato con la sentenza 19/05/2005";
- che con il dispositivo di tale sentenza era stato fissato il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione della sentenza ed era stata disposta "la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare previsti dall'art. 303 c.p.p. durante la pendenza del suddetto termine di cui all'art. 544 c.p.p. nei confronti di tutti gli imputati condannati per il reato di cui all'art. 416 c.p.";
- che inoltre in data 19/05/2005 il Tribunale aveva ripristinato la custodia in carcere a carico di vari imputati per altri capi di imputazione quanto al IN ID per i reati di cui ai capi 1) e 20), unificati dalla continuazione.
Ad avviso del Tribunale, la sospensione dei termini si riferiva "in realtà alla custodia in carcere nuovamente disposta (con un provvedimento materialmente distinto, ma concettualmente unitario) per i reati diversi da quello associativo semplice ritenuto in sentenza e il richiamo all'art. 416 c.p., contenuto nel provvedimento sospensivo, era un espediente verbale per non ripetere l'elenco degli imputati attinti dallo stesso" (argomento rafforzato dal fatto che le pene inflitte per tale reato erano di gran lunga inferiori alla custodia in carcere già subita dagli imputati).
Ne derivava che il termine di fase della custodia in carcere per i reati di cui ai capi 1) e 20) attribuiti al IN ID non era scaduto il 19/05/2006, in quanto al termine indicato dalla difesa dovevano aggiungersi i 90 giorni indicati dal suddetto provvedimento sospensivo (per cui tale scadenza sarebbe avvenuta in data 17/09/2006). Conseguentemente alla udienza del 29/06/2006 la Corte di Appello ben aveva potuto disporre, in accoglimento della richiesta avanzata dal Procuratore Generale, una nuova sospensione, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 2, dei termini di custodia cautelare in carcere ancora pendenti per IN ID almeno per i reati di cui ai capi 1) e 20). Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, era infatti evidente la complessità del dibattimento. Inoltre la sentenza di primo grado era stata appellata dal Pubblico Ministero anche in punto di derubricazione del reato associativo. 2 .-. Avverso la suindicata ordinanza dell'11/08/2006 ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di IN ID, chiedendone l'annullamento.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, riproponendosi la interpretazione del provvedimento di sospensione dei termini per il tempo necessario alla redazione della motivazione in base alla quale la sospensione stessa doveva essere riferita unicamente al reato associativo. Ne derivava, ad avviso del ricorrente, che la misura relativa al reato associativo (per il quale il IN ID aveva riportato una condanna ad anni uno e mesi tre di reclusione), con l'aumento dei termini di 90 giorni per la disposta sospensione, sarebbe scaduta in data 17/05/2006, e che il provvedimento restrittivo relativo agli ulteriori reati (per i quali il IN aveva riportato condanna ad anni otto e mesi tre di reclusione), attesa la mancata sospensione, sarebbe perento in data 19/05/2006. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano i medesimi vizi in riferimento alla ulteriore sospensione dei termini disposta dalla Corte di Appello ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 2. Ad avviso del ricorrente, tale sospensione non avrebbe potuto essere disposta con riferimento alla condanna riportata dal IN quale mero partecipe di una associazione a delinquere semplice, non ricorrendo le condizioni di applicabilità dell'art. 304 c.p.p., comma 2, IN ID non sarebbe inoltre imputato di ulteriori reati rientranti nelle ipotesi previste dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lettera a. Infine non ricorrerebbe il requisito della complessità del procedimento, come dimostrato dalla predisposizione da parte della Corte di merito di un calendario di udienza.
3 .-. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento. Come correttamente rilevato dal Tribunale di Genova, la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare previsti dall'art. 303 c.p.p. durante la pendenza del termine di cui all'art. 544 c.p.p. non può che riferirsi alla custodia in carcere nuovamente disposta per i reati diversi da quello di associazione a delinquere "semplice", ritenuto in sentenza, e la espressione "nei confronti di tutti gli imputati condannati per il reato di cui all'art. 416 c.p." (contenuta nel provvedimento sospensivo) non può che qualificarsi come un mero "espediente verbale per non ripetere l'elenco degli imputati attinti dallo stesso", come dimostrato dal fatto che il Tribunale di Chiavari non avrebbe potuto sospendere la misura per il solo reato associativo, in quanto la pena inflitta a tale titolo al IN era ampiamente inferiore ai periodi di custodia già da lui subiti. Conseguentemente al termine di fase della custodia in carcere per i reati di cui ai capi 1) e 20) attribuiti al IN dovevano sommarsi i 90 giorni indicati dal suddetto provvedimento sospensivo, sicché la scadenza di tale termine non era ancora intervenuta e si sarebbe verificata soltanto in data 17/09/2006.
4 .-. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione in riferimento alla ulteriore sospensione dei termini disposta dalla Corte di Appello ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 2. Il IN risulta, infatti, condannato quale mero partecipe di una associazione a delinquere "semplice" (così derubricata la originaria imputazione di cui all'art. 416 bis c.p.). Ne deriva che la citata sospensione non avrebbe potuto essere disposta con riferimento a tale condanna, non ricorrendo le condizioni di applicabilità dell'art.304 c.p.p., comma 2, non essendo il ricorrente imputato di ulteriori reati rientranti nelle ipotesi previste dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lettera a). Nessun rilievo può in proposito darsi alla circostanza che il Pubblico Ministero avesse proposto appello anche in riferimento alla decisa derubricazione. È indubbio infatti che nella attuale fase si procedeva per associazione a delinquere semplice e, se è vero che nel calcolo dei termini di fase deve valere il principio di autonomia, sicché il mutamento del titolo del reato non ha effetti retroattivi e non può dispiegare effetti su una fase chiusa, è pur vero che esso vale per il futuro e, tenendo conto di esso, dovevano computarsi i termini di custodia relativi alla fase in corso. Questa Corte ha, del resto, chiarito che il requisito della complessità del dibattimento va valutato unitariamente, senza possibilità di distinguere singole posizioni processuali, mentre l'ulteriore presupposto relativo al titolo del reato deve sussistere in capo ad ogni singolo imputato. Ciò significa che il provvedimento di sospensione non può valere, nei processi cumulativi, per chi non sia accusato di uno dei reati previsti dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lettera a), posto che l'oggetto delle imputazioni conserva sempre un carattere necessariamente individuale (sez. 1^, sent. 13/07/1 99, Scarci, rv. 214305; e, implicitamente, sez. 6^, sent. 27/11/1997, Scardina, rv. 210056, e sez. 6^, sent. 25/02/1998, Molinetti, rv. 211725, che riaffermano, in caso di sospensione ai sensi dell'art.304 c.p.p., comma 2, il principio della irrilevanza di posizioni individuali differenziate tra imputati, "sempreché si tratti di soggetti cui sia addebitato uno tra i reati indicati dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lettera a).
5 .-. Si impone pertanto l'annullamento in parte qua della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame, che tenga conto dei principi enunciati e dello stato ulteriore del procedimento.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Genova per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2007